{"id":11029,"date":"2017-06-08T17:49:23","date_gmt":"2017-06-08T16:49:23","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/?page_id=11029"},"modified":"2017-06-08T17:49:23","modified_gmt":"2017-06-08T16:49:23","slug":"informativa-8617-info-giurisprudenza-n-7-17","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/informativa-8617-info-giurisprudenza-n-7-17\/","title":{"rendered":"Informativa 86\/17 (INFO GIURISPRUDENZA N. 7-17)"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>Lettera informativa n. 86\/17 del 08.06.2017 \u2013 <\/strong><span style=\"color: #008000;\"><strong>NG 7-17<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #008000;\"><strong><u>NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. \u00a07-2017<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em><br \/>\n<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em><span style=\"color: #ff0000;\">FEBBRAIO 2017<\/span> <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, sentenza N. 2630 delL\u20191 FEBBRAIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Licenziamento individuale &#8211; Assenze ingiustificate &#8211; Attivit\u00e0 imprenditoriale peculiare) <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">\u00c8 legittimo il licenziamento per giusta causa del dipendente che non comunica tempestivamente l&#8217;assenza, non permettendo al datore di organizzare la peculiare attivit\u00e0 imprenditoriale in modo ottimale per la gestione di appuntamenti coi clienti.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. II, sentenza N. 4961 del 2 FEBBRAIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Usura &#8211; Tassi usurari sul contratto di finanziamento &#8211; Direttore di filiale &#8211; Presidente del Cda) <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Non \u00e8 il direttore della filiale ma il presidente del Cda della banca a rispondere per i tassi usurari di un contratto di finanziamento stipulato col cliente. Solo ai presidenti dei consigli di amministrazione delle banche \u00e8 stato riconosciuto lo svolgimento di un&#8217;attivit\u00e0 in uno specifico settore, nel quale gli organi di vertice hanno il dovere di informarsi con diligenza sulla normativa esistente, poich\u00e9 i relativi statuti attribuiscono loro poteri in materia di erogazione del credito, rientranti nell&#8217;ambito dei pi\u00f9 generali poteri di indirizzo dell&#8217;impresa, sussistendo in capo ad essi una posizione di garanzia a tutela dei clienti degli istituti bancari quanto al rispetto delle disposizioni di legge in tema di erogazione del credito.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, sentenza N. 2724 del 2 FEBBRAIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>Espropriazione presso terzi &#8211; Ordinanza di assegnazione con termine dilatorio al terzo assegnato \u2013 Precetto &#8211; Illegittimit\u00e0 di intimazione di spese o compensi prima del termine<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L\u2019ordinanza di assegnazione di crediti resa ai sensi dell\u2019articolo 553 c.p.c. acquista efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo assegnato solo dal momento in cui sia portata a conoscenza di questi o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell\u2019ordinanza stessa.- E\u2019 illegittima l\u2019intimazione, col precetto notificato prima di tale momento, del pagamento di spese o competenze o compensi diversi ed ulteriori rispetto a quanto indicato nell\u2019ordinanza.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 3, sentenza N. 3105 del 6 FEBBRAIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Spese processuali a carico di Equitalia nonostante l\u2019errore sia dell\u2019ente impositore) <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il giudice pu\u00f2 condannare Equitalia al pagamento delle spese di giudizio anche quando a sbagliare la pretesa fiscale \u00e8 stato l\u2019ente impositore e non la societ\u00e0 di riscossione che pu\u00f2 comunque rivalersi sulla prima.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, sentenza N. 3052 del 6 FEBBRAIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Licenziamento &#8211; Lavoratrice madre &#8211; Trasferimento presso nuova sede &#8211; Assunzione di nuovo lavoratore) <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il licenziamento per giusta causa \u00e8 illegittimo se dietro al rifiuto della lavoratrice madre di prendere servizio presso la nuova sede si cela il tentativo di estromettere la dipendente, al cui posto \u00e8 subentrato un altro lavoratore.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, sentenza N. 3045 del 6 FEBBRAIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Licenziamenti collettivi &#8211; Collocazione in mobilit\u00e0 &#8211; Accettazione del Tfr &#8211; Senza riserva &#8211; Rinuncia all&#8217;impugnativa del licenziamento)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La mera accettazione della liquidazione, ancorch\u00e9 non accompagnata da alcuna riserva, non pu\u00f2 essere interpretata, per assoluto difetto di concludenza, come tacita dichiarazione di rinunzia ai diritti derivanti dall&#8217;illegittimit\u00e0 del licenziamento, non esistendo alcuna incompatibilit\u00e0 logica e giuridica tra l&#8217;accettazione della liquidazione e la volont\u00e0 di ottenere la dichiarazione di illegittimit\u00e0 del licenziamento, al fine del conseguimento dell&#8217;ulteriore diritto alla riassunzione o al risarcimento del danno conseguente.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, sentenza N. 3196 del 7 FEBBRAIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Societ\u00e0 in house \u2013 Comune \u2013 Fallibilit\u00e0)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La societ\u00e0 in house partecipata dal Comune pu\u00f2 essere soggetta al fallimento anche in epoca anteriore al decreto legislativo 175\/16 sulle societ\u00e0 partecipate a causa del rinvio generale alla disciplina sulle societ\u00e0 di capitali contenuto nell\u2019articolo 4 del decreto legge 95\/2012.- Deve ritenere che ci\u00f2 che rileva nel nostro ordinamento ai fini dell\u2019applicazione dello statuto dell\u2019imprenditore commerciale non \u00e8 il tipo dell\u2019attivit\u00e0 esercitata, ma la natura del soggetto.- La scelta del legislatore in tema di societ\u00e0 partecipate dagli enti locali di consentire l\u2019esercizio di determinate attivit\u00e0 a societ\u00e0 di capitali, e dunque di perseguire l\u2019interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico, comporta che queste assumano i rischi connessi alla loro insolvenza, pena la violazione dei principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con esse entrano in rapporto ed attesa la necessit\u00e0 del rispetto delle regole della concorrenza, che impone parit\u00e0 di trattamento tra quanti operano all\u2019interno di uno stesso mercato con identiche forme e medesime modalit\u00e0.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, sentenza N. 3218 del 7 FEBBRAIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Opposizione allo stato passivo \u2013 Credito del professionista \u2013 Prestazioni rese per la predisposizione della proposta concordataria \u2013 Successivo fallimento \u2013 Atti di frode dell\u2019imprenditore \u2013 Conoscenza da parte del professionista \u2013 Danno per la procedura)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Non \u00e8 prededucibile il credito del professionista che ha predisposto il piano concordatario se le sue prestazioni sono potenzialmente dannose per i creditori.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><br \/>\n<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 1, sentenza N. 3294 delL\u20198 FEBBRAIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Sospensione dei contratti &#8211; Banca \u2013 Provvedimento del tribunale &#8211; Comunicazione via pec \u2013 Termine breve) <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">E\u2019 inammissibile perch\u00e9 tardivo il reclamo ex articolo 26 Lf proposto dalla banca oltre il termine di dieci giorni dalla comunicazione da parte del debitore via pec dei provvedimenti del tribunale autorizzativi della sospensione dei contratti bancari.- Detta comunicazione integrale \u00e8 idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, in ragione delle peculiari esigenze di speditezza delle procedure concorsuali, e far escludere ogni lesione del principio del contraddittorio e del giusto processo.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. II, sentenza N. 6320 del 10 FEBBRAIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Notifica tramite pec \u2013 Dal difensore dell\u2019imputato al difensore della persona offesa \u2013 In caso di delitto con violenza alla persona)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">E\u2019 validamente effettuata la notifica a mezzo Pec dal difensore dell\u2019imputato al difensore della persona offesa ex articolo 299 c.p.p.- Deve escludersi che le parti private nel processo penale non possano mai fare ricorso alla posta elettronica certificata laddove l\u2019unico divieto che pu\u00f2 trarsi dall\u2019articolo 16, comma 4, del decreto legge 179\/12 \u00e8 quello dell\u2019inutilizzabilit\u00e0 della notifica a mezzo Pec a cura della cancelleria qualora il destinatario sia l\u2019imputato (persona fisica).<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, sentenza N. 3553 del 10 FEBBRAIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Comodato della casa familiare di propriet\u00e0 dei suoceri \u2013 Restituzione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il proprietario dell\u2019immobile dato in comodato al figlio per le esigenze della famiglia non ha diritto alla restituzione del bene da parte della ex compagna che ci vive con i bambini. Infatti, in assenza di una espressa scadenza dell\u2019uso della casa il comodante pu\u00f2 pretendere la restituzione solo in caso di un provato e urgente bisogno del bene.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, sentenza N. 3702 del 13 FEBBRAIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Notifica al difensore dell\u2019appellato \u2013 Cancellatosi dall\u2019albo forense \u2013 Nullit\u00e0)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La notifica dell\u2019atto d\u2019appello eseguita al difensore dell\u2019appellato che, nelle more del decorso del termine di impugnazione, si sia volontariamente cancellato dall\u2019albo professionale, non \u00e8 inesistente &#8211; ove il procedimento notificatorio, avviato ad istanza di soggetto qualificato e dotato della possibilit\u00e0 giuridica di compiere detta attivit\u00e0, si sia comunque concluso con la consegna dell\u2019atto &#8211; ma nulla per violazione dell\u2019articolo 330, comma 1, c.p.c., in quanto indirizzata ad un soggetto non pi\u00f9 abilitato a riceverla, atteso che la volontaria cancellazione dall\u2019albo degli avvocati importa per il professionista la simultanea perdita dello ius postulandi tanto nel lato attivo quanto in quello passivo. Tale nullit\u00e0 della notifica &#8211; ove non sia stata sanata, con efficacia retroattiva, mediante sua rinnovazione dando tempestivamente seguito all\u2019ordine ex articolo 291, comma 1, c.p.c. o grazie alla volontaria costituzione dell\u2019appellato &#8211; importa nullit\u00e0 del procedimento e della sentenza d\u2019appello, ma non anche il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, giacch\u00e9 l\u2019articolo 301, comma 1, c.p.c. deve ricomprendere tra le cause di interruzione del processo, secondo interpretazione costituzionalmente conforme in funzione di garanzia del diritto di difesa, anche l\u2019ipotesi dell\u2019avvocato che si sia volontariamente cancellato dall\u2019albo, con l\u2019ulteriore conseguenza che il termine di impugnazione non riprende a decorrere fino al venir meno della causa di interruzione o fino alla sostituzione del difensore volontariamente cancellatosi.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, sentenza N. 6664 del 13 FEBBRAIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Esercizio abusivo della professione &#8211; Particolare tenuit\u00e0 del fatto ex art. 131 bis c.p.)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La causa di non punibilit\u00e0 di cui all&#8217;art. 131 bis c.p. trova applicazione, unitamente ad altre condizioni, quando il comportamento risulti non abituale, e la abitualit\u00e0 ricorre nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. II reato di cui all&#8217;art. 348 c.p. richiede, per la realizzazione dell&#8217;elemento materiale, una condotta che si dipani con i necessari caratteri della ripetitivit\u00e0, della continuit\u00e0 e professionalit\u00e0 o anche solo della eventuale abitualit\u00e0, ma che si caratterizzi comunque per quella non singolarit\u00e0 e per quella pluralit\u00e0 di atti tipici che, rientrando sicuramente nel campo semantico e definitorio descritto nell&#8217;art. 131 bis, terzo comma, ultima parte del codice penale, lo rendono di per s\u00e9 incompatibile, nella sua stessa struttura oggettiva, con la causa di non punibilit\u00e0.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, sentenza N. 6604 del 13 FEBBRAIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Disastro colposo \u2013 Fattispecie)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve essere condannato per disastro colposo, oltre che per omicidio colposo e lesioni colpose plurime, il presidente della commissione di collaudo dell\u2019ente pubblico dopo il crollo dell\u2019edificio di pertinenza in seguito al terremoto, dovendosi escludere che il collaudo richiesto sia limitato alla correttezza amministrativa e dovendosi invece ritenere che sia esteso alla staticit\u00e0 del fabbricato.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, sentenza N. 3791 del 14 FEBBRAIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Immobile &#8211;\u00a0 Vendita all\u2019asta &#8211; Prezzo di aggiudicazione \u2013 Sensibilmente inferiore al valore di mercato)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La facolt\u00e0 di sospendere la vendita ai sensi dell&#8217;articolo 586 c.p.c. persegue lo scopo di contrastare tutte le possibili interferenze illegittime nel procedimento di fissazione del prezzo, laddove il potere di sospensione della vendita \u00e8 un potere eccezionale conferito al giudice dell&#8217;esecuzione non in tutti i casi in cui il prezzo di aggiudicazione risulti sensibilmente inferiore al valore di mercato, ma solo per ipotesi particolari, accomunate dalla alterazione delle regole di legittima determinazione del prezzo stesso.- Ne consegue che il suo esercizio \u00e8 circondato da particolari cautele, allo scopo di evitare che esso si traduca in decisioni arbitrarie, atte a vanificare l&#8217;attivit\u00e0 esecutiva svolta, a danno del creditore che attende di essere soddisfatto, al di fuori delle ipotesi previste dalla legge.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, sentenza N. 6883 del 14 FEBBRAIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Processo \u2013 Lista testimoniale \u2013 Deposito mediante pec) <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Non \u00e8 ammissibile nel processo penale il deposito della lista testimoniale mediante posta elettronica certificata laddove l\u2019inesistenza, nel processo penale, di un fascicolo informatico impedisce alle altri parti di accedervi in tempo reale e consultare immediatamente gli atti depositati con modalit\u00e0 telematiche, mentre non \u00e8 consentito alle parti, pubbliche e private, di effettuare comunicazioni o notificazioni a mezzo posta elettronica certificata, n\u00e9 adempimenti previsti con modalit\u00e0 la cui osservanza \u00e8 stabilita a pena di inammissibilit\u00e0.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, sentenza N. 4028 del 15 FEBBRAIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Interessi compensativi \u2013 Giudice dell\u2019impugnazione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Gli interessi compensativi sulla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno (contrattuale o extracontrattuale) costituiscono una componente del danno stesso che nasce dal medesimo fatto generatore della obbligazione risarcitoria, sono quindi da intendere ricompresi nella domanda di risarcimento del danno e possono essere liquidati d\u2019ufficio.- Ne consegue che l\u2019impugnazione della decisione di primo grado diretta ad una diversa determinazione della riparazione del patito pregiudizio, rimettendo in discussione la complessiva e unitaria liquidazione al riguardo, necessariamente si estende anche al computo degli interessi, pur se non sia stato specificamente criticato il criterio adottato sul punto nella decisione impugnata e che il giudice dell\u2019impugnazione (o del rinvio), anche in difetto di uno specifico rilievo sulla modalit\u00e0 di liquidazione degli interessi prescelta dal giudice precedente, pu\u00f2 procedere alla riliquidazione della somma dovuta a titolo risarcitorio e dell\u2019ulteriore danno da ritardato pagamento, utilizzando la tecnica che ritiene pi\u00f9 appropriata al fine di reintegrare il patrimonio del creditore.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, sentenza N. 4015 del 15 FEBBRAIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Licenziamento &#8211; Giustificato motivo oggettivo &#8211; Andamento economico negativo dell\u2019azienda \u2013 Presupposto fattuale da dimostrare)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il tenore letterale dell\u2019articolo 3 della legge 604\/66 non consente di restringere l\u2019ambito di legittimit\u00e0 del recesso alle sole ipotesi in cui risulti accertata una crisi di impresa.- N\u00e9 la Carta Costituzionale n\u00e9 il diritto dell\u2019Unione impongono una limitazione ex ante delle ragioni sottese alle scelte organizzative riservate all\u2019imprenditore, scelte che non possono essere sindacate dal giudice quanto ai profili di congruit\u00e0 ed opportunit\u00e0.- Se la decisione imprenditoriale di ridurre la dimensione occupazionale dell\u2019azienda ben pu\u00f2 essere motivata anche da finalit\u00e0 che prescindano da situazioni sfavorevoli e che perseguano l\u2019obiettivo dell\u2019aumento di redditivit\u00e0 dell\u2019impresa, tuttavia \u00e8 pur sempre necessario che la riorganizzazione aziendale sia effettiva, che la stessa si ricolleghi causalmente alla ragione dichiarata dall\u2019imprenditore e che il licenziamento si ponga in termini di riferibilit\u00e0 e di coerenza rispetto all\u2019operata ristrutturazione.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, sentenza N. 7630 del 17 febbraio 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Esercizio abusivo della professione \u2013 Attivit\u00e0 stragiudiziali svolte dai collaboratori degli studi legali)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Risponde di esercizio abusivo della professione il collaboratore del legale che, presentandosi al cliente come avvocato incaricato alla trattazione del caso, tiene contatti con la controparte, riscuote gli acconti e fa firmare le quietanze.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, sentenza N. 4021 del 15 FEBBRAIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Chiusura della procedura \u2013 Pagamento dei creditori ammessi tempestivamente \u2013 Domanda tardiva di ammissione al passivo \u2013 Causa ostativa alla chiusura)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Non pu\u00f2 essere chiuso il fallimento in pendenza di una domanda tardiva di ammissione al passivo.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, sentenza n. 7967 del 20 febbraio 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Opera illecita &#8211; Presentazione istanza di sanatoria &#8211; Documentazione integrativa al Comune &#8211; Revoca o sospensione di demolizione del manufatto abusivo)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">\u00c8 sospeso l&#8217;ordine di demolizione se l&#8217;autore dell&#8217;opera abusiva dopo la richiesta di sanatoria ha presentato la documentazione integrativa al Comune. Al fine, dunque, di accogliere l&#8217;istanza di revoca o sospensione di demolizione il giudice dell&#8217;esecuzione deve valutare il possibile esito della domanda e i tempi di definizione del procedimento amministrativo ed, eventualmente, sospendere l&#8217;esecuzione solo nella prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, sentenza N. 4435 DEl 21 FEBBRAIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Muro condominiale \u2013 Canna fumaria \u2013 Installazione \u2013 Mancata autorizzazione dell\u2019assemblea \u2013 Delibera illegittima \u2013 Contratto preliminare di locazione \u2013 Mancata esecuzione \u2013 Nesso di causalit\u00e0 \u2013 Risarcimento del lucro cessante)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il condominio deve essere condannato a risarcire al singolo proprietario esclusivo il lucro cessante riveniente dalla mancata esecuzione del contratto preliminare a causa della mancata autorizzazione all\u2019installazione di una canna fumaria sul muro di propriet\u00e0 comune dell\u2019edificio, laddove detta installazione \u00e8 una mera utilizzazione della cosa comune consentita dall\u2019articolo 1102 c.c.- Si deve ritenere la sussistenza in concreto degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria ai sensi dell\u2019articolo 2043 c.c., in particolare il nesso di causalit\u00e0 tra il rifiuto del condominio di rilasciare l\u2019autorizzazione contenuto nella delibera illegittima e l\u2019evento lesivo, costituito dalla mancata esecuzione del contratto di locazione stipulato con il terzo.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, sentenza N. 4406 DEl 21 FEBBRAIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Ammissione al passivo del credito dell\u2019amministratore delegato \u2013 Con privilegio)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L\u2019amministratore delegato con funzioni di gestione non pu\u00f2 essere considerato come lavoratore subordinato e quindi non \u00e8 ammesso al passivo fallimentare con privilegio.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, sentenza N. 4415 DEl 21 FEBBRAIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Preliminare di compravendita \u2013 Immobile irregolare dal punto di vista urbanistico \u2013 Diritto alla provvigione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Nel delineare la responsabilit\u00e0 del mediatore professionale deve escludersi che la relativa responsabilit\u00e0 possa estendersi ad indagini di carattere tecnico, quale quella consistente nella verifica delle condizioni per il rilascio del certificato di abitabilit\u00e0, che esulano obiettivamente dal novero delle cognizioni specialistiche esigibili in relazione alla categoria professionale di appartenenza.- Una responsabilit\u00e0 del mediatore pu\u00f2 porsi, in ordine alla mancata informazione circa la conseguibilit\u00e0 del certificato di abitabilit\u00e0, nei soli casi in cui il mediatore abbia taciuto informazioni e circostanze delle quali era a conoscenza, ovvero abbia riferito circostanze in contrasto con quanto a sua conoscenza, ovvero ancora laddove, sebbene espressamente incaricato di procedere ad una verifica in tal senso da uno dei committenti, abbia omesso di procedere ovvero abbia erroneamente adempiuto allo specifico incarico.- Ne consegue che una volta stipulato il contratto di compravendita il mediatore ha diritto alla provvigione nonostante la successiva risoluzione consensuale delle parti avvenuto perch\u00e9 \u00e8 emerso che l\u2019immobile non \u00e8 provvisto di certificato di abitabilit\u00e0.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, sentenza N. 8482 DEL 22 FEBBRAIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Diffamazione \u2013 Social network, blog e siti internet specializzati \u2013 Attribuzione di un fatto determinato \u2013 Aggravante)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Sussiste la diffamazione aggravata con attribuzione di un fatto determinato nel caso in cui l\u2019ex studente universitario accusa su blog e siti internet ingiustamente il ricercatore universitario, che l\u2019ha assistito in vista dell\u2019esame di laurea, di aver plagiato la sua tesi universitaria utilizzandone i contenuti in un volume a propria firma.- Si deve ritenere che detti sistemi di comunicazione rendono possibile la trasmissione di dati e notizie a un numero ampio o addirittura indeterminato di soggetti.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, sentenza N. 4685 DEl 23 FEBBRAIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Figli nati fuori dal matrimonio \u2013 Assegnazione della casa a uno dei genitori \u2013 Arredi \u2013 Restituzione all\u2019altro \u2013 Eccetto i beni strettamente connessi alle necessit\u00e0 dei figli)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">E\u2019 legittima la sentenza di merito che, dopo la fine della convivenza more uxorio e l\u2019assegnazione della ex casa familiare al genitore collocatario dei figli minori, dispone la restituzione degli arredi non strettamente connessi alle necessit\u00e0 dei figli all\u2019altro che li ha acquistati.- A nulla rileva la denuncia di violazione delle norme in materia di comunione dei beni, la cui disciplina non pu\u00f2 trovare applicazione in assenza di allegazione di titolo negoziale, laddove la convivenza more uxorio determina sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente, che assume i connotati tipici di una detenzione qualificata.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lettera informativa n. 86\/17 del 08.06.2017 \u2013 NG 7-17 &nbsp; NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. \u00a07-2017 FEBBRAIO 2017 &nbsp; CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, sentenza N. 2630 delL\u20191 FEBBRAIO 2017 (Licenziamento individuale &#8211; Assenze ingiustificate &#8211; Attivit\u00e0 imprenditoriale peculiare) \u00c8 legittimo il licenziamento per giusta causa del dipendente che non comunica tempestivamente l&#8217;assenza, non permettendo al datore di [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/11029"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11029"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/11029\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11030,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/11029\/revisions\/11030"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11029"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}