{"id":11240,"date":"2017-07-27T17:45:42","date_gmt":"2017-07-27T16:45:42","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/?page_id=11240"},"modified":"2017-07-27T17:46:05","modified_gmt":"2017-07-27T16:46:05","slug":"informativa-11017-info-giurisprudenza-n-11-17","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/informativa-11017-info-giurisprudenza-n-11-17\/","title":{"rendered":"Informativa 110\/17 (INFO GIURISPRUDENZA N. 11-17)"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>Lettera informativa n. 110\/17 del 27.07.2017 \u2013 <\/strong><span style=\"color: #008000;\"><strong>NG 11-17<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #008000;\"><strong><u>NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 11-2017<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>\u00a0<span style=\"color: #ff0000;\">GIUGNO 2017<\/span> <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, ORDINANZA N. 13912 DEL 5 GIUGNO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Minore con doppia cittadinanza &#8211; Affidamento e mantenimento del minore &#8211; Residenza abituale \u2013 Giurisdizione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La doppia cittadinanza del minore rende applicabile il principio secondo cui ai fini del riparto della giurisdizione e dell&#8217;individuazione della legge applicabile, i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta; pertanto quelli che, pur incidendo sulla potest\u00e0 dei genitori, perseguono una finalit\u00e0 di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione della legge 31 maggio 1995, n. 218 (articolo 42), il quale rinvia alla Convenzione de L&#8217;Aja del 5 ottobre 1961. Nel caso di minore con doppia cittadinanza non si pu\u00f2 applicare l&#8217;articolo 4 della convenzione che stabilisce la prevalenza delle misure adottate dal giudice dello Stato di cui il minore \u00e8 cittadino su quelle adottate nel luogo di residenza abituale.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO, SENTENZA N. 14313 DELl\u20198 GIUGNO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Condizioni di lavoro \u2013 Surmenage psichico e fisico &#8211; Dipendente morto per infarto acuto del miocardio \u2013 Danno non patrimoniale da perdita parentale ai congiunti superstiti)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve essere annullata con rinvio la sentenza di merito che, dopo la morte del dipendente pubblico per infarto acuto del miocardio, esclude il danno non patrimoniale da perdita parentale ai congiunti superstiti, pur riconoscendo le cause di servizio alla patologia letale e il conseguente equo indennizzo, laddove il surmenage psichico e fisico cui si \u00e8 trovato esposto il lavoratore ha assunto il ruolo di concausa diretta e preponderante dell\u2019infarto.- Detta condizione lavorativa risulta imputabile a scelte organizzative adottate dalla pubblica amministrazione che per far fronte alla notevole mole di lavoro da smaltire ha imposto carichi e ritmi eccedenti i limiti contrattuali e legali.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO, SENTENZA N. 14564 DEL 12 GIUGNO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Licenziamento individuale &#8211; Giusta causa &#8211; Direttore filiale &#8211; Trasferimento conti corrente presso altra filiale &#8211; Assenza di consenso)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Sussiste il licenziamento per giusta causa del direttore di filiale che, violando la disciplina interna, trasferisce, senza il consenso dei clienti, i conti corrente presso un&#8217;altra succursale. Ai fini della sanzione espulsiva conta la qualifica rivestita dal dipendente che, si presume, sia a conoscenza delle disposizioni aziendali.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. iii, SENTENZA N. 14618 DEL 13 GIUGNO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Colpa professionale \u2013 Compravendita immobiliare \u2013 Immobile rilevatosi privo di abitabilit\u00e0 \u2013 Responsabilit\u00e0 dell\u2019ufficiale rogante)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve escludersi la responsabilit\u00e0 del notaio in quanto ufficiale rogante della compravendita laddove l\u2019immobile si rivela privo dell\u2019abitabilit\u00e0, dovendosi ritenere che il dovere di consiglio relativamente alle scelte tecnico-giuridiche proprie della professione intellettuale, \u00e8 certamente rilevante ma non al punto da poter ipotizzare che il notaio si sostituisca ad un tecnico con competenze ingegneristiche per valutare autonomamente se l\u2019immobile sia o meno abitabile.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 29908 DEL 15 GIUGNO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Opposizione a richiesta archiviazione Pm &#8211; Tardiva)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L&#8217;opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione proposta oltre il termine di dieci giorni dalla notifica dell&#8217;avviso della richiesta non ne determina l&#8217;inammissibilit\u00e0 e non esonera, quindi, il giudice che nel frattempo non abbia gi\u00e0 provveduto, dal valutarla.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZIONE ii, sentenza N. 30297 del 16 GIUGNO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Condominio \u2013 Costituzione di parte civile \u2013 Deliberata dall\u2019assemblea)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Se l\u2019amministratore del condominio pu\u00f2 esercitare nel giudizio penale l\u2019azione civile per il risarcimento dei danni subiti dal condominio, nulla esclude che tale azione possa essere esercitata direttamente dall\u2019assemblea condominiale. Diversamente opinando, si dovrebbe concludere che l\u2019amministratore del condominio potrebbe addirittura\u00a0 impedire di intraprendere un\u2019azione giudiziaria, voluta e decisa dall\u2019assemblea dei condomini; ma ci\u00f2 sarebbe in evidente contrasto con il dovere dell\u2019amministratore, ex articolo 1130 del c.c., di eseguire le deliberazioni dell\u2019assemblea del condominio, la quale pu\u00f2 anche deliberare di promuovere una lite o di resistere ad una domanda. Ne consegue che \u00e8 ammissibile la costituzione di parte civile del condominio deliberata dall\u2019assemblea condominiale straordinaria.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0CASSAZIONE PENALE, SEZIONE i, sentenza N. 30638 del 19 GIUGNO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Condanna al pagamento \u2013 Istanza di rimessione del debito)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il giudice, investito della richiesta di remissione del debito per le spese processuali e di mantenimento in carcere del condannato che abbia sofferto un periodo di detenzione, deve operare una valutazione complessiva e con criteri di ragionevolezza delle condizioni economiche del richiedente che tenga conto degli effetti dell\u2019adempimento della pretesa erariale sulle condizioni di vita dell\u2019interessato e sulle conseguenze relative alle finalit\u00e0 costituzionali della detenzione.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE VI-3, ordinanza N. 15342 del 20 GIUGNO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Inammissibilit\u00e0 in appello \u2013 Esposizione del fatto \u2013 Indicazione dei motivi di appello \u2013 A pena di inammissibilit\u00e0)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proposto ai sensi dell\u2019articolo 348 ter, comma 3, c.p.c., l\u2019onere di indicare i motivi di appello e la motivazione dell\u2019ordinanza ex articolo 348 bis c.p.c. non si pone in contrasto con l\u2019articolo 6 Cedu, in quanto esso \u00e8 imposto in modo chiaro e prevedibile (risultando da un indirizzo giurisprudenziale di legittimit\u00e0 ormai consolidato), non \u00e8 eccessivo per il ricorrente e risulta, infine, funzionale al ruolo nomofilattico della Suprema corte, essendo volto alla verifica in ordine alla mancata formazione di un giudicato interno.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE III, ordinanza N. 15176 del 20 GIUGNO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Custodia &#8211; Conduttore &#8211; Furto a opera di ignoti &#8211; Risarcimento &#8211; Condominio e appaltatore &#8211; Installazione ponteggi per ristrutturazione edificio)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In caso di furto reso possibile dall&#8217;omessa adozione delle necessarie misure di sicurezza in relazione all&#8217;impalcatura di propriet\u00e0 e\/o installata dall&#8217;appaltatore per effettuare lavori nello stabile condominiale, \u00e8 da escludere che possa automaticamente affermarsi sussistere a carico del condominio committente, ai sensi dell&#8217;art. 2051 c.c., una responsabilit\u00e0 oggettiva o presunta, &#8220;da custodia&#8221; della struttura, della quale quest&#8217;ultimo ha semplicemente consentito l&#8217;installazione, laddove si riconosca a carico dello stesso appaltatore (proprietario e\/o quanto meno diretto installatore e utilizzatore della predetta struttura) esclusivamente una responsabilit\u00e0 ordinaria per colpa, ai sensi dell&#8217;art. 2043 c.c. In una siffatta ipotesi, la responsabilit\u00e0 del condominio committente pu\u00f2 essere affermata esclusivamente ai sensi dell&#8217;art. 2043 c.c., in concorso con quella dell&#8217;appaltatore, per omissione degli obblighi di vigilanza sull&#8217;attivit\u00e0 di quest&#8217;ultimo.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE VI, ordinanza N. 15316 del 20 GIUGNO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Precetto &#8211; Rinnovazione del precetto &#8211; Opposizione &#8211; Mancata indicazione della data di notifica del titolo esecutivo)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo, di per s\u00e9, non produce la nullit\u00e0 del precetto laddove, dal contenuto complessivo di esso, sia consentito identificare senza incertezza il titolo esecutivo e la sua avvenuta notifica, precedente alla notifica del precetto stesso, al fine di consentire al debitore esecutato di poter provvedere spontaneamente al pagamento dell&#8217;importo precettato (nel caso di specie, il precetto impugnato era stato notificato in rinnovazione di un precedente precetto, e conteneva una precisa indicazione degli estremi della sentenza di condanna sulla base della quale sia il primo che il secondo precetto erano stati intimati, con la precisazione che la sentenza era stata notificata insieme al primo precetto: la mancanza di una esplicita indicazione della data di notifica era pertanto supplibile in quanto essa si poteva evincere dal contesto dell&#8217;atto, e da esso si poteva altres\u00ec evincere la decorrenza del termine per provvedere allo spontaneo pagamento del debito evitando l&#8217;esecuzione).<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, sentenza N. 30806 del 21 GIUGNO 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Particolare tenuit\u00e0 del fatto)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Non \u00e8 punibile per la particolare tenuit\u00e0 del fatto chi commette una piccola evasione fiscale per la quale ha gi\u00e0 chiesto l\u2019accertamento con adesione.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, Sezioni unite, INFORMATIVA PROVVISORIA 14\/2017 <\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Non si applica nei procedimenti ai reati di competenza del giudice di pace la causa di esclusione della punibilit\u00e0 per particolare tenuit\u00e0 del fatto. Quando l\u2019imputato ha dichiarato o eletto domicilio, \u00e8 senz\u2019altro nulla la citazione a giudizio consegnata al difensore di fiducia: non si pu\u00f2 infatti ipotizzare una sanatoria se il difensore nel dedurre la nullit\u00e0, non ha allegato circostanze che impediscono la conoscenza dell\u2019atto da parte dell\u2019imputato. Lo stabiliscono le Sezioni unite della Cassazione con l\u2019informativa provvisoria 14\/2017.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lettera informativa n. 110\/17 del 27.07.2017 \u2013 NG 11-17 \u00a0 NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 11-2017 \u00a0 \u00a0GIUGNO 2017 &nbsp; CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, ORDINANZA N. 13912 DEL 5 GIUGNO 2017 (Minore con doppia cittadinanza &#8211; Affidamento e mantenimento del minore &#8211; Residenza abituale \u2013 Giurisdizione) La doppia cittadinanza del minore rende applicabile il principio secondo cui [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/11240"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11240"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/11240\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11242,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/11240\/revisions\/11242"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11240"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}