{"id":11165,"date":"2017-07-07T17:25:00","date_gmt":"2017-07-07T16:25:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/?page_id=11165"},"modified":"2017-07-07T17:28:02","modified_gmt":"2017-07-07T16:28:02","slug":"informativa-10217-info-giurisprudenza-n-10-17","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/informativa-10217-info-giurisprudenza-n-10-17\/","title":{"rendered":"Informativa 102\/17 (INFO GIURISPRUDENZA N. 10-17)"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>Lettera informativa n. 102\/17 del 07.07.2017 \u2013 <\/strong><span style=\"color: #008000;\"><strong>NG 10-17<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #008000;\"><strong><u>NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 10-2017<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em><span style=\"color: #ff0000;\">\u00a0MAGGIO 2017<\/span> <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 10697 del 3 MAGGIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>Licenziamento &#8211; Illegittimo perch\u00e9 in via orale &#8211; Risarcimento del danno &#8211; Decorrenza<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Nei rapporti sottratti al regime della tutela reale il licenziamento affetto da un vizio formale non produce effetti sulla continuit\u00e0 del rapporto di lavoro, senza che possa distinguersi tra i diversi vizi formali inficianti l&#8217;atto.- Vertendosi in tema di contratto a prestazioni corrispettive, tuttavia, l&#8217;inidoneit\u00e0 del licenziamento a incidere sulla continuit\u00e0 del rapporto non comporta il diritto del lavoratore alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento inefficace, bens\u00ec solo il risarcimento del danno da determinarsi secondo le regole in materia d&#8217;inadempimento delle obbligazioni.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 3, SENTENZA N. 10679 del 3 MAGGIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>Ricorso straordinario ex articolo 111 della Costituzione \u2013 Controversie sui compensi degli avvocati<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell\u2019avvocato nei confronti del proprio cliente devono essere trattate con la procedura prevista dall\u2019articolo 14 del decreto legislativo 150\/11, anche nell\u2019ipotesi in cui la domanda riguardi l\u2019an della pretesa, senza possibilit\u00e0 per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l\u2019inammissibilit\u00e0 della domanda: l\u2019intero giudizio deve concludersi con un provvedimento che, seppur adottato in forma di ordinanza, ha valore di sentenza, impugnabile unicamente con l\u2019appello e di conseguenza risulta inammissibile il ricorso proposto dagli odierni istanti ex articolo 111 della Costituzione.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 20905 del 3 MAGGIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>Confisca per equivalente in caso di patteggiamento \u2013 Sussiste<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La confisca per equivalente scatta sempre in caso di patteggiamento dell\u2019evasione fiscale non essendo neppure necessario che l\u2019accusa dimostri il conseguimento di un profitto: si tratta infatti di una misura obbligatoria.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 10790 del 4 MAGGIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>Prova nuova \u2013 Indispensabilit\u00e0 \u2013 Condizioni<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Prova nuova indispensabile di cui al testo dell\u2019articolo 345, comma 3, c.p.c., previgente rispetto alla novella di cui all\u2019articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto legge 83\/2012, convertito in legge 134\/12, \u00e8 quella di per s\u00e9 idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA N. 11290 del 9 MAGGIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>Scioglimento della comunione \u2013 Erede con delega a operare sul conto bancario del de cuius \u2013 Restituzione delle somme accreditate a favore di se stesso<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Nell\u2019ambito dello scioglimento della comunione ereditaria deve disporsi la restituzione alla massa dei giroconti e dei bonifici effettuati sul proprio conto corrente a partire dal conto bancario su cui, quand\u2019era viva la madre, il figlio aveva la delega a operare, non riuscendo a giustificare i prelievi, dovendosi ritenere che quest\u2019ultima non gli conferisse il potere generale di compiere qualsiasi tipo di atto negoziale riferibile al conto e che, anche a voler applicare le regole del mandato, non risulta configurabile un\u2019implicita approvazione del rendiconto laddove l\u2019interessato non ha mai provveduto a rendicontazione prima del decesso della madre.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 11208 del 9 MAGGIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>Responsabilit\u00e0 medica \u2013 Osservanza delle linee guida \u2013 Rigetto della domanda risarcitoria<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve essere cassata con rinvio la sentenza di merito che rigetta la domanda risarcitoria a carico della struttura sanitaria, dei medici e delle rispettive assicurazioni motivando sulla rilevanza \u201cparascriminante\u201d dell\u2019osservanza delle linee guida, dovendosi invece ritenere che esse non assurgano al rango di fonti di regole cautelari codificate, non essendo n\u00e9 tassative n\u00e9 vincolanti, e comunque non potendo prevalere sulla libert\u00e0 del medico, sempre tenuto a scegliere la miglior soluzione per il paziente. Ne consegue che, pur rappresentando un utile parametro nell\u2019accertamento dei profili di colpa medica, esse non eliminano la discrezionalit\u00e0 giudiziale, libero essendo il giudice di valutare se le circostanze del caso concreto esigano una condotta diversa da quella prescritta, dovendosi osservare che la limitazione di responsabilit\u00e0 ex articolo 3 comma 1 della cd. \u201clegge Balduzzi\u201d trova il suo invalicabile limite nell\u2019addebito di imperizia &#8211; giacch\u00e9 le linee guida in materia sanitaria contengono esclusivamente regole di perizia &#8211; e non anche quando l\u2019esercente la professione sanitaria si sia reso responsabile di una condotta negligente e\/o imprudente.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. I, SENTENZA N. 23347 delL\u201911 MAGGIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>Imputato alloglotta &#8211; Irreperibile o latitante &#8211; Provvedimento di nullit\u00e0 richiesta rinvio a giudizio <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L&#8217;imputato alloglotta, non irreperibile o latitante, che risulti non conoscere la lingua italiana, ha diritto alla traduzione, in una lingua da lui compresa, dell&#8217;avviso ex art. 415 bis c.p.p., anche nelle ipotesi in cui questo debba essere notificato al difensore domiciliatario. E\u2019 illegittimo, ma non affetto da abnormit\u00e0, il provvedimento (del quale deve pertanto escludersi l&#8217;impugnabilit\u00e0) con cui il giudice dell&#8217;udienza preliminare, constatata l&#8217;omessa traduzione nella lingua che risulta compresa dall&#8217;imputato alloglotta dell&#8217;avviso ex art. 415 bis c.p. notificato al difensore domiciliatario, dichiara &#8220;de plano&#8221;, fuori dall&#8217;udienza e in assenza di contraddittorio tra le parti, la nullit\u00e0 della richiesta di rinvio a giudizio. Si tratta di un provvedimento che rientra nell&#8217;ambito dei poteri riconosciuti al giudice, che non si colloca al di fuori dell&#8217;ordinamento e non determina una stasi processuale non altrimenti rimovibile.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 11575 dell\u201911 MAGGIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>Tabelle millesimali &#8211; Revisione &#8211; Parte che contesta le tabelle &#8211; Ctu <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La parte che chiede la revisione delle tabelle millesimali non ha l&#8217;onere di provare la reale divergenza tra i valori effettivi e quelli accertati in tabella, potendo limitarsi a fornire la prova anche implicita di siffatta divergenza, dimostrando in giudizio l&#8217;esistenza di errori, obiettivamente verificabili, che comportano necessariamente una diversa valutazione dei propri immobili rispetto al resto del condominio. Al giudice spetta, sia per revisionare o modificare le tabelle millesimali di alcune unit\u00e0 immobiliari, sia per la prima caratura delle stesse, verificare, tramite ctu, i valori di tutte le porzioni, tenendo conto di tutti gli elementi oggettivi, quali la superficie, l&#8217;altezza di piano, la luminosit\u00e0, l&#8217;esposizione, incidenti sul valore effettivo di esse e, quindi, adeguarvi le tabelle, eliminando gli errori riscontrati.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, SENTENZA N. 11799 del 12 MAGGIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>Eccezione di merito &#8211; Ritenuta infondata nel primo grado di giudizio &#8211; Convenuto vittorioso \u2013 Appello incidentale<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Qualora un\u2019eccezione di merito sia stata ritenuta infondata nella motivazione della sentenza del giudice di primo grado o attraverso un\u2019enunciazione in modo espresso, o attraverso un\u2019enunciazione indiretta, ma che sottenda in modo chiaro ed inequivoco la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d\u2019appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all\u2019esito finale della lite, esige la proposizione da parte sua dell\u2019appello incidentale non essendo sufficiente la mera riproposizione di cui all\u2019articolo 346 c.p.c. Qualora l\u2019eccezione sia a regime di rilevazione affidato anche al giudice, la mancanza dell\u2019appello incidentale preclude, per il giudicato interno formatasi ex articolo 329, secondo comma, c.p.c., anche il potere del giudice d\u2019appello di rilevazione d\u2019ufficio, di cui al secondo comma dell\u2019articolo 345 c.p.c. Viceversa, l\u2019articolo 346 c.p.c., con l\u2019espressione \u00abeccezioni non accolte nella sentenza di primo grado\u00bb, nell\u2019ammettere la mera riproposizione dell\u2019eccezione di merito da parte del convenuto rimasto vittorioso con riguardo all\u2019esito finale della lite, intende riferirsi all\u2019ipotesi in cui l\u2019eccezione non sia stata dal primo giudice ritenuta infondata nella motivazione n\u00e9 attraverso un\u2019enunciazione in modo espresso, n\u00e9 attraverso un\u2019enunciazione indiretta, ma chiara ed inequivoca. Quando la mera riproposizione (che dev\u2019essere espressa) \u00e8 possibile, la sua mancanza rende irrilevante in appello l\u2019eccezione, se il potere di rilevazione riguardo ad essa \u00e8 riservato alla parte, mentre, se il potere di rilevazione compete anche al giudice, non impedisce &#8211; ferma la preclusione del potere del convenuto &#8211; che il giudice d\u2019appello eserciti detto potere a norma del secondo comma dell\u2019articolo 345 c.p.c.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 11970 del 12 MAGGIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>Distacco da impianto centralizzato &#8211; Spese gestione <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">E&#8217; legittima la rinuncia di un condomino all&#8217;uso dell&#8217;impianto centralizzato di riscaldamento &#8211; anche senza necessit\u00e0 di autorizzazione o approvazione da parte degli altri condomini &#8211; purch\u00e9 l&#8217;impianto non ne sia pregiudicato, con il conseguente esonero, in applicazione del principio contenuto nell&#8217;art. 1123, secondo comma, c.c., dall&#8217;obbligo di sostenere le spese per l&#8217;uso del servizio centralizzato. In tal caso, egli \u00e8 tenuto solo a pagare le spese di conservazione dell&#8217;impianto stesso. N\u00e9 pu\u00f2 rilevare, in senso impediente, la disposizione eventualmente contraria contenuta nel regolamento di condominio, anche se contrattuale, essendo quest&#8217;ultimo un contratto atipico meritevole di tutela solo in presenza di un interesse generale dell&#8217;ordinamento. Deve quindi ritenersi che la condivisibile valutazione di nullit\u00e0 della clausola regolamentare impeditiva del distacco del singolo condomino, si estenda anche alla correlata previsione che obblighi il condomino al pagamento delle spese di gestione malgrado il distacco, dovendosi ragionevolmente sostenere che la permanenza di tale obbligazione di fatto assicuri la sopravvivenza della clausola affetta da nullit\u00e0, impedendo il prodursi di quello che \u00e8 il principale ed auspicato beneficio che il condomino intende trarre dalla decisione di distaccarsi dall&#8217;impianto comune.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, ordinanza N. 12012 del 16 MAGGIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>Diffamazione, ingiurie ed offese \u2013 Articolo giornalistico \u2013 Titolo \u2013 Autonoma valenza diffamatoria<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Le modalit\u00e0 della comunicazione fanno s\u00ec che di frequente i fruitori di un quotidiano o di un settimanale si limitino a scorrere i titoli, magari attraverso la home page presente in internet, in vista di un\u2019informazione sintetica: ne consegue che la valutazione della portata diffamatoria attraverso la lettura congiunta del titolo e dell\u2019articolo riveste un\u2019importanza minore rispetto al passato, proprio perch\u00e9 la fruizione dell\u2019informazione \u00e8 diventata pi\u00f9 veloce, con ricadute importanti anche in ordine alla inevitabile superficialit\u00e0.- Va cassata la sentenza di merito che non spiega se il titolo abbia o meno una autonoma capacit\u00e0 diffamatoria, indipendente dal contenuto dell\u2019articolo.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, SENTENZA N. 25267 del 19 MAGGIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>Omesso versamento dell\u2019assegno periodico \u2013 In favore di figli minori &#8211; Nati fuori dal matrimonio \u2013 Contributo a carico del genitore fissato dal tribunale per i minorenni <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di reati contro la famiglia, il reato di omesso versamento dell\u2019assegno periodico previsto dell\u2019articolo 12 sexies della legge 898\/70, richiamato dall\u2019articolo 3 della legge 54\/2006, non \u00e8 configurabile esclusivamente nel caso di separazione dei genitori coniugati, ovvero di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullit\u00e0 del matrimonio, ma anche nel caso di violazione degli obblighi di natura economica derivanti dalla cessazione del rapporto di convivenza, non potendo in tale fattispecie configurarsi il solo reato di cui all\u2019articolo 570, comma secondo, n. 2, c.p., laddove l\u2019interpretazione opposta si risolverebbe nella legittimazione di una diversit\u00e0 di trattamento: da una parte, la pi\u00f9 ampia e severa tutela penale prevista per i figli di genitori coniugati, con ovvia ricaduta nei riguardi dei loro genitori; dall\u2019altra, una ben minore tutela per i figli nati fuori del matrimonio, i cui genitori beneficerebbero pertanto di un pi\u00f9 limitato spettro penale a loro carico.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 12006 del 16 MAGGIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>Immobile a uso abitativo &#8211; Mancata restituzione immobile a contratto scaduto &#8211; Riconsegna informale delle chiavi &#8211; Non accettata dal locatore &#8211; Obbligo di pagamento dell&#8217;indennit\u00e0 di occupazione<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di locazione ad uso abitativo, in ordine all&#8217;obbligo del conduttore di restituire la cosa alla scadenza del contratto, mentre l&#8217;espletamento della complessa procedura di cui agli articoli 1216 e 1209, comma 2, cod. civ. (costituita dall&#8217;intimazione al creditore di ricevere la cosa nelle forme stabilite per gli atti giudiziari) rappresenta l&#8217;unico mezzo per la costituzione in mora del creditore per provocarne i relativi effetti (art. 1207 cod. civ.), l&#8217;adozione da parte del conduttore di altre modalit\u00e0 aventi valore di offerta reale non formale (art. 1220 cod. civ.) &#8211; purch\u00e9 serie, concrete e tempestive (come ad esempio la convocazione per iscritto del locatore per consegnargli le chiavi dell&#8217;immobile e redigere il verbale di consegna) e semprech\u00e9 non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore &#8211; quantunque non sufficiente a costituire in mora il locatore, \u00e8 tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore nell&#8217;obbligo di adempiere la prestazione ed a produrre l&#8217;effetto di cessazione dell&#8217;obbligo di corrispondere l&#8217;indennit\u00e0 di occupazione dell&#8217;immobile ex art. 1591 cod. civ.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 12680 del 19 MAGGIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>Avvocato \u2013 Sentenza favorevole &#8211; Attivit\u00e0 esecutiva volta al recupero coattivo <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo sussistente un inadempimento del professionista che giustificava la mancata corresponsione del compenso per le sue prestazioni, laddove l\u2019avvocato non ha fatto seguire all\u2019ottenimento di una pronuncia favorevole all\u2019esito del giudizio di cognizione lo svolgimento della necessaria attivit\u00e0 esecutiva volta al recupero coattivo del credito.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 1, ORDINANZA N. 12879 del 22 MAGGIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>Assegno divorzile \u2013 Nuova convivenza more uxorio \u2013 Assistenza materiale \u2013 Impossibilit\u00e0 da parte del nuovo compagno <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve dichiararsi insussistente il diritto all\u2019assegno divorzile per il coniuge che ha instaurato una convivenza more uxorio, nonostante l\u2019impossibilit\u00e0 di ricevere assistenza materiale da parte del nuovo compagno in quanto dichiarato fallito, laddove l\u2019instaurazione di una convivenza stabile e caratterizzata dalla relazione affettiva fra i conviventi fa venire meno l\u2019obbligazione di cui all\u2019articolo 5 della legge divorzio per effetto della cessazione della solidariet\u00e0 che caratterizza i rapporti fra gli ex coniugi dopo il divorzio.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, SENTEnza N. 26257 del 25 MAGGIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>Lesioni personali colpose &#8211; Genitore &#8211; Omessa sorveglianza del figlio <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In materia di responsabilit\u00e0 colposa, con particolare riguardo ai profili di colpa generica, occorre in primo luogo stabilire il contenuto della regola cautelare non scritta che si assume violata, che deve essere preesistente alla situazione di rischio che si intende prevenire, secondo canoni che sono genericamente riconducibili ai requisiti della prevedibilit\u00e0 ed evitabilit\u00e0 dell&#8217;evento pregiudizievole, da individuare con valutazione ex ante, mediante un processo che non sia creativo ma ricognitivo, pena la violazione dei principi di legalit\u00e0 e di colpevolezza (nel caso in esame, \u00e8 responsabile il genitore che contravviene all&#8217;obbligo di sorveglianza per aver lasciato solo il figlio, durante la preparazione di un dolce, cui vengono amputate due dita della mano per averle introdotte nel robot da cucina).<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, sentenza N. 25498 del 22 MAGGIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>Maltrattamenti in famiglia &#8211; Coppia di fatto &#8211; Cessazione convivenza &#8211; Figlio <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La cessazione della convivenza non determina il venir meno di vincoli ed obblighi tra i componenti del nucleo familiare. La presenza di un figlio, espressiva dell&#8217;importanza e della stabilit\u00e0 della relazione, \u00e8 come tale portatrice nei confronti di un soggetto debole e rispetto agli ex conviventi di obblighi &#8211; da misurarsi sullo stato giuridico riconosciuto nel nostro ordinamento a tutti i figli legittimi e naturali ex art. 315 e ss. c.c. &#8211; destinati a protrarsi anche dopo la cessazione della convivenza.- In tal modo trovando definizione una nozione estesa di famiglia comprensiva di forme alternative a quella derivante dal matrimonio, ma destinate ad assumere identica dignit\u00e0 e tutela.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, SENTENZA N. 13454 del 29 MAGGIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>Appalto di opere pubbliche \u2013 Annullamento in autotutela \u2013 Risarcimento al privato \u2013 Violazione del principio di correttezza e buona fede \u2013 Giurisdizione amministrativa<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Sono comprese nella giurisdizione amministrativa anche le liti concernenti il risarcimento del danno da responsabilit\u00e0 per il mancato rispetto delle norme di correttezza dell\u2019amministrazione che, dopo avere indetto una gara di appalto e pronunciato l\u2019aggiudicazione, dispone in autotutela la revoca per carenza delle risorse finanziarie occorrenti di atti sulla cui legittimit\u00e0 aveva confidato il soggetto aggiudicatario, in special modo se procede ad esecuzione anticipata su sollecitazione della parte pubblica.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 13716 del 31 MAGGIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>Casa familiare ricevuta in comodato<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il comodato di un bene immobile, stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, ha un carattere vincolato alle esigenze abitative familiari, sicch\u00e9 il comodante \u00e8 tenuto a consentire la continuazione del godimento, anche oltre l&#8217;eventuale crisi coniugale, salva l&#8217;ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno ai sensi dell&#8217;art. 1809, secondo comma, cod. civ., ferma, in tal caso, la necessit\u00e0 che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalit\u00e0 e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 26591 del 29 MAGGIO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>Giudicato cautelare \u2013 Fatti non acquisiti al procedimento \u2013 Non oggetto specifica valutazione<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il giudicato cautelare si concreta in una preclusione processuale alla riproposizione ed alla necessit\u00e0 di riesame di questioni dedotte con i mezzi di gravame previsti contro l\u2019ordinanza impositiva, sicch\u00e9 solo la sopravvenienza di fatti nuovi pu\u00f2, di regola, giustificare la rivalutazione di quelli gi\u00e0 apprezzati e rendere indispensabile la revoca o la modifica della misura stessa, laddove esso copre il dedotto, non anche il deducibile, sicch\u00e9 sono considerati fatti nuovi, idonei a determinare il mutamento del quadro indiziario anche quelli preesistenti e finanche quelli acquisiti al procedimento, ma non oggetto di specifica valutazione. Ne consegue che va cassata con rinvio la sentenza impugnata laddove \u00e8 intervenuta nel corso del giudizio cautelare una sentenza di merito che condanna il prevenuto, imponendosi dunque la valutazione di un quadro indiziario idoneo.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lettera informativa n. 102\/17 del 07.07.2017 \u2013 NG 10-17 \u00a0 NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 10-2017 \u00a0MAGGIO 2017 &nbsp; CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 10697 del 3 MAGGIO 2017 Licenziamento &#8211; Illegittimo perch\u00e9 in via orale &#8211; Risarcimento del danno &#8211; Decorrenza Nei rapporti sottratti al regime della tutela reale il licenziamento affetto da un vizio [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/11165"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11165"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/11165\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11168,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/11165\/revisions\/11168"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11165"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}