{"id":10989,"date":"2017-06-01T18:16:28","date_gmt":"2017-06-01T17:16:28","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/?page_id=10989"},"modified":"2017-06-01T18:16:28","modified_gmt":"2017-06-01T17:16:28","slug":"informativa-8417-info-giurisprudenza-n-6-17","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/informativa-8417-info-giurisprudenza-n-6-17\/","title":{"rendered":"Informativa 84\/17 (INFO GIURISPRUDENZA N. 6-17)"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>Lettera informativa n. 84\/17 del 01.06.2017 \u2013 <\/strong><span style=\"color: #008000;\"><strong>NG 6-17<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #008000;\"><strong><u>NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 6-2017<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><span style=\"color: #ff0000;\"> GENNAIO 2017<\/span> <\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 189 DEL 9 GENNAIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>Compensi &#8211; Difesa personale &#8211; Soccombenza &#8211; Opposizione a sanzione amministrativa &#8211; Condizioni<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il giudice deve liquidare le spese giudiziali all&#8217;avvocato che si avvale della facolt\u00e0 di difesa personale in una causa di opposizione a un verbale elevato dalla municipale in cui questa risulta soccombente.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 217 DEL 9 GENNAIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>Dirigente \u2013 Svuotamento dell\u2019incarico &#8211; Funzioni attribuite al consulente esterno \u2013 Ripristino dell\u2019incarico \u2013 Per la durata residua \u2013 Modifica organizzativa<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi che il ripristino dell\u2019incarico dirigenziale come forma di tutela attribuibile da parte del giudice ordinario in favore dei dirigenti pubblici che siano stati privati, in tutto o in parte, delle loro mansioni per effetto di un illegittimo provvedimento della pubblica amministrazione datrice di lavoro, ben possa essere disposto dal giudice ordinario &#8211; e limitato alla durata originariamente pattuita, con detrazione del periodo gi\u00e0 trascorso &#8211; senza che eventuali sopravvenute modifiche organizzative adottate dall\u2019ente datore di lavoro possano impedire una simile pronuncia, laddove sia stato accertato che la privazione delle mansioni maggiormente caratterizzanti l\u2019incarico dirigenziale conferito non sia avvenuta per effetto dell\u2019adozione da parte della pubblica amministrazione di un provvedimento di revoca &#8211; in ipotesi illegittimo, ma comunque espresso e motivato &#8211; ma a causa di una riorganizzazione aziendale la quale, pur lasciando integri formalmente i compiti affidati al dirigente, di fatto li abbia ridotti a quelli relativi agli interventi di carattere routinario, oltretutto a vantaggio di un consulente privato esterno alla pubblica amministrazione, senza alcuna specifica motivazione al riguardo. In tale ultima ipotesi, infatti, il contrasto con i principi costituzionali e legislativi di riferimento \u00e8 ancora pi\u00f9 grave che nel primo caso in quanto si riscontra la violazione non solo dei principi di imparzialit\u00e0 e di buon andamento dell\u2019azione amministrativa di cui all\u2019articolo 97 della Costituzione (per il prodursi di una ingiustificata discontinuit\u00e0 dell\u2019azione amministrativa), ma anche del principio del giusto procedimento (perch\u00e9 si viene a determinare una revoca implicita dell\u2019incarico dirigenziale, in contrasto con l\u2019articolo 3 della legge 241\/90 che prescrive l\u2019obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti amministrativi) nonch\u00e9 dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, per l\u2019ingiustificato aumento della spesa complessiva per il personale regionale e locale, che, come pi\u00f9 volte sottolineato dal giudice delle leggi, \u00e8 una delle pi\u00f9 frequenti e rilevanti cause del disavanzo pubblico.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, SENTENZA N. 640 DEL 9 GENNAIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>Corruzione per l\u2019esercizio della funzione \u2013 Corruttore \u2013 Imprenditore \u2013 Sponsorizzazione della squadra locale di calcio \u2013 Prezzo della corruzione dei pubblici ufficiali &#8211; Cointeressenza degli amministratori locali <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve essere condannato come corruttore l\u2019imprenditore che sponsorizza la squadra di calcio del paese per ottenere la concessione edilizia dal Comune, laddove il denaro versato alla societ\u00e0 sportiva non costituisce un\u2019elargizione ma il prezzo del favore per la definizione della pratica edilizia e dunque della corruzione dei pubblici ufficiali, i quali fanno mercimonio della funzione pubblica ponendola al servizio del privato, per il conseguimento di un beneficio indiretto, quale il finanziamento della societ\u00e0 calcistica, le cui sorti stanno a cuore all\u2019amministrazione locale, mentre il privato sfrutta i legami e la cointeressenza degli assessori comunali con il club sportivo.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 243 DEL 10 GENNAIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>Colpa professionale &#8211; Ginecologo &#8211; Mancata prescrizione amniocentesi alla paziente &#8211; Bimbo affetto dalla sindrome di Down &#8211; Perdita di chance<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Qualora risulti che un medico specialista in ginecologia, cui una gestante si sia rivolta per accertamenti sulle condizioni della gravidanza e del feto, non abbia adempiuto correttamente la prestazione per non avere prescritto l&#8217;amniocentesi ed all&#8217;esito della gravidanza il feto nasca con una sindrome che quell&#8217;accertamento avrebbe potuto svelare, la mera circostanza che, due mesi dopo quella prestazione, la gestante abbia rifiutato di sottoporsi all&#8217;amniocentesi, non elide l&#8217;efficacia causale dell&#8217;inadempimento quanto alla perdita della chance di conoscere lo stato della gravidanza fin dal momento in cui si \u00e8 verificato e, conseguentemente, ove la gestante lamenti di avere subito un danno alla salute psico-fisica, per avere avuto la &#8220;sorpresa&#8221; della condizione patologica del figlio solo al termine della gravidanza, la perdita di quella chance dev&#8217;essere considerata unA parte di quel danno ascrivibile all&#8217;inadempimento del medico.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 500 DELL\u201911 GENNAIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>Conto corrente \u2013 Saldo passivo \u2013 Decreto ingiuntivo \u2013 Domanda riconvenzionale \u2013 Ripetizione dell\u2019indebito &#8211; Capitalizzazione trimestrale degli interessi e tasso ultralegale \u2013 Estratti conto \u2013 Produzione <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi che nella controversia originata dal decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca in ordine al saldo passivo del conto corrente per poter procedere alla determinazione del credito azionato dalla societ\u00e0 correntista fin dall\u2019inizio del rapporto, partendo dal cosiddetto \u201csaldo zero\u201d, era necessario che gli attori in riconvenzionale producessero gli estratti conto, senza soluzione di continuit\u00e0 fin dal sorgere del rapporto medesimo, dovendosi ritenere che tale produzione sia indispensabile alla ricostruzione integrale del rapporto di dare avere intercorso tra le parti e per la detrazione dell\u2019indebito costituito dall\u2019applicazione della vietata capitalizzazione trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale applicato.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, Sentenza N. 851 DEl 16 GENNAIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Bando di concorso &#8211; Approvazione graduatoria &#8211; Partecipante subentrato a rinunciatario &#8211; Assenza requisiti esperienza \u2013 Assunzione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di concorsi nel pubblico impiego privatizzato, l&#8217;approvazione della graduatoria \u00e8, ad un tempo, provvedimento terminale del procedimento concorsuale e atto negoziale di individuazione del contraente, da essa discendendo, per il partecipante collocatosi in posizione utile, il diritto all&#8217;assunzione e, per l&#8217;amministrazione che ha indetto il concorso, l&#8217;obbligo correlato, quest&#8217;ultimo soggetto al regime di cui all&#8217;articolo 1218 c.c.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, Sentenza N. 855 DEl 16 GENNAIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Licenziamento \u2013 Giusta causa \u2013 Procedimento disciplinare &#8211; Audizione dell\u2019incolpato \u2013 Non contestuale a quella del rappresentante sindacale \u2013 Omessa istanza ad hoc \u2013 Violazione del diritto di difesa)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di licenziamento per giusta causa non integra di per s\u00e9 una violazione delle dovute garanzie procedimentali il fatto che il lavoratore non sia stato sentito contestualmente al proprio rappresentante sindacale, laddove i due siano stati sentiti in momenti diversi.- La presenza del rappresentante sindacale al colloquio del dipendente non \u00e8 una garanzia indefettibile, derivando solo da apposita richiesta, considerato che il diritto di difesa in tale sede si traduce nella possibilit\u00e0 di far valere compiutamente la propria posizione e prospettazione e il lavoratore \u00e8 libero di discolparsi nelle forme da lui prescelte, oralmente o per iscritto, con l\u2019assistenza o meno di un rappresentante sindacale.-<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, Sentenza N. 856 DEl 16 GENNAIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Licenziamento individuale &#8211; Medico cardiologo &#8211; Mancata reperibilit\u00e0 al cercapersone) <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La mancata reperibilit\u00e0 al cerca-persone non equivale all&#8217;abbandono del posto di lavoro: non pu\u00f2, pertanto, configurarsi il licenziamento del sanitario contattato invano dall&#8217;infermiere. La condotta configura al massimo la sospensione dal lavoro senza un giustificato motivo, punibile con una sanzione di tipo conservativo e non espulsivo.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, Sentenza N. 961 DEl 17 GENNAIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Azioni giudiziarie \u2013 Frazionamento soggettivo \u2013 Aggravamento ingiustificato della posizione del debitore \u2013 Responsabilit\u00e0 disciplinare)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve essere sanzionato con la sospensione di tre mesi dall\u2019esercizio della professione l\u2019avvocato che nell\u2019ambito di un procedimento di pignoramento presso terzi deposita nella stessa udienza pi\u00f9 atti di intervento per gli stessi creditori che ben si sarebbero potuti ricomprendere in uno solo.- Il frazionamento soggettivo delle azioni giudiziarie costituisce condotta abusiva perch\u00e9 idonea a gravare le parti dell\u2019aumento degli oneri processuali derivanti dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, Sentenza N. 996 DEl 17 GENNAIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Licenziamento individuale &#8211; Diritto critica &#8211; Esposto &#8211; Intento diffamatario &#8211; Fatti discussi in sede aziendale e sindacale)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Non si configura il licenziamento del lavoratore che sottoscrive un esposto alla Procura criticando l&#8217;operato dell&#8217;azienda che, sebbene in crescita, ricorre alla procedura di cassa integrazione, realizzando una truffa ai danni dello Stato. Non sussiste alcun intento diffamatorio da parte del lavoratore il cui diritto di critica nei confronti dell&#8217;operato del datore \u00e8 legittimo, avendo semplicemente evidenziato come i fatti segnalati all&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria riecheggiano il contenuto di quelli gi\u00e0 divulgati dalla stampa e discussi nelle sedi istituzionali.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, Sentenza N. 1156 DEl 18 GENNAIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Societ\u00e0 cancellata dal registro delle imprese \u2013 Notifica all\u2019indirizzo pec)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Anche nel caso di societ\u00e0 cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento \u00e8 validamente notificato all&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata della societ\u00e0 cancellata dal registro delle imprese, in precedenza comunicato al predetto registro.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, Sentenza N. 1161 DEl 18 GENNAIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Spese straordinarie &#8211; Ammontare &#8211; Via equitativa)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il rimborso delle spese straordinarie per la prole non \u00abpreviamente determinate o determinabili\u00bb che l&#8217;ex deve restituire pu\u00f2 essere stabilito in via equitativa dal giudice.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, Sentenza N. 1295 DEl 19 GENNAIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Sinistro stradale \u2013 Terzo trasportato \u2013 Conducente in stato di ebbrezza \u2013 Concorso colposo)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di sinistro stradale deve escludersi il concorso colposo del danneggiato qualora, quale trasportato in un veicolo, egli abbia accettato che il conducente guidi in stato di ebbrezza, per carenza di cooperazione attiva nel fatto colposo del danneggiante.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, Sentenza N. 1552 DEl 20 GENNAIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Durata del rapporto &#8211; Conversione in contratto a tempo indeterminato per nullit\u00e0 del termine &#8211; Risarcimento del danno al lavoratore &#8211; Indennit\u00e0 ex art. 32 della legge n. 183 del 2010 \u2013 Cos\u00ec come interpretata dalla legge 92\/2012)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L\u2019articolo 32, comma 5, della legge 183\/10, come interpretata autenticamente dall\u2019articolo 1 comma 13 della legge 92\/2012, \u00e8 applicabile ai giudizi in corso in materia di contratti a termine.- Si deve escludere che la disciplina dell\u2019indennit\u00e0 risultante dal combinato disposto delle due norme incida su diritti acquisiti dal lavoratore, poich\u00e9 \u00e8 destinata ad operare su situazioni processuali ancora oggetto di giudizio.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, Sentenza N. 1656 DEl 23 GENNAIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Assegnazione dei beni \u2013 Subordinata al pagamento del conguaglio)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L\u2019assegnazione dei beni oggetto di divisione non \u00e8 subordinata al previo pagamento del conguaglio che persegue il mero effetto di perequazione del valore delle rispettive quote, nell\u2019ambito dell\u2019attuazione del diritto potestativo delle parti allo scioglimento della comunione: ne consegue che l\u2019adempimento di tale obbligo non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione e pu\u00f2 essere soltanto perseguito dagli altri condividenti con i normali mezzi di soddisfazione del credito, restando comunque ferma la statuizione di divisione dei beni.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. iii, Sentenza N. 3094 DEl 23 GENNAIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Evasione Iva \u2013 Sequestro preventivo in caso di garanzia fideiussoria)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Le somme di denaro oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non sono suscettibili di sostituzione mediante rilascio di garanzia fideiussoria per un ammontare corrispondente al profitto del reato, proprio in quanto, diversamente opinando, verrebbe frustrata la finalit\u00e0 della misura cautelare, diretta a sottrarre all&#8217;indagato la disponibilit\u00e0 del patrimonio, che invece risulterebbe invariata per lo spostamento del vincolo sul denaro del garante.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, Sentenza N. 1582 DEl 20 GENNAIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento \u2013 Moratoria dei crediti per vittime dell\u2019usura \u2013 Accertamento dello stato di insolvenza) <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La moratoria dei pagamenti concessa alle vittime dell\u2019usura non si estende al procedimento prefallimentare.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, Sentenza N. 1907 DEl 25 GENNAIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Comunicazione via pec \u2013 Attestazione telematica di cancelleria \u2013 Ricevuta di avvenuta consegna (cd. Rac) \u2013 Prova idonea di ricezione del messaggio e del contenuto)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L\u2019attestazione telematica, fondata su dati desunti dai registri di cancelleria, \u00e8 certamente idonea a provare sia l\u2019avvenuta ricezione della comunicazione telematica sia il contenuto della medesima, atteso che in tema di notifiche e comunicazione telematiche nei procedimenti civili, la ricevuta di avvenuta consegna (Rac), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, pur senza assurgere a quella \u201ccertezza pubblica\u201d propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico \u00e8 pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, Sentenza N. 2037 DEl 27 GENNAIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Preliminare &#8211; Imposta di registro in misura fissa)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Per quanto la normativa tributaria (Dpr. n. 131\/86, art. 10 della tariffa) preveda la registrazione (con imposta fissa) anche per ogni contratto preliminare, deve tuttavia ritenersi che il comma 346 dell&#8217;articolo 1 della 1. n. 311\/04 (i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti reali di godimento, di unit\u00e0 immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone le condizioni, non sono registrati) si riferisca solo ai contratti definitivi. In tal senso, depongono sia la lettera che la ratio della norma. Quanto alla prima, \u00e8 evidente che i contratti di locazione e quelli che comunque costituiscono diritti reali di godimento sono unicamente quelli definitivi, ossia quelli che attribuiscono ad una delle parti l&#8217;effettiva disponibilit\u00e0 del bene, e non anche quelli che si limitano a vincolare i contraenti (del preliminare) alla futura stipula. Riguardo alla seconda, la finalit\u00e0 antielusiva della norma (volta a contrastare il fenomeno dei canoni sommersi) ha ragione di esplicarsi unicamente in relazione a contratti definitivi, giacch\u00e9 l&#8217;ipotesi dell&#8217;elusione non \u00e8 configurabile in riferimento al mero preliminare di locazione (da cui non sorge alcun obbligo di pagamento del canone).<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, Sentenza N. 2043 DEl 27 GENNAIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Pignoramento di immobili conferiti in trust \u2013 Inesistenza del debitore esecutato &#8211; Rilievo di ufficio)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il giudice dell\u2019esecuzione verifica anche di ufficio l\u2019esistenza del soggetto nei cui confronti \u00e8 intentata la procedura esecutiva.- Va disposta la chiusura anticipata della procedura di pignoramento di beni immobili nei confronti di un trust in persona del trustee, anzich\u00e9 nei confronti di quest\u2019ultimo, visto che il trust non \u00e8 un ente dotato di personalit\u00e0 giuridica, n\u00e9 di soggettivit\u00e0, ma un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che rimane l\u2019unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, Sentenza N. 4124 DEl 27 GENNAIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Giudice appello &#8211; Limiti alla cognizione e alla decisione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">I limiti alla cognizione e alla decisione fissati nell&#8217;articolo 597 c.p.p. non impediscono alla Corte d&#8217;appello di escludere ex officio ed extra devolutum una circostanza aggravante contestata e ritenuta sussistente dal primo giudice, allorquando, sulla scorta della ricostruzione storico fattuale cristallizzata nella sentenza appellata, dunque senza la necessit\u00e0 di compiere officiosamente alcuna attivit\u00e0 istruttoria integrativa, ne risultino insussistenti i presupposti, in quanto facolt\u00e0 connessa al potere-dovere del giudice di dare a tale fatto la corretta qualificazione giuridica ed espressione del principio di legalit\u00e0 immanente al sistema processuale.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, Sentenza N. 4200 DEl 30 GENNAIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Furto &#8211; Bicicletta lasciata incustodita \u2013 Esposizione alla pubblica fede)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In caso di furto di bicicletta deve ritenersi sussistente l\u2019aggravante dell\u2019esposizione del bene a pubblica fede quando il proprietario la collochi temporaneamente lungo la strada e si allontani per svolgere gli incombenti programmati o usuali per poi riprendere il possesso del mezzo di trasporto.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. vi, Sentenza N. 4464 DEl 30 GENNAIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose \u2013 Socio accomandatario \u2013 Locali aziendali \u2013 Sostituzione della serratura \u2013 Per estromettere l\u2019accomandante)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi che ai fini della sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, nella nozione di \u201cviolenza\u201d rientra anche il mutamento della loro destinazione, che si verifica quando, con qualsiasi atto o fatto materiale, sia impedita, alterata o modificata la loro utilizzabilit\u00e0, come nel caso in cui, sostituendosi la serratura della porta d\u2019ingresso, si sia impedito l\u2019accesso a colui che ne sia il compossessore o codetentore, concretando una simile azione la immutazione della specifica destinazione che la cosa possiede ai fini della particolare utilizzazione cui l\u2019hanno destinata le parti interessate al suo godimento.- Ne consegue che compie il reato ex articolo 392 c.p. l\u2019accomandatario che sostituisce la serratura della porta d\u2019ingresso ai locali aziendali laddove la portata del divieto di immistione, che impedisce all\u2019accomandante, ex articolo 2320 c.c., di compiere atti di amministrazione interna ed esterna, tutelando l\u2019interesse dei soci accomandatari a non subire, nell\u2019amministrazione della societ\u00e0, la volont\u00e0 degli accomandanti, copre l\u2019indebito esercizio di un\u2019attivit\u00e0 gestoria che implichi scelte proprie del titolare dell\u2019impresa, ma non si estende fino a ricomprendere, ex se, in difetto di esplicite previsioni al riguardo contenute nell\u2019atto costitutivo, la possibilit\u00e0 di accedere ai locali ove si svolge l\u2019attivit\u00e0 oggetto del rapporto societario, quanto meno ai fini dell\u2019esercizio dei diritti inderogabili di informazione, controllo e consultazione ai soci accomandanti riconosciuti dall\u2019articolo 2320, comma 3, c.c.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lettera informativa n. 84\/17 del 01.06.2017 \u2013 NG 6-17 \u00a0 NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 6-2017 \u00a0 GENNAIO 2017 CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 189 DEL 9 GENNAIO 2017 Compensi &#8211; Difesa personale &#8211; Soccombenza &#8211; Opposizione a sanzione amministrativa &#8211; Condizioni Il giudice deve liquidare le spese giudiziali all&#8217;avvocato che si avvale della facolt\u00e0 di [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/10989"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10989"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/10989\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10990,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/10989\/revisions\/10990"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10989"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}