{"id":10889,"date":"2017-05-11T18:38:29","date_gmt":"2017-05-11T17:38:29","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/?page_id=10889"},"modified":"2017-05-11T18:39:02","modified_gmt":"2017-05-11T17:39:02","slug":"informativa-7017-info-giurisprudenza-n-3-17","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/informativa-7017-info-giurisprudenza-n-3-17\/","title":{"rendered":"Informativa 70\/17 (INFO GIURISPRUDENZA N. 3-17)"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>Lettera informativa n. 70\/17 del 11.05.2017 \u2013 <\/strong><span style=\"color: #008000;\"><strong>NG 3-17<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><u>\u00a0<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #008000;\"><strong><u>NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 3-2017<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em><br \/>\n<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong><em>NOVEMBRE 2016 (II)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 48268 DEL 16 NOVEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>Atti persecutori &#8211; Stalking &#8211; Minacce via facebook <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">La sequenza di atti (consistenti nell&#8217;invio di numerosi messaggi anche facebook contenenti minacce di rendere note le immagini ritraenti la vittima intenta nel compimento di atti sessuali ovvero all&#8217;invio al nuovo partner della parte offesa di foto che la ritraggono mentre consuma un rapporto sessuale con l&#8217;ex fidanzato) si presenta pienamente e autonomamente idonea ad integrare l&#8217;elemento oggettivo della fattispecie di atti persecutori, ovvero una condotta reiterata di minaccia e molestia, produttiva di un grave e perdurante stato di ansia nella parte offesa.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; T, SENTENZA N. 23334 DEL 16 NOVEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>Avvocato che paga altri professionisti per la sua attivit\u00e0 \u2013 IRAP<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">L\u2019avvocato che eroga compensi, anche elevati, ad altri professionisti non paga l\u2019Irap in caso di assenza di dipendenti veri e propri.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, SENTENZA N. 23397 DEL 17 NOVEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>Riscossione \u2013 Mediante ruolo \u2013 Opposizione \u2013 Termine perentorio \u2013 Termine breve <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">\u00c8 di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l\u2019effetto sostanziale della irretrattabilit\u00e0 del credito ma non determina anche l\u2019effetto della cosiddetta \u201cconversione\u201d del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell\u2019articolo 2953 Cc. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti &#8211; comunque denominati &#8211; di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonch\u00e9 di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali nonch\u00e9 delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e cos\u00ec via: ne consegue che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) pi\u00f9 breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l\u2019opposizione, non consente di fare applicazione dell\u2019articolo 2953 Cc, tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. La scadenza del termine &#8211; pacificamente perentorio &#8211; per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all\u2019articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 46\/1999, pur determinando la decadenza dalla possibilit\u00e0 di proporre impugnazione, produce soltanto l\u2019effetto sostanziale della irretrattabilit\u00e0 del credito contributivo senza determinare anche l\u2019effetto della cosiddetta \u201cconversione\u201d del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l\u2019articolo 3, commi 9 e 10, della legge 335\/95) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell\u2019art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, \u00e8 priva dell\u2019attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l\u2019avviso di addebito dell\u2019Inps, che dal primo gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto (articolo 30 del decreto legge 78\/2010, convertito dalla legge 122\/10).<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0CASSAZIONE PENALE, SEZIONE VI, SENTENZA N. 48703 DEL 17 NOVEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>Maltrattamenti \u2013 Ricorso sistematico alla violenza \u2013 Finalit\u00e0 educative \u2013 Configurabilit\u00e0 dell\u2019abuso di mezzi di correzione <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Il reato di maltrattamenti viene integrato da una condotta oggettiva di abituali maltrattamenti, consistenti, in rimproveri anche per futili motivi, offese e minacce e violenze fisiche mentre l\u2019intenzione dell\u2019agente di agire esclusivamente per finalit\u00e0 educative e correttive non costituisce un elemento dirimente per far rientrare il sistematico ricorso ad atti di violenza commessi nei confronti di minori nella meno grave previsione di cui all\u2019articolo 571 c.p. anzich\u00e9 in quella dell\u2019articolo 572 c.p.: ne consegue che deve cassata con rinvio l\u2019ordinanza con la quale il tribunale del riesame ha annullato la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico della maestra della scuola dell\u2019infanzia accusata di aver colpito ripetutamente un alunno con forti sculaccioni.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. II, SENTENZA N. 49335 DEL 21 NOVEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>Prove dichiarative \u2013 Dichiarazioni della parte lesa deceduta nelle more \u2013 Acquisite per sopravvenuta impossibilit\u00e0 di ripetizione \u2013 Riconoscimento fotografico<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Deve essere annullata con rinvio la sentenza di merito laddove il pregiudizio arrecato alla difesa attraverso l\u2019acquisizione di prove dichiarative ex art. 512 c.p.p. non \u00e8 stato controbilanciato da elementi sufficienti ovvero da solide garanzie procedurali in grado di assicurare l\u2019equit\u00e0 della procedura nel suo insieme, dovendosi ritenere che le circostanze riferite dalla parte lesa durante la fase delle indagini preliminari e acquisite per sopravvenuta impossibilit\u00e0 di ripetizione, perch\u00e9 la persona \u00e8 deceduta nelle more, si pongono tutte in una fase processuale anticipata e &#8211; a prescindere dalla legittimit\u00e0 della loro acquisizione \u2013 risultano nel loro complesso sottratte alla dialettica delle parti, senza possibilit\u00e0 di riscontrarsi a vicenda.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 23760 DEL 22 NOVEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>Nullit\u00e0 del testamento \u2013 Litisconsorzio necessario <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Nella causa per la nullit\u00e0 del testamento non sussiste la necessit\u00e0 di litisconsorzio necessario con tutti gli eredi ma solo con quello che ha acquisito il bene. Si tratta di una azione di riduzione.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 23886 DEL 23 NOVEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>Sanzioni disciplinari \u2013 Obbligo di separazione contabile \u2013 Dal patrimonio dell\u2019associazione notarile \u2013 Anticipazioni di denaro ai clienti <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Si giustifica la sanzione disciplinare inflitta ai notai componenti dell\u2019associazione professionale per aver effettuato operazioni di deposito di somme di denaro, in violazione dell\u2019obbligo di separazione contabile del patrimonio di detta associazione, per offrire alla clientela anticipazioni di somme di denaro, e quindi servizi non rientranti nel normale esercizio dell\u2019attivit\u00e0 notarile, laddove il ricorso al fido del conto notarile per far fronte alle esigenze dei clienti costituisca \u201ctrattamento privilegiato\u201d prestato nei confronti della societ\u00e0 cliente per fidelizzarla, cio\u00e8 per indurla a richiedere le prestazioni allo studio, disposto a onerose anticipazioni di cassa, piuttosto che rivolgersi ad altri professionisti, s\u00ec da pregiudicare la concorrenza fra notai.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. TRIBUTARIA, SENTENZA N. 23804 DEL 23 NOVEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>Fatture per operazioni inesistenti &#8211; Bonifico bancario &#8211; Effettivit\u00e0 dell&#8217;operazione<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Il bonifico bancario non prova che l&#8217;operazione sia stata effettivamente realizzata e la veridicit\u00e0 della fattura: legittimo, pertanto, l&#8217;accertamento sull&#8217;emissione di fatture per operazioni inesistenti e che mette in evidenza il meccanismo della frode carosello.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 23889 DEL 23 NOVEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>Motivo di ricorso &#8211; Contenitore indistinto &#8211; Errores in procedendo ed errores in iudicando<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">La deduzione in un unico motivo, concretamente utilizzato come contenitore indistinto, di errores in procedendo ed errores in iudicando ovvero di violazione di legge e di carenza motivazionale, obbliga la Suprema corte di cassazione, per dare corpo e concretezza al non rispettato obbligo di specificit\u00e0 dei motivi, ad uno sforzo esegetico ed interpretativo indebito e contra legem, dovendosi ricordare che tale attivit\u00e0 \u00e8 imposta, quale onere indefettibile di ammissibilit\u00e0 del ricorso, al ricorrente e non pu\u00f2 assolutamente essere richiesta, in via suppletoria alla Cassazione, n\u00e9 pu\u00f2 essere da questa stessa affrontata poich\u00e9 un tale modo di risoluzione della carenza del ricorso si porrebbe in aperta violazione dei principi costituzionali di terziet\u00e0 del giudice, del legittimo contraddittorio e del giusto processo: ne consegue l\u2019inammissibilit\u00e0 di un siffatto motivo di ricorso.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 23890 DEL 23 NOVEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>Instaurazione del giudizio \u2013 Legittimazione \u2013 Rimozione di un manufatto dal cavedio dell\u2019edificio \u2013 Delibera autorizzativa dell\u2019assemblea <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Deve essere annullata con rinvio la sentenza di appello che dichiara l\u2019assenza di costituzione di un valido rapporto processuale in primo grado per mancanza di rappresentanza processuale in capo all\u2019amministratore del condominio e la nullit\u00e0 della procura alle liti da costui rilasciata, dovendosi invece ritenere che l\u2019azione proposta non abbia natura reale e dunque in quanto tale non rientri nel novero delle azioni proponibili direttamente dall\u2019organo rappresentativo del condominio laddove il giudizio risulta instaurato per la rimozione di opere dal cavedio dell\u2019edificio e quindi \u00e8 diretto alla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell\u2019edificio.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 50339 DEL 28 NOVEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>Confisca &#8211; Somma di denaro &#8211; Istanza di riesame &#8211; Contraddittorio delle parti &#8211; Camera di consiglio<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">La declaratoria di inammissibilit\u00e0 dell&#8217;istanza di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio deve essere pronunciata non gi\u00e0 &#8220;de plano&#8221; ma nel contraddittorio delle parti ex artt. 324, comma sesto, e 127, comma primo, c.p.p., ossia all&#8217;esito dell&#8217;udienza camerale partecipata, poich\u00e9 l&#8217;art. 111 Cost. garantisce il contraddittorio nell&#8217;ambito di ogni procedimento penale principale o incidentale, sia di merito che di legittimit\u00e0.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 24263 DEL 29 NOVEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>Procura alle liti &#8211; Principio di conservazione<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">L&#8217;atto di procura deve essere interpretato sulla base della intenzione del soggetto conferente; in via sussidiaria e in caso di dubbio deve ricorrersi al principio di conservazione degli effetti dell&#8217;atto, inteso nel senso di attribuire alla procura il significato che le consente di pervenire ad una pronunzia risolutiva della res controversa piuttosto che al rilievo di una preclusione di ordine processuale. Detto criterio sussidiario, gi\u00e0 indicato dalle Sezioni unite, \u00e8 oggi di rilievo costituzionale, quale concretizzazione del giusto processo di cui all&#8217;articolo 111 della Costituzione<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE VI \u2013 1, ORDINANZA N. 24492, DEL 30 NOVEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>Difensore \u2013 Compenso \u2013 Decurtazione \u2013 Contraria al decoro della professione <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Deve essere annullata con rinvio la sentenza di merito che ha riconosciuto l\u2019attivit\u00e0 svolta dal legale della procedura (con l\u2019esistenza di almeno tre \u00abfasi necessarie ma ha liquidato le spettanze in un importo che appare lesivo sia dei minimi stabiliti sia del canone del decoro della professione ex articolo 2233, comma 2, c.c., che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche e dovendosi osservare che i compensi dei professionisti, quando sono riferiti a pi\u00f9 fasi del giudizio, devono essere liquidati distinguendo ciascuna fase di esso, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; Lettera informativa n. 70\/17 del 11.05.2017 \u2013 NG 3-17 \u00a0 \u00a0 NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 3-2017 NOVEMBRE 2016 (II) &nbsp; CASSAZIONE PENALE, SEZ. 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