{"id":10274,"date":"2016-12-29T17:37:03","date_gmt":"2016-12-29T16:37:03","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/?page_id=10274"},"modified":"2016-12-29T17:38:20","modified_gmt":"2016-12-29T16:38:20","slug":"informativa-17016-info-giurisprudenza-n-7-16","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/informativa-17016-info-giurisprudenza-n-7-16\/","title":{"rendered":"Informativa 170\/16 (INFO GIURISPRUDENZA N. 7-16)"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>Lettera informativa n. 170\/16 del 29.12.2016 <\/strong>\u2013 <span style=\"color: #15ad15;\"><strong>NG 7-16<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #15ad15;\"><strong><u>NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 7-2016<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<h3><span style=\"color: #000080;\"><strong><em><span style=\"color: #ff0000;\">SETTEMBRE 2016 (I)<\/span> <\/em><\/strong><\/span><\/h3>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. I, SENTENZA N. 36358 DELL\u20191 SETTEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><em>(<\/em><em>Frode fiscale \u2013 Competenza)<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">In tema di maxi frode fiscale, la competenza, in caso di impossibilit\u00e0 per numero e nazionalit\u00e0 dei partecipanti, di accertare il luogo di consumazione del reato, si radicher\u00e0 presso il tribunale della citt\u00e0 dove la polizia giudiziaria ha avviato le indagini, sollecitando l\u2019inizio del procedimento da parte della Procura.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, SENTENZA N. 36285 DELL\u20191 SETTEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><em>(<\/em><em>Sisma \u2013 Crollo \u2013 Edificio \u2013 Manutenzione straordinaria \u2013 Normativa antisismica \u2013 Inosservanza)<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Deve essere cassata con rinvio la sentenza di merito che perviene alla condanna del direttore dei lavori incaricato dell\u2019intervento di manutenzione straordinaria dopo il crollo dell\u2019edificio cagionato da una scossa di terremoto laddove, riconosciuta la posizione di garanzia dell\u2019imputato e l\u2019inosservanza della normativa antisismica, risolve l\u2019accertamento del nesso causale con un giudizio esclusivamente di tipo deduttivo, fondato su mere massime di esperienza.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 17539 DEL 2 SETTEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><em>(<\/em><em>Indennit\u00e0 sostitutiva di preavviso &#8211; Agente senza rappresentanza &#8211; Recesso per giusta causa dell&#8217;agente)<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">L&#8217;agente senza rappresentanza ha diritto all&#8217;indennit\u00e0 sostitutiva di preavviso se recede per giusta causa dal contratto quando il datore di lavoro arreca disagio al lavoratore nello svolgimento delle sue attivit\u00e0.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 36821 DEL 5 SETTEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><em>(<\/em><em>False dichiarazioni sostitutive di certificazioni in tema di appalti \u2013 Nessuna menzione alle tasse non pagate \u2013 Ottenuta rateizzazione dal fisco)<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Chi ottiene la rateizzazione del debito dal fisco pu\u00f2 partecipare all&#8217;appalto senza commettere un falso se dichiara che \u00e8 in regola con le tasse. La rateizzazione, rimodulando la scadenza dei debiti tributari e differendone l&#8217;esigibilit\u00e0, cancella anche l&#8217;originario inadempimento dei destinatari delle cartelle esattoriali. Affinch\u00e9 la rateizzazione del debito fiscale possa elidere la \u00abviolazione fiscale definitivamente accertata\u00bb sono necessarie alcune condizioni, che vanno accertate in concreto. E&#8217; necessario, innanzitutto, che la rateizzazione sia stata accordata con idoneo provvedimento dell&#8217;amministrazione finanziaria antecedente alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di gara, non bastando che una domanda di rateizzazione, magari inadeguata o pretestuosa, sia stata presentata; che non risulti inadempiuta anche relativamente ad una sola rata o non risulti disdetta dall&#8217;autorit\u00e0 amministrativa; che non sia avvenuta nell&#8217;ambito di una transazione fiscale, la quale, operando dentro il concordato preventivo o l&#8217;accordo di ristrutturazione, per essere efficace, richiede l&#8217;omologazione da parte del Tribunale.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 17637 DEL 6 SETTEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><em>(<\/em><em>Licenziamento disciplinare \u2013 Cartellino marcatempo \u2013 Timbratura in entrata e in uscita \u2013 Presenza in servizio \u2013 Falsa attestazione)<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi che la timbratura del cartellino marcatempo in entrata e in uscita, laddove non corrispondente alla reale situazione di fatto, integri l\u2019ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio con modalit\u00e0 fraudolente giacch\u00e9 la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza costituisce condotta oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro circa la presenza effettiva sul luogo di lavoro e integra il reato di truffa aggravata ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare economicamente apprezzabili.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 36867 DEL 6 SETTEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><em>(<\/em><em>Atti osceni in luogo pubblico &#8211; Sanzione penale sostituita da sanzione amministrativa &#8211; Depenalizzazione D. lgs. 8\/2015)<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Va rilevata l&#8217;intervenuta abolitio criminis, per effetto dell&#8217;art. 2 comma 1, lett. A) D. Lgs 15 gennaio 2015, n. 8, del reato di atti osceni di cui all&#8217;art. 527 c.p. (Capo B), in quanto il fatto \u00e8 ora soggetto all&#8217;applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000. Ai sensi dell&#8217;art. 8 del decreto citato, le disposizioni del decreto, che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 17676 DEL 7 SETTEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><em>(<\/em><em>Domanda di separazione tra coniugi &#8211; Domanda su affidamento e mantenimento minore &#8211; Residente all&#8217;estero &#8211; Giudice straniero)<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Il regolamento (CE) n. 2201\/2003 introduce distinti criteri generali di attribuzione della giurisdizione per il caso di separazione personale e di domande inerenti alla responsabilit\u00e0 genitoriale su un minore, devolvendo in via esclusiva la competenza a decidere sulle domande incluse nel secondo ambito, pure se proposte congiuntamente a quella di separazione giudiziale, al giudice del luogo in cui il minore risiede abitualmente. Quando, dunque, il minore non risiede abitualmente nello Stato membro in cui si svolge il procedimento separatizio, il suo superiore e preminente interesse col criterio di vicinanza impongono di scindere i due ambiti e di non attribuire al giudice adito per il primo procedimento d&#8217;indole matrimoniale anche la competenza a conoscere delle domande concernenti la responsabilit\u00e0 genitoriale, se non accettata dal coniuge convenuto e non corrispondente all&#8217;interesse del figlio minorenne.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 37229 DELL\u20198 SETTEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><em>(<\/em><em>Violazione del testo unico in materia di sicurezza sul lavoro \u2013 Responsabilit\u00e0 dell\u2019appaltatore su negligenze del subappaltatore)<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">In tema di prevenzione degli infortuni, l&#8217;appaltatore che procede a subappaltare l&#8217;esecuzione delle opere non perde automaticamente la qualifica di datore di lavoro, neppure se il subappalto riguardi formalmente la totalit\u00e0 dei lavori, ma continua ad essere responsabile del rispetto della normativa antinfortunistica, qualora eserciti una continua ingerenza nella prosecuzione dei lavori: ne consegue che occorre sempre verificare se nell&#8217;ambito del contratto di appalto l&#8217;appaltatore eserciti o meno una ingerenza sulla esecuzione dei lavori appaltati ad altri.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 1, SENTENZA N. 17884 DEL 9 SETTEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><em>(<\/em><em>Impresa individuale \u2013 Avviso di udienza \u2013 Notifica a mezzo pec \u2013 Disattivata dopo la cancellazione dal registro delle imprese \u2013 Negligenza \u2013 Procedura prefallimentare)<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">E\u2019 legittima la dichiarazione di fallimento dell\u2019impresa individuale, anche nel caso di mancato perfezionamento della notificazione dell\u2019avviso d\u2019udienza, dovendosi ritenere negligente la condotta dell\u2019imprenditore individuale il quale, cancellatosi dal registro delle imprese per la cessata attivit\u00e0, abbia disattivato la propria casella pec nel periodo dell\u2019anno successivo nel quale, ai sensi dell\u2019articolo 10 l.f., decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese, senza possibilit\u00e0 per l\u2019imprenditore medesimo di dimostrare il momento anteriore dell\u2019effettiva cessazione dell\u2019attivit\u00e0: ne consegue che la procedura di notificazione prefallimentare, tentata attraverso la comunicazione a mezzo pec e poi presso la casa comunale \u00e8 immune da censure ed eseguita alla luce di una disposizione di legge, l\u2019articolo 15, comma 3, l.f., pienamente compatibile con i parametri costituzionali.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 37231 DEL 12 SETTEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><em>(<\/em><em>Imputato &#8211; Rito abbreviato semplice e non condizionato &#8211; Rinnovazione parziale dell&#8217;istruttoria)<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Sulla base della nuova formulazione dell&#8217;art. 438 cod. proc. pen. dopo le modifiche intervenute con la L. 479\/99, \u00e8 possibile la richiesta di rinnovazione in appello dell&#8217;istruzione dibattimentale laddove l&#8217;imputato abbia chiesto di procedere con il rito abbreviato condizionato, mentre ove abbia richiesto di procedere con il rito abbreviato cd. &#8220;semplice&#8221; \u00e8 facolt\u00e0 dell&#8217;imputato sollecitare il giudice di appello all&#8217;esercizio dei poteri officiosi ex art. 603 comma 3 del codice di rito.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 17946 DEL 13 SETTEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><em>(<\/em><em>Dichiarazione di fallimento &#8211; Societ\u00e0 cancellata dal registro delle imprese &#8211; Notifica a mezzo posta elettronica certificata &#8211; Deposito presso la casa comunale)<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Anche nel caso di societ\u00e0 gi\u00e0 cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento pu\u00f2 essere validamente notificato, ai sensi dell\u2019articolo 15, comma terzo, Lf &#8211; nel testo novellato dal decreto legge 179\/12, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, all\u2019indirizzo di posta elettronica certificata della societ\u00e0 cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese, ovvero quando, per qualsiasi ragione, non risulti possibile la notifica a mezzo pec, direttamente presso la sua sede risultante sempre dal registro delle imprese e, in caso di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo dove la medesima aveva sede.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 38091 DEL 13 SETTEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><em>(<\/em><em>Legittimo impedimento &#8211; Certificato medico &#8211; Contestazione nel merito)<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">In presenza di certificazione sanitaria, il giudice di merito, nel disattendere la documentazione ai fini della dichiarazione di contumacia, deve attenersi alla natura dell&#8217;infermit\u00e0 e valutarne il carattere impeditivo, potendo pervenire ad un giudizio negativo circa l&#8217;assoluta impossibilit\u00e0 a comparire solo disattendendo, con adeguata valutazione, il referto, la rilevanza della patologia da cui si afferma colpito l&#8217;imputato.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; Lettera informativa n. 170\/16 del 29.12.2016 \u2013 NG 7-16 \u00a0 NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 7-2016 \u00a0 SETTEMBRE 2016 (I) \u00a0 CASSAZIONE PENALE, SEZ. 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