{"id":12289,"date":"2018-05-03T18:04:57","date_gmt":"2018-05-03T17:04:57","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/?page_id=12289"},"modified":"2018-05-03T18:04:57","modified_gmt":"2018-05-03T17:04:57","slug":"informativa-5618-info-giurisprudenza-n-7-18","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/informativa-5618-info-giurisprudenza-n-7-18\/","title":{"rendered":"Informativa 56\/18 (INFO GIURISPRUDENZA N. 7-18)"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>Lettera informativa n. 56\/18 del 03.05.2018 \u2013 <\/strong><span style=\"color: #008000;\"><strong>NG 7-18<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #008000;\"><strong><u>NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 7-2018<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em><span style=\"color: #ff0000;\">\u00a0DICEMBRE 2017<\/span> <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 54141 DELL\u20191 DICEMBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Comunicazione via Pec &#8211; Avviso di fissazione udienza &#8211; Casella mail difensore indagato piena)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell&#8217;art. 16, comma 6, Dl. n. 179\/12, nel caso in cui la mancata consegna del messaggio Pec sia imputabile al destinatario, ci\u00f2 che si verifica quando il destinatario medesimo, venendo meno agli obblighi previsti dall&#8217;articolo 20 Dm. n. 44\/11, non si doti dei necessari strumenti informatici ovvero non ne verifichi l&#8217;efficienza.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 28880 DELL\u20191 DICEMBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Selezione per l\u2019affidamento di un incarico \u2013 Violazione nella scelta &#8211; Risarcimento del danno per perdita di chance)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il lavoratore pu\u00f2 ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance anche se non viene annullata la selezione che ha affidato l\u2019incarico a un terzo. L\u2019indennizzo, peraltro, va riconosciuto sulla base del tasso di probabilit\u00e0 che il lavoratore aveva di risultare vincitore al concorso qualora lo stesso si fosse svolto in maniera regolare.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. II, SENTENZA N. 54521 DEL 4 DICEMBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Vendita immobiliare \u2013 Acconti sul prezzo \u2013 Risoluzione del contratto \u2013 Mancata restituzione delle somme \u2013 Appropriazione indebita)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Non \u00e8 punibile per appropriazione indebita chi dopo la risoluzione del contratto preliminare di vendita di un immobile non restituisce gli acconti ricevuti. In questo caso, infatti, \u00e8 configurabile solo un inadempimento di natura civilistica perch\u00e9 le somme versate sono entrate a far parte del patrimonio dell\u2019accipiens.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI \u2013 1, ORDINANZA N. 28994 DEL 5 DICEMBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Assegno &#8211; Criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio \u2013 Non sussiste &#8211; Autoresponsabilit\u00e0 economica di ciascuno dei coniugi come persone fisiche \u2013 Natura assistenziale)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi sussistente il diritto all\u2019assegno divorzile laddove il coniuge richiedente dispone di modesti redditi da pensione e si trova nell\u2019impossibilit\u00e0 di procurarseli per ragioni oggettive in relazione alla sua et\u00e0 di sessantacinque anni.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI \u2013 2, ORDINANZA N. 29594 DELL\u201911 DICEMBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Liquidazione degli onorari di avvocato \u2013 Compensi al di sotto dei minimi \u2013 Implicita compensazione parziale \u2013 Esclusione \u2013 Obbligo del giudice di riconoscere al professionista importi di misura non inferiore alle tariffe)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La liquidazione al legale di compensi sotto il minimo non pu\u00f2 essere considerata una compensazione implicita e parziale. Il giudice del merito, infatti, deve riconoscere al professionista importi di misura non inferiore a quella indicata nelle tariffe forensi.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 55476 DEL 13 DICEMBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(<\/em><\/strong><strong><em>Occultamento delle scritture contabili \u2013 Mancata conservazione di tutta la contabilit\u00e0 negli studi professionali)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Commette reato il professionista che non conserva nel suo studio o in quello del commercialista la contabilit\u00e0 e i documenti fiscali impedendo cos\u00ec alla Guardia di finanza, in sede di accesso, di verificare e ricostruire il volume d\u2019affari.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 30328 DEL 18 DICEMBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Patteggiamento della pena da parte del lavoratore \u2013 Per condotte extralavorative &#8211; Licenziamento disciplinare)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Legittimo il licenziamento del dipendente che ha patteggiato una pena per motivi extralavorativi. La condotta illecita \u00e8 suscettibile di rilievo disciplinare se sussistono i caratteri di gravit\u00e0 che minano il rapporto con il datore di lavoro.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 30417 DEL 19 DICEMBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Licenziamento &#8211; Attivit\u00e0 svolta nell\u2019azienda di famiglia)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve essere rigettato il ricorso del datore di lavoro contro la sentenza di merito che dichiara illegittima la destituzione del dipendente della compagnia di trasporto pubblico locale, individuato dagli investigatori privati mentre svolge attivit\u00e0 lavorativa nell\u2019azienda di famiglia al di fuori dalle fasce orarie previste per i controlli sanitari, dovendosi ritenere che sia stato esaminato il fatto storico decisivo per il giudizio, vale a dire che il lavoratore \u00e8 affetto da un disturbo dell\u2019adattamento con sindrome mista che riduce la sua capacit\u00e0 specifica di lavoro e che dallo svolgimento limitato di attivit\u00e0 presso il negozio, data la diversit\u00e0 dell\u2019attivit\u00e0 rispetto alle mansioni di autista di mezzi di linea, non pu\u00f2 ricavarsi anche solo una presunzione qualificata di simulazione della malattia.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 2, SENTENZA N. 30485 DEL 19 DICEMBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Disposizioni lesive della legittima \u2013 Azione di riduzione \u2013 Reintegrazione della quota di riserva \u2013 Assegnazione di un solo bene dell\u2019asse \u2013 Frutti civili \u2013 Attribuzione \u2013 Sul solo bene restituito)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di successioni, solo al legittimario cui venga restituito un immobile per reintegrare la quota di legittima spetta, a norma dell&#8217;articolo 561 del codice civile, anche il diritto ai frutti quali accessori del bene, in relazione al suo mancato godimento, mentre, nell&#8217;ipotesi in cui il bene non possa essere restituito e la reintegrazione della quota di riserva avvenga per equivalente monetario, con l&#8217;ulteriore riconoscimento degli interessi legali sulla somma a tal fine determinata, nulla \u00e8 dovuto per i frutti. Infatti gli interessi legali attribuiti rispondono alla medesima finalit\u00e0 di risarcire il danno derivante dal mancato godimento del bene (lucro cessante) e pertanto il cumulo tra frutti e interessi comporterebbe la duplicazione del riconoscimento di una medesima voce di danno.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 30496 DEL 19 DICEMBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Giudizio di separazione \u2013 Riconoscimento degli effetti civili della pronuncia canonica di nullit\u00e0 del matrimonio)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La delibazione della sentenza ecclesiastica di nullit\u00e0 del matrimonio durante la causa di separazione personale dei coniugi fa cessare la materia del contendere. Il riconoscimento degli effetti civili della pronuncia canonica, infatti, non \u00e8 precluso dalla preventiva domanda di separazione formulata dalle stesse parti in sede civile. Il giudice di merito, peraltro, non ha la facolt\u00e0 di interpretare una decisione non ancora definitiva per valutare l\u2019eventuale formazione del giudicato.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 56427 DEL 19 DICEMBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Societ\u00e0 &#8211; Costituzione in giudizio &#8211; Legale rappresentante indagato &#8211; Nomina di un difensore dell&#8217;ente \u2013 Inefficacia)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Devono ritenersi privi di efficacia l\u2019atto di costituzione e la nomina del difensore e procuratore speciale effettuati, per conto della societ\u00e0 tratta a giudizio in base al decreto 231\/01, dal rappresentante legale incompatibile, in quanto contestualmente anche imputato per il reato presupposto della responsabilit\u00e0 addebitata alla persona giuridica. Ne consegue che nel processo l\u2019ente, privo di formale rappresentanza e di fatto non costituitosi, deve essere dichiarato contumace e il giudice deve procedere a nominargli un difensore d\u2019ufficio e, soprattutto, deve ritenersi che nella fase della costituzione delle parti al giudice spetti l\u2019obbligo di verificare la regolarit\u00e0 dell\u2019atto di costituzione e della nomina del difensore che ai sensi dell\u2019articolo 39 comma 2 lettera c) deve sottoscrivere, e, rilevata l\u2019incompatibilit\u00e0, di dichiarare l\u2019inammissibilit\u00e0 della costituzione con la conseguente pronunzia dei provvedimenti sopra descritti.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CORTE DI GIUSTIZIA, SEZ. IV, SENTENZA C178\/16 DEL 20 DICEMBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Appalti pubblici di lavori \u2013 Direttiva 2004\/18\/CE \u2013 Condizioni di esclusione dalla partecipazione all\u2019appalto pubblico)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La direttiva 2004\/18\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, in particolare l\u2019articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettere c), d) e g), di tale direttiva, nonch\u00e9 i principi di parit\u00e0 di trattamento e di proporzionalit\u00e0, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che consente all\u2019amministrazione aggiudicatrice: 1) &#8211; di tener conto, secondo le condizioni da essa stabilite, di una condanna penale a carico dell\u2019amministratore di un\u2019impresa offerente, anche se detta condanna non \u00e8 ancora definitiva, per un reato che incide sulla moralit\u00e0 professionale di tale impresa, qualora il suddetto amministratore abbia cessato di esercitare le sue funzioni nell\u2019anno precedente la pubblicazione del bando di gara d\u2019appalto pubblico; 2) &#8211; di escludere tale impresa dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione di appalto in questione con la motivazione che, omettendo di dichiarare detta condanna non ancora definitiva, l\u2019impresa non si \u00e8 effettivamente e completamente dissociata dalla condotta del suddetto amministratore.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CORTE DI GIUSTIZIA, SEZ. III, SENTENZA C419\/16 DEL 20 DICEMBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Libert\u00e0 di stabilimento e libera circolazione dei lavoratori \u2013 Articoli 45 e 49 TfUe \u2013 Riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli medici)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L\u2019articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 75\/363\/ Cee del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attivit\u00e0 di medico, come modificata dalla direttiva 82\/76\/Cee del Consiglio, del 26 gennaio 1982, nonch\u00e9 l\u2019articolo 24, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 93\/16\/ Cee del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, in virt\u00f9 della quale la concessione dell\u2019assegno nazionale destinato a finanziare una formazione, impartita in un altro Stato membro, che porta ad ottenere il titolo di medico specialista, sia subordinata alla condizione che il medico beneficiario eserciti la propria attivit\u00e0 professionale nel primo Stato membro di cui sopra per una durata di cinque anni entro il periodo di dieci anni a decorrere dalla data di conseguimento della specializzazione o, in mancanza, che detto medico rimborsi fino al 70% dell\u2019importo dell\u2019assegno percepito, oltre agli interessi. Gli articoli 45 e 49 TfUe devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, in virt\u00f9 della quale la concessione dell\u2019assegno nazionale destinato a finanziare una formazione, impartita in un altro Stato membro, che porta ad ottenere il titolo di medico specialista, sia subordinata alla condizione che il medico beneficiario eserciti la propria attivit\u00e0 professionale nel primo Stato membro di cui sopra per una durata di cinque anni entro il periodo di dieci anni a decorrere dalla data di conseguimento della specializzazione o, in mancanza, che detto medico rimborsi fino al 70% dell\u2019importo dell\u2019assegno percepito, oltre agli interessi, salvo che le misure previste da tale normativa non contribuiscano effettivamente al perseguimento degli obiettivi di protezione della sanit\u00e0 pubblica e di equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale ed eccedano quanto \u00e8 necessario a tal fine, aspetto questo la cui valutazione incombe al giudice del rinvio.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, SENTENZA N. 56990 DEL 20 DICEMBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Intercettazioni \u2013 Diritto di copia alla difesa \u2013 Inadempimento)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di riesame di misure cautelari personali, sussiste il diritto del difensore di chiedere ed ottenere dal pm copia dei supporti magnetici o informatici delle registrazioni di videoriprese utilizzate ai fini dell\u2019adozione del provvedimento cautelare, poich\u00e9 la prova dei fatti dalle stesse rappresentati non deriva dal riassunto effettuato negli atti di polizia giudiziaria, ma dal contenuto stesso delle registrazioni documentate nei relativi supporti. Avendo la difesa un diritto incondizionato all\u2019accesso, la violazione di tale diritto configura una nullit\u00e0 generale a regime intermedio, che non pu\u00f2 essere disconosciuto per il mero dato formalistico della mancata esplicitazione che l\u2019istanza \u00e8 stata effettuata ai fini della proposizione della richiesta di riesame, posto che tale indicazione rileva esclusivamente per la verifica della congruit\u00e0 del tempo impiegato per l\u2019adempimento.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. TRIBUTARIA, SENTENZA N. 30564 DEL 20 DICEMBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Revocazione della sentenza di Cassazione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Dev\u2019essere revocata la sentenza della Corte di cassazione con la quale \u00e8 stata negata la deducibilit\u00e0 delle imposte nonostante sia intervenuta assoluzione in sede penale per le fatture false, quando il requisito \u00e8 chiesto nella pronuncia di legittimit\u00e0 contestata dal contribuente.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 30594 DEL 20 DICEMBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Promessa di vendita \u2013 Priva di forma scritta \u2013 Nullit\u00e0 radicale)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi radicalmente nullo il contratto di promessa di compravendita immobiliare intervenuto fra le parti perch\u00e9 non stipulato in forma scritta laddove si tratta di un negozio oggettivamente identificato in tutti i suoi elementi essenziali, salvo la mancanza della forma solenne ex articolo 1350 c.c.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 3, SENTENZA N. 30550 DEL 20 DICEMBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Danni a un immobile \u2013 Richiesta di risarcimento del danno proposta dal conduttore \u2013 Obbligo di dimostrare la sua qualit\u00e0)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Chi agisce in giudizio per chiedere i danni causati ad un immobile in condominio di cui ha l\u2019uso non deve dimostrare la sua qualit\u00e0 di conduttore. La natura non petitoria del giudizio comporta, infatti, che pu\u00f2 agire chiunque abbia la disponibilit\u00e0 di fatto della cosa. N\u00e9 pu\u00f2 essere eccepito dagli altri condomini che il regolamento vieta una determinata attivit\u00e0 nell\u2019alloggio dal momento che questa eccezione pu\u00f2 essere proposta solo nei confronti del proprietario dell\u2019immobile.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 2, SENTENZA N. 30539 DEL 20 DICEMBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Credito vantato nei confronti della pubblica amministrazione &#8211; Invocabilit\u00e0 della prescrizione presuntiva)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In caso di crediti vantati dal professionista, ad esempio un avvocato, nei confronti dell\u2019amministrazione dello Stato, attesa la necessit\u00e0 di fare applicazione delle regole di contabilit\u00e0 pubblica anche in relazione ai pagamenti, dovendosi a tal fine provvedere mediante appositi mandati di pagamento, non \u00e8 possibile invocare la prescrizione presuntiva.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 1, ORDINANZA N. 30738 DEL 21 DICEMBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Modesti redditi in nero percepiti dal coniuge debole \u2013 Irrilevanza)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Ha diritto a percepire l\u2019assegno di divorzio la ex che ha soltanto un modesto reddito in nero. Pur essendo irrilevante il tenore di vita goduto durante il matrimonio il coniuge forte deve contribuire a garantire le normali esigenze di vita.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 57118 DEL 21 DICEMBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>(<\/strong><strong><em>Opera abusiva &#8211; Trasgressore non punibile per particolare tenuit\u00e0 del fatto &#8211; Sanzione amministrativa accessoria \u2013 Demolizione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di reati edilizi, alla esclusione della punibilit\u00e0 per particolare tenuit\u00e0 del fatto, consegue l&#8217;applicazione, demandata all&#8217;Autorit\u00e0 amministrativa competente, della sanzione amministrativa accessoria dell&#8217;ordine di demolizione.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 30658 DEL 21 DICEMBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Credito per la fornitura di un macchinario \u2013 Cessione del credito a un terzo \u2013 Obbligo di rispettare i requisiti previsti per i crediti vantati verso le amministrazioni statali)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il regime dell&#8217;articolo 69, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, che richiede la forma dell&#8217;atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notificazione alla Pa della cessione del credito, in quanto applicabile solo se il credito ceduto sussista verso un&#8217;amministrazione qualificabile come statale, non \u00e8 invocabile in una controversia relativa a credito fatto valere dal cessionario contro una Asl.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, SENTENZA N. 30765 DEL 22 DICEMBRE 2017<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(<\/em><\/strong><strong><em>Copia conforme all\u2019originale del provvedimento impugnato)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Se l\u2019avvocato destinatario della notifica telematica del provvedimento impugnato intende proporre ricorso per cassazione, dovr\u00e0 depositare nella cancelleria della Corte copia analogica del messaggio di posta elettronica ricevuto e dei relativi allegati, atto impugnato e relazione di notifica, e dovr\u00e0 attestare la conformit\u00e0 di tali documenti cartacei agli originali digitali. Mentre un onere di estrarre direttamente dal fascicolo informatico una copia della sentenza che si impugna sussiste, ed in via esclusiva, nel caso in cui la sentenza non sia stata notificata.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lettera informativa n. 56\/18 del 03.05.2018 \u2013 NG 7-18 \u00a0 NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 7-2018 \u00a0 \u00a0DICEMBRE 2017 &nbsp; CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 54141 DELL\u20191 DICEMBRE 2017 (Comunicazione via Pec &#8211; Avviso di fissazione udienza &#8211; Casella mail difensore indagato piena) Deve ritenersi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/12289"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12289"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/12289\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12290,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/12289\/revisions\/12290"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12289"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}