{"id":10864,"date":"2017-05-03T17:35:24","date_gmt":"2017-05-03T16:35:24","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/?page_id=10864"},"modified":"2017-05-03T17:35:24","modified_gmt":"2017-05-03T16:35:24","slug":"informativa-6717-info-giurisprudenza-n-2-17","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/informativa-6717-info-giurisprudenza-n-2-17\/","title":{"rendered":"Informativa 67\/17 (INFO GIURISPRUDENZA N. 2-17)"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>Lettera informativa n. \u00a067\/17 del 03.05.2017 \u2013 <\/strong><span style=\"color: #008000;\"><strong>NG 2-17<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #008000;\"><strong><u>NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. \u00a02-2017<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong><em>NOVEMBRE 2016 (I)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 45997 DEL 2 NOVEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Omicidio \u2013 Colposo \u2013 Dolo eventuale \u2013 Conducente del veicolo in stato d\u2019ebbrezza \u2013 Marcia contromano in autostrada \u2013 Stato d\u2019ebbrezza)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Il dolo eventuale ricorre quando l\u2019agente si sia rappresentato la significativa possibilit\u00e0 di verificazione dell\u2019evento concreto e ci\u00f2 nonostante si sia determinato ad agire anche a costo di causare l\u2019evento lesivo: ne consegue che deve ritenersi legittima la motivazione della sentenza di condanna per omicidio colposo con dolo eventuale inflitta al conducente del veicolo che, in stato d\u2019ebbrezza, percorre in autostrada diciassette chilometri contromano prima dello scontro con un\u2019altra vettura, mortale per quattro persone, dovendosi ritenere che l\u2019agente si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di cagionare le lesioni o anche la morte di una o pi\u00f9 persone, di talch\u00e9 l\u2019incidente mortale, pur palesandosi nel suo schema mentale come eventuale, \u00e8 stato da lui pienamente voluto.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, SENTENZA N. 46255 DEL 3 NOVEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Istigazione alla corruzione &#8211; Conducente &#8211; Guida in stato di ebbrezza &#8211; Offerta di modesta somma di denaro agli agenti di polizia &#8211; Attenuante &#8211; Particolare tenuit\u00e0 del fatto) <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Commette istigazione alla corruzione (art. 622 c.p.) il conducente che colto alla guida in stato di ebbrezza dagli agenti di polizia offre una pur modesta somma di denaro in cambio dell&#8217;impunit\u00e0 (nel caso di specie, la Corte di merito ha escluso che il fatto abbia determinato un&#8217;offesa di particolare tenuit\u00e0 al bene giuridico protetto dalla norma avendo, attraverso l&#8217;offerta di una somma modesta ma non minima, l&#8217;illecita pretesa di trascurare lo stato di ebbrezza e consentire la prosecuzione della guida nella sede autostradale).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, SENTENZA N. 22285 DEL 3 NOVEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Riscaldamento centralizzato &#8211; Distacco &#8211; Onere della prova)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">L&#8217;onere della prova in capo al condomino, che intenda esercitare la facolt\u00e0 del distacco viene meno soltanto nel caso in cui l&#8217;assemblea condominiale abbia effettivamente autorizzato il distacco dall&#8217;impianto comune. Con l&#8217;ulteriore specificazione che colui che intende distaccarsi dovr\u00e0, in presenza di squilibri nell&#8217;impianto condominiale e\/o &#8220;aggravi&#8221; per i restanti cond\u00f2mini, rinunciare dal porre in essere il distacco perch\u00e9 diversamente potr\u00e0 essere chiamato al ripristino dello status quo ante. N\u00e9 l&#8217;interessato, ai sensi dell&#8217;art. 1118 c.c., potr\u00e0 effettuare il distacco e ritenere di essere tenuto semplicemente a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell&#8217;impianto e per la sua conservazione e messa a norma, poich\u00e9 tale possibilit\u00e0 \u00e8 prevista solo per quei soggetti che abbiano potuto distaccarsi, per aver provato che dal loro distacco &#8220;non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 22486 DEL 4 NOVEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Sentenza \u2013 Deposito \u2013 Notifica dalla cancelleria \u2013 Via posta elettronica certificata \u2013 Decorrenza del termine breve)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Il principio secondo cui la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non \u00e8, di regola, idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all\u2019articolo 325 c.p.c., salve specifiche norme processuali, derogatorie e speciali che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria, vale pure per i procedimenti ai quali si applica il nuovo testo dell\u2019articolo 45 disp. att. c.p.c. &#8211; introdotto dall\u2019articolo 16 del decreto legge 179\/12, convertito con modificazioni dalla legge 221\/12 &#8211; e non anche il nuovo testo dell\u2019articolo 133 c.p.c., di cui all\u2019articolo 45, comma 1, lettera b), del decreto legge 90\/2014 (in vigore dal 25 giugno 2014), convertito con modificazioni dalla legge 114\/14 (vigente dal 19 agosto 2014). Deve, infatti, escludersi che il nuovo tenore della suddetta disposizione di attuazione possa aver stabilito una efficacia cos\u00ec stringente alla comunicazione effettuata dalla cancelleria a mezzo Pec, da farla risultare come una vera e propria notificazione<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, SENTENZA N. 22452 DEL 4 NOVEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Riparto \u2013 Decreto ingiuntivo \u2013 Opposizione \u2013 Delibera \u2013 Contestazione della validit\u00e0) <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">In tema di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall\u2019assemblea, il condomino opponente non pu\u00f2 far valere questioni attinenti alla validit\u00e0 della delibera condominiale, ma pu\u00f2 validamente contestare la sussistenza del debito e la documentazione posta a fondamento dell\u2019ingiunzione, ovvero il verbale della delibera assembleare, dovendosi osservare che la decisione adottata dall\u2019assemblea costituisce titolo di credito del condominio e, di per s\u00e9, prova l\u2019esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest\u2019ultimo proponga contro tale decreto, ed il cui ambito \u00e8 dunque ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UN., SENTENZA N. 22398 DEL 4 NOVEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Iscrizione all\u2019albo degli avvocati stabiliti \u2013 Titolo di \u00abavocat\u00bb &#8211; Rilasciato in Romania &#8211; Da parte di organismo non riconosciuto \u2013 Cancellazione dall\u2019elenco)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi legittima la cancellazione dall\u2019elenco degli avvocati stabiliti dell\u2019iscritto decisa dal Consiglio dell\u2019Ordine degli avvocati sul rilievo che il titolo di avocat conseguito dall\u2019interessato in Romania risulta rilasciato non dall\u2019Unbr tradizionale, unico organismo romeno abilitato a rilasciare titoli riconoscibili in ambito europeo, ma dalla cosiddetta \u201cstruttura Bota\u201d, non ritenuta competente dal sistema Imi, internal market information system, di cooperazione fra autorit\u00e0 degli Stati membri dell\u2019Unione europea, il cui utilizzo \u00e8 divenuto obbligatorio in materia ai sensi dell\u2019articolo 3 del regolamento Ue 1024\/2012.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. UN., SENTENZA N. 46688 DEL 7 NOVEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Assoluzione perch\u00e9 il fatto non \u00e8 pi\u00f9 previsto dalla legge come reato \u2013 Interessi della parte civile revocati dal giudice dell\u2019impugnazione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">In caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile, sottoposto a sanzione pecuniaria civile, ai sensi del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice della impugnazione, nel dichiarare che il fatto non \u00e8 pi\u00f9 previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Il giudice della esecuzione, viceversa, revoca, con la stessa formula, la sentenza di condanna o il decreto irrevocabili, lasciando ferme le disposizioni e i capi che concernono gli interessi civili.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 22574 DEL 7 NOVEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Obbligazione pecuniaria relativa a compensi professionali &#8211; Frazionamento giudiziale &#8211; Abuso del processo)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Non incorre in abuso del processo l\u2019attore che, a tutela di un credito dovuto in forza di un unico rapporto obbligatorio, agisca prima con ricorso monitorio per la somma provata documentalmente e poi con il procedimento ordinario di cognizione per la parte residua, dovendosi riconoscere il diritto del creditore ad una tutela accelerata mediante decreto ingiuntivo per la parte di credito liquida che sia provata con documentazione sottoscritta dal debitore.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 46707 DELL\u20198 NOVEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Revisione &#8211; Richiesta &#8211; Sentenza di proscioglimento dell&#8217;imputato per prescrizione del reato &#8211; Condanna al risarcimento dei danni alla parte civile)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">E&#8217; ammissibile la richiesta di revisione proposta ai sensi dell&#8217;articolo 630 comma 1 lett. c) c.p.p. avverso la sentenza del giudice dell&#8217;appello che abbia prosciolto l&#8217;imputato per l&#8217;intervenuta prescrizione del reato confermando contestualmente la condanna dello stesso al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 22908 DEL 10 NOVEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Immobili ad uso non abitativo \u2013 Predeterminazione del canone &#8211; In misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo nell\u2019arco del rapporto &#8211; Clausola contrattuale)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Alla stregua del principio generale della libera determinazione convenzionale del canone locativo per gli immobili destinati ad uso non abitativo, deve ritenersi legittima la clausola in cui venga pattuita l\u2019iniziale predeterminazione del canone in misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo nell\u2019arco del rapporto; e ci\u00f2, sia mediante la previsione del pagamento di rate quantitativamente differenziate e predeterminate per ciascuna frazione di tempo; sia mediante il frazionamento dell\u2019intera durata del contratto in periodi temporali pi\u00f9 brevi a ciascuno dei quali corrisponda un canone passibile di maggiorazione; sia correlando l\u2019entit\u00e0 del canone all\u2019incidenza di elementi o di fatti (diversi dalla svalutazione monetaria) predeterminati e influenti, secondo la comune visione dei contraenti, sull\u2019equilibrio economico del sinallagma. La legittimit\u00e0 di tale clausola dev\u2019essere peraltro esclusa l\u00e0 dove risulti &#8211; dal testo del contratto o da elementi extra testuali della cui allegazione deve ritenersi onerata la parte che invoca la nullit\u00e0 della clausola &#8211; che le parti abbiano in realt\u00e0 perseguito surrettiziamente lo scopo di neutralizzare soltanto gli effetti della svalutazione monetaria, eludendo i limiti quantitativi posti dall\u2019articolo 32 della legge 392\/78 (nella formulazione originaria ed in quella novellata dall\u2019articolo 1, comma nono-sexies, della legge 118\/85), cos\u00ec incorrendo nella sanzione di nullit\u00e0 prevista dal successivo art. 79, primo comma, della stessa legge.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. II, SENTENZA N. 48027 DEL 14 NOVEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Truffa contrattuale \u2013 Online \u2013 Competenza)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Nell&#8217;ipotesi di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni online, ove il pagamento, da parte della persona offesa, avvenga tramite bonifico bancario con accredito sul conto corrente dell&#8217;agente, il reato si consuma nel luogo ove costui consegue l&#8217;ingiusto profitto (riscossione della somma) e non gi\u00e0 in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa. Nell&#8217;ipotesi in cui, non ci sia prova del luogo di riscossione, si applicano le regole suppletive di cui all&#8217;articolo 9 c.p.p.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 23127 DEL 14 NOVEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Convenuto in rivendica \u2013 Acquisto a non domino \u2013 Trascrizione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">La previsione di cui all\u2019articolo 2644, comma 2, c.c., che ha la funzione di risolvere il conflitto fra pi\u00f9 aventi causa dallo stesso autore, dando prevalenza al secondo acquirente che abbia trascritto per primo, integra una ipotesi di efficacia costitutiva della trascrizione, che ha effetto sanante ex nunc dall\u2019acquisto, mentre detta efficacia sanante non pu\u00f2 operare laddove il convenuto in rivendica invochi un titolo di acquisto, che contrapponendosi a quello posto a base della domanda dall\u2019attore, risulti trascritto in data successiva alla notifica dell\u2019atto di citazione, dovendosi osservare che l\u2019articolo 2644 c.c. \u00e8 finalizzato a risolvere il conflitto tra soggetti che hanno acquistato lo stesso diritto dal medesimo titolare, mentre la situazione di diritto vantata dal rivendicante rimane cristallizzata ovvero immutata al momento della proposizione della domanda di rivendica e un acquisto a non domino resta tale anche se trascritto in modo regolare e tempestivo.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lettera informativa n. \u00a067\/17 del 03.05.2017 \u2013 NG 2-17 \u00a0 NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. \u00a02-2017 \u00a0 NOVEMBRE 2016 (I) &nbsp; CASSAZIONE PENALE, SEZ. 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