Lettera informativa n. 102/17 del 07.07.2017 – NG 10-17

 

NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 10-2017

 MAGGIO 2017

 

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 10697 del 3 MAGGIO 2017

Licenziamento – Illegittimo perché in via orale – Risarcimento del danno – Decorrenza

Nei rapporti sottratti al regime della tutela reale il licenziamento affetto da un vizio formale non produce effetti sulla continuità del rapporto di lavoro, senza che possa distinguersi tra i diversi vizi formali inficianti l’atto.- Vertendosi in tema di contratto a prestazioni corrispettive, tuttavia, l’inidoneità del licenziamento a incidere sulla continuità del rapporto non comporta il diritto del lavoratore alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento inefficace, bensì solo il risarcimento del danno da determinarsi secondo le regole in materia d’inadempimento delle obbligazioni.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI – 3, SENTENZA N. 10679 del 3 MAGGIO 2017

Ricorso straordinario ex articolo 111 della Costituzione – Controversie sui compensi degli avvocati

Le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell’avvocato nei confronti del proprio cliente devono essere trattate con la procedura prevista dall’articolo 14 del decreto legislativo 150/11, anche nell’ipotesi in cui la domanda riguardi l’an della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l’inammissibilità della domanda: l’intero giudizio deve concludersi con un provvedimento che, seppur adottato in forma di ordinanza, ha valore di sentenza, impugnabile unicamente con l’appello e di conseguenza risulta inammissibile il ricorso proposto dagli odierni istanti ex articolo 111 della Costituzione.

CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 20905 del 3 MAGGIO 2017

Confisca per equivalente in caso di patteggiamento – Sussiste

La confisca per equivalente scatta sempre in caso di patteggiamento dell’evasione fiscale non essendo neppure necessario che l’accusa dimostri il conseguimento di un profitto: si tratta infatti di una misura obbligatoria.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 10790 del 4 MAGGIO 2017

Prova nuova – Indispensabilità – Condizioni

Prova nuova indispensabile di cui al testo dell’articolo 345, comma 3, c.p.c., previgente rispetto alla novella di cui all’articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto legge 83/2012, convertito in legge 134/12, è quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA N. 11290 del 9 MAGGIO 2017

Scioglimento della comunione – Erede con delega a operare sul conto bancario del de cuius – Restituzione delle somme accreditate a favore di se stesso

Nell’ambito dello scioglimento della comunione ereditaria deve disporsi la restituzione alla massa dei giroconti e dei bonifici effettuati sul proprio conto corrente a partire dal conto bancario su cui, quand’era viva la madre, il figlio aveva la delega a operare, non riuscendo a giustificare i prelievi, dovendosi ritenere che quest’ultima non gli conferisse il potere generale di compiere qualsiasi tipo di atto negoziale riferibile al conto e che, anche a voler applicare le regole del mandato, non risulta configurabile un’implicita approvazione del rendiconto laddove l’interessato non ha mai provveduto a rendicontazione prima del decesso della madre.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 11208 del 9 MAGGIO 2017

Responsabilità medica – Osservanza delle linee guida – Rigetto della domanda risarcitoria

Deve essere cassata con rinvio la sentenza di merito che rigetta la domanda risarcitoria a carico della struttura sanitaria, dei medici e delle rispettive assicurazioni motivando sulla rilevanza “parascriminante” dell’osservanza delle linee guida, dovendosi invece ritenere che esse non assurgano al rango di fonti di regole cautelari codificate, non essendo né tassative né vincolanti, e comunque non potendo prevalere sulla libertà del medico, sempre tenuto a scegliere la miglior soluzione per il paziente. Ne consegue che, pur rappresentando un utile parametro nell’accertamento dei profili di colpa medica, esse non eliminano la discrezionalità giudiziale, libero essendo il giudice di valutare se le circostanze del caso concreto esigano una condotta diversa da quella prescritta, dovendosi osservare che la limitazione di responsabilità ex articolo 3 comma 1 della cd. “legge Balduzzi” trova il suo invalicabile limite nell’addebito di imperizia – giacché le linee guida in materia sanitaria contengono esclusivamente regole di perizia – e non anche quando l’esercente la professione sanitaria si sia reso responsabile di una condotta negligente e/o imprudente.

CASSAZIONE PENALE, SEZ. I, SENTENZA N. 23347 delL’11 MAGGIO 2017

Imputato alloglotta – Irreperibile o latitante – Provvedimento di nullità richiesta rinvio a giudizio

L’imputato alloglotta, non irreperibile o latitante, che risulti non conoscere la lingua italiana, ha diritto alla traduzione, in una lingua da lui compresa, dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p., anche nelle ipotesi in cui questo debba essere notificato al difensore domiciliatario. E’ illegittimo, ma non affetto da abnormità, il provvedimento (del quale deve pertanto escludersi l’impugnabilità) con cui il giudice dell’udienza preliminare, constatata l’omessa traduzione nella lingua che risulta compresa dall’imputato alloglotta dell’avviso ex art. 415 bis c.p. notificato al difensore domiciliatario, dichiara “de plano”, fuori dall’udienza e in assenza di contraddittorio tra le parti, la nullità della richiesta di rinvio a giudizio. Si tratta di un provvedimento che rientra nell’ambito dei poteri riconosciuti al giudice, che non si colloca al di fuori dell’ordinamento e non determina una stasi processuale non altrimenti rimovibile.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 11575 dell’11 MAGGIO 2017

Tabelle millesimali – Revisione – Parte che contesta le tabelle – Ctu

La parte che chiede la revisione delle tabelle millesimali non ha l’onere di provare la reale divergenza tra i valori effettivi e quelli accertati in tabella, potendo limitarsi a fornire la prova anche implicita di siffatta divergenza, dimostrando in giudizio l’esistenza di errori, obiettivamente verificabili, che comportano necessariamente una diversa valutazione dei propri immobili rispetto al resto del condominio. Al giudice spetta, sia per revisionare o modificare le tabelle millesimali di alcune unità immobiliari, sia per la prima caratura delle stesse, verificare, tramite ctu, i valori di tutte le porzioni, tenendo conto di tutti gli elementi oggettivi, quali la superficie, l’altezza di piano, la luminosità, l’esposizione, incidenti sul valore effettivo di esse e, quindi, adeguarvi le tabelle, eliminando gli errori riscontrati.

CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, SENTENZA N. 11799 del 12 MAGGIO 2017

Eccezione di merito – Ritenuta infondata nel primo grado di giudizio – Convenuto vittorioso – Appello incidentale

Qualora un’eccezione di merito sia stata ritenuta infondata nella motivazione della sentenza del giudice di primo grado o attraverso un’enunciazione in modo espresso, o attraverso un’enunciazione indiretta, ma che sottenda in modo chiaro ed inequivoco la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione da parte sua dell’appello incidentale non essendo sufficiente la mera riproposizione di cui all’articolo 346 c.p.c. Qualora l’eccezione sia a regime di rilevazione affidato anche al giudice, la mancanza dell’appello incidentale preclude, per il giudicato interno formatasi ex articolo 329, secondo comma, c.p.c., anche il potere del giudice d’appello di rilevazione d’ufficio, di cui al secondo comma dell’articolo 345 c.p.c. Viceversa, l’articolo 346 c.p.c., con l’espressione «eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado», nell’ammettere la mera riproposizione dell’eccezione di merito da parte del convenuto rimasto vittorioso con riguardo all’esito finale della lite, intende riferirsi all’ipotesi in cui l’eccezione non sia stata dal primo giudice ritenuta infondata nella motivazione né attraverso un’enunciazione in modo espresso, né attraverso un’enunciazione indiretta, ma chiara ed inequivoca. Quando la mera riproposizione (che dev’essere espressa) è possibile, la sua mancanza rende irrilevante in appello l’eccezione, se il potere di rilevazione riguardo ad essa è riservato alla parte, mentre, se il potere di rilevazione compete anche al giudice, non impedisce – ferma la preclusione del potere del convenuto – che il giudice d’appello eserciti detto potere a norma del secondo comma dell’articolo 345 c.p.c.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 11970 del 12 MAGGIO 2017

Distacco da impianto centralizzato – Spese gestione

E’ legittima la rinuncia di un condomino all’uso dell’impianto centralizzato di riscaldamento – anche senza necessità di autorizzazione o approvazione da parte degli altri condomini – purché l’impianto non ne sia pregiudicato, con il conseguente esonero, in applicazione del principio contenuto nell’art. 1123, secondo comma, c.c., dall’obbligo di sostenere le spese per l’uso del servizio centralizzato. In tal caso, egli è tenuto solo a pagare le spese di conservazione dell’impianto stesso. Né può rilevare, in senso impediente, la disposizione eventualmente contraria contenuta nel regolamento di condominio, anche se contrattuale, essendo quest’ultimo un contratto atipico meritevole di tutela solo in presenza di un interesse generale dell’ordinamento. Deve quindi ritenersi che la condivisibile valutazione di nullità della clausola regolamentare impeditiva del distacco del singolo condomino, si estenda anche alla correlata previsione che obblighi il condomino al pagamento delle spese di gestione malgrado il distacco, dovendosi ragionevolmente sostenere che la permanenza di tale obbligazione di fatto assicuri la sopravvivenza della clausola affetta da nullità, impedendo il prodursi di quello che è il principale ed auspicato beneficio che il condomino intende trarre dalla decisione di distaccarsi dall’impianto comune.

CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, ordinanza N. 12012 del 16 MAGGIO 2017

Diffamazione, ingiurie ed offese – Articolo giornalistico – Titolo – Autonoma valenza diffamatoria

Le modalità della comunicazione fanno sì che di frequente i fruitori di un quotidiano o di un settimanale si limitino a scorrere i titoli, magari attraverso la home page presente in internet, in vista di un’informazione sintetica: ne consegue che la valutazione della portata diffamatoria attraverso la lettura congiunta del titolo e dell’articolo riveste un’importanza minore rispetto al passato, proprio perché la fruizione dell’informazione è diventata più veloce, con ricadute importanti anche in ordine alla inevitabile superficialità.- Va cassata la sentenza di merito che non spiega se il titolo abbia o meno una autonoma capacità diffamatoria, indipendente dal contenuto dell’articolo.

CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, SENTENZA N. 25267 del 19 MAGGIO 2017

Omesso versamento dell’assegno periodico – In favore di figli minori – Nati fuori dal matrimonio – Contributo a carico del genitore fissato dal tribunale per i minorenni

In tema di reati contro la famiglia, il reato di omesso versamento dell’assegno periodico previsto dell’articolo 12 sexies della legge 898/70, richiamato dall’articolo 3 della legge 54/2006, non è configurabile esclusivamente nel caso di separazione dei genitori coniugati, ovvero di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, ma anche nel caso di violazione degli obblighi di natura economica derivanti dalla cessazione del rapporto di convivenza, non potendo in tale fattispecie configurarsi il solo reato di cui all’articolo 570, comma secondo, n. 2, c.p., laddove l’interpretazione opposta si risolverebbe nella legittimazione di una diversità di trattamento: da una parte, la più ampia e severa tutela penale prevista per i figli di genitori coniugati, con ovvia ricaduta nei riguardi dei loro genitori; dall’altra, una ben minore tutela per i figli nati fuori del matrimonio, i cui genitori beneficerebbero pertanto di un più limitato spettro penale a loro carico.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 12006 del 16 MAGGIO 2017

Immobile a uso abitativo – Mancata restituzione immobile a contratto scaduto – Riconsegna informale delle chiavi – Non accettata dal locatore – Obbligo di pagamento dell’indennità di occupazione

In tema di locazione ad uso abitativo, in ordine all’obbligo del conduttore di restituire la cosa alla scadenza del contratto, mentre l’espletamento della complessa procedura di cui agli articoli 1216 e 1209, comma 2, cod. civ. (costituita dall’intimazione al creditore di ricevere la cosa nelle forme stabilite per gli atti giudiziari) rappresenta l’unico mezzo per la costituzione in mora del creditore per provocarne i relativi effetti (art. 1207 cod. civ.), l’adozione da parte del conduttore di altre modalità aventi valore di offerta reale non formale (art. 1220 cod. civ.) – purché serie, concrete e tempestive (come ad esempio la convocazione per iscritto del locatore per consegnargli le chiavi dell’immobile e redigere il verbale di consegna) e sempreché non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore – quantunque non sufficiente a costituire in mora il locatore, è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore nell’obbligo di adempiere la prestazione ed a produrre l’effetto di cessazione dell’obbligo di corrispondere l’indennità di occupazione dell’immobile ex art. 1591 cod. civ.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 12680 del 19 MAGGIO 2017

Avvocato – Sentenza favorevole – Attività esecutiva volta al recupero coattivo

Deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo sussistente un inadempimento del professionista che giustificava la mancata corresponsione del compenso per le sue prestazioni, laddove l’avvocato non ha fatto seguire all’ottenimento di una pronuncia favorevole all’esito del giudizio di cognizione lo svolgimento della necessaria attività esecutiva volta al recupero coattivo del credito.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI – 1, ORDINANZA N. 12879 del 22 MAGGIO 2017

Assegno divorzile – Nuova convivenza more uxorio – Assistenza materiale – Impossibilità da parte del nuovo compagno

Deve dichiararsi insussistente il diritto all’assegno divorzile per il coniuge che ha instaurato una convivenza more uxorio, nonostante l’impossibilità di ricevere assistenza materiale da parte del nuovo compagno in quanto dichiarato fallito, laddove l’instaurazione di una convivenza stabile e caratterizzata dalla relazione affettiva fra i conviventi fa venire meno l’obbligazione di cui all’articolo 5 della legge divorzio per effetto della cessazione della solidarietà che caratterizza i rapporti fra gli ex coniugi dopo il divorzio.

CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, SENTEnza N. 26257 del 25 MAGGIO 2017

Lesioni personali colpose – Genitore – Omessa sorveglianza del figlio

In materia di responsabilità colposa, con particolare riguardo ai profili di colpa generica, occorre in primo luogo stabilire il contenuto della regola cautelare non scritta che si assume violata, che deve essere preesistente alla situazione di rischio che si intende prevenire, secondo canoni che sono genericamente riconducibili ai requisiti della prevedibilità ed evitabilità dell’evento pregiudizievole, da individuare con valutazione ex ante, mediante un processo che non sia creativo ma ricognitivo, pena la violazione dei principi di legalità e di colpevolezza (nel caso in esame, è responsabile il genitore che contravviene all’obbligo di sorveglianza per aver lasciato solo il figlio, durante la preparazione di un dolce, cui vengono amputate due dita della mano per averle introdotte nel robot da cucina).

CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, sentenza N. 25498 del 22 MAGGIO 2017

Maltrattamenti in famiglia – Coppia di fatto – Cessazione convivenza – Figlio

La cessazione della convivenza non determina il venir meno di vincoli ed obblighi tra i componenti del nucleo familiare. La presenza di un figlio, espressiva dell’importanza e della stabilità della relazione, è come tale portatrice nei confronti di un soggetto debole e rispetto agli ex conviventi di obblighi – da misurarsi sullo stato giuridico riconosciuto nel nostro ordinamento a tutti i figli legittimi e naturali ex art. 315 e ss. c.c. – destinati a protrarsi anche dopo la cessazione della convivenza.- In tal modo trovando definizione una nozione estesa di famiglia comprensiva di forme alternative a quella derivante dal matrimonio, ma destinate ad assumere identica dignità e tutela.

CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, SENTENZA N. 13454 del 29 MAGGIO 2017

Appalto di opere pubbliche – Annullamento in autotutela – Risarcimento al privato – Violazione del principio di correttezza e buona fede – Giurisdizione amministrativa

Sono comprese nella giurisdizione amministrativa anche le liti concernenti il risarcimento del danno da responsabilità per il mancato rispetto delle norme di correttezza dell’amministrazione che, dopo avere indetto una gara di appalto e pronunciato l’aggiudicazione, dispone in autotutela la revoca per carenza delle risorse finanziarie occorrenti di atti sulla cui legittimità aveva confidato il soggetto aggiudicatario, in special modo se procede ad esecuzione anticipata su sollecitazione della parte pubblica.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 13716 del 31 MAGGIO 2017

Casa familiare ricevuta in comodato

Il comodato di un bene immobile, stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, ha un carattere vincolato alle esigenze abitative familiari, sicché il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento, anche oltre l’eventuale crisi coniugale, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno ai sensi dell’art. 1809, secondo comma, cod. civ., ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante.

CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 26591 del 29 MAGGIO 2017

Giudicato cautelare – Fatti non acquisiti al procedimento – Non oggetto specifica valutazione

Il giudicato cautelare si concreta in una preclusione processuale alla riproposizione ed alla necessità di riesame di questioni dedotte con i mezzi di gravame previsti contro l’ordinanza impositiva, sicché solo la sopravvenienza di fatti nuovi può, di regola, giustificare la rivalutazione di quelli già apprezzati e rendere indispensabile la revoca o la modifica della misura stessa, laddove esso copre il dedotto, non anche il deducibile, sicché sono considerati fatti nuovi, idonei a determinare il mutamento del quadro indiziario anche quelli preesistenti e finanche quelli acquisiti al procedimento, ma non oggetto di specifica valutazione. Ne consegue che va cassata con rinvio la sentenza impugnata laddove è intervenuta nel corso del giudizio cautelare una sentenza di merito che condanna il prevenuto, imponendosi dunque la valutazione di un quadro indiziario idoneo.