{"id":10955,"date":"2017-05-24T15:43:44","date_gmt":"2017-05-24T14:43:44","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/?page_id=10955"},"modified":"2017-05-24T15:45:54","modified_gmt":"2017-05-24T14:45:54","slug":"informativa-7917-info-giurisprudenza-n-4-17","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/informativa-7917-info-giurisprudenza-n-4-17\/","title":{"rendered":"Informativa 79\/17 (INFO GIURISPRUDENZA N. 4-17)"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>Lettera informativa n. 79\/17 del 24.05.2017 \u2013 <\/strong><span style=\"color: #008000;\"><strong>NG 4-17<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #008000;\"><strong><u>NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 4-2017<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong><em>\u00a0DICEMBRE 2016 (I)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 51691 DEL 5 DICEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Ordine di demolizione \u2013 Terzo acquirente \u2013 Interesse a impugnare)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L\u2019ordine di demolizione delle opere abusive emesso dal giudice penale ha carattere reale e natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio e deve pertanto essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si tratti di soggetti estranei alla commissione del reato: ne consegue che il terzo interessato in qualit\u00e0 di acquirente dell\u2019immobile dove si trova il bene da demolire ha interesse ad impugnare l\u2019ordine di demolizione, salva la facolt\u00e0 del medesimo di far valere, sul piano civile, la responsabilit\u00e0, contrattuale o extracontrattuale, del proprio dante causa.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 24958 DEL 6 DICEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Unit\u00e0 immobiliari di propriet\u00e0 esclusiva &#8211; Esercizi con attivit\u00e0 rumorose \u2013 Divieto di adibizione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve essere confermata la legittimit\u00e0 della delibera del condominio che vieta al singolo proprietario esclusivo di adibire la propria unit\u00e0 immobiliare ad asilo nido, laddove il regolamento condominiale di natura contrattuale proibisce l\u2019adibizione a esercizi rumorosi dovendosi escludere, anche sulla base della consulenza tecnica d\u2019ufficio, l\u2019equiparabilit\u00e0 dell\u2019attivit\u00e0 di un asilo nido a quella di una famiglia media, anche con bimbi in tenera et\u00e0.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 24950 DEL 6 DICEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Mediazione unilaterale \u2013 Incarico da una delle parti)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Accanto alla mediazione ordinaria si configura la mediazione negoziale atipica, fondata su un contratto a prestazioni corrispettive con riguardo ad una sola delle parti interessate (cd. \u201cmediazione unilaterale\u201d).- La circostanza che la mediazione sia stata innescata dall\u2019incarico di uno dei soggetti interessati a negoziare non ha rilievo di per s\u00e9.- L\u2019incarico a svolgere la medesima attivit\u00e0 che il mediatore svolgerebbe d\u2019iniziativa propria pu\u00f2 originare da un mandato interno con una delle parti, che tuttavia non muta l\u2019attivit\u00e0 che il mediatore svolge ai fini della conclusione dell\u2019affare: ne consegue che decisivo non \u00e8 tanto l\u2019imparzialit\u00e0 del suo operare quanto la riconoscibilit\u00e0 esterna della posizione terza che egli assume nel successivo rapporto con entrambe le parti, posizione che gli deriva dall\u2019assenza di collaborazione, dipendenza o rappresentanza con una sola di esse.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 24972 DEL 6 DICEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>Licenziamento \u2013 Appaltatore \u2013 Perdita dell\u2019appalto \u2013 Affidamento ad altro imprenditore \u2013 Trasferimento di ramo d\u2019azienda \u2013 Gruppo di dipendenti stabilmente coordinati e organizzati fra loro \u2013 Particolare know-how)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">E\u2019 legittimo il rigetto della domanda dei lavoratori licenziati dall\u2019appaltatore dopo che il Comune ha trasferito il servizio alla societ\u00e0 in house, a proseguire il rapporto di lavoro presso quest\u2019ultima.- Si deve escludere la sussistenza di un trasferimento di ramo d\u2019azienda per il solo fatto dell\u2019attribuzione a un nuovo appaltatore dell\u2019appalto anteriormente affidato al loro datore e si deve escludere che detto personale costituisca un gruppo di dipendenti stabilmente coordinati e organizzati fra loro, la cui autonoma capacit\u00e0 operativa sia assicurata dal fatto di essere dotati di un particolare know-how.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 24960 DEL 6 DICEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Giardino \u2013 Destinazione a parcheggio \u2013 Superficie ridotta \u2013 Innovazione vietata \u2013 Unanimit\u00e0 dei condomini) <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La delibera assembleare di destinazione a parcheggio di un\u2019area di giardino condominiale, interessata solo in piccola parte da alberi di alto fusto e di ridotta estensione rispetto alla superficie complessiva, non d\u00e0 luogo ad una innovazione vietata dall\u2019articolo 1120 c.c. perch\u00e8 tale destinazione non comporta alcun apprezzabile deterioramento del decoro architettonico n\u00e9 alcuna significativa menomazione del godimento e dell\u2019uso del bene comune.- Anzi, da essa deriva una valorizzazione economica di ciascuna unit\u00e0 abitativa e una maggiore utilit\u00e0 per i condomini.- Ne deriva che deve essere cassata con rinvio la sentenza di merito secondo cui tale mutamento di destinazione comportava una innovazione vietata ex art. 1120 c.c. sicch\u00e9 occorreva il consenso unanime di tutti i condomini, laddove il giudice del merito avrebbe dovuto considerare innanzitutto le dimensioni dell\u2019area adibita a parcheggio rispetto all\u2019intera particella destinata a giardino e poi valutare se in concreto il godimento del singolo avesse subito una significativa menomazione: solo in caso di risposta positiva a tale quesito avrebbe dovuto ritenere sussistente l\u2019operativit\u00e0 del divieto di cui all\u2019articolo 1120 secondo comma c.c.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 25201 DEL 7 DICEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Licenziamento &#8211; giustificato motivo oggettivo &#8211; andamento economico negativo dell\u2019azienda \u2013 Presupposto fattuale)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Ai fini della legittimit\u00e0 del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo l\u2019andamento economico negativo dell\u2019azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare ed il giudice accertare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all\u2019attivit\u00e0 produttiva ed all\u2019organizzazione del lavoro, tra le quali non \u00e8 possibile escludere quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditivit\u00e0 dell\u2019impresa, determinino un effettivo mutamento dell\u2019assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa; ove per\u00f2 il licenziamento sia stato motivato richiamando l\u2019esigenza di fare fronte a situazioni economiche sfavorevoli ovvero a spese notevoli di carattere straordinario ed in giudizio si accerti che la ragione indicata non sussiste, il recesso pu\u00f2 risultare ingiustificato per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicit\u00e0 e sulla pretestuosit\u00e0 della causale addotta dall\u2019imprenditore.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 25045 DEL 7 DICEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Arbitrato \u2013 Liquidazione del compenso \u2013 Provvedimento \u2013 Natura giurisdizionale \u2013 Ricorso straordinario per cassazione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">E\u2019 esperibile il ricorso straordinario per cassazione contro il provvedimento di liquidazione delle competenze arbitrali, stante la natura giurisdizionale dell\u2019atto, dotato dei requisiti di decisoriet\u00e0 e definitivit\u00e0 laddove la relativa controversia involve diritti soggettivi.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 25192 DEL 7 DICEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Licenziamento &#8211; Giustificato motivo oggettivo &#8211; Soppressione del posto di lavoro &#8211; Posizioni omogenee &#8211; Criteri &#8211; Legge n. 223\/91)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Quando il giustificato motivo oggettivo si identifica nella soppressione di un posto di lavoro in presenza di pi\u00f9 posizioni fungibili, in quanto occupate da lavoratori con professionalit\u00e0 sostanzialmente omogenee, non essendo utilizzabile il criterio dell&#8217;impossibilit\u00e0 di repechage, il datore di lavoro deve improntare l&#8217;individuazione del soggetto da licenziare ai principi di correttezza e buona fede, ai sensi dell&#8217;articolo 1175 c.c. In tale contesto, l&#8217;articolo 5 l. n. 223\/91 offre uno standard idoneo ad assicurare che la scelta sia conforme a tale canone; tuttavia, non pu\u00f2 escludersi l&#8217;utilizzabilit\u00e0 di altri criteri, purch\u00e9 non arbitrari, ma improntati a razionalit\u00e0 e graduazione delle posizioni dei lavoratori interessati.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 25165 DEL 7 DICEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Accertamento, ad opera del commissario giudiziale, di atti di frode \u2013 Conseguenze &#8211; Revoca del concordato &#8211; Informazione ai creditori in ordine agli atti di frode)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il controllo della regolarit\u00e0 della procedura impone al tribunale la verifica della persistenza sino a quel momento delle stesse condizioni di ammissibilit\u00e0 della procedura gi\u00e0 scrutinate nella fase iniziale, dell\u2019assenza di atti o fatti di frode e, infine, in caso di riscontro positivo di tali condizioni, del rispetto delle regole che impongono che la formazione del consenso dei creditori sulla proposta concordataria sia stata improntata alla pi\u00f9 consapevole ed adeguata informazione. Ne consegue che, a fronte di atti o di fatti rilevanti ai fini previsti dall\u2019articolo 173 l.f., come ad esempio l\u2019ammanco accertato dal commissario giudiziale, il tribunale deve respingere la domanda di omologazione nonostante la mancata apertura del relativo procedimento.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, ORDINANZA N. 25456 DEL 12 DICEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Ordinanza ex art. 248 bis c.p.c. &#8211; Termini per impugnazione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Qualora risulti ricorribile per cassazione, l&#8217;ordinanza ex articolo 348 bis c.p.c., dichiarativa dell&#8217;inammissibilit\u00e0 dell&#8217;appello, va impugnata con lo stesso ricorso proposto avverso la sentenza di primo grado e nei termini prescritti dall&#8217;articolo 348 ter, comma 3, c.p.c. e, dunque, ove l&#8217;ordinanza sia stata comunicata nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, sia perch\u00e9 \u00e8 logicamente prioritario l&#8217;esame dell&#8217;impugnazione dell&#8217;ordinanza rispetto alla sentenza, sia perch\u00e9, applicando all&#8217;ordinanza il termine lungo dalla comunicazione ex articolo 327 c.p.c., il decorso di distinti termini per impugnare i due provvedimenti comporterebbe il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, rendendo incomprensibile la ricorribilit\u00e0 avverso l&#8217;ordinanza.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, ORDINANZA N. 25528 DEL 13 DICEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Famiglia di fatto \u2013 Conseguenze)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L&#8217;instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorch\u00e9 di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilit\u00e0 dell&#8217;assegno divorzile a carico dell&#8217;altro coniuge, sicch\u00e9 il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto &#8211; costituzionalmente tutelata ai sensi dell&#8217;art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalit\u00e0 dell&#8217;individuo \u00e8 espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l&#8217;assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidariet\u00e0 postmatrimoniale con l&#8217;altro coniuge, il quale non pu\u00f2 che confidare nell&#8217;esonero definitivo da ogni obbligo.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 25483 DEL 13 DICEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Viale reso scivoloso dal muschio \u2013 Responsabilit\u00e0 da cosa in custodia)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Va affermata la responsabilit\u00e0 da custodia del condominio per la caduta sul viale interno reso scivoloso dal muschio, a nulla rilevando che l\u2019infortunato non sia stato informato del pericolo dai familiari accompagnatori, laddove detta condotta omissiva si colloca al di fuori della fattispecie illecita individuata dall\u2019articolo 2051 c.c. nella quale il fatto del terzo, sempre che imprevedibile ed eccezionale, produce invece direttamente la pericolosit\u00e0 della res, altrimenti inerte.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 25750 DEL 14 DICEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Badge &#8211; Modalit\u00e0 fraudolente \u2013 Licenziamento) <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Ai sensi dell&#8217;articolo 55 quater c. 1 lett. a) del Dlgs. n. 165\/01 la registrazione effettuata attraverso l&#8217;utilizzo del sistema di rilevazione della presenza sul luogo di lavoro \u00e8 corretta e non falsa solo se nell&#8217;intervallo compreso tra le timbrature in entrata e in uscita il lavoratore \u00e8 effettivamente presente in ufficio, mentre \u00e8 falsa e fraudolentemente attestata nei casi in cui miri a far emergere, in contrasto con il vero, che il lavoratore \u00e8 presente in ufficio dal momento della timbratura in entrata a quello della timbratura in uscita.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 25791 DEL 14 DICEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Delibera \u2013 Impugnazione \u2013 Termine decadenziale \u2013 Decorso) <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi che la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di mancato recapito della raccomandata all\u2019indirizzo del destinatario, sia che la comunicazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell\u2019avviso di giacenza ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore: ne consegue che da tale data decorre il termine decadenziale di trenta giorni per proporre impugnazione contro la delibera condominiale da parte del singolo proprietario esclusivo.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; Lettera informativa n. 79\/17 del 24.05.2017 \u2013 NG 4-17 \u00a0 NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 4-2017 \u00a0 \u00a0DICEMBRE 2016 (I) &nbsp; CASSAZIONE PENALE, SEZ. 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