Lettera informativa n.  67/17 del 03.05.2017 – NG 2-17

 

NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n.  2-2017

 

NOVEMBRE 2016 (I)

 

CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 45997 DEL 2 NOVEMBRE 2016

(Omicidio – Colposo – Dolo eventuale – Conducente del veicolo in stato d’ebbrezza – Marcia contromano in autostrada – Stato d’ebbrezza)

Il dolo eventuale ricorre quando l’agente si sia rappresentato la significativa possibilità di verificazione dell’evento concreto e ciò nonostante si sia determinato ad agire anche a costo di causare l’evento lesivo: ne consegue che deve ritenersi legittima la motivazione della sentenza di condanna per omicidio colposo con dolo eventuale inflitta al conducente del veicolo che, in stato d’ebbrezza, percorre in autostrada diciassette chilometri contromano prima dello scontro con un’altra vettura, mortale per quattro persone, dovendosi ritenere che l’agente si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di cagionare le lesioni o anche la morte di una o più persone, di talché l’incidente mortale, pur palesandosi nel suo schema mentale come eventuale, è stato da lui pienamente voluto.

 

CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, SENTENZA N. 46255 DEL 3 NOVEMBRE 2016

(Istigazione alla corruzione – Conducente – Guida in stato di ebbrezza – Offerta di modesta somma di denaro agli agenti di polizia – Attenuante – Particolare tenuità del fatto)

Commette istigazione alla corruzione (art. 622 c.p.) il conducente che colto alla guida in stato di ebbrezza dagli agenti di polizia offre una pur modesta somma di denaro in cambio dell’impunità (nel caso di specie, la Corte di merito ha escluso che il fatto abbia determinato un’offesa di particolare tenuità al bene giuridico protetto dalla norma avendo, attraverso l’offerta di una somma modesta ma non minima, l’illecita pretesa di trascurare lo stato di ebbrezza e consentire la prosecuzione della guida nella sede autostradale).

 

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, SENTENZA N. 22285 DEL 3 NOVEMBRE 2016

(Riscaldamento centralizzato – Distacco – Onere della prova)

L’onere della prova in capo al condomino, che intenda esercitare la facoltà del distacco viene meno soltanto nel caso in cui l’assemblea condominiale abbia effettivamente autorizzato il distacco dall’impianto comune. Con l’ulteriore specificazione che colui che intende distaccarsi dovrà, in presenza di squilibri nell’impianto condominiale e/o “aggravi” per i restanti condòmini, rinunciare dal porre in essere il distacco perché diversamente potrà essere chiamato al ripristino dello status quo ante. Né l’interessato, ai sensi dell’art. 1118 c.c., potrà effettuare il distacco e ritenere di essere tenuto semplicemente a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma, poiché tale possibilità è prevista solo per quei soggetti che abbiano potuto distaccarsi, per aver provato che dal loro distacco “non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.

 

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 22486 DEL 4 NOVEMBRE 2016

(Sentenza – Deposito – Notifica dalla cancelleria – Via posta elettronica certificata – Decorrenza del termine breve)

Il principio secondo cui la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è, di regola, idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’articolo 325 c.p.c., salve specifiche norme processuali, derogatorie e speciali che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria, vale pure per i procedimenti ai quali si applica il nuovo testo dell’articolo 45 disp. att. c.p.c. – introdotto dall’articolo 16 del decreto legge 179/12, convertito con modificazioni dalla legge 221/12 – e non anche il nuovo testo dell’articolo 133 c.p.c., di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b), del decreto legge 90/2014 (in vigore dal 25 giugno 2014), convertito con modificazioni dalla legge 114/14 (vigente dal 19 agosto 2014). Deve, infatti, escludersi che il nuovo tenore della suddetta disposizione di attuazione possa aver stabilito una efficacia così stringente alla comunicazione effettuata dalla cancelleria a mezzo Pec, da farla risultare come una vera e propria notificazione

 

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, SENTENZA N. 22452 DEL 4 NOVEMBRE 2016

(Riparto – Decreto ingiuntivo – Opposizione – Delibera – Contestazione della validità)

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale, ma può validamente contestare la sussistenza del debito e la documentazione posta a fondamento dell’ingiunzione, ovvero il verbale della delibera assembleare, dovendosi osservare che la decisione adottata dall’assemblea costituisce titolo di credito del condominio e, di per sé, prova l’esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest’ultimo proponga contro tale decreto, ed il cui ambito è dunque ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere.

 

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UN., SENTENZA N. 22398 DEL 4 NOVEMBRE 2016

(Iscrizione all’albo degli avvocati stabiliti – Titolo di «avocat» – Rilasciato in Romania – Da parte di organismo non riconosciuto – Cancellazione dall’elenco)

Deve ritenersi legittima la cancellazione dall’elenco degli avvocati stabiliti dell’iscritto decisa dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati sul rilievo che il titolo di avocat conseguito dall’interessato in Romania risulta rilasciato non dall’Unbr tradizionale, unico organismo romeno abilitato a rilasciare titoli riconoscibili in ambito europeo, ma dalla cosiddetta “struttura Bota”, non ritenuta competente dal sistema Imi, internal market information system, di cooperazione fra autorità degli Stati membri dell’Unione europea, il cui utilizzo è divenuto obbligatorio in materia ai sensi dell’articolo 3 del regolamento Ue 1024/2012.

 

CASSAZIONE PENALE, SEZ. UN., SENTENZA N. 46688 DEL 7 NOVEMBRE 2016

(Assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato – Interessi della parte civile revocati dal giudice dell’impugnazione)

In caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile, sottoposto a sanzione pecuniaria civile, ai sensi del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice della impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Il giudice della esecuzione, viceversa, revoca, con la stessa formula, la sentenza di condanna o il decreto irrevocabili, lasciando ferme le disposizioni e i capi che concernono gli interessi civili.

 

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 22574 DEL 7 NOVEMBRE 2016

(Obbligazione pecuniaria relativa a compensi professionali – Frazionamento giudiziale – Abuso del processo)

Non incorre in abuso del processo l’attore che, a tutela di un credito dovuto in forza di un unico rapporto obbligatorio, agisca prima con ricorso monitorio per la somma provata documentalmente e poi con il procedimento ordinario di cognizione per la parte residua, dovendosi riconoscere il diritto del creditore ad una tutela accelerata mediante decreto ingiuntivo per la parte di credito liquida che sia provata con documentazione sottoscritta dal debitore.

 

CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 46707 DELL’8 NOVEMBRE 2016

(Revisione – Richiesta – Sentenza di proscioglimento dell’imputato per prescrizione del reato – Condanna al risarcimento dei danni alla parte civile)

E’ ammissibile la richiesta di revisione proposta ai sensi dell’articolo 630 comma 1 lett. c) c.p.p. avverso la sentenza del giudice dell’appello che abbia prosciolto l’imputato per l’intervenuta prescrizione del reato confermando contestualmente la condanna dello stesso al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.

 

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 22908 DEL 10 NOVEMBRE 2016

(Immobili ad uso non abitativo – Predeterminazione del canone – In misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo nell’arco del rapporto – Clausola contrattuale)

Alla stregua del principio generale della libera determinazione convenzionale del canone locativo per gli immobili destinati ad uso non abitativo, deve ritenersi legittima la clausola in cui venga pattuita l’iniziale predeterminazione del canone in misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo nell’arco del rapporto; e ciò, sia mediante la previsione del pagamento di rate quantitativamente differenziate e predeterminate per ciascuna frazione di tempo; sia mediante il frazionamento dell’intera durata del contratto in periodi temporali più brevi a ciascuno dei quali corrisponda un canone passibile di maggiorazione; sia correlando l’entità del canone all’incidenza di elementi o di fatti (diversi dalla svalutazione monetaria) predeterminati e influenti, secondo la comune visione dei contraenti, sull’equilibrio economico del sinallagma. La legittimità di tale clausola dev’essere peraltro esclusa là dove risulti – dal testo del contratto o da elementi extra testuali della cui allegazione deve ritenersi onerata la parte che invoca la nullità della clausola – che le parti abbiano in realtà perseguito surrettiziamente lo scopo di neutralizzare soltanto gli effetti della svalutazione monetaria, eludendo i limiti quantitativi posti dall’articolo 32 della legge 392/78 (nella formulazione originaria ed in quella novellata dall’articolo 1, comma nono-sexies, della legge 118/85), così incorrendo nella sanzione di nullità prevista dal successivo art. 79, primo comma, della stessa legge.

 

CASSAZIONE PENALE, SEZ. II, SENTENZA N. 48027 DEL 14 NOVEMBRE 2016

(Truffa contrattuale – Online – Competenza)

Nell’ipotesi di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni online, ove il pagamento, da parte della persona offesa, avvenga tramite bonifico bancario con accredito sul conto corrente dell’agente, il reato si consuma nel luogo ove costui consegue l’ingiusto profitto (riscossione della somma) e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa. Nell’ipotesi in cui, non ci sia prova del luogo di riscossione, si applicano le regole suppletive di cui all’articolo 9 c.p.p.

 

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 23127 DEL 14 NOVEMBRE 2016

(Convenuto in rivendica – Acquisto a non domino – Trascrizione)

La previsione di cui all’articolo 2644, comma 2, c.c., che ha la funzione di risolvere il conflitto fra più aventi causa dallo stesso autore, dando prevalenza al secondo acquirente che abbia trascritto per primo, integra una ipotesi di efficacia costitutiva della trascrizione, che ha effetto sanante ex nunc dall’acquisto, mentre detta efficacia sanante non può operare laddove il convenuto in rivendica invochi un titolo di acquisto, che contrapponendosi a quello posto a base della domanda dall’attore, risulti trascritto in data successiva alla notifica dell’atto di citazione, dovendosi osservare che l’articolo 2644 c.c. è finalizzato a risolvere il conflitto tra soggetti che hanno acquistato lo stesso diritto dal medesimo titolare, mentre la situazione di diritto vantata dal rivendicante rimane cristallizzata ovvero immutata al momento della proposizione della domanda di rivendica e un acquisto a non domino resta tale anche se trascritto in modo regolare e tempestivo.