Lettera informativa n. 89/18 del 22.06.2018

 

1.COSTITUZIONE OCC ORDINE PESCARA

I Colleghi interessati all’inserimento negli elenchi dei compositori della crisi dell’istituendo Organismo di Composizione della Crisi di questo COA, possono presentare istanza con allegata documentazione attestante la partecipazione ed il superamento con valutazione positiva di uno dei corsi per compositori della crisi di cui all’art.5 lettere a) e b) dell’allegato Regolamento OCC del COA di Pescara. CLICCA QUI

Si riporta di seguito il testo dell’art 5 del regolamento, nella parte relativa ai requisiti necessari per l’iscrizione nell’elenco:

“(…) Possono essere iscritti, a domanda, nel Registro dei Gestori della Crisi (RGC) dell’OCC:

a) gli Avvocati iscritti all’Ordine degli Avvocati di Pescara che siano in regola con i requisiti di formazione continua di cui al Regolamento CNF 16.09.2014 n. 6 e che:

– siano in regola con i requisiti formativi di cui all’art. 4, commi 5 e 6 D.M. Giustizia 202 del 24.09.2014 anche eventualmente in combinato disposto con l’art. 19 del citato decreto;

– abbiano anzianità di iscrizione all’albo degli Avvocati pari ad almeno anni 10;

– abbiano partecipato ad un corso di formazione in materia di sovra indebitamento, dotato di valutazione finale, della durata di ore 120 (di cui 40 di esercitazione pratica) organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Pescara, anche in collaborazione con l’Università, o da questo accreditato;

-siano stati nominati, in almeno quattro procedure, curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari;

b) gli Avvocati iscritti all’Ordine degli Avvocati di Pescara che siano in regola con i requisiti di formazione continua di cui al Regolamento CNF 16.09.2014 n. 6 e che:

– siano in regola con i requisiti formativi di cui all’art. 4, commi 5 e 6 D.M. Giustizia 202 del 24.09.2014 anche eventualmente in combinato disposto con l’art. 19 del citato decreto;

– abbiano anzianità di iscrizione all’albo degli Avvocati pari ad almeno anni 5;

– abbiano partecipato ad un corso di formazione in materia di sovra indebitamento, dotato di valutazione e voto finale, della durata di ore 200 organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Pescara, anche in collaborazione con l’Università, o da questo accreditato.

I gestori di cui alla lettera b) del presente articolo potranno essere nominati soltanto dopo aver affiancato come tirocinanti i gestori di cui alla lettera a) in almeno tre procedure. (…)”

Le istanze dovranno pervenire alla Segreteria dell’Ordine, anche a mezzo pec, entro il 10 luglio 2018, ore 12.30.

Esaminate le istanze, il COA provvederà a stilare l’elenco degli aventi diritto secondo i criteri di cui al citato art. 5, cui seguirà la formalizzazione dell’iscrizione mediante sottoscrizione della documentazione predisposta dal Ministero.