{"id":11867,"date":"2018-02-08T18:36:00","date_gmt":"2018-02-08T17:36:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/?page_id=11867"},"modified":"2018-02-08T18:36:00","modified_gmt":"2018-02-08T17:36:00","slug":"informativa-1418-info-giurisprudenza-n-2-18","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/informativa-1418-info-giurisprudenza-n-2-18\/","title":{"rendered":"Informativa 14\/18 (INFO GIURISPRUDENZA N. 2-18)"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>Lettera informativa n. 14\/18 del 08.02.2018 \u2013 <\/strong><span style=\"color: #008000;\"><strong>NG 2-18<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #008000;\"><strong><u>NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. \u00a02 -2018<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong><em>\u00a0SETTEMBRE 2017 (I)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 20707 DEL 4 SETTEMBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(S\u00ec al preliminare di vendita per l\u2019immobile senza concessione edilizia perch\u00e9 si rimedia al rogito)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Nella vendita dell\u2019immobile privo della concessione edilizia la nullit\u00e0 si configura solo per il contratto che ha effetti traslativi e non per il preliminare, che ha solo efficacia obbligatoria: in sede di rogito si pu\u00f2 infatti rimediare rendendo la dichiarazione necessaria o producendo i documenti sulla regolarit\u00e0 urbanistica, la concessione in sanatoria o la domanda di oblazione con i due primi versamenti.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, ORDINANZA N. 20719 DEL 4 SETTEMBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>(<\/strong><strong><em>Reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento \u2013 Plurime rationes decidendi \u2013 Mancata impugnazione di una di esse \u2013 Inammissibilit\u00e0 del reclamo)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Ove la sentenza dichiarativa di fallimento si fondi su plurimi motivi, la mancata impugnazione di uno di essi comporta la inammissibilit\u00e0 del reclamo.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 20727 DEL 4 SETTEMBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Compenso \u2013 Avvocato \u2013 Causa dal valore indeterminabile)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi di valore indeterminabile, per quanto di particolare importanza, ai fini del compenso del difensore la controversia amministrativa laddove all\u2019annullamento dell\u2019aggiudicazione della procedura negoziata bandita dalla stazione appaltante non sarebbe conseguita in modo automatico e certo l\u2019aggiudicazione dei lavori alla ricorrente e dunque la soddisfazione dell\u2019interesse economico, sussistendo invece una mera chance di una possibile futura aggiudicazione.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 3, ORDINANZA N. 20790 DEL 5 SETTEMBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>(<\/strong><strong><em>Compenso del difensore \u2013 Decurtazione \u2013 Semplicit\u00e0 e ripetitivit\u00e0 delle questioni proposte \u2013 Impugnazione \u2013 Palese insostenibilit\u00e0 delle ragioni di censura \u2013 Responsabilit\u00e0 processuale aggravata)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve essere condannata al pagamento alla controparte di una somma equitativamente determinata per responsabilit\u00e0 processuale aggravata, vista la palese insostenibilit\u00e0 delle ragioni di censura, la parte che ricorre per cassazione dopo la decurtazione del compenso al difensore decisa per la semplicit\u00e0 e ripetitivit\u00e0 delle questioni proposte.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 1, SENTENZA N. 20913 DEL 7 SETTEMBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Sentenza dichiarativa \u2013 Reclamo \u2013 Socio \u2013 Trenta giorni dall\u2019iscrizione della sentenza nel registro delle imprese)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, ai sensi dell\u2019articolo 18, quarto comma, l.f., il socio della societ\u00e0 fallita, pur titolare di posizioni giuridiche che potrebbero essere pregiudicate dalla dichiarazione di fallimento e potendo, quindi, essere legittimato alla partecipazione al procedimento prefallimentare nonch\u00e9 alla proposizione del reclamo, ha l\u2019onere di proporlo, indipendentemente dalla partecipazione al procedimento di primo grado, nel termine di trenta giorni decorrente dalla iscrizione della sentenza dichiarativa nel registro delle imprese.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, SENTENZA N. 41202 DELL\u20198 SETTEMBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Corruzione \u2013 Confisca a carico dell\u2019intermediario \u2013 Sull\u2019intero prezzo della corruzione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di corruzione, ai professionisti che hanno fatto da intermediari \u00e8 possibile sequestrare l\u2019intero prezzo pattuito fra corrotti e corruttori, incluso il contributo versato alla Cassa di previdenza a fronte della fattura falsa che giustifica il passaggio di denaro.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, ORDINANZA N. 21003 DELL\u20198 SETTEMBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Verbale di accertamento &#8211; Multa &#8211; Infrazioni al codice della strada &#8211; Notifica &#8211; Avviso di ricevimento &#8211; Tramite servizio postale &#8211; Fotocopia e non originale)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La produzione dell&#8217;avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell&#8217;atto processuale spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell&#8217;art. 149 c.p.c., richiesta dalla legge in funzione della prova dell&#8217;avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, pu\u00f2 avvenire anche mediante l&#8217;allegazione di fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione in proposito, poich\u00e9 la regola posta dall&#8217;art. 2719 c.c. &#8211; per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformit\u00e0 all&#8217;originale \u00e8 attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformit\u00e0 non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell&#8217;attivit\u00e0 di disconoscimento alla parte interessata, pure se contumace &#8211; trova applicazione generalizzata per tutti i documenti.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 41210 DELL\u20198 SETTEMBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>(<\/strong><strong><em>Inviolabilit\u00e0 del domicilio &#8211; Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico &#8211; Pubblico ufficiale \u2013 Abilitato all\u2019accesso \u2013 Utilizzo per ragioni estranee al servizio)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Integra il delitto previsto dall\u2019articolo 615 ter, secondo comma, n. 1, c.p. la condotta del pubblico ufficiale o dell\u2019incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l\u2019accesso (nella specie, registro delle notizie di reato: Re.Ge.), acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee e comunque diverse rispetto a quelle per le quali la facolt\u00e0 di accesso gli \u00e8 attribuita.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 20957 DELL\u20198 SETTEMBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Preliminare \u2013 Domanda \u2013 Grave inadempimento del promissario acquirente \u2013 Ulteriori danni da liquidarsi in separata sede \u2013 Risoluzione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve essere qualificata come domanda di declaratoria di risoluzione di un contratto preliminare quella volta a conseguire, oltre alla risoluzione del contratto per grave inadempimento del promissario acquirente, la condanna al risarcimento di ulteriori danni, sia pure da liquidarsi in separata sede. La parte non inadempiente pu\u00f2, infatti, anzich\u00e9 esercitare il recesso, chiedere la risoluzione del contratto e l\u2019integrale risarcimento del danno sofferto in base alle regole generali, e cio\u00e8 sul presupposto di un inadempimento imputabile e di non scarsa importanza; nel qual caso non pu\u00f2 incamerare la caparra, essendole invece consentito solo trattenerla a garanzia della pretesa risarcitoria o in acconto su quanto spettantele a titolo di anticipo dei danni che saranno in seguito accertati e liquidati. In siffatta evenienza la restituzione della caparra \u00e8 ricollegabile agli effetti restitutori propri della risoluzione negoziale, come conseguenza del venir meno della causa della corresponsione, giacch\u00e9 in tale ipotesi essa perde la su indicata funzione di limitazione forfettaria e predeterminata della pretesa risarcitoria all\u2019importo convenzionalmente stabilito in contratto, e la parte che allega di aver sub\u00ecto il danno, oltre che alla restituzione di quanto prestato in relazione o in esecuzione del contratto, ha diritto anche al risarcimento dell\u2019integrale danno sub\u00ecto, se e nei limiti in cui riesce a provarne l\u2019esistenza e l\u2019ammontare in base alla disciplina generale di cui agli articoli 1453 e seguenti c.c.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 21042 DELL\u201911 SETTEMBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Sale and lease back \u2013 Violazione del divieto di patto commissorio)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi in tema di sale and lease back che gli elementi ordinariamente sintomatici della frode alla legge siano: la presenza di una situazione di credito e debito tra la societ\u00e0 finanziaria (concedente) e l\u2019impresa venditrice utilizzatrice, preesistente o contestuale alla vendita; le difficolt\u00e0 economiche dell\u2019impresa venditrice, legittimanti il sospetto di un approfittamento della sua condizione di debolezza; la sproporzione tra il valore del bene trasferito e il corrispettivo versato dall\u2019acquirente, che confermi la validit\u00e0 di tale sospetto. Ne consegue che il loro concorso vale a fondare ragionevolmente la presunzione che il sale and lease back, contratto d\u2019impresa per s\u00e9 lecito, sia stato in concreto impiegato per eludere il divieto di patto commissorio e sia pertanto nullo perch\u00e9 in frode alla legge.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; T, SENTENZA N. 21157 DEL 12 SETTEMBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Ricavi in nero \u2013 Presunzione di distribuzione ai soci anche in assenza di accertamento definitivo)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">\u00c8 legittimo l\u2019accertamento Irpef a carico del socio anche se l\u2019atto impositivo che imputa all\u2019azienda dei ricavi in nero non \u00e8 ancora definitivo.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 3, SENTENZA N. 21136 DEL 12 SETTEMBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Processo in Cassazione \u2013 Ricorso \u2013 Parametri)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all&#8217;art. 366, n. 3, c.p.c., la pedissequa riproduzione dell&#8217;intero, letterale contenuto degli atti processuali \u00e8, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si \u00e8 articolata; per altro verso, \u00e8 inidonea a soddisfare la necessit\u00e0 della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 3, SENTENZA N. 21173 DEL 13 SETTEMBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Avvocato \u2013 Obbligo di diligenza)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Nell\u2019adempimento dell\u2019incarico professionale conferitogli, l\u2019obbligo di diligenza impone all\u2019avvocato di assolvere, sia all\u2019atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest\u2019ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; a sconsigliarlo dall\u2019intraprendere o proseguire un giudizio dall\u2019esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l\u2019onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo peraltro essendo il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all\u2019esercizio dello &#8220;jus postulandi&#8221;, stante la relativa inidoneit\u00e0 ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l\u2019assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull\u2019opportunit\u00e0 o meno d\u2019iniziare un processo o intervenire in giudizio.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. I, SENTENZA N. 41762 DEL 14 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Pena &#8211; Misura alternativa \u2013 Affidamento in prova al servizio sociale \u2013 Risarcimento del danno alla vittima del reato)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi che il mancato o non integrale risarcimento del danno non \u00e8 di per s\u00e9 di ostacolo alla concessione ed al positivo svolgimento dell\u2019affidamento in prova e che le prescrizioni impartibili devono essere comunque compatibili con le concrete possibilit\u00e0 del condannato.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, ORDINANZA N. 21215 DEL 13 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>(<\/strong><strong><em>Figli minori &#8211; Sindrome di alienazione parentale \u2013 Affido esclusivo)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Con il divorzio fra i coniugi deve essere disposto l\u2019affido esclusivo a uno dei genitori laddove si riscontri una sindrome di alienazione parentale nel minore, derivante dalla condotta dell\u2019altro genitore che tenta di esautorare il primo e di sostituirlo agli occhi del figlio con il suo attuale compagno.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, ORDINANZA N. 21335 DEL 14 SETTEMBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Difensore \u2013 Iscritto all\u2019Ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della Corte d\u2019appello &#8211; Mancata elezione di domicilio \u2013 Nel luogo dove ha sede la Corte di appello innanzi alla quale \u00e8 causa \u2013 Indirizzo di posta elettronica certificata \u2013 Comunicato al Consiglio dell\u2019Ordine di appartenenza \u2013 Non indicata negli atti processuali notificati alla controparte &#8211; Domiciliazione ex lege in cancelleria)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi inammissibile per tardivit\u00e0 l\u2019appello notificato decorsi trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado effettuata alla cancelleria del tribunale dovendosi ritenere sussistente la domiciliazione ex lege in cancelleria per il difensore iscritto all\u2019Ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della Corte d\u2019appello che non ha eletto domicilio nel luogo dove ha sede la Corte di appello innanzi alla quale \u00e8 causa, deve distinguersi tra comunicazione al Consiglio dell\u2019Ordine e alla cancelleria della Pec, e indicazione della Pec negli atti processuali notificati alla controparte, la quale ultima non ha un onere di ricerca della Pec che non le sia stata resa nota nel modo di legge.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. FERIALE, SENTENZA N. 41795 DEL 14 SETTEMBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Ponteggio \u2013 Non ancorato all\u2019edificio da ristrutturare \u2013 Allestimento demandato al subappaltatore \u2013 Responsabilit\u00e0 del legale rappresentante della societ\u00e0 affidataria dei lavori)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi legittima la condanna del legale rappresentante della societ\u00e0 appaltatrice per il mancato ancoraggio del ponteggio all\u2019edificio da ristrutturare, il cui allestimento era demandato al subappaltatore, dovendosi osservare che l\u2019impresa affidataria dei lavori, anche quando ne subappalti l\u2019integrale esecuzione ad altre imprese, deve comunque verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l\u2019applicazione delle disposizioni e del piano di sicurezza e coordinamento.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, ORDINANZA N. 21482 DEL 15 SETTEMBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Procuratore antistatario \u2013 Credito con privilegio)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il procuratore antistatario non pu\u00f2 insinuarsi al passivo della societ\u00e0 soccombente con privilegio.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lettera informativa n. 14\/18 del 08.02.2018 \u2013 NG 2-18 \u00a0 NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. \u00a02 -2018 \u00a0SETTEMBRE 2017 (I) \u00a0 CASSAZIONE CIVILE, SEZ. 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