{"id":10960,"date":"2017-05-25T18:24:18","date_gmt":"2017-05-25T17:24:18","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/?page_id=10960"},"modified":"2017-05-25T18:24:18","modified_gmt":"2017-05-25T17:24:18","slug":"informativa-8017-info-giurisprudenza-n-5-17","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/informativa-8017-info-giurisprudenza-n-5-17\/","title":{"rendered":"Informativa 80\/17 (INFO GIURISPRUDENZA N. 5-17)"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>Lettera informativa n. 80\/17 del 25.05.2017 \u2013 <\/strong><span style=\"color: #008000;\"><strong>NG 5-17<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #008000;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #008000;\"><strong><u>NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 5-2017<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong><em>\u00a0DICEMBRE 2016 (II)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 26064 DEL 16 DICEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>Avvocato &#8211; Obbligo di concludere un contratto &#8211; Domanda di esecuzione specifica &#8211; Difensore del promissario acquirente \u2013 Mancata offerta della controprestazione \u2013 Obbligo risarcitorio <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L\u2019accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell\u2019obbligo di concludere un contratto, avente per oggetto il trasferimento della propriet\u00e0 di cosa determinata, postula, per espressa previsione del comma 2 dell\u2019articolo 2932 c.c., che l\u2019attore esegua la sua prestazione, o ne faccia offerta nei modi di legge, sicch\u00e9 \u00e8 logico argomentare che sussista un rapporto di causalit\u00e0 tra la condotta difensiva dell\u2019avvocato che non espliciti l\u2019offerta della prestazione corrispettiva, n\u00e9 deduca che i propri assistiti abbiano gi\u00e0 eseguito la stessa, e l\u2019esito negativo del giudizio di cui all\u2019articolo 2932 c.c., trattandosi di un fatto costitutivo della pretesa di trasferimento della propriet\u00e0 ope judicis: ne consegue la condanna dell\u2019avvocato a risarcire il cliente.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 26188 DEL 19 DICEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>Matrimonio concordatario &#8211; Delibazione sentenza ecclesiastica &#8211; Eccezione<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La convivenza stabile e duratura tra gli sposi successiva alla celebrazione del matrimonio costituisce un limite generale di ordine pubblico alla delibabilit\u00e0 delle sentenze ecclesiastiche di nullit\u00e0 matrimoniale. La relativa questione costituisce eccezione in senso stretto e, come tale, deve essere proposta all&#8217;atto della costituzione (tempestiva) del convenuto. L&#8217;eccezione dunque non pu\u00f2 essere rilevata di ufficio dal giudice. L&#8217;eccezione dovr\u00e0 essere formulata, a pena di decadenza, con la comparsa di costituzione e risposta, ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c.. E&#8217; da escludere che l&#8217;eccezione possa essere ritualmente proposta per la prima volta in sede di memoria ex art. 183 VI coma c.p.c.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 26102 DEL 19 DICEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>Opposizione di terzo all\u2019esecuzione \u2013 Trascrizione di contratti preliminari<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La disposizione dell\u2019art. 2645 bis cod. civ., secondo cui la trascrizione del preliminare non si pu\u00f2 eseguire se non in forza di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, comporta che, quando l\u2019atto soggetto a trascrizione sia documentato solo da una scrittura privata mancante di autenticit\u00e0, l\u2019unica via attraverso la quale l\u2019interessato pu\u00f2 conseguire la trascrizione \u00e8 quella dell\u2019accertamento giudiziale della sottoscrizione della scrittura, perch\u00e9 solo attraverso l\u2019integrazione della scrittura con la sentenza potr\u00e0 ottenere l\u2019effetto della prenotazione dell\u2019opponibilit\u00e0 ai terzi della (futura) trascrizione del definitivo. Ne consegue che \u00e8 trascrivibile ai sensi dell\u2019art. 2652 n. 3 cod. civ. la domanda diretta ad ottenere l\u2019accertamento giudiziale della sottoscrizione di una scrittura privata in cui si contiene un preliminare soggetto a trascrizione e che, ottenuta la sentenza, occorre procedere alla trascrizione dell\u2019atto contenuto nella scrittura e questa produce, dovendosi inoltre ritenere che gli effetti dell\u2019art. 2645 bis, comma secondo, cod. civ. dalla data in cui \u00e8 stata trascritta la domanda gli effetti della trascrizione del preliminare, ai sensi dell\u2019art. 2645 bis cod. civ., comma primo, si estendono anche alle trascrizioni di pignoramenti o sequestri ed alle iscrizioni di ipoteche giudiziali, con la conseguenza che queste, qualora siano successive alla trascrizione del preliminare, sono inopponibili al promissario acquirente, alle condizioni, per gli effetti e nei limiti di cui allo stesso art. 2645 bis cod. civ., commi secondo e terzo, cod. civ.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, SENTENZA N. 26441 DEL 20 DICEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>Multa &#8211; Eccesso velocit\u00e0 &#8211; Decreto prefettizio &#8211; Mancata indicazione degli elementi<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nel verbale di contestazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, che pregiudica il diritto di difesa e non \u00e8 rimediabile nella fase eventuale di opposizione.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 1, SENTENZA N. 26442 DEL 20 DICEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>Straniero minore non accompagnato \u2013 Nomina del tutore \u2013 Competenza del giudice tutelare<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il minore straniero non accompagnato che sbarca illegalmente in Italia riceve le misure di prima accoglienza secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 142\/15 e per esercitare i suoi diritti nel nostro paese ha bisogno nel pi\u00f9 breve tempo possibile di una rappresentanza legale, da realizzarsi mediante l&#8217;apertura della tutela e la nomina di un tutore da parte del giudice tutelare del luogo ove si colloca la struttura di accoglienza, a ci\u00f2 istituzionalmente demandato in presenza di minori che si trovino nella medesima o analoga condizione, del tutto diversa da quella qualificabile come \u00ababbandono\u00bb ex articoli 9 e 10 della legge 184\/83.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 26328 DEL 20 DICEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>Sovraindebitamento \u2013 Composizione della crisi \u2013 Creditori privilegiati \u2013 Soddisfazione integrale<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In materia di composizione della crisi da sovraindebitamento i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l\u2019integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza per l\u2019approvazione della proposta e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione, dovendosi osservare che \u00e8 ben possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, ma soltanto allorch\u00e9 ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 26467 DEL 21 DICEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>Licenziamento &#8211; Giustificato motivo oggettivo \u2013 Prospettazione al dipendente di reimpiego a mansioni inferiori \u2013 Prova \u2013 Onere del datore<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo l\u2019onere del datore di lavoro di provare l\u2019adempimento all\u2019obbligo di repechage va assolto anche in riferimento a posizioni di lavoro inferiori, ove rientranti nel bagaglio professionale del lavoratore e compatibili con l\u2019assetto organizzativo aziendale; il datore di lavoro, in conformit\u00e0 al principio di correttezza e buona fede nell\u2019esecuzione del contratto, \u00e8 tenuto a prospettare al lavoratore la possibilit\u00e0 di un impiego in mansioni inferiori quale alternativa al licenziamento ed a fornire la relativa prova in giudizio.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 26930 DEL 23 DICEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>Licenziamento &#8211; Giusta causa \u2013 Insubordinazione \u2013 Aggressione verbale verso il superiore \u2013 Lavoratore esasperato <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve essere confermata la motivazione della sentenza di merito che dichiara illegittimo il licenziamento per giusta causa inflitto al lavoratore per una presunta insubordinazione, dovendosi escludere la rilevanza disciplinare dell\u2019esasperata reazione verbale del lavoratore in considerazione del contesto ambientale lavorativo ed emotivo personale in cui detta reazione risulta maturata.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 2, SENTENZA N. 26964 DEL 23 DICEMBRE 2016<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>Obbligo di comunicazione dei dati del conducente del veicolo &#8211; A carico del proprietario \u2013 Infrazione presupposta \u2013 Mancata tempestiva notifica<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L\u2019obbligo di comunicazione a carico del proprietario dei dati del conducente di un veicolo ex articolo 126 bis c.d.s. scatta solo se sorretto da notificazione tempestiva del verbale di accertamento dell\u2019infrazione presupposta, e ci\u00f2 dando rilievo al \u00abridottissimo scarto temporale tra lo spirare del termine di cui all\u2019articolo 201 c.d.s. e la notifica effettiva\u00bb. Deve invece ritenersi, ove la contestazione della violazione principale sia avvenuta tardivamente, che vada esclusa la sussistenza dell\u2019obbligo per il proprietario del veicolo di comunicare gli estremi del conducente del mezzo al momento del rilevamento dell\u2019infrazione, in quanto la tempestivit\u00e0 della contestazione risponde alla ratio di porre il destinatario in condizione di difendersi, considerato che il trascorrere del tempo rende evanescenti i ricordi.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lettera informativa n. 80\/17 del 25.05.2017 \u2013 NG 5-17 \u00a0 NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 5-2017 \u00a0 \u00a0DICEMBRE 2016 (II) &nbsp; CASSAZIONE CIVILE, SEZ. 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