{"id":12081,"date":"2018-03-16T17:57:23","date_gmt":"2018-03-16T16:57:23","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/?page_id=12081"},"modified":"2018-03-16T17:57:23","modified_gmt":"2018-03-16T16:57:23","slug":"informativa-3418-info-giurisprudenza-n-4-18","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/informativa-3418-info-giurisprudenza-n-4-18\/","title":{"rendered":"Informativa 34\/18 (INFO GIURISPRUDENZA N. 4-18)"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>Lettera informativa n. 34\/18 del 16.03.2018 \u2013 <\/strong><span style=\"color: #008000;\"><strong>NG 4-18<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #008000;\"><strong><u>NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. \u00a04-2018<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em><br \/>\n<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong><em>OTTOBRE 2017 (I)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, ORDINANZA N. 23056 DEL 3 OTTOBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Contratti &#8211; Prestazioni discontinue)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L&#8217;elemento della continuit\u00e0 non \u00e8 indispensabile per caratterizzare la natura subordinata del rapporto di lavoro, potendo le parti concordare una modalit\u00e0 di svolgimento della prestazione che si articoli secondo le richieste o le disponibilit\u00e0 di ciascuna di esse, come previsto nella fattispecie del contratto di lavoro cd a chiamata o intermittente, o anche di part time verticale.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. TRIBUTARIA, ORDINANZA N. 23132, DEL 4 OTTOBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>(<em>Metodo induttivo &#8211; Plusvalenza patrimoniale &#8211; Cessione azienda &#8211; Causa legale tra venditore e acquirente)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">\u00c8 illegittimo l&#8217;accertamento con metodo induttivo sulla plusvalenza patrimoniale per cessione di azienda se la causa insorta tra venditore e acquirente dimostra l&#8217;omesso pagamento del prezzo.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI \u2013 1, ORDINANZA N. 23278 DEL 5 OTTOBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>(<em>Conto corrente \u2013 Interessi anatocistici e usurari \u2013 Clausola \u2013 Nullit\u00e0 \u2013 Rilevabilit\u00e0 d\u2019ufficio)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il giudice dell\u2019opposizione a decreto ingiuntivo pu\u00f2 rilevare d\u2019ufficio la nullit\u00e0 della clausola del contratto di conto corrente che prevede interessi anatocistici e usurari. Pertanto deve valutare la fondatezza del merito della relativa eccezione anche laddove la parte l\u2019abbia formulata in termini generici.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA N. 23395 DEL 6 OTTOBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Divisione ereditaria &#8211; Immobile adibito ad attivit\u00e0 commerciale \u2013 Sorteggio delle quote)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il giudice che procede a una divisione ereditaria non pu\u00f2 sorteggiare le quote quando un immobile \u00e8 adibito da anni ad attivit\u00e0 commerciale di uno degli eredi. Infatti il criterio dell&#8217;estrazione a sorte, previsto dal codice civile, attiene al caso di uguaglianza di quote ed \u00e8 posto a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo ma non ha un valore assoluto bens\u00ec tendenziale.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 23406 DEL 6 OTTOBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Direttore banca &#8211; Sanzioni amministrative &#8211; Normativa antiriciclaggio &#8211; Operato cassiere)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In materia di sanzioni amministrative per violazione della disciplina antiriciclaggio, ai sensi dell&#8217;art. 3 del D. lgs. n. 143\/91, il potere di valutare le segnalazioni e di trasmetterle al questore spetta solo al titolare dell&#8217;attivit\u00e0, mentre il responsabile della dipendenza deve segnalare al suo superiore ogni operazione che lo induca a ritenere che l&#8217;oggetto di essa possa provenire da reati attinenti al riciclaggio, sulla base di elementi oggettivi riferibili all&#8217;operazione stessa o alla capacit\u00e0 economica e all&#8217;attivit\u00e0 del cliente. I direttori di banca, oltrech\u00e9 una colpa per omesso controllo sui dipendenti, hanno anche una responsabilit\u00e0 diretta; pertanto, nel caso in cui sia stata omessa la segnalazione di spostamenti di ingenti somme di denaro (anche operazioni non particolarmente sospette), i vertici di filiale dovranno pagare sanzioni amministrative in proprio e in solido con l&#8217;istituto di credito.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA N. 23558 DEL 9 OTTOBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Inadempimento &#8211; Recesso dal contratto &#8211; Sfiducia &#8211; Risarcimento danni)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il recesso pu\u00f2 essere giustificato anche dalla sfiducia verso l&#8217;appaltatore per fatti d&#8217;inadempimento e, poich\u00e9 il contratto si scioglie esclusivamente per effetto dell&#8217;unilaterale iniziativa del recedente, non \u00e8 necessaria alcuna indagine sull&#8217;importanza dell&#8217;inadempimento. Qualora, invece, il committente richiedesse anche il risarcimento del danno per inadempimento occorrerebbe la valutazione del giudice. Essendo il recesso espressione dell&#8217;esercizio del diritto potestativo del committente, logico corollario \u00e8 che l&#8217;obbligo di pagamento all&#8217;appaltatore dell&#8217;indennizzo ex art. 1671 c.c. costituisce effetto automatico della decisione di scioglimento dal vincolo adottata unilateralmente dal convenuto. Ci\u00f2 significa che se l&#8217;appaltatore \u00e8 inadempiente, la sua eventuale condanna al risarcimento del danno pu\u00f2 vanificare il suo diritto all&#8217;indennizzo.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 23542 DEL 9 OTTOBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Credito per assistenza legale \u2013 Frazionamento del credito)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Costituisce un abuso del processo il decreto ingiuntivo dell\u2019avvocato che risulta in parte soddisfatto da un precedente provvedimento monitorio per lo stesso credito scaturito dalla prestazione di assistenza legale, non potendosi attribuire meritevolezza alla difesa di un diritto od interesse compiuta attraverso un uso improprio dell\u2019azione giudiziaria, in quanto mezzo eccedente o sproporzionato rispetto alla attivit\u00e0 processuale in quanto si verrebbe in tal modo ad ammettere un \u201cprocesso ingiusto\u201d, e dunque non conforme al valore espresso nell\u2019articolo 111 della Costituzione.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, ORDINANZA N. 23575 DEL 9 OTTOBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Sentenza dichiarativa di fallimento \u2013 Reclamo &#8211; Comunicazione \u2013 Provvedimento integrale in allegato &#8211; Termine breve)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Anche la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, come la notificazione, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge 179\/12, determina la decorrenza del termine breve per impugnare, essendovi ormai perfetta coincidenza tra l\u2019attivit\u00e0 che il cancelliere pone in essere per i fini della notificazione e quella che esegue in sede di comunicazione: in entrambi i casi, cio\u00e8, egli porta la sentenza a conoscenza del destinatario mediante invio di un messaggio di posta elettronica certificata contenente in allegato il testo integrale del provvedimento.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI \u2013 L, ORDINANZA N. 23493 DEL 19 OTTOBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Ctu \u2013 Critiche mosse dal perito di parte)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Allorch\u00e9 ad una consulenza tecnica d&#8217;ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il giudice che intenda disattenderle ha l&#8217;obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 23539 DEL 9 OTTOBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Legittimario pretermesso \u2013 Acquisizione della qualit\u00e0 di erede \u2013 Solo dopo l\u2019esperimento dell\u2019azione di riduzione \u2013 Richiesta di divisione ereditaria) <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In materia di successione ereditaria, l&#8217;erede legittimario che sia stato pretermesso acquista la qualit\u00e0 di erede soltanto dopo il positivo esercizio dell&#8217;azione di riduzione, con la conseguenza che prima di questo momento egli non pu\u00f2 chiedere la divisione ereditaria n\u00e9 la collazione dei beni, poich\u00e9 entrambi questi diritti presuppongono l&#8217;assunzione della qualit\u00e0 di erede e l&#8217;attribuzione congiunta di un asse ereditario.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 23672 DEL 10 OTTOBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Fideiussione \u2013 Liberazione dalla garanzia \u2013 Presupposti)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In materia contrattuale, il fideiussore non \u00e8 liberato dalla garanzia prestata anche se in pochi mesi \u00e8 triplicata l\u2019esposizione del debitore principale nei confronti dei creditori. L\u2019interessato, infatti, deve provare non solo il peggioramento delle condizioni economiche del garantito ma anche la consapevolezza del creditore di un&#8217;irreversibile situazione di insolvenza.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, ORDINANZA N. 23729 DEL 10 OTTOBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Liquidazione &#8211; Difesa di tre parti sostanzialmente unitaria \u2013 Liquidazione unitaria)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il giudice pu\u00f2 liquidare all\u2019avvocato un solo onorario anche se ha difeso tre diversi controricorrenti quando l\u2019attivit\u00e0 svolta \u00e8 stata sostanzialmente unitaria perch\u00e9 la linea difensiva \u00e8 identica. Il giudice, infatti, \u00e8 tenuto a \u201cdimensionare la liquidazione delle spese legali all&#8217;attivit\u00e0 effettivamente svolta\u201d.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. I, SENTENZA N. 46562 DEL 10 OTTOBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Esecuzione &#8211; Affidamento in prova \u2013 Pena residua da scontare \u2013 Superiore ai tre anni)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di esecuzione di pene brevi deve ritenersi che ai fini della sospensione dell\u2019ordine di esecuzione correlata ad una istanza di affidamento in prova ai sensi dell\u2019articolo 47, comma terzo bis, o.p., il limite edittale non \u00e8 di quattro anni ma di tre, non potendosi aderire al criterio di interpretazione evolutiva dell\u2019articolo 656, comma quinto, secondo periodo, c.p.p., criterio che \u00e8 tradizionalmente escluso nel settore penale in quanto contrario ai principi costituzionali della riserva di legge e della separazione dei poteri, e dovendosi ritenere che corrobori invece l\u2019interpretazione restrittiva dell\u2019articolo 656 c.p.p. la legge delega 103\/17 secondo cui il limite di pena che impone la sospensione dell\u2019ordine di esecuzione \u00e8 fissato in ogni caso a quattro anni, essendo evidente che il criterio di delega, volto a elevare a quattro anni il limite di pena per la sospensione obbligatoria dell\u2019ordine di carcerazione, sarebbe superfluo nell\u2019ottica dell\u2019interpretazione evolutiva.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. I, SENTENZA N. 46555 DEL 10 OTTOBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>(<em>Guida in stato di ebrezza &#8211; Lavori di pubblica utilit\u00e0)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilit\u00e0 pu\u00f2 essere disposta soltanto in ipotesi di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro: ne consegue che va ritenuto illegittimo il provvedimento di revoca del beneficio al di fuori dell&#8217;ipotesi prevista dalla legge in assenza di comportamenti colpevoli ascrivibili all&#8217;interessato, laddove il giudice dell&#8217;esecuzione ha finito per porre a carico del condannato un onere attuativo suppletivo che grava innanzi tutto sull&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria e sugli organi pubblici &#8211; Ufficio dell&#8217;esecuzione penale esterna ed enti convenzionati &#8211; che con essa devono coordinarsi, laddove l\u2019ente prescelto dal condannato si \u00e8 rivelato non convenzionato.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, ORDINANZA N. 23887 DELL\u201911 OTTOBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Cartella di pagamento &#8211; Notifica &#8211; Gestore privato &#8211; Poste italiane)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La l. 4 agosto 2017, n. 124, all&#8217;art. 1, comma 57, lett. b) ha disposto, con decorrenza dal 10 settembre 2017, l&#8217;abrogazione dell&#8217;art. 4 del d. lgs. 22 luglio 1999, n. 261. Tale abrogazione espressa comporta, quindi, la soppressione dell&#8217;attribuzione in esclusiva alla societ\u00e0 Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della 1. n. 890\/1982, nonch\u00e9 dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi dell&#8217;art. 201 del d. lgs. n. 285\/1992. Ci\u00f2 comporta che alcuna efficacia retroattiva possa essere riconosciuta a detta abrogazione, secondo il principio generale di cui all&#8217;art. 11, comma 1, delle disposizioni preliminari al codice civile, in relazione al tempo in cui avvenne la notifica del ricorso da parte del ricorrente avverso la cartella di pagamento impugnata, avvalendosi di licenziatario privato per il relativo invio raccomandato.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 23857 DELL\u201911 OTTOBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Richiesta di trasferimento per assistere il padre malato \u2013Possibilit\u00e0 di effettuare la scelta anche nel corso del rapporto)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il lavoratore ha diritto a essere trasferito in un\u2019altra citt\u00e0 per assistere il padre disabile anche se non convive con lui. La scelta pu\u00f2 essere effettuata non solo al momento dell\u2019assunzione ma anche nel corso del rapporto di lavoro. Questo diritto va comunque fatto valere contemperando le esigenze organizzative del datore di lavoro, che ha l&#8217;onere di provare le circostanze ostative al suo esercizio.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 23995 DEL 12 OTTOBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Costruzione del vano ascensore da parte di un solo condomino)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Non dev\u2019essere demolito il vano ascensore realizzato in cortile a spese e per volont\u00e0 di un solo condomino. Non \u00e8 infatti necessario il consenso degli altri proprietari per le opere innovative che non pregiudicano i diritti di godimento altrui sulle parti comuni.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 23964 DEL 12 OTTOBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Difensore distrattario \u2013 Azione \u2013 Atto di citazione e non ricorso)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il credito del difensore distrattario va azionato con citazione e non con ricorso anche se viene da una causa di lavoro. Il diritto del legale, infatti, \u00e8 autonomo rispetto alla causa trattata e sorge direttamente in suo favore nei confronti della parte soccombente.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 24077 DEL 13 OTTOBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Sinistro stradale \u2013 Messa in mora dell\u2019assicurazione da parte dell\u2019avvocato \u2013 Mandato conferito da un minore)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">E\u2019 valida la messa in mora per il risarcimento del danno avanzata dall\u2019avvocato alla compagnia di assicurazione in forza di mandato conferito da un minore. Al soggetto non ancora maggiorenne, infatti, deve essere riconosciuta la capacit\u00e0 di compiere atti giuridici in senso stretto non negoziali purch\u00e9 non gli provochino pregiudizio.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 24216 DEL 13 OTTOBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Inquadramento e qualifica superiore &#8211; Diversi da Ccnl e legge &#8211; Poteri in capo al datore)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Nell&#8217;impiego pubblico contrattualizzato il datore di lavoro, pur non potendo esercitare poteri autoritativi, \u00e8 tenuto ad assicurare il rispetto della legge e, conseguentemente, non pu\u00f2 dare esecuzione ad atti nulli n\u00e9 assumere in sede conciliativa obbligazioni che contrastino con la disciplina del rapporto dettata dal legislatore e dalla contrattazione collettiva. Il divieto imposto al datore di lavoro pubblico di attribuire trattamenti giuridici ed economici diversi da quelli previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, anche se di miglior favore, impedisce sia il riconoscimento di inquadramenti diversi da quelli previsti dal Ccnl di comparto sia l&#8217;attribuzione della qualifica superiore in conseguenza dello svolgimento di fatto delle mansioni.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lettera informativa n. 34\/18 del 16.03.2018 \u2013 NG 4-18 \u00a0 NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. \u00a04-2018 OTTOBRE 2017 (I) &nbsp; CASSAZIONE CIVILE, SEZ. 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