{"id":10043,"date":"2016-10-25T14:46:51","date_gmt":"2016-10-25T13:46:51","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/?page_id=10043"},"modified":"2016-10-25T14:48:07","modified_gmt":"2016-10-25T13:48:07","slug":"informativa-14016-info-giurisprudenza-n-6-16","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/informativa-14016-info-giurisprudenza-n-6-16\/","title":{"rendered":"Informativa 140\/16 (INFO GIURISPRUDENZA N. 6-16)"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>Lettera informativa n. 140\/16 del 25.10.2016 <\/strong>\u2013 <span style=\"color: #008000;\"><strong>NG 6-16<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #008000;\"><strong><u>NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 6-2016<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>AGOSTO 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, SENTENZA N. 33649 DELL\u20191 AGOSTO 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><em>(<\/em><em>Guida sotto stupefacenti &#8211; Rifiuto di sottoporsi ad alcoltest &#8211; Raddoppio durata sospensione patente guida) <\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Al reato di rifiuto di sottoporsi all&#8217;accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, non si applica la previsione di cui all&#8217;art. 186, comma secondo, lett. c) cod. strada nella parte in cui dispone che la durata della sospensione della patente di guida \u00e8 raddoppiata qualora il veicolo condotto dall&#8217;imputato appartenga a persona estranea al reato.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 16333 DEL 4 AGOSTO 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><em>(<\/em><em>Banca &#8211; Prelievi sospetti &#8211; Smarrimento della carta &#8211; Denuncia tardiva)<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Ai fini della valutazione della responsabilit\u00e0 della banca per il caso di utilizzazione illecita da parte di terzi di carta bancomat, non pu\u00f2 essere omessa, a fronte di un&#8217;esplicita richiesta della parte, la verifica dell&#8217;adozione da parte dell&#8217;istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni, nonostante l&#8217;intempestivit\u00e0 della denuncia dell&#8217;avvenuta sottrazione da parte del cliente e le contrarie previsioni regolamentari; infatti, la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve valutarsi, tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento, assumendo come parametro la figura dell&#8217;accorto banchiere.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 17243 DEL 22 AGOSTO 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><em>(<\/em><em>Licenziamento \u2013 Periodo di comporto \u2013 Superamento \u2013 Mancata ripresa del servizio)<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi che in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia del lavoratore, fermo restando il potere datoriale di recedere non appena terminato il periodo suddetto, e quindi anche prima del rientro del prestatore, nondimeno il datore di lavoro ha altres\u00ec la facolt\u00e0 di attendere tale rientro per sperimentare in concreto se residuino o meno margini di riutilizzo del dipendente all\u2019interno dell\u2019assetto organizzativo, se del caso mutato, dell\u2019azienda: ne consegue che soltanto a decorrere dal rientro in servizio del lavoratore, l\u2019eventuale prolungata inerzia datoriale nel recedere dal rapporto pu\u00f2 essere oggettivamente sintomatica della volont\u00e0 di rinuncia del potere di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, ingenerare un corrispondente incolpevole affidamento da parte del dipendente, non potendosi parlare di rinuncia tacita al recesso per superamento del periodo di comporto in casi nei quali il presunto ritardo si colloca nel protrarsi dell\u2019assenza dal lavoro e non successivamente alla ripresa del servizio.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. FERIALE, SENTENZA N. 35255 DEL 22 AGOSTO 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><em>(<\/em><em>Procedura di consegna \u2013 Verifica circa l\u2019esclusione del pericolo di sottoposizione dell\u2019interessato a trattamenti inumani e degradanti nel suo paese d\u2019origine) <\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Il cittadino straniero non pu\u00f2 essere consegnato all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria del paese d\u2019origine che ne ha fatto richiesta tramite mandato di arresto europeo senza aver prima accertato di poter escludere il pericolo di sottoposizione dell\u2019interessato a trattamenti inumani e degradanti, senza aver quindi prima verificato le condizioni di carcerazione cui sar\u00e0 sottoposto una volta rimpatriato.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 17251 DEL 23 AGOSTO 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><em>(<\/em><em>Corte di appello \u2013 Sentenza emessa a definizione del reclamo \u2013 Ricorso per cassazione \u2013 Termine breve \u2013 Decorrenza \u2013 Comunicazione \u2013 Sentenza integrale)<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">In materia di ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello a definizione del reclamo, affinch\u00e9 possa decorrere il termine breve, non \u00e8 sufficiente il mero avviso del deposito della sentenza, essendo invece necessario che la comunicazione si riferisca al contenuto integrale della decisione, di modo che la parte sia posta, dal momento della comunicazione, in grado di conoscere le ragioni sulle quali la pronuncia \u00e8 fondata e di valutarne la correttezza.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 17291 DEL 24 AGOSTO 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><em>(<\/em><em>Conto corrente \u2013 Assistito da affidamento \u2013 Recesso per giusta causa)<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">In caso di recesso di una banca dal rapporto di credito a tempo determinato in presenza di una giusta causa tipizzata dalle parti del rapporto contrattuale, il giudice non deve limitarsi al riscontro obiettivo della sussistenza o meno dell\u2019ipotesi tipica di giusta causa ma, alla stregua del principio per cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede, deve accertare che il recesso non sia esercitato con modalit\u00e0 impreviste ed arbitrarie: ne consegue che deve essere cassata con rinvio la sentenza di merito che ritiene sussistente la giusta causa non considerando che il correntista non ha mai superato il limite dell\u2019affidamento concesso dall\u2019istituto di credito, tenendo pertanto un comportamento corretto e rispettoso dell\u2019accordo negoziale, e non disponendo una consulenza tecnica d\u2019ufficio sulla sufficienza del patrimonio residuo all\u2019esito degli atti di disposizione compiuti dal debitore principale e dai fideiussori, finendo dunque per affermare, senza alcuna effettiva motivazione, l\u2019esistenza in atti della prova dell\u2019insufficienza del patrimonio dei debitori.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 35425 DEL 24 AGOSTO 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><em>(<\/em><em>Tutela dei lavoratori \u2013 Individuazione del rischio senza prescrizione) <\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">\u00c8 prevista la condanna per il medico che, pur indicando nel documento valutazione rischi un pericolo per l\u2019apparato muscolo scheletrico dei lavoratori, non provvede a una programmazione e a una sorveglianza sanitaria per prevenire il verificarsi di quello specifico rischio cos\u00ec come previsto dall\u2019art. 25 del D.lgs. 81\/2008.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 17287 DEL 24 AGOSTO 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><em>(<\/em><em>Credito \u2013 Sindaci della societ\u00e0 &#8211; Privilegio \u2013 Insinuazione al passivo \u2013 Associazione professionale)<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">La domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l\u2019esclusione della personalit\u00e0 del rapporto d\u2019opera professionale da cui quel credito \u00e8 derivato, e, dunque, l\u2019insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex articolo 2751 bis, n. 2, c.c., salvo che l\u2019istante dimostri che il credito si riferisce ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall\u2019associazione. Ne consegue che deve essere cassata con rinvio la sentenza di merito che dopo aver riconosciuto in astratto la natura privilegiata del credito dei sindaci ne ha poi escluso l\u2019applicabilit\u00e0, ritenendo che non siano stati validamente acquisiti elementi in ordine alle reali dimensioni dell&#8217;associazione, dovendosi ritenere che il carattere normalmente personale dell\u2019attivit\u00e0 sindacale, non contrastato se non in termini generali e astratti da parte dell\u2019organo concorsuale, rende evidentemente recessiva l\u2019analisi del profilo dimensionale dell\u2019associazione professionale.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 17304 DEL 24 AGOSTO 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><em>(<\/em><em>Licenziamento per giusta causa \u2013 Dirigente assunto tramite false dichiarazioni)<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Con riferimento alla giusta causa di licenziamento, in caso di assunzione ottenuta nella P.A. tramite false dichiarazioni, il datore di lavoro deve solo provare la falsit\u00e0 delle attestazioni e delle dichiarazioni nella loro oggettivit\u00e0. Sul lavoratore grava invece l\u2019onere di provare gli elementi che possono giustificare la falsa attestazione e la sua dipendenza da causa a lui non imputabile, di provare quindi che le false dichiarazioni siano frutto di un errore incolpevole. Con riferimento al procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell&#8217;art. 55 bis comma 4, secondo e terzo periodo, d.lgs. n. 165\/01, la data di prima acquisizione della notizia dell&#8217;infrazione &#8211; dalla quale decorre il termine entro cui deve concludersi, a pena di decadenza dall&#8217;azione disciplinare, il relativo procedimento &#8211; coincide con quella in cui la notizia \u00e8 pervenuta all&#8217;ufficio per i procedimenti disciplinari o, se anteriore, con la data in cui la notizia medesima \u00e8 pervenuta al responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, restando irrilevante la conoscenza acquisita non dall&#8217;Ufficio in s\u00e9 ma dai suoi componenti.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 17325 DEL 25 AGOSTO 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><em>(<\/em><em>Rito cd. Fornero &#8211; Fase sommaria \u2013 Opposizione \u2013 Ricorso e decreto di fissazione dell\u2019udienza \u2013 Mancata notifica)<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi che la mancata notifica del ricorso disciplinato dall\u2019articolo 1 comma 51 della legge 92\/2012, pur tempestivamente depositato, corredato dal pedissequo decreto di fissazione di udienza, comporti l\u2019improcedibilit\u00e0 dell\u2019opposizione, senza che il giudice possa concedere la rimessione in termini, dovendosi ritenere che il rito cd. Fornero \u00e8 stato disegnato con specifiche cadenze temporali e una corsia di trattazione preferenziale con il dichiarato fine, di interesse generale, di pervenire alla celere definizione di una situazione sostanziale di forte impatto economico e sociale, ed escludere che detta improcedibilit\u00e0 costituisca un ostacolo sproporzionato all\u2019esercizio efficace del diritto ad una decisione sul merito, quando una decisione sul merito della pretesa vi sia gi\u00e0 stata e si prospetti, secondo una prevedibile interpretazione della normativa processuale, la sua definitivit\u00e0 in caso di mancata notifica del ricorso entro termini predeterminati e che di per s\u00e9 non risultino eccessivamente ristretti.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 17371 DEL 26 AGOSTO 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><em>(<\/em><em>Licenziamento \u2013 Giusta causa \u2013 Ritardo nel formalizzare la contestazione e nell\u2019adottare il licenziamento \u2013 Vizio formale \u2013 Tutela risarcitoria)<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi nullo per tardivit\u00e0 della contestazione il licenziamento inflitto al lavoratore dovendosi considerare ingiustificato, in relazione alla semplicit\u00e0 dell\u2019indagine relativa, il rilevante lasso di tempo intercorso tra la segnalazione della condotta, da qualificarsi comunque tale da legittimare la ricorrenza in astratto di una causa giustificativa dell\u2019intimato recesso e l\u2019invio della contestazione e la successiva adozione del licenziamento, dovendosi osservare che tuttavia la conseguenza sanzionatoria \u00e8 la tutela risarcitoria e non reintegratoria laddove la nullit\u00e0 del licenziamento scaturisce da un vizio formale e non dal difetto di un elemento costitutivo del provvedimento espulsivo.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 35525 DEL 26 AGOSTO 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><em>(<\/em><em>Sequestro preventivo \u2013 Conto corrente cointestato \u2013 Cointestatario escluso dalle indagini \u2013 Prova circa il fatto che il conto sia esclusivamente di suo utilizzo \u2013 Dissequestro) <\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Va dissequestrato il conto corrente cointestato se il cointestatario non indagato prova che quanto sequestrato sia tutto o in parte di sua esclusiva propriet\u00e0.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 35567 DEL 26 AGOSTO 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><em>(<\/em><em>Ricorso \u2013 Presentazione tramite servizio postale privato \u2013 Fa fede la data della raccomandata) <\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">In tema di modalit\u00e0 di presentazione dell&#8217;atto di impugnazione ai sensi dell&#8217;art. 583 c.p.p., ove l&#8217;impugnazione sia presentata a mezzo di servizio postale privato, la stessa si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata, contenente l&#8217;atto di impugnazione; ne consegue che, ai fini della valutazione della tempestivit\u00e0 dell&#8217;impugnazione, deve aversi riguardo solo alla data di spedizione della raccomandata e non a quella di materiale ritiro a domicilio della stessa da parte dell&#8217;agente postale privato.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 35576 DEL 29 AGOSTO 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><em>(<\/em><em>Difensore \u2013 Legittimo impedimento \u2013 Tempestivamente rappresentato e documentato \u2013 Rinvio del procedimento) <\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Nel giudizio abbreviato di appello, soggetto al rito camerale, il legittimo impedimento del difensore impone il rinvio del procedimento: ne consegue che se il difensore non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il procedimento \u00e8 celebrato senza cha la mancata comparizione determini l\u2019obbligo di provvedere ex articolo 97, comma 4, c.p.p., dovendosi invece ritenere che se il difensore non compare ma rappresenta e documenta tempestivamente il proprio impedimento a comparire, il giudice \u00e8 tenuto, in presenza di tutte le condizioni di legge, a disporre in tal senso.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 35570 DEL 29 AGOSTO 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><em>(<\/em><em>Richiesta di condanna alla provvisionale \u2013 Avanzata per la prima volta in sede di appello dalla parte civile non appellante \u2013 Divieto di reformatio in peius \u2013 Obbligo del giudice di pronunciarsi) <\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Quando \u00e8 stata pronunciata in primo grado una condanna generica al risarcimento del danno, non costituisce domanda nuova la richiesta di condanna al pagamento di una provvisionale effettuata per la prima volta in appello dalla parte civile non appellante, con la conseguenza che il giudice del gravame ha il dovere di pronunciarsi sulla domanda, utilizzando gli stessi criteri di giudizio previsti dall\u2019articolo 539, comma secondo, c.p.p., per il giudice di prime cure, dovendosi escludere che il principio di cui all\u2019articolo 597 c.p.p. abbia portata tale da estendersi alle statuizioni civili, trattandosi, di norma che ponendo un limite alla pretesa punitiva dello Stato non si applica all\u2019istanza risarcitoria oggetto dell\u2019azione civile, laddove l\u2019azione civile, ancorch\u00e9\u00a0 \u201cinserita\u201d nel processo penale \u00e8 pur sempre soggetta ai principi del processo civile e, per cos\u00ec dire, non risente di quelli processual- penalistici quali il divieto di reformatio in pejus.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; T, ORDINANZA N. 17421 DEL 30 AGOSTO 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><em>(<\/em><em>Deducibilit\u00e0 delle spese di ristrutturazione dell\u2019immobile in locazione)<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Ai fini della detrazione dell&#8217;Iva sulle ristrutturazioni degli immobili, il contribuente pu\u00f2 portare in detrazione l&#8217;imposta assolta sulle spese di ristrutturazione dell&#8217;immobile destinato all&#8217;esercizio dell&#8217;attivit\u00e0 d&#8217;impresa anche se non ne \u00e8 proprietario, ma conduttore o comodatario, essendo irrilevanti la disciplina civilistica e gli accordi intercorsi tra le parti.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; Lettera informativa n. 140\/16 del 25.10.2016 \u2013 NG 6-16 \u00a0 NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 6-2016 &nbsp; AGOSTO 2016 \u00a0 CASSAZIONE PENALE, SEZ. 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