{"id":12460,"date":"2018-05-31T16:52:23","date_gmt":"2018-05-31T15:52:23","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/?page_id=12460"},"modified":"2018-05-31T16:53:22","modified_gmt":"2018-05-31T15:53:22","slug":"informativa-7418-info-giurisprudenza-n-10-18","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/informativa-7418-info-giurisprudenza-n-10-18\/","title":{"rendered":"Informativa 74\/18 (INFO GIURISPRUDENZA N. 10-18)"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>Lettera informativa n. 74\/18 del 30.05.2018 \u2013 <\/strong><span style=\"color: #008000;\"><strong>NG 10-18<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #008000;\"><strong><u>NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 10 -2018<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong><em>\u00a0FEBBRAIO 2018 (I)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 2482 DELL\u20191 FEBBRAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Precipitazioni atmosferiche eccezionali &#8211; Caso fortuito &#8211; Dati scientifici)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Le precipitazioni atmosferiche integrano l&#8217;ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell&#8217;articolo 2051 c.c., allorquando assumano i caratteri dell&#8217;imprevedibilit\u00e0 oggettiva e dell&#8217;eccezionalit\u00e0, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell&#8217;evento atmosferico.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI \u2013 3, ORDINANZA N. 2525 DELL\u20191 FEBBRAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Garanzie patrimoniali &#8211; Trasferimento di un immobile al coniuge in sede di separazione &#8211; Revocatoria ordinaria)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">E\u2019 soggetto a revocatoria ordinaria il trasferimento di un immobile dal marito alla moglie attuato in sede di separazione. La partecipazione del terzo alla frode, infatti, pu\u00f2 essere ricavata anche da presunzioni semplici quali la sussistenza di un vincolo parentale, perch\u00e9 \u00e8 estremamente inverosimile che il beneficiario non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 4736 DELL\u20191 FEBBAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Evasione fiscale \u2013 Limiti all\u2019utilizzo del Pvc)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Nell\u2019ambito del giudizio per evasione fiscale il verbale della Guardia di finanza, che \u00e8 un atto amministrativo extraprocessuale, \u00e8 inutilizzabile solo se redatto dopo che siano gi\u00e0 emersi indizi di reato.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, ORDINANZA N. 2606 DEL 2 FEBBRAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Morte del coniuge \u2013 Pensione di reversibilit\u00e0 al coniuge separato con addebito)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve affermarsi il diritto del richiedente all\u2019assegno di reversibilit\u00e0 nonostante fosse coniuge separato con addebito al momento della morte del de cuius, dovendosi ritenere che la legge 903\/65 non richiede, quale requisito per ottenere la pensione di reversibilit\u00e0, la vivenza a carico al momento del decesso del coniuge e lo stato di bisogno ma unicamente l\u2019esistenza del rapporto coniugale col coniuge defunto pensionato o assicurato, dovendosi ritenere che la ratio della tutela previdenziale \u00e8 rappresentata dall\u2019intento di porre il coniuge superstite al riparo dall\u2019eventualit\u00e0 dello stato di bisogno, senza che tale stato di bisogno divenga (anche per il coniuge separato per colpa o con addebito) concreto presupposto e condizione della tutela medesima.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI \u2013 3, ORDINANZA N. 2647 DEL 2 FEBBRAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Nullit\u00e0 della citazione \u2013 Rilevata in appello \u2013 Regressione del giudizio al primo grado) Esclusione<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La nullit\u00e0 della citazione rilevata in appello non fa regredire il giudizio al primo grado. In questa ipotesi, peraltro, va esclusa la violazione del diritto di difesa anche se la parte ha potuto difendersi nel merito in un solo grado di giudizio.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. TRIBUTARIA, SENTENZA N. 2565 DEL 2 FEBBRAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Prima casa \u2013 Due abitazioni nello stesso Comune \u2013 Inabitabilit\u00e0 di uno degli alloggi)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">I proprietari di una seconda abitazione nello stesso Comune conservano le agevolazioni sulla prima casa nel caso in cui l\u2019immobile lasciato non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche, a soddisfare esigenze abitative dell\u2019interessato.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, SENTENZA N. 5210 DEL 2 FEBBAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Violazione degli obblighi di assistenza familiare &#8211; Mancato versamento mantenimento alla prole &#8211; Onerato con beni immobili e mobili)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Nel caso di corresponsione parziale dell&#8217;assegno di mantenimento stabilito dal giudice civile, per affermare che sussiste il reato ex articolo 570, comma 2 n. 2, c.p., il giudice penale deve accertare se la condotta ha inciso sull&#8217;entit\u00e0 dei mezzi economici che l&#8217;obbligato \u00e8 tenuto a fornire ai beneficiari, valutando tutte le circostanze del caso concreto dovendosi escludere ogni automatica equiparazione dell&#8217;inadempimento dell&#8217;obbligo civile alla violazione della legge penale.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 2575 DEL 2 FEBBRAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Professionista \u2013 Seconda parcella \u2013 In aumento rispetto alla prima \u2013 Per le stesse attivit\u00e0)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Qualora il professionista, dopo aver presentato al proprio cliente una parcella per il pagamento dei compensi spettanti, redatta in conformit\u00e0 ai minimi tabellari, richieda, successivamente, per le stesse attivit\u00e0 un pagamento maggiore sulla base di una nuova parcella, il giudice del merito, richiesto della liquidazione, salva l\u2019ipotesi in cui la prima parcella abbia carattere vincolante in quanto conforme ad un pregresso accordo o espressamente accettata dal cliente, ben pu\u00f2 valutare se esistono elementi &#8211; discrezionalmente apprezzabili &#8211; che facciano ritenere giustificata e legittima la maggiore richiesta, fermo restando il necessario apprezzamento di congruit\u00e0 degli onorari richiesti sulla base ed in funzione dei parametri previsti dalla tariffa professionale, il quale, se adeguatamente motivato, non \u00e8 sindacabile in sede di legittimit\u00e0. Nella formulazione della prima richiesta &#8211; invero &#8211; possono aver assunto un molo determinante o concorrente assieme alla valutazione dell\u2019adeguatezza del compenso all\u2019opera volta (in relazione ed in funzione dei parametri contemplati dalla tariffa professionale) altre circostanze e considerazioni oggettive o soggettive (ad esempio il rapporto amichevole col cliente: la situazione di difficolt\u00e0 economica, nota al professionista, in cui quest\u2019ultimo versi; l\u2019attesa o l\u2019aspettativa di un immediato o sollecito soddisfacimento della richiesta), che abbiano determinato il professionista a contenere particolarmente la richiesta stessa e che pi\u00f9 non sussistano all\u2019atto di quella successiva, pi\u00f9 elevata, sottoposta al vaglio dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, ORDINANZA N. 2644 DEL 2 FEBBRAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Sinistro &#8211; Spese per assistenza stragiudiziale &#8211; Vittima &#8211; Ordinaria diligenza)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Le spese sostenute dalla vittima di un sinistro stradale per remunerare l&#8217;avvocato al quale si \u00e8 rivolta per assistenza stragiudiziale rientrano nel danno emergente (articolo 1223 c.c.) e, come qualsiasi altra voce di danno, sar\u00e0 soggetta alle regole generali. Il risarcimento pu\u00f2 essere escluso solo per le spese che la vittima avrebbe potuto evitare con l&#8217;ordinaria diligenza, per le spese che, pur necessarie, sono state sostenute in misura esagerata e per quelle non legate da alcun nesso di causa rispetto al fatto illecito.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 2670 DEL 5 FEBBRAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Modello di constatazione amichevole \u2013 Dinamica smentita dalla consulenza tecnica d\u2019ufficio)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi legittima la motivazione della sentenza che ritiene mai avvenuto il sinistro stradale nonostante la sottoscrizione dell\u2019asserito danneggiante sul modello di constatazione amichevole, laddove la dinamica cos\u00ec come ricostruita risulta smentita dal risultato della consulenza tecnica d\u2019ufficio, dovendosi ritenere che la legge pone a carico dell&#8217;assicuratore, nel caso in cui il danneggiato invochi contro di lui la confessione del responsabile contenuta nel suddetto modulo, una mera presunzione semplice, che pu\u00f2 essere vinta con tutti i mezzi ordinari di prova, ivi compresa, ovviamente, un&#8217;altra presunzione semplice, ricavata da elementi indiziari ai sensi dell&#8217;articolo 2729 c.c.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III3, ORDINANZA N. 2675 DEL 5 FEBBRAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Responsabilit\u00e0 medica \u2013 Per nascita indesiderata \u2013 Ristoro in favore del padre)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di responsabilit\u00e0 del medico per erronea diagnosi concernente il feto e conseguente nascita indesiderata, il risarcimento dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell&#8217;inadempimento della struttura sanitaria all&#8217;obbligazione di natura contrattuale spetta non solo alla madre ma anche al padre, atteso il complesso di diritti e doveri che, secondo l&#8217;ordinamento, si incentrano sulla procreazione cosciente e responsabile, considerando che, agli effetti negativi della condotta del medico ed alla responsabilit\u00e0 della struttura in cui egli opera, non pu\u00f2 ritenersi estraneo il padre, il quale deve, perci\u00f2, considerarsi tra i soggetti &#8220;protetti&#8221; e, quindi, tra coloro rispetto ai quali la prestazione mancata o inesatta \u00e8 qualificabile come inadempimento, con il correlato diritto al risarcimento dei conseguenti danni, immediati e diretti, fra i quali deve ricomprendersi il pregiudizio di carattere patrimoniale derivante dai doveri di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 2665 DEL 5 FEBBRAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Trasfusione del sangue infetto \u2013 Diritto al risarcimento \u2013 Responsabilit\u00e0 contrattuale)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Nel caso del paziente che ha contratto l\u2019epatite Hcv-Ab dopo la trasfusione del sangue infetto si deve distinguere la responsabilit\u00e0 dell\u2019azienda sanitaria locale da quella del ministero della Salute, dovendosi ritenere che ha natura contrattuale il rapporto intercorso fra il paziente e l\u2019Asl e che la prescrizione decennale del diritto al risarcimento del danno derivante dalla responsabilit\u00e0 contrattuale o da contatto sociale della Asl deve essere fatta decorrere al pi\u00f9 tardi dalla data di presentazione della domanda di indennizzo e, se rispetto a tale data la responsabilit\u00e0 extracontrattuale del ministero della Salute per omessa vigilanza sulle sacche di sangue infette deve ritenersi prescritta, non altrettanto deve riconoscersi per la responsabilit\u00e0 contrattuale dell\u2019azienda sanitaria.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, SENTENZA N. 5542 DEL 6 FEBBAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Sequestro preventivo per equivalente \u2013 Terzo che rivendica l\u2019esclusiva titolarit\u00e0 del bene \u2013 Riesame)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ove il sequestro venga disposto o eseguito su beni formalmente intestati a terzi ma nella disponibilit\u00e0 dell\u2019indagato, il terzo che si limiti a rivendicarne l\u2019esclusiva titolarit\u00e0 o disponibilit\u00e0 \u00e8 legittimato a proporre richiesta di riesame ai sensi dell\u2019articolo 322 c.p.p.: ne consegue che deve essere annullata con rinvio la sentenza del tribunale che dichiara inammissibile l\u2019istanza di riesame presentata dal coniuge dell\u2019indagato, estraneo al reato, contro il sequestro delle somme sul conto corrente bancario a lui intestato, con delega a operare in favore dell\u2019indiziato.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI \u2013 1, ORDINANZA N. 3015 DEL 7 FEBBRAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Assegno &#8211; Natura assistenziale)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">A giustificare l\u2019attribuzione dell\u2019assegno non \u00e8 di per s\u00e9, lo squilibrio o il divario tra le condizioni reddituali delle parti, all\u2019epoca del divorzio, n\u00e9 il peggioramento delle condizioni del coniuge richiedente l\u2019assegno rispetto alla situazione (o al tenore) di vita matrimoniale, ma la mancanza della \u201cindipendenza o autosufficienza economica\u201d di uno dei coniugi, intesa come impossibilit\u00e0 di condurre con i propri mezzi un\u2019esistenza economicamente autonoma e dignitosa e quest\u2019ultimo parametro va apprezzato con la necessaria elasticit\u00e0 e l\u2019opportuna considerazione dei bisogni del richiedente l\u2019assegno, considerato come persona singola e non come ex coniuge, ma pur sempre inserita nel contesto sociale: ne consegue che per determinare la soglia dell\u2019indipendenza economica occorrer\u00e0 avere riguardo alle indicazioni provenienti, nel momento storico determinato, dalla coscienza collettiva e, dunque, n\u00e9 bloccata alla soglia della pura sopravvivenza n\u00e9 eccedente il livello della normalit\u00e0, quale, nei casi singoli, da questa coscienza configurata e di cui il giudice deve farsi interprete, ad essa rapportando, senza fughe, le proprie scelte valutative, in un ambito necessariamente duttile, ma non arbitrariamente dilatabile.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 5784 DEL 7 FEBBAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Omesso versamento Iva &#8211; Sospensione del procedimento con messa alla prova dell\u2019imputato)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve essere annullata con rinvio l\u2019ordinanza del tribunale che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova dell\u2019imputato di omesso versamento Iva, modificando, peraltro senza il consenso dell\u2019interessato, il programma di trattamento con la restituzione integrale del debito nei confronti del fisco, dovendosi osservare che l\u2019indicazione contenuta nell\u2019articolo 168 bis, comma secondo c.p., ha natura prescrittiva ma non assoluta, come chiaramente evidenziato dalla locuzione \u00above possibile\u00bb, sicch\u00e9 risulta ingiustificato ritenere che la sospensione del procedimento con messa alla prova sia necessariamente subordinata all\u2019integrale risarcimento del danno.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 3028 DELL\u20198 FEBBRAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Ammissione a gratuito patrocinio \u2013 Opposizione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Indipendentemente dalla circostanza che sia eventualmente pronunziato nel contesto della sentenza che definisce il giudizio di merito, il provvedimento di revoca dell&#8217;ammissione al gratuito patrocinio resta in ogni caso assoggettato esclusivamente al mezzo di impugnazione suo proprio, e cio\u00e8 l&#8217;opposizione da proporsi al capo dell&#8217;ufficio giudiziario del magistrato che ha disposto la revoca (articolo 170 del Dpr. n. 115\/02).<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI \u2013 L, ORDINANZA N. 3154 DELL\u20198 FEBBRAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Telelavoro \u2013 Contenzioso \u2013 Competenza)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Sul licenziamento di chi lavora da casa \u00e8 competente il giudice del luogo dove abita il dipendente. Per radicare la competenza \u00e8 sufficiente, infatti, che l&#8217;imprenditore disponga in quel luogo di una serie di beni organizzati per l&#8217;attivit\u00e0 anche se i locali sono di propriet\u00e0 altrui o del lavoratore stesso.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. TRIBUTARIA, ORDINANZA N. 3181 DEL 9 FEBBRAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Coniugi-soci &#8211; Dichiarazione congiunta &#8211; Autore illecito &#8211; Sanzioni &#8211; Responsabilit\u00e0 solidale)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Ai sensi dell&#8217;articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, la dichiarazione dei redditi congiunta, consentita a coniugi non separati, costituisce una facolt\u00e0 che, una volta esercitata per libera scelta degli interessati, produce tutte le conseguenze, vantaggiose ed eventualmente svantaggiose, che derivano dalla legge e che ne connotano il peculiare regime, a prescindere dalle successive vicende del matrimonio; ne consegue che la responsabilit\u00e0 solidale dei coniugi per il pagamento dell&#8217;imposta ed accessori, iscritti a ruolo a nome del marito a seguito di accertamento, prevista dall&#8217;ultimo comma del citato art. 17, non \u00e8 influenzata dal venir meno, successivamente alla dichiarazione congiunta, della convivenza matrimoniale per separazione personale.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, ORDINANZA N. 3237 DEL 9 FEBBRAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Rito sommario &#8211; Liquidazione Ctu &#8211; Termine di decadenza)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L&#8217;attrazione dell&#8217;opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia nel modello del rito sommario comporta che il termine per la relativa proposizione sia quello di trenta giorni stabilito in generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell&#8217;ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 6737 DEL 12 FEBBAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Omesso versamento delle ritenute \u2013 Crisi di liquidit\u00e0 \u2013 Rilevanza)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Pu\u00f2 essere assolto per il mancato pagamento di ritenute o di imposte l\u2019imprenditore che, senza liquidit\u00e0, sceglie di pagare i dipendenti ai fini del loro sostentamento e di quello delle loro famiglie. Cade in questi casi il dolo, l\u2019elemento soggettivo del reato che dev\u2019essere sempre ben accertato ai fini della condanna.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, SENTENZA N. 6959 DEL 13 FEBBAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Archiviazione per particolare tenuit\u00e0 del fatto &#8211; Non punibilit\u00e0 &#8211; Assenza di contraddittorio)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuit\u00e0 del fatto, pronunciato ai sensi dell&#8217;art. 411, comma 1, c.p.p., \u00e8 nullo se emesso senza l&#8217;osservanza della speciale procedura prevista al comma 1 bis di detta norma, non essendo le disposizioni generali contenute negli artt. 408 e ss. cod. proc. pen. idonee a garantire il necessario contraddittorio sulla configurabilit\u00e0 della causa di non punibilit\u00e0 prevista dall&#8217;art. 131-bis cod. pen.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 7017 DEL 14 FEBBAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Sequestro preventivo somme &#8211; Conto corrente bancario &#8211; Accredito dello stipendio &#8211; Confisca diretta)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Scatta il sequestro preventivo finalizzato alla confisca sul conto corrente su cui viene accreditato lo stipendio dell&#8217;indagato per reati fiscali perch\u00e9 non si tratta di misura su somme corrisposte ogni mese a titolo di retribuzione, ma su denaro in giacenza la cui provenienza \u00e8 priva di rilievo.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. I, SENTENZA N. 7211 DEL 14 FEBBAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Concomitante impegno professionale del difensore di fiducia &#8211; Funzione di giudice tributario \u2013 Rinvio dell\u2019udienza \u2013 Legittimo impedimento)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi sussistente la violazione del diritto di difesa dell\u2019imputato per il diniego implicito del differimento dell\u2019udienza chiesto dal difensore di fiducia per il concomitante impegno professionale derivante dall\u2019ufficio di giudice tributario, dovendosi ritenere che l\u2019incarico di componente della commissione provinciale tributaria, avente natura giurisdizionale, sia dunque fondato su base di natura pubblica per lo svolgimento di una funzione parimenti pubblicistica, da presumersi non differibile: ne consegue l\u2019annullamento senza rinvio delle sentenze di merito e la trasmissione degli atti al tribunale per l\u2019ulteriore corso.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 7019 DEL 14 FEBBAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>(<em>Sequestro preventivo finalizzato alla confisca \u2013 Evasore fiscale \u2013 Ex coniuge \u2013 Convivenza proseguita dopo la separazione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto sugli immobili di propriet\u00e0 della societ\u00e0 amministrata dall\u2019ex coniuge dell\u2019indagato per evasione fiscale, dovendo ritenere che quest\u2019ultimo sia l\u2019amministratore di fatto della compagine laddove la convivenza fra i due \u00e8 proseguita dopo la separazione e il primo in epoca anteriore al matrimonio mai ha dichiarato redditi da lavoro dipendente.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI \u2013 1, ORDINANZA N. 3709 DEL 15 FEBBRAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Mantenimento \u2013 Aumento in caso di mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L\u2019assegno di mantenimento pu\u00f2 aumentare nel caso in cui il coniuge obbligato, presunto benestante, non produce in giudizio le dichiarazioni dei redditi.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; Lettera informativa n. 74\/18 del 30.05.2018 \u2013 NG 10-18 &nbsp; NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 10 -2018 &nbsp; \u00a0FEBBRAIO 2018 (I) &nbsp; CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 2482 DELL\u20191 FEBBRAIO 2018 (Precipitazioni atmosferiche eccezionali &#8211; Caso fortuito &#8211; Dati scientifici) Le precipitazioni atmosferiche integrano l&#8217;ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell&#8217;articolo 2051 c.c., allorquando assumano [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/12460"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12460"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/12460\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12462,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/12460\/revisions\/12462"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12460"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}