{"id":10747,"date":"2017-04-03T14:06:56","date_gmt":"2017-04-03T13:06:56","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/?page_id=10747"},"modified":"2017-04-03T14:09:38","modified_gmt":"2017-04-03T13:09:38","slug":"informativa-5117-info-giurisprudenza-n-1-17","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/informativa-5117-info-giurisprudenza-n-1-17\/","title":{"rendered":"Informativa 51\/17 (INFO GIURISPRUDENZA N. 1-17)"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>Lettera informativa n. 51\/17 del 03.04.2017 <\/strong>\u2013 <span style=\"color: #008000;\"><strong>NG 1-17<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #008000;\"><strong><u>NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 1-2017<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n<h4><\/h4>\n<h4><span style=\"color: #000080;\"><strong><em><span style=\"color: #ff0000;\">OTTOBRE 2016<\/span><\/em><\/strong><\/span><\/h4>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 41432 DEL 3 OTTOBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><em>(Impedimento \u2013 Imprevedibili ragioni di salute \u2013 Mancata nomina di un sostituto processuale \u2013 Indicazione delle ragioni dell\u2019omessa designazione)<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Il difensore impedito a causa di serie ragioni di salute o da altro evento non prevedibile o evitabile non ha l\u2019onere di designare un sostituto processuale o indicare le ragioni dell\u2019omessa nomina, dovendosi reputare rilevante nel giudizio camerale di appello, conseguente a processo di primo grado celebrato con rito abbreviato, l\u2019impedimento del difensore determinato da non prevedibili ragioni di salute.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, SENTENZA N. 41726 DEL 4 OTTOBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><em>(Custodia in carcere \u2013 Funzionario pubblico \u2013 Corruzione propria \u2013 Turbativa d\u2019asta \u2013 Sospensione dal servizio)<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">In tema di misure cautelari personali, la valutazione prognostica sfavorevole sul pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede non \u00e8 impedita dal fatto che l\u2019incolpato abbia dismesso l\u2019ufficio o la funzione, nell\u2019esercizio dei quali ha realizzato la condotta criminosa; tale valutazione richiede peraltro la presenza di specifiche circostanze fattuali idonee a comprovare il concreto pericolo che l\u2019agente, svolgendo una diversa attivit\u00e0, non collegata con il ruolo pubblico precedentemente ricoperto, continui a porre in essere ulteriori condotte analoghe.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, SENTENZA N. 41697 DEL 4 OTTOBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><em>(Violazione degli obblighi di assistenza familiare &#8211; Obbligato detenuto &#8211; Versamento una tantum di somme modeste &#8211; Impossibilit\u00e0 economica \u2013 Scriminante)<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la condizione di impossibilit\u00e0 economica dell&#8217;obbligato vale come scriminante soltanto se si estende a tutto il periodo di tempo nel quale sono state reiterate le inadempienze e se consiste in una situazione incolpevole di indisponibilit\u00e0 di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita degli aventi diritto. Pacifica \u00e8 l&#8217;affermazione secondo cui la responsabilit\u00e0 per omessa prestazione dei mezzi di sussistenza non \u00e8 esclusa dall&#8217;incapacit\u00e0 di adempiere, ogniqualvolta questa sia dovuta, anche solo parzialmente, a colpa dell&#8217;agente, colpa ritenuta configurabile anche in relazione allo stato di prolungata detenzione, potendo tale stato ritenersi sicuramente colpevole poich\u00e9 attraverso la commissione di reati il soggetto obbligato si mette nella condizione di non poter adempiere.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 19790 DEL 4 OTTOBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><em>(Cessione di cubature \u2013 Distanze nelle costruzioni \u2013 Vanno rispettate quelle imposte dalla legge di un minimo di cinque metri)<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">In tema di distanze nelle costruzioni, ai sensi dell&#8217;articolo 873 c.c., le norme che impongono l&#8217;osservanza delle distanze dai confini prescindono dall&#8217;avvenuta edificazione e dalla futura edificabilit\u00e0 del fondo limitrofo.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 19986 DEL 6 OTTOBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><em>(Sinistro stradale \u2013 Trasportato &#8211; Coniuge del conducente in regime di comunione legale dei beni) <\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">In tema di sinistri stradali devono considerarsi coperti dall\u2019assicurazione obbligatoria anche i danni sofferti dal coniuge, trasportato sulla vettura assicurata, comproprietario del veicolo in regime di comunione legale di beni con il conducente.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 20457 DELL\u201911 OTTOBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><em>(Conto corrente cointestato \u2013 Coniuge che ha eseguito le operazioni \u2013 Onere della prova \u2013 Prelievo finalizzato a soddisfare le esigenze della comunione)<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">A fronte di prelevamenti, da parte di un coniuge, di somme di pertinenza della comunione &#8211; quali sono quelle giacenti sul conto corrente intestato alla coppia -, compete al coniuge che abbia effettuato le operazioni e che alleghi di aver impiegato gli importi prelevati nell\u2019interesse della comunione o della famiglia dimostrare quest\u2019ultima circostanza: se quindi il coniuge che ha effettuato il prelievo assuma, senza provarlo, che esso \u00e8 finalizzato a soddisfare esigenze della famiglia o della comunione, la domanda restitutoria deve essere accolta.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 20384 DELL\u201911 OTTOBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><em>(Uso non abitativo &#8211; Aumenti del canone &#8211; &#8220;A scaletta&#8221;) <\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, ogni pattuizione avente ad oggetto non gi\u00e0 l&#8217;aggiornamento del corrispettivo ai sensi dell&#8217;articolo 32 l. n. 392\/78, ma veri e propri aumenti del canone, deve ritenersi nulla ex articolo 79, comma 1, della stessa legge, in quanto diretta ad attribuire al locatore un canone pi\u00f9 elevato rispetto a quello legislativamente previsto, senza che il conduttore possa, neanche nel corso del rapporto, e non soltanto in sede di conclusione del contratto, rinunciare al proprio diritto di non corrispondere aumenti non dovuti. Inoltre, la clausola che prevede la determinazione del canone \u201ca scaletta\u201d \u00e8 valida ma a condizione che si tratti, non gi\u00e0 di un vero e proprio \u201caumento\u201d, bens\u00ec di un \u201cadeguamento\u201d del canone al mutato valore locativo dell&#8217;immobile volto a ripristinare il sinallagma originario, evitando uno squilibrio a vantaggio del conduttore altrimenti determinato dal canone fisso ovvero di una limitata e iniziale \u201criduzione\u201d del canone convenuto, sempre che nell&#8217;uno, come nell&#8217;altro caso, tanto emerga da elementi obiettivi e predeterminati cui sia affidata \u201cla scaletta\u201d del canone.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 20327 DEL 10 OTTOBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><em>(Appaltatore non paga il lavoratore \u2013 Committente P.A.)<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Se l\u2019appaltatore non paga i propri dipendenti e il committente \u00e8 un ente pubblico, ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 2, D.lgs n. 276 del 2003 non \u00e8 applicabile alle pubbliche amministrazioni la responsabilit\u00e0 solidale prevista dall&#8217;art. 29, comma 2, del richiamato decreto. L&#8217;art. 9 del D.l. 76 del 2013, nella parte in cui prevede la inapplicabilit\u00e0 dell\u2019art. 29 ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all&#8217;art. 1 del D.lgs n. 165 del 2001, non ha carattere di norma di interpretazione autentica, dotata di efficacia retroattiva, ma lo stesso non ha innovato il quadro normativo previgente, avendo solo esplicitato un precetto gi\u00e0 desumibile dal testo originario del richiamato art. 29 e dalle successive integrazioni.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 20461 DELL\u201911 OTTOBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><em>(Servit\u00f9 di passaggio &#8211; Fondo servente e dominante &#8211; Cessata interclusione del fondo dominante &#8211; Cause estintive della servit\u00f9)<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">L\u2019art. 1055 c.c. sulla cessazione dell\u2019interclusone del fondo come causa estintiva \u00e8 applicabile anche alla servit\u00f9 di passaggio negoziale, allorquando sia stata costituita al ricorrere dei presupposti che avrebbero legittimato la costituzione della medesima servit\u00f9 in via coattiva.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 20628 DEL 13 OTTOBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><em>(Sentenza inviata a mezzo fax &#8211; Copia e non originale)<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Il ricorso \u00e8 improcedibile in cassazione se la sentenza impugnata e inviata a mezzo fax \u00e8 una copia e non corrisponde all&#8217;originale. L&#8217;articolo 369, secondo comma, n. 2 c.p.c. esige la produzione di una copia autentica, cio\u00e8 di una copia che rechi l&#8217;attestazione di autenticit\u00e0 rispetto all&#8217;originale della sentenza, espressa come atto compiuto dal cancelliere in originale e la norma non ammette equipollenti.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 3, SENTENZA N. 20720 DEL 14 OTTOBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><em>(Decreto ingiuntivo verso pi\u00f9 condebitori in via solidale \u2013 Liticonsorzio facoltativo \u2013 Eccezione di competenza rilevata solo da uno dei coobbligati)<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Nel caso di emissione di un decreto ingiuntivo contro pi\u00f9 condebitori in via solidale, il carattere litisconsortile facoltativo del cumulo che cos\u00ec si realizza, qualora il decreto venga opposto separatamente dai coobbligati e solo uno o solo alcuni di essi eccepiscano l&#8217;incompetenza del giudice che emise il decreto, rende l&#8217;eccezione rilevante soltanto a favore del coobbligato che l&#8217;ha proposta e, salvo che il giudice rilevi d&#8217;ufficio tempestivamente, ove ne abbia il potere, l&#8217;incompetenza anche per gli altri, resta escluso che, pur riunite le opposizioni separatamente proposte, possa dichiararsi l&#8217;incompetenza e la conseguente caducazione del decreto ingiuntivo anche riguardo ai coobbligati non eccipienti.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 20732 DEL 14 OTTOBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><em>(Ricorso in parte manifestamente infondato e in parte manifestamente inammissibile &#8211; Abuso del processo) <\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Laddove il ricorrente abbia proposto un ricorso in parte manifestamente infondato e in parte manifestamente inammissibile deve essere condannato d\u2019ufficio, ai sensi dell\u2019articolo 385, comma 4, c.p.c., al pagamento in favore della parte intimata, in aggiunta alle spese di lite, d\u2019una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento del danno, assumendo a parametro di riferimento l\u2019importo delle spese di lite stesse, e ci\u00f2 sia se fosse al corrente dell\u2019insostenibilit\u00e0 della propria impugnazione e sia in caso contrario: nel primo caso il ricorrente &#8211; e per lui il suo legale, del cui operato ovviamente il ricorrente risponde nei confronti della controparte processuale &#8211; ha posto in essere una condotta che l\u2019ordinamento non pu\u00f2 consentire; nel secondo ha tenuto una condotta gravemente colposa, consistita nel non essersi adoperato con la exacta diligentia esigibile da chi \u00e8 chiamato ad adempiere una prestazione professionale altamente qualificata, qual \u00e8 quella dell\u2019avvocato in generale, e dell\u2019avvocato cassazionista in particolare.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, SENTENZA N. 43894 DEL 17 OTTOBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><em>(Pubblico ufficiale &#8211; Condotta oggettivamente illegittima \u2013 Reazione strettamente proporzionata &#8211; All\u2019esigenza di esercitare un proprio diritto indebitamente conculcato \u2013 Esimente)<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Quando il pubblico ufficiale pone in essere una condotta oggettivamente illegittima, in assenza dei necessari presupposti legittimanti, e sulla base di una decisione da lui assunta autonomamente o comunque al di fuori dell\u2019obbligo di eseguire altrui decisioni, non \u00e8 punibile, a norma dell\u2019articolo 393 bis c.p., una reazione strettamente proporzionata all\u2019esigenza di esercitare un proprio diritto di rango primario indebitamente conculcato, e negli stretti limiti in cui ci\u00f2 sia necessario a tal fine: ne consegue che deve essere annullata con rinvio la sentenza di merito nella parte in cui ha affermato la responsabilit\u00e0 penale dell\u2019imputato in ordine al reato di resistenza a pubblico ufficiale per il solo fatto che lo stesso abbia esercitato un minimo di violenza fisica nei confronti del brigadiere dei carabinieri che voleva impedirgli di allontanarsi dall\u2019ospedale dopo che invece era stato gi\u00e0 effettuato il prelievo ematico nei suoi confronti per accertare l\u2019eventuale guida in stato d\u2019ebbrezza e i relativi campioni erano gi\u00e0 nel laboratorio della struttura sanitaria.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 44103 DEL 18 OTTOBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><em>(Bancarotta fraudolenta patrimoniale \u2013 Trasformazione di asset patrimoniali \u2013 Rispetto dei valori di mercato \u2013 Realizzo problematico \u2013 Esclusione \u2013 Diminuzione patrimoniale effettiva)<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Deve essere annullata con rinvio la sentenza di merito in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale che non ha saputo evidenziare l\u2019insussistenza di una ragione economica idonea a giustificare l\u2019operazione incriminata, non potendosi escludere che la trasformazione di asset patrimoniali possa assumere i crismi della tipicit\u00e0 della bancarotta fraudolenta, ma dovendosi osservare che affinch\u00e9 ci\u00f2 possa essere ritenuto \u00e8 necessario che l\u2019operazione non avvenga nel rispetto dei valori di mercato ovvero che la stessa sia funzionale a rendere pi\u00f9 difficoltosa la futura liquidazione del patrimonio, ad esempio perch\u00e9 il bene su cui si \u00e8 investito \u00e8 di realizzo problematico, mentre dette condizioni non si verificano quando il prezzo pagato \u00e8 in linea con il valore di mercato: ne consegue che non pu\u00f2 sostenersi che il patrimonio della fallita abbia subito una effettiva diminuzione, come invece richiesto ai fini della configurabilit\u00e0 del reato.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 21037 DEL 18 OTTOBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><em>(Notifica \u2013 Sito dell\u2019Ordine \u2013 Rilevanza)<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Il sito dell\u2019Ordine degli avvocati non fa fede ai fini delle notifiche: infatti, la parte non pu\u00f2 confidare sui dati rinvenuti su internet soprattutto se dalla sentenza o da altri documenti \u00e8 in possesso di altre informazioni.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, SENTENZA N. 21204 DEL 19 OTTOBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><em>(Auto usata &#8211; Clausola &#8220;vista e piaciuta&#8221; &#8211; Garanzia vizi occulti)<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">La garanzia per vizi prevista dall&#8217;art. 1490 cod. civ. deve ritenersi operante anche nei casi di vendita di cose mobili usate, dovendo rimanere il vizio occulto preesistente alla conclusione del contratto, ben distinto dal semplice logorio del bene, dovuto al normale uso dello stesso. E, anche nei casi di vendita di beni usati (quale una autovettura usata) i contraenti nell&#8217;ambito della loro autonomia contrattuale possono derogare alla disciplina legale della garanzia per vizi della cosa venduta, con l&#8217;inserimento nel contratto di apposita clausola, ammessa dall&#8217;art. 1490, II comma, c.c. e debitamente approvata per iscritto ex art. 1341 comma 2, cod. civ.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, SENTENZA N. 44342 DEL 19 OTTOBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><em>(Spese di giudizio \u2013 Liquidazione \u2013 Criteri \u2013 Motivazione)<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Anche nella determinazione del compenso per il difensore della parte civile il giudice deve tenere conto della natura, complessit\u00e0 e gravit\u00e0 del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell\u2019opera prestata, del numero e dell&#8217;importanza delle questioni trattate, anche a seguito di riunione dei procedimenti o dei processi, dell&#8217;eventuale urgenza della prestazione, nonch\u00e9 dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche civili e non patrimoniali, conseguiti dal cliente, fornendo adeguata e specifica motivazione sull\u2019utilizzazione dei parametri forensi.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 44321 DEL 19 OTTOBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><em>(Ricorso straordinario per errore di fatto \u2013 Caducazione del procedimento viziato \u2013 Fissazione del processo in pubblica udienza)<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi che quando la correzione dell\u2019errore di fatto rilevato nella sentenza impone la riconsiderazione del motivo di ricorso, dovendosi procedere alla sostituzione della decisione inficiata dall\u2019errore, la procedura di correzione non possa esaurirsi nell\u2019udienza camerale conseguente alla proposizione del mezzo straordinario, ma deve articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul ricorso per cassazione, che pu\u00f2 portare alla sostituzione della precedente sentenza.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 21245 DEL 20 OTTOBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><em>(Danno non patrimoniale ai parenti della vittima investita e deceduta \u2013 Nuove tabelle intervenute nelle more del giudizio \u2013 Applicazione)<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Se le tabelle applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto cambiano nelle more tra l\u2019introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice, anche d\u2019appello, ha l\u2019obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 44578 DEL 24 OTTOBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><em>(Sequestro conservativo \u2013 Revoca \u2013 Cessazione dei presupposti che hanno legittimato l\u2019adozione) <\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non \u00e8 pi\u00f9 soggetta a impugnazione. La misura cautelare del sequestro conservativo, prima della definitivit\u00e0 della sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, \u00e8 suscettibile di revoca solo nel caso in cui venga offerta idonea cauzione e non anche per il venir meno dei presupposti che ne hanno legittimato l\u2019adozione, laddove del resto non esiste nell\u2019ordinamento processuale una norma che ne autorizzi la revoca, esplicitamente invece prevista per il sequestro preventivo.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 21537 DEL 25 OTTOBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><em>(Contratto d&#8217;opera professionale con pubblica amministrazione &#8211; Ingegnere &#8211; Lettera del sindaco &#8211; Affidamento incarico &#8211; Forma scritta \u2013 Requisiti)<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Il contratto d&#8217;opera professionale stipulato con la Pa, pure se questa agisca iure privatorum, deve essere redatto, a pena di nullit\u00e0, in forma scritta. L&#8217;osservanza di questo requisito richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell&#8217;organo dell&#8217;ente legittimato ad esprimerne la volont\u00e0 all&#8217;esterno, nonch\u00e9 l&#8217;indicazione dell&#8217;oggetto della prestazione e l&#8217;entit\u00e0 del compenso, dovendo escludersi che, ai fini della validit\u00e0 del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi da altri atti ai quali sia eventualmente seguita la comunicazione per iscritto dell&#8217;accettazione da parte del medesimo professionista, poich\u00e9 non \u00e8 ammissibile la stipula mediante atti separati sottoscritti dall&#8217;organo che rappresenta l&#8217;ente e dal professionista, prevista esclusivamente per i contratti conclusi con imprese commerciali. I contratti privi di tale requisito sono nulli e non \u00e8 suscettibile di alcuna forma di sanatoria.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 21467 DEL 25 OTTOBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><em>(Casa data in comodato \u2013 Fattispecie)<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Il comodato di immobile destinato ad abitazione familiare non pu\u00f2 considerarsi stipulato senza determinazione di durata, e quindi revocabile dal concedente in ogni momento ex articolo 1810 c.c. non essendo tale specifica destinazione compatibile con la revocabilit\u00e0 ad nutum, bens\u00ec riscontrandosi nel comodato un termine implicito desumibile dalle necessit\u00e0 abitative della famiglia e quindi anche nell\u2019ipotesi di sopravvenuta crisi coniugale, ove le esigenze stesse permangano per il nucleo pi\u00f9 ridotto costituito da un coniuge e dai figli minori.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lettera informativa n. 51\/17 del 03.04.2017 \u2013 NG 1-17 &nbsp; NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 1-2017 OTTOBRE 2016 CASSAZIONE PENALE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 41432 DEL 3 OTTOBRE 2016 (Impedimento \u2013 Imprevedibili ragioni di salute \u2013 Mancata nomina di un sostituto processuale \u2013 Indicazione delle ragioni dell\u2019omessa designazione) Il difensore impedito a causa di serie ragioni di [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/10747"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10747"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/10747\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10752,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/10747\/revisions\/10752"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10747"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}