{"id":11129,"date":"2017-06-29T17:03:23","date_gmt":"2017-06-29T16:03:23","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/?page_id=11129"},"modified":"2017-06-29T17:03:23","modified_gmt":"2017-06-29T16:03:23","slug":"informativa-9717-info-giurisprudenza-n-9-17","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/informativa-9717-info-giurisprudenza-n-9-17\/","title":{"rendered":"Informativa 97\/17 (INFO GIURISPRUDENZA N. 9-17)"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>Lettera informativa n. \u00a097\/17 del 29.06.2017 \u2013 <\/strong><span style=\"color: #008000;\"><strong>NG 9-17<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #008000;\"><strong><u>NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 9 -2017<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong><em>\u00a0APRILE 2017<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE III, sentenza n. 16552 del 3 aprile 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Avvocato stabilito \u2013 Dichiarazione d\u2019intesa \u2013 Sottoscrizione professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il tenore letterale dell\u2019articolo 8, secondo comma, del decreto legislativo 96\/2001 reso palese dall\u2019uso del disgiuntivo \u00abovvero\u00bb, non lascia dubbi sul fatto che la dichiarazione di intesa fra l\u2019avvocato stabilito e il professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato possa essere sottoscritta anteriormente alla costituzione della parte rappresentata o, in alternativa, in occasione del primo atto di difesa dell\u2019assistito.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, sentenza n. 16551 del 3 aprile 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Persona offesa da reato &#8211; Opposizione ad archiviazione del Pm &#8211; Infondatezza della notizia di reato &#8211; Indagini suppletive)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">\u00c8 impugnabile mediante ricorso per cassazione il decreto di archiviazione carente di motivazione in ordine all&#8217;inammissibilit\u00e0 dell&#8217;opposizione proposta dalla persona offesa dal reato ai sensi dell&#8217;art. 410 c.p.p.- L&#8217;arbitraria ovvero illegittima declaratoria di inammissibilit\u00e0 sacrifica infatti il diritto al contraddittorio della parte offesa in termini equivalenti o maggiormente lesivi rispetto all&#8217;ipotesi di mancato avviso per l&#8217;udienza camerale, sicch\u00e9 il predetto vizio del provvedimento \u00e8 riconducibile alle ipotesi di impugnabilit\u00e0 contemplate dall&#8217;art. 409, sesto comma, ed ai casi di ricorso indicati nell&#8217;art. 606, lett. c), del codice di procedura penale.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE III, sentenza n. 8669 del 4 aprile 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Immobile a uso non abitativo \u2013 Aumento del canone in corso di rapporto \u2013 Transazione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi nulla la transazione stipulata in corso del rapporto di locazione laddove essa non poteva avere altro scopo che consentire al locatore dell\u2019immobile a uso non abitativo di lucrare un canone ben pi\u00f9 alto di quello che gli sarebbe spettato secondo i criteri dell\u2019articolo 32 della legge 392\/78 e che il corrispettivo di tale operazione era costituito dal timore del conduttore che il locatore potesse procedere in via giudiziale (peraltro sulla base di una disdetta nulla), dovendosi ritenere che le parti non abbiano voluto un nuovo contratto, ma la prosecuzione di quello esistente con l\u2019unica differenza costituita dall\u2019aumento del canone, ponendo cos\u00ec in essere una transazione contraria a norma imperativa, perch\u00e9 finalizzata al raggiungimento di un risultato non consentito e avente ad oggetto un diritto non disponibile.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE III, sentenza n. 8682 del 4 aprile 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Sentenza costitutiva ex articolo 2932 Cc \u2013 Credito per il prezzo del venditore \u2013 Pignorabilit\u00e0)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In base alla sentenza costitutiva che produce gli effetti del contratto di vendita, ai sensi dell\u2019articolo 2932 c.c., sorge immediatamente il credito per il prezzo del venditore, che non pu\u00f2 dirsi condizionato sospensivamente all\u2019esercizio da parte del compratore della facolt\u00e0 di acquistare i beni oggetto del contratto.- Poich\u00e9 sono espropriabili i crediti condizionati e quelli meramente eventuali, purch\u00e9 riconducibili ad un rapporto giuridico identificato e gi\u00e0 esistente, il creditore del venditore pu\u00f2 procedere al pignoramento del credito per il prezzo a quest\u2019ultimo spettante in base al contratto di vendita costituito per sentenza ai sensi dell\u2019articolo 2932 c.c. e, in alternativa (anche nelle forme del pignoramento presso terzi, laddove si tratti di beni detenuti da un terzo o di crediti), dei diritti del venditore stesso sui beni oggetto della vendita, per l\u2019ipotesi dell\u2019eventuale risoluzione dello stesso, in caso di mancato pagamento del prezzo da parte del compratore.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE II, sentenza n. 8922 del 6 aprile 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Distanze legali &#8211; Muro di fabbrica e non di cinta)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il muro di cinta, da non considerare per il computo delle distanze nelle costruzioni, ai sensi dell&#8217;art. 878 cod. civ., \u00e8 solo quello con facce emergenti dal suolo che, essendo destinato alla demarcazione della linea di confine e alla separazione dei fondi, si presenti separato da ogni altra costruzione. Pertanto, non \u00e8 da ritenere muro di cinta quello che risulti eretto in sopraelevazione di un fabbricato, a chiusura di un lato di una terrazza di copertura di questo, posto che un simile manufatto non si configura separato dall&#8217;edificio cui inerisce e resta nel medesimo incorporato. In presenza di tali circostanze, la qualificazione come muro di fabbrica non risulta impedita n\u00e9 dalla altezza del muro inferiore a quella prevista dall&#8217;art. 878 c.c., n\u00e9 dal fatto che il muro originariamente avesse entrambe le facce a vista, essendo essenziale ai fini della corretta qualificazione giuridica, il legame che lo avvince alla restante parte del fabbricato attoreo.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE I, sentenza n. 8905 del 6 aprile 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Azione revocatoria di atto costitutivo del fondo patrimoniale &#8211; Figli minori &#8211; Qualit\u00e0 di litisconsorti necessari)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La costituzione del fondo patrimoniale determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo, affinch\u00e9, con i loro frutti, sia assicurato il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarit\u00e0 dei beni stessi, n\u00e9 implica l\u2019insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure con riguardo ai vincoli di disponibilit\u00e0.- Ne consegue che deve escludersi che i figli minori del debitore siano litisconsorti necessari nel giudizio promosso dal creditore per sentire dichiarare l\u2019inefficacia dell\u2019atto con il quale il primo abbia costituito alcuni beni di sua propriet\u00e0 in fondo patrimoniale.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZIONE VI, sentenza n. 17936 del 10 aprile 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>(<em>Abuso d\u2019ufficio \u2013 Falso ideologico \u2013 Comune \u2013 Organismo di valutazione \u2013 Professionisti nominati)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi legittima la sentenza di non luogo a procedere per i reati abuso d\u2019ufficio in concorso, falsit\u00e0 ideologica del privato in atto pubblico, concorso in falsit\u00e0 ideologica del pubblico ufficiale in atto pubblico laddove nell\u2019organismo di valutazione del Comune sono stati nominati professionisti che si erano candidati alle elezioni in liste collegate al sindaco dovendosi ritenere che l\u2019incompatibilit\u00e0 sia prefigurata soltanto per chi \u00e8 stato titolare di cariche in partiti politici nei tre anni precedenti.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO, sentenza n. 9296 dell\u201911 aprile 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Periodo di prova \u2013 Recesso del datore per mancato superamento \u2013 Discrezionalit\u00e0)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Nell\u2019ambito dei rapporti di lavoro \u201cprivatizzati\u201d alle dipendenze di pubblica amministrazione, il recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova ha natura discrezionale e dispensa dall\u2019onere di provarne la giustificazione, diversamente da quel che accade nel recesso assoggettato alla legge 604\/66, non risultando esteso l\u2019obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, trattandosi di atto gestionale del rapporto di lavoro adottato con le capacit\u00e0 e i poteri del privato datore di lavoro.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE VI\u2013 T, ordinanza n. 9610 del 13 aprile 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Abuso del diritto \u2013 Costituzione di una societ\u00e0 per acquistare immobili a uso personale)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">\u00c8 elusione fiscale la costituzione di una societ\u00e0 al solo scopo di costruire e poi acquistare degli immobili a uso personale, risparmiando cos\u00ec sulle imposte. Senza la prova di altre valide ragioni economiche il fisco pu\u00f2 emettere l\u2019accertamento contestando l\u2019abuso di diritto.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0CASSAZIONE PENALE, SEZIONE IV, sentenza n. 18781 del 18 aprile 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Omicidio colposo \u2013 Decesso del paziente \u2013 Sanitari \u2013 Giudizio controfattuale \u2013 Percorso salvifico da adottare)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve essere cassata con rinvio la sentenza di merito che dopo il decesso del paziente condanna i sanitari che l\u2019hanno assistito in ospedale sul rilievo che \u00abun semplice esame ecodoppler sarebbe valso a salvare la vita\u00bb della vittima, ma omette il doveroso giudizio controfattuale, non individuando il percorso salvifico che i sanitari avrebbero dovuto mettere in atto nella fattispecie.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, sentenza n. 9861 del 19 aprile 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Codice deontologico &#8211; Pubblicazione nominativo cliente prestigioso su sito online)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Va sanzionato l&#8217;avvocato che inserisce sul sito online dello studio i nomi dei clienti, pur con il loro consenso. La stretta connessione tra l&#8217;attivit\u00e0 libero-professionale dell&#8217;avvocato e l&#8217;esercizio della giurisdizione impone maggiore cautela in materia. Non si pu\u00f2 ignorare che la pubblicit\u00e0 sui nominativi dei clienti degli avvocati potrebbe finire di fatto per riguardare non solo i nominativi dei clienti del medesimo ma anche l&#8217;attivit\u00e0 processuale svolta in loro difesa, quindi, indirettamente, uno o pi\u00f9 processi, che potrebbero essere ancora in corso e, tra l&#8217;altro, in alcuni casi persino subire indirette interferenze da tale forma di pubblicit\u00e0.- E\u2019 il caso, ad esempio dei processi per partecipazione ad associazioni di stampo mafioso, in cui il cliente potrebbe autorizzare la diffusione del proprio nominativo non tanto per fare pubblicit\u00e0 al proprio legale quanto per lanciare messaggi ad eventuali complici circa la linea difensiva da seguire o il difensore da scegliere.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE I, sentenza n. 9983 del 20 aprile 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Concessione abusiva del credito \u2013 Azione di responsabilit\u00e0 \u2013 Concorso della banca \u2013 Legittimazione del curatore)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi legittimato il curatore fallimentare a proporre l\u2019azione di responsabilit\u00e0 per il risarcimento dei danni contro l\u2019amministratore della societ\u00e0 poi fallita e la banca per l\u2019abusiva erogazione del credito, dovendosi osservare che se il ricorso abusivo al credito va oltre i confini dell\u2019accorta gestione imprenditoriale quanto all\u2019amministratore della societ\u00e0 finanziata, la stessa erogazione del credito, ove sia stata accertata la perdita del capitale di quella societ\u00e0, integra un concorrente illecito della banca, la quale deve seguire i principi di sana e prudente gestione valutando il merito di credito in base a informazioni adeguate.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE III, sentenza n. 9948 del 20 aprile 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Sinistri stradali &#8211; Danni &#8211; Risarcimento &#8211; Rifusione spese da parte dell&#8217;assicuratore)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Nell&#8217;assicurazione della responsabilit\u00e0 civile il diritto dell&#8217;assicurato alla rifusione, da parte dell&#8217;assicuratore, delle spese sostenute per resistere all&#8217;azione promossa dal terzo danneggiato, ai sensi dell&#8217;articolo 1917, terzo comma, c.c., va escluso, in ossequio ai doveri di correttezza e buona fede, quando l&#8217;assicurato abbia scelto di difendersi senza avere interesse a resistere alla avversa domanda o senza poter ricavare utilit\u00e0 dalla costituzione in giudizio.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO, sentenza n. 10319 del 26 aprile 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Infortunio sul lavoro &#8211; Risarcimento danno &#8211; Onere probatorio)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l&#8217;onere di provare il fatto costituente l&#8217;inadempimento e il nesso di causalit\u00e0 materiale tra l&#8217;inadempimento e il danno, non anche la colpa del datore, nei cui confronti opera la presunzione posta dall&#8217;art. 1218 c.c., il cui superamento comporta la prova dell&#8217;adozione di tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, in relazione alle specificit\u00e0 del caso, ossia al tipo di operazione effettuata ed ai suoi rischi intrinseci, potendo al riguardo non risultare sufficiente la mera osservanza delle misure di protezione individuale imposte dalla legge.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, sentenza n. 10413 del 27 aprile 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Amministrazione \u2013 Violazione del principio di correttezza e buona fede &#8211; Responsabilit\u00e0 precontrattuale)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Quando la pubblica amministrazione, agendo iure privatorum, intrattiene con una parte gi\u00e0 individuata delle trattative finalizzate alla stipulazione di un contratto di diritto privato, incorre in responsabilit\u00e0 precontrattuale in tutti i casi in cui il suo comportamento contrasti con i principi della correttezza e della buona fede, alla cui puntuale osservanza \u00e8 tenuto ogni contraente nella fase precontrattuale, a prescindere dalle ragioni che abbiano indotto l\u2019ente ad interrompere le trattative o a rifiutare la conclusione del contratto.- Ne consegue la possibilit\u00e0 da parte del giudice ordinario di sindacare l\u2019idoneit\u00e0 del comportamento della pubblica amministrazione ad ingenerare nei terzi, anche per mera colpa, un ragionevole affidamento in ordine alla conclusione del contratto.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE III, sentenza n. 10506 del 28 aprile 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Clausola claim\u2019s made in ambito sanitario \u2013 Illegittimit\u00e0)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La clausola cosiddetta &#8221;claim&#8221;s made&#8221;, inserita in un contratto di assicurazione della responsabilit\u00e0 civile stipulato da un&#8217;azienda ospedaliera, per effetto della quale la copertura esclusiva \u00e8 prestata solo se tanto il danno causato dall&#8217;assicurato, quanto la richiesta di risarcimento formulata dal terzo, avvengano nel periodo di durata dell&#8221;assicurazione \u00e8 un patto atipico immeritevole di tutela ai sensi dell&#8217;art. 1322, comma secondo, del codice civile, in quanto realizza un ingiusto e sproporzionato vantaggio dell&#8217;assicuratore e pone l&#8217;assicurato in una condizione di indeterminata e non controllabile soggezione.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE III, sentenza n. 10498 del 28 aprile 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Registrazione tardiva \u2013 Nullit\u00e0 \u2013 Sanatoria ex tunc)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi che la tardiva registrazione del contratto di locazione sani la nullit\u00e0 ex tunc, mantenendo stabili gli effetti del contratto voluti dalle parti.- Il computo della durata della locazione dalla data della registrazione si collocherebbe fuori dalla stessa logica della sanatoria del contratto, postulando in definitiva un contratto nuovo e diverso da quello voluto dalle parti.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; 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