{"id":12043,"date":"2018-03-09T17:51:30","date_gmt":"2018-03-09T16:51:30","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/?page_id=12043"},"modified":"2018-03-09T17:56:32","modified_gmt":"2018-03-09T16:56:32","slug":"informativa-3018-info-giurisprudenza-n-3-18","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/informativa-3018-info-giurisprudenza-n-3-18\/","title":{"rendered":"Informativa 30\/18 (INFO GIURISPRUDENZA N. 3-18)"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>Lettera informativa n. 30\/18 del 09.03.2018 \u2013 <\/strong><span style=\"color: #008000;\"><strong>NG 3-18<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #008000;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #008000;\"><strong><u>NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. \u00a03 -2018<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong><em>SETTEMBRE 2017 (II)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, ORDINANZA N. 21575 DEL 18 SETTEMBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Compravendita &#8211; Preliminare &#8211; Opera del mediatore &#8211; Clausola ad affare fatto &#8211; Diritto alla provvigione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Anche quando il conferimento di incarico al mediatore \u00e8 con patto di esclusiva per un determinato periodo di tempo, ci\u00f2 non \u00e8 indicativo anche della volont\u00e0 del preponente di rifiutare l&#8217;attivit\u00e0 del mediatore stesso dopo la scadenza del termine di validit\u00e0 del patto, con la conseguenza che l&#8217;opera prestata dal mediatore, se idonea ed efficiente alla conclusione dell&#8217;affare, determina per ci\u00f2 stesso il diritto alla provvigione. Ne consegue che il fondamento del diritto al compenso \u00e8 da ricercarsi in ci\u00f2, che l&#8217;attivit\u00e0 di mediazione, che si concreta nella messa in relazione delle parti, costituisca l&#8217;antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione dell&#8217;affare. Nella specie, la conclusione dell&#8217;affare &#8211; \u00e8 integrata dalla conclusione del contratto preliminare di vendita intervenuta fra le parti, mentre, ai fini del riconoscimento del diritto alla provvigione, sono indifferenti le vicende successive che, nella specie, hanno condotto le parti alla mancata conclusione del contratto definitivo. Alla conclusione del contratto preliminare va, quindi, riconosciuto l&#8217;effetto dell&#8217;insorgere del diritto alla provvigione, indipendentemente dalla scadenza o meno del mandato.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 21550 DEL 18 SETTEMBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Clausola compromissoria \u2013 Procedimento monitorio)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La clausola di compromesso in arbitrato estero non osta all&#8217;emissione di un decreto ingiuntivo, perch\u00e9 il conseguente difetto di giurisdizione attiene alla cognizione di una &#8220;controversia&#8221; (e, quindi, presuppone il contraddittorio, assente nel procedimento monitorio) e perch\u00e9 l&#8217;eccezione di compromesso \u00e8 facoltativa e non \u00e8 rilevabile d&#8217;ufficio.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, ORDINANZA N. 21829 DEL 20 SETTEMBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Onorari &#8211; Cause identiche non riunite &#8211; Liquidazione compenso)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L&#8217;articolo 5, 4\u00b0 comma del Dm n. 127\/2004, che presuppone la liquidazione di un unico onorario, non pu\u00f2 trovare applicazione nel caso in cui l&#8217;avvocato difenda la medesima parte contro pi\u00f9 parti, ma in processi separatamente introdotti e mai riuniti, ancorch\u00e9 aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 21854 DEL 20 SETTEMBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Esecuzione civile \u2013 Vittime di usura \u2013 Pignoramento \u2013 Sospensione disposta dal Pm)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il Giudice dell&#8217;esecuzione, a cui sia stato trasmesso il provvedimento del Pubblico Ministero che, sulla base dell&#8217;elenco fornito dal Prefetto, dispone la &#8220;sospensione dei termini&#8221; di una procedura esecutiva a carico del soggetto che ha chiesto l&#8217;elargizione di cui alla legge n. \u200b\u200b44 del 1999, non pu\u00f2 sindacare n\u00e9 la valutazione con cui il Pubblico Ministero ha ritenuto sussistente il presupposto della provvidenza sospensiva n\u00e9 l&#8217;idoneit\u00e0 della procedura esecutiva ad incidere sull&#8217;efficacia dell&#8217;elargizione richiesta dall&#8217;interessato. Spetta invece al Giudice dell&#8217;esecuzione sia il controllo della riconducibilit\u00e0 del provvedimento del Pubblico Ministero alla norma sopra citata sia l&#8217;accertamento che esso riguardi uno o pi\u00f9 processi esecutivi pendenti dinanzi al suo ufficio sia la verifica che nel processo esecutivo in corso o da iniziare decorra un termine in ordine al quale il provvedimento di sospensione possa spiegare i suoi effetti.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, ORDINANZA N. 22023 DEL 21 SETTEMBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Prima casa &#8211; Separazione consensuale &#8211; Cessione quota immobile all&#8217;ex &#8211; Revoca del beneficio) <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di imposta di registro e di relativi benefici per l&#8217;acquisto della prima casa, il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui ove l&#8217;immobile acquistato sia adibito a tale destinazione non rileva la diversa residenza di uno dei due coniugi che abbiano acquistato in regime di comunione e, per altro verso, l&#8217;attribuzione al coniuge della propriet\u00e0 della casa coniugale in adempimento di una condizione inserita nell&#8217;atto di separazione consensuale non costituisce una forma di alienazione dell&#8217;immobile rilevante ai fini della decadenza dai benefici, bens\u00ec una modalit\u00e0 di utilizzazione dello stesso per la migliore sistemazione dei rapporti fra i coniugi in vista della cessazione della loro convivenza.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 44053 DEL 25 SETTEMBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Ostacolo al controllo del socio \u2013 Assenza di danno per la societ\u00e0)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Non sussistono i reati ex articoli 2625 e 2634 c.c. per aver l\u2019amministratore della societ\u00e0 ostacolato l\u2019attivit\u00e0 di controllo del socio sulla gestione laddove manca la prova di un danno per la societ\u00e0.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 22253 DEL 26 SETTEMBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Procedimento disciplinare \u2013 Legale che testimonia su fatti relativi a un ex cliente)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Non \u00e8 sanzionabile l\u2019avvocato che testimonia su fatti relativi a un ex cliente dopo la conclusione del mandato professionale ed estranei allo stesso. Gli apprezzamenti sulla personalit\u00e0 di qualcuno non costituiscono, infatti, circostanze incluse nel divieto deontologico.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 22277 DEL 26 SETTEMBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Ricorso incidentale \u2013 Sommaria esposizione dei fatti)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di ricorso per cassazione, il controricorso, avendo la sola funzione di contrastare l&#8217;impugnazione altrui, non necessita dell&#8217;esposizione sommaria dei fatti di causa, potendo richiamarsi a quanto gi\u00e0 esposto nel ricorso principale. Tuttavia, quando detto atto racchiuda anche un ricorso incidentale, deve contenere, in ragione della sua autonomia rispetto al ricorso principale, l&#8217;esposizione sommaria dei fatti della causa ai sensi del combinato disposto degli articoli 371, terzo comma, e 366, primo comma, n. 3, c.p.c. Ne consegue che il ricorso incidentale \u00e8 inammissibile tutte le volte in cui si limiti ad un mero rinvio all&#8217;esposizione del fatto contenuta nel ricorso principale, potendo il requisito imposto dal citato articolo 366 reputarsi sussistente solo quando, nel contesto dell&#8217;atto di impugnazione, si rinvengano gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell&#8217;origine e dell&#8217;oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalla parti, senza necessit\u00e0 di ricorso ad altre fonti.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 22358 DEL 26 SETTEMBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Sospensione cautelare &#8211; Delibera che da esecuzione al provvedimento &#8211; Consiglio dell\u2019Ordine degli avvocati \u2013 Ricorso al Consiglio nazionale forense)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La delibera adottata dal Consiglio dell\u2019Ordine degli avvocati in materia di esecuzione della sospensione cautelare \u00e8 impugnabile con ricorso al Consiglio nazionale forense in applicazione analogica e costituzionalmente orientata del comma 6 dell\u2019articolo 60 della legge professionale forense.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 44451 DEL 27 SETTEMBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte &#8211; Creazione nuova societ\u00e0 &#8211; Debito tributario &#8211; Atti simulati &#8211; Operazione finalizzata a rendere meno agevole la riscossione del credito)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Si applica il sequestro preventivo delle quote sociali per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte a carico dei soci della s.r.l. in liquidazione che creano, con atti simulati, una nuova societ\u00e0 a cui accollano tutti i rapporti giuridici della vecchia gestione per sottrarre la garanzia patrimoniale del pagamento del debito tributario.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 22457 DEL 27 SETTEMBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Interessi legali &#8211; Opposizione a precetto)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il giudice del merito deve indicare la specie degli interessi legali da applicare, non potendosi limitare alla generica qualificazione in termini di &#8220;interesse legale&#8221; o &#8220;di legge&#8221;, con la conseguenza che qualora non vi abbia provveduto, si devono intendere dovuti solamente gli intessi di cui all&#8217;art. 1284 c.c., essendo quest&#8217;ultima norma di portata generale rispetto alla quale le altre varie ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale. Difatti, l&#8217;applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali diversa da quelli di cui all&#8217;art. 1284 cod. civ. presuppone l&#8217;accertamento nel merito degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale. Un simile accertamento attiene al merito della decisione e non pu\u00f2 essere risolto in sede esecutiva.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 22708 DEL 28 SETTEMBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Vendita immobiliare \u2013 Contratto preliminare \u2013 Irregolarit\u00e0 urbanistica \u2013 Conoscenza del promissario acquirente \u2013 Mancato pagamento delle rate indicate nel preliminare)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il promittente acquirente di un immobile costruito senza permesso di costruire, ma per il quale \u00e8 stata presentata istanza di condono, non pu\u00f2 esimersi dal pagare le rate concordate se \u00e8 a conoscenza della irregolarit\u00e0 urbanistica. La sanzione della nullit\u00e0 del contratto, infatti, \u00e8 prevista dalla legge solo per i negozi a effetti traslativi e non per quelli obbligatori.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">\u00a0<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lettera informativa n. 30\/18 del 09.03.2018 \u2013 NG 3-18 \u00a0 NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. \u00a03 -2018 \u00a0 SETTEMBRE 2017 (II) &nbsp; CASSAZIONE CIVILE, SEZ. 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