{"id":12375,"date":"2018-05-19T17:04:17","date_gmt":"2018-05-19T16:04:17","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/?page_id=12375"},"modified":"2018-05-19T17:04:17","modified_gmt":"2018-05-19T16:04:17","slug":"informativa-6518-info-giurisprudenza-n-9-18","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/informativa-6518-info-giurisprudenza-n-9-18\/","title":{"rendered":"Informativa 65\/18 (INFO GIURISPRUDENZA N. 9-18)"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>Lettera informativa n. 65\/18 del 18.05.2018 \u2013 <\/strong><span style=\"color: #008000;\"><strong>NG 9-18<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #008000;\"><strong><u>NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 9-2018<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong><em>\u00a0GENNAIO 2018 (II)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 1584 DEL 23 GENNAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Inesatto adempimento &#8211; Ritardo &#8211; Onere della prova)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell\u2019aeromobile rispetto all\u2019orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova della fonte (negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell\u2019inadempimento del vettore. Spetta a quest\u2019ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l\u2019avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall\u2019articolo 6, comma 1, del regolamento Ce 261\/04.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA N. 1629 DEL 23 GENNAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Delibera \u2013 Addebito pro quota al singolo condomino \u2013 Spese legali \u2013 Controversia fra l\u2019ente di gestione e il singolo proprietario esclusivo)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">E\u2019 nulla la deliberazione dell\u2019assemblea condominiale che, all\u2019esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il condominio ed un singolo condomino, disponga anche a carico di quest\u2019ultimo, pro quota, il pagamento delle spese sostenute dal condominio per il compenso del difensore nominato in tale processo, non trovando applicazione nella relativa ipotesi, nemmeno in via analogica, gli articolo 1132 e 1101 c.c. Nell\u2019ipotesi di controversia tra condominio e uno o pi\u00f9 condomini, infatti, la compagine condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al condominio in contrasto tra loro, nulla significando che nel giudizio il gruppo dei condomini, costituenti la maggioranza, sia stato rappresentato dall\u2019amministratore.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, SENTENZA N. 3391 DEL 24 GENNAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Declaratoria di estinzione del reato &#8211; Prescrizione &#8211; Coimputato concorrente non impugnante &#8211; Causa estintiva maturata dopo l&#8217;irrevocabilit\u00e0 della sentenza)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L&#8217;effetto estensivo ex articolo 587 c.p.p. della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non opera in favore del coimputato concorrente nello stesso reato non impugnante se detta causa estintiva \u00e8 maturata dopo l&#8217;irrevocabilit\u00e0 della sentenza emessa nei confronti del medesimo.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA N. 1750 DEL 24 GENNAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Preliminare di compravendita \u2013 Presenza sul suolo di un fabbricato abusivo)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">\u200bIn tema di preliminare di vendita immobiliare, va dichiarata la risoluzione del contratto di cessione di un terreno se sull&#8217;area \u00e8 presente un fabbricato abusivo che ne ostacola il trasferimento. Infatti, anche in assenza di una specifica menzione del fabbricato nell&#8217;atto, la cessione del terreno comporta che all&#8217;acquirente venga trasferito per accessione anche il fabbricato.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 1752 DEL 24 GENNAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Simulazione \u2013 Trascrizione della domanda giudiziale di simulazione relativa del prezzo)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">\u00c8 legittima la trascrizione della domanda di simulazione relativa del prezzo di acquisto di un immobile. La richiesta della formalit\u00e0, infatti, pu\u00f2 costituire un abuso del diritto solo se effettuata per nuocere espressamente alla controparte.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 1830 DEL 25 GENNAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Contratto con la pubblica amministrazione \u2013 Forma scritta \u2013 Mandato al difensore)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di forma scritta ad substantiam dei contratti della pubblica amministrazione, il requisito \u00e8 soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell\u2019articolo 83 c.p.c., atteso che l\u2019esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell\u2019atto difensivo perfeziona, mediante l\u2019incontro di volont\u00e0 fra le parti, l\u2019accordo contrattuale in forma scritta, rendendo cos\u00ec possibile l\u2019identificazione del contenuto negoziale e i controlli dell\u2019autorit\u00e0 tutoria.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 3659 DEL 25 GENNAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Amministrazione di sostegno &#8211; Nomina di difensore di fiducia \u2013 Incapacit\u00e0)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Se l&#8217;indagato (o l&#8217;imputato) \u00e8 sottoposto all&#8217;istituto dell&#8217;amministrazione di sostegno, ove la nomina del difensore di fiducia venga effettuata dall&#8217;amministratore dell&#8217;imputato espressamente autorizzato in tal senso dal giudice tutelare, non sussiste alcuna violazione del diritto di difesa; ne consegue che, spettando al giudice tutelare confermare i poteri dell&#8217;amministratore, eventualmente attribuendogli espressamente la facolt\u00e0 di nominare un difensore fiduciario all&#8217;amministrato nel processo penale, ove ritenuto necessario in relazione alla capacit\u00e0 del beneficiario in funzione delle esigenze di protezione di quest&#8217;ultimo, la nomina fiduciaria eseguita dall&#8217;amministratore garantisce al beneficiario la scelta del professionista maggiormente idoneo a curarne gli interessi nel processo. La circostanza che l&#8217;imputato sia sottoposto all&#8217;amministrazione di sostegno non determina \u00abautomaticamente\u00bb l&#8217;incapacit\u00e0 dello stesso a partecipare \u00abscientemente\u00bb al processo (art. 70, c.p.p.) atteso che quest&#8217;ultima \u00e8 diversamente disciplinata rispetto alla mancanza di imputabilit\u00e0 (art. 86, c.p.p.) costituendo stati soggettivi che, pur accomunati dall&#8217;infermit\u00e0 mentale, operano su piani del tutto diversi e autonomi. La conseguenza \u00e8 che solo se \u00e8 stata in concreto accertata l&#8217;incapacit\u00e0 dell&#8217;imputato-amministrato di partecipare coscientemente al processo, il giudice \u00e8 tenuto a disporre, ai sensi dell&#8217;articolo 71 c.p.p., la sospensione del processo.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 3, ORDINANZA N. 1838 DEL 25 GENNAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Foro territoriale &#8211; designazione convenzionale \u2013 Esclusivit\u00e0)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di duelli previsti dalla legge, non attribuisce a tale foro carattere di esclusivit\u00e0 in difetto di pattuizione espressa in tal senso, pattuizione che, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non pu\u00f2 essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso scaturire da una non equivoca e concorde manifestazione di volont\u00e0 delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge. L\u2019espressione \u00abper qualsiasi controversia\u00bb \u00e8 inidonea a identificare un foro esclusivo, perch\u00e9 \u00e8 diretta soltanto ad individuare l\u2019ambito oggettivo di applicabilit\u00e0 del foro convenzionale.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 1895 DEL 24 GENNAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Opposizione all\u2019esclusione dello stato passivo \u2013 Impugnazione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L&#8217;opposizione all&#8217;esclusione dallo stato passivo del fallimento non pu\u00f2 essere considerata un&#8217;impugnazione in senso proprio, la stessa risultando piuttosto un gravame che apre un procedimento a cognizione piena, tale non potendo essere considerato, per l&#8217;appunto, quello di cui alla verifica dei crediti compiuto dal giudice delegato. Ne deriva che nella fattispecie non sussistono i presupposti di applicazione del c.d. \u00abraddoppio di contributo\u00bb ex art. 13 quater d.p.r. n. 115\/2002.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, SENTENZA N. 3775 DEL 26 GENNAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Detenzione inumana \u2013 Risarcimento al detenuto)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il ministero della Giustizia, ricorrente avverso provvedimento del Tribunale di sorveglianza emesso ai sensi degli articoli 35 bis e 35 ter Op, non pu\u00f2 essere condannato al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, nel caso di rigetto o d\u2019inammissibilit\u00e0 del ricorso, in quanto il reclamo-impugnazione di cui all\u2019articolo 35 bis, comma 4, Op pu\u00f2 essere proposto dall\u2019amministrazione penitenziaria senza il patrocinio e l\u2019assistenza dell\u2019Avvocatura dello Stato.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 2036 DEL 26 GENNAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Ricognizione di debito &#8211; Rilievo transattivo della separazione consensuale)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Nel nostro ordinamento giuridico positivo vige il principio che la separazione consensuale dei coniugi debba contenere la disciplina di ogni rapporto tra gli stessi, anche in materia patrimoniale. La separazione consensuale prevede un contenuto necessario e uno eventuale; mancando nell&#8217;intesa raggiunta dai coniugi il contenuto necessario, il tribunale non deve procedere all&#8217;omologazione. In relazione al contenuto eventuale, e pertanto agli accordi di natura patrimoniale, le parti sono libere, in sede di separazione personale consensuale, di prevedere quanto ritengono pi\u00f9 opportuno, di non prevedere alcunch\u00e9, di accordarsi per la disciplina di alcuni rapporti e non di altri. L&#8217;intesa raggiunta tra gli ex coniugi ha valore per quanto le parti concordano, non per quanto le parti non concordano.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 2038 DEL 26 GENNAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Socio amministratore \u2013 Diritto di ispezione \u2013 Sugli atti ai quali non ha partecipato)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Compete anche al socio-amministratore di srl il diritto di ricevere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri ed i documenti relativi alla gestione societaria compiuta dagli altri amministratori, cui egli non abbia in tutto o in parte partecipato.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 2106 DEL 29 GENNAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Donazione al coniuge \u2013 Rinuncia del beneficiario a far valere il diritto a ottenere il mantenimento &#8211; Revocazione per sopravvenienza dei figli)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Ammessa la revocazione per sopravvenienza di figli della donazione fatta al coniuge se manca il carattere remunerativo dell\u2019elargizione. La rinuncia della beneficiaria a far valere il diritto a ottenere l\u2019assegno di separazione fa cadere, infatti, la spontaneit\u00e0 del trasferimento immobiliare.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 4140 DEL 29 GENNAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Abuso d\u2019ufficio \u2013 Immobile abusivo \u2013 Sanatoria senza titolo)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il rilascio di un titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di un immobile, la cui edificazione non \u00e8 consentita, o il mantenimento di un immobile abusivo mediante l\u2019omessa adozione dei provvedimenti finalizzati alla sua eliminazione ovvero mediante sanatoria in assenza dei presupposti di legge, determina inequivocabilmente un vantaggio patrimoniale ingiusto nei confronti del privato il quale, in forza dei titolo indebitamente conseguito o dell\u2019inerzia del pubblico ufficiale, costruisce o mantiene in essere un manufatto il quale, oltre ad incrementare il valore dell\u2019area ove insiste, ha un valore intrinseco e pu\u00f2 essere successivamente alienato, locato o destinato comunque ad utilizzazioni economicamente vantaggiose.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 2293 DEL 30 GENNAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Dirigente \u2013 Mancata assegnazione degli obiettivi da raggiungere \u2013 Danno da perdita di chance)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il dirigente ha diritto al risarcimento per perdita di chance se l\u2019azienda non gli ha assegnato gli obiettivi da raggiungere. Il danno, di natura patrimoniale, non consiste nella perdita di un vantaggio economico ma nella mera possibilit\u00e0 di conseguirlo secondo una valutazione da compiere ex ante.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. II, SENTENZA N. 4378 DEL 30 GENNAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Sequestro probatorio di un computer \u2013 Restituzione del bene \u2013 Estrazione di copia da parte degli investigatori \u2013 Interesse a impugnare in Cassazione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La restituzione del computer non fa cadere l\u2019interesse dell\u2019imputato a impugnare il sequestro se gli investigatori hanno copiato i dati informatici. La riproduzione del contenuto, infatti, si risolve in un clone identico e indistinguibile dall\u2019originale che legittima il ricorso in Cassazione.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 2320 DEL 31 GENNAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Pratiche ingannevoli \u2013 Class action \u2013 Restituzione del prezzo d\u2019acquisto)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Va confermata la condanna alla restituzione del prezzo d\u2019acquisto del prodotto non funzionante dopo la class action avviata dal consumatore per pratiche ingannevoli laddove l\u2019originario ricorrente \u00e8 stato riconosciuto idoneo a tutelare gli interessi della classe di consumatori potenziali acquirenti di detto prodotto per aver azionato in giudizio un diritto omogeneo, dovendosi osservare che finalit\u00e0 dello strumento processuale dell\u2019azione di classe introdotta dal legislatore nel 2009 \u00e8 evidentemente tutelare i consumatori di fronte a condotte illegittime che esplicano i propri effetti, in maniera analoga, su una pluralit\u00e0 di individui.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 2369 DEL 31 GENNAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Colpa professionale &#8211; Colpa medica &#8211; Intervento eseguito a regola d&#8217;arte)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il consenso del paziente all&#8217;atto medico non pu\u00f2 mai essere presunto o tacito, ma deve essere fornito espressamente, dopo avere ricevuto un&#8217;adeguata informazione, anch&#8217;essa esplicita. Per contro pu\u00f2 essere presuntiva la prova che un consenso informato sia stato prestato effettivamente e in modo esplicito, e il relativo onere ricade sul medico. In presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell&#8217;arte, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento non sia stato preceduto da un&#8217;adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, il medico pu\u00f2 essere chiamato a risarcire il danno alla salute &#8220;solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l&#8217;intervento, non potendo altrimenti ricondursi all&#8217;inadempimento dell&#8217;obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, ORDINANZA N. 2357 DEL 31 GENNAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Onore e reputazione \u2013 Diritto di critica)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di diritto di critica i presupposti, per il legittimo esercizio della scriminante di cui all\u2019articolo 51 c.p., con riferimento all\u2019articolo 21 della Costituzione, sono: a) l\u2019interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalit\u00e0 dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione; b) la correttezza formale e sostanziale dell\u2019esposizione dei fatti, nel che propriamente si sostanzia la c.d. continenza, nel senso che l\u2019informazione non deve assumere contenuto lesivo dell\u2019immagine e del decoro; c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti; d) l\u2019esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione. Sulla scorta dei predetti principi e tenendo conto del diritto alla libera manifestazione del pensiero, il giudice del rinvio dovr\u00e0 concretamente accertare se le comunicazioni dirette a valutare negativamente il comportamento di taluno siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dal comportamento preso di mira e si risolvano o meno in un\u2019aggressione gratuita e distruttiva dell\u2019onore e della reputazione del soggetto interessato, tenuto conto, nel bilanciamento dei valori, dell\u2019interesse dei soggetti destinatari della comunicazione a conoscere i fatti denunciati.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; Lettera informativa n. 65\/18 del 18.05.2018 \u2013 NG 9-18 \u00a0 NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 9-2018 \u00a0GENNAIO 2018 (II) &nbsp; CASSAZIONE CIVILE, SEZ. 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