{"id":12551,"date":"2018-06-16T16:40:47","date_gmt":"2018-06-16T15:40:47","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/?page_id=12551"},"modified":"2018-06-16T16:41:35","modified_gmt":"2018-06-16T15:41:35","slug":"informativa-8518-info-giurisprudenza-n-11-18","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/informativa-8518-info-giurisprudenza-n-11-18\/","title":{"rendered":"Informativa 85\/18 (INFO GIURISPRUDENZA N. 11-18)"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>Lettera informativa n. \u00a085\/18 del 15.06.2018 \u2013 <\/strong><span style=\"color: #008000;\"><strong>NG 11-18<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #008000;\"><strong><u>NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 11-2018<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong><em>\u00a0FEBBRAIO 2018 (II)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. TRIBUTARIA, ORDINANZA N. 3805 DEL 16 FEBBRAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Ricorso in cassazione \u2013 Notifica a mezzo posta elettronica certificata \u2013 Firma digitale dell\u2019avvocato notificante)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di notificazione del ricorso per cassazione a mezzo posta elettronica certificata (Pec), la mancanza, nella relata della firma digitale dell\u2019avvocato notificante non \u00e8 causa d\u2019inesistenza dell\u2019atto, potendo la stessa essere riscontrata attraverso altri elementi di individuazione dell\u2019esecutore della notifica, come la riconducibilit\u00e0 del difensore menzionato nella relata alla persona munita di procura speciale per la proposizione del ricorso, essendosi comunque raggiunti la conoscenza dell\u2019atto e, dunque, lo scopo legale della notifica.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 7763 DEL 16 FEBBRAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Estinzione &#8211; Condotte riparatorie &#8211; Ravvedimento volontario &#8211; Attenuante &#8211; Riconoscimento &#8211; Stalker &#8211; Reati perseguibili a querela di parte)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L&#8217;avvenuto riconoscimento dell&#8217;attenuante di cui all&#8217;articolo 62 c.p. citato dal giudice di merito comporta una positiva ricognizione circa la sussistenza dei presupposti per l&#8217;operativit\u00e0 della causa di estinzione del reato di cui all&#8217;articolo 162 ter c.p. che pu\u00f2, quindi, essere applicata dal giudice di legittimit\u00e0 ove ne ricorrano le altre condizioni.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA N. 3842 DEL 16 FEBBRAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Parcheggi \u2013 Legge \u201cponte\u201d \u2013 Destinazione \u2013 Vincolo \u2013 Non sussistente nella concessione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L\u2019articolo 41 sexies della legge 1150\/42, cos\u00ec come modificato prima dalla legge 7\/1967 e poi dalla legge 246\/05, prevede al primo comma la riserva obbligatoria degli appositi spazi per parcheggi nelle nuove costruzioni ed aree pertinenziali ad esse aderenti, nella misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione, dovendosi osservare che il vincolo di destinazione previsto dalla legge insiste su aree gi\u00e0 indicate nella concessione edilizia e che d\u2019altronde la stessa concessione non potrebbe essere rilasciata nel caso in cui il costruttore non abbia indicato le aree destinate a parcheggio. Ne consegue che deve essere annullata con rinvio la sentenza di merito che ha ritenuto di vincolare a parcheggio un\u2019area scoperta retrostante l\u2019edificio, anche se detta area risulta non essere stata oggetto di legale asservimento a parcheggio da parte del costruttore n\u00e9 come tale \u00e8 stata definita negli atti concessori.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, ORDINANZA N. 3970 DEL 19 FEBBRAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Procuratore distrattario \u2013 Spese generali \u2013 Titolo in sede esecutiva)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il procuratore distrattario \u00e8 legittimato ad azionare il titolo in sede esecutiva per reclamare il pagamento del 10 per cento ex articolo 15 della tariffa forense sulla base della sentenza che contiene la condanna alle spese processuali in suo favore senza dover impugnare la sentenza. La somma dovuta per il 10 per cento pu\u00f2 essere riconosciuta in via esecutiva soltanto laddove la sentenza distingua gli esborsi dai diritti e dagli onorari, venendo altrimenti meno i requisiti della liquidit\u00e0 e della certezza che devono contraddistinguere il diritto di credito che costituisce l&#8217;oggetto del titolo esecutivo ex articolo 474 c.p.c.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 7856 DEL 19 FEBBRAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Diffamazione &#8211; Relazione extra-coniugale &#8211; Amante sposato &#8211; Diffusione notizia nel paese)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">E&#8217; condannato per diffamazione chi fa circolare in paese la notizia di avere una relazione con una persona sposata sebbene la divulgazione avvenga a pi\u00f9 riprese, cio\u00e8 a pi\u00f9 persone e in momenti diversi. Non \u00e8 necessario, infatti che la comunicazione offensiva con pi\u00f9 soggetti avvenga contemporaneamente con ciascuno di loro, potendo realizzarsi anche in tempi differenti, purch\u00e9 rivolta a pi\u00f9 destinatari.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 1, ORDINANZA N. 3926 DEL 19 FEBBRAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Spese straordinarie \u2013 Protocollo AIAF \u2013 Rilevanza)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Su istanza di parte il giudice della separazione \u00e8 tenuto a valutare, al fine del calcolo della ripartizione delle spese straordinarie in favore dei figli, anche il protocollo AIAF, vigente presso il Tribunale di competenza.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. II, SENTENZA N. 8065 DEL 20 FEBBRAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Falso in scrittura privata &#8211; Falsificazione assegni bancari e circolari &#8211; Rilevanza penale)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell&#8217;abrogazione dell&#8217;art. 485 c.p. e della nuova formulazione dell&#8217;art. 491 c.p. ad opera del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, permane la rilevanza penale della condotta di falsificazione di assegno, anche se dotato di clausola di non traferibilit\u00e0, in quanto il titolo \u00e8 comunque girabile per l&#8217;incasso (cd. girata impropria), potendo esercitare la sua funzione dissimulatoria almeno nei confronti dell&#8217;impiegato della banca e dell&#8217;istituto da questi rappresentato. Sia l&#8217;assegno bancario che l&#8217;assegno circolare rientrano tutt&#8217;ora tra i titoli di credito che, ai sensi dell&#8217;art. 491 c.p., se falsificati, rendono penalmente rilevante la condotta.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 4091 DEL 20 FEBBRAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Assegno &#8211; Autoresponsabilit\u00e0 economica di ciascuno dei coniugi come persone fisiche)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi spettante l\u2019assegno divorzile all\u2019ex coniuge richiedente, donna ultrasessantenne che ha quale unico reddito certo la pensione sociale e svolge lavori saltuari, dovendosi ritenere che le sue modeste capacit\u00e0 economiche non siano sufficienti ad assicurarle un\u2019esistenza libera e dignitosa.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 8421 DEL 21 FEBBRAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Omesso versamento Iva &#8211; Depenalizzazione &#8211; Confisca &#8211; Revoca sentenza di condanna)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La natura eminentemente sanzionatoria della confisca per equivalente impone al giudice dell&#8217;esecuzione, qualora sia stata dichiarata l&#8217;illegittimit\u00e0 costituzionale della norma incriminatrice, di revocare ai sensi dell&#8217;art. 673 c.p.p. la sentenza irrevocabile di condanna anche nella parte relativa alla confisca, salvo che questa non abbia ancora avuto esecuzione, con restituzione dei beni all&#8217;avente diritto.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, ORDINANZA N. 4208 DEL 21 FEBBRAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Mancato riconoscimento del figlio &#8211; Danno non patrimoniale)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve essere riconosciuto il risarcimento del danno esistenziale, subito dal figlio in conseguenza del mancato riconoscimento da parte del padre, laddove la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole, a causa del disinteresse mostrato nei confronti dei figli per lunghi anni, ben pu\u00f2 integrare gli estremi dell\u2019illecito civile, cagionando la lesione di diritti costituzionalmente protetti, e dar luogo ad un\u2019autonoma azione dei medesimi figli volta al risarcimento dei danni non patrimoniali, ben potendo la prova dei lamentati pregiudizi essere offerta sulla base anche di soli elementi presuntivi e secondo nozioni di comune esperienza, la cui valutazione \u00e8 riservata ai giudici del merito.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, ORDINANZA N. 4194 DEL 21 FEBBRAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Figlio nato dopo 300 giorni dopo la separazione dei genitori &#8211; Azione di disconoscimento di paternit\u00e0)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Non si pu\u00f2 registrare all&#8217;anagrafe il figlio nato fuori dal matrimonio decorsi 300 giorni dalla pronuncia della separazione giudiziale dei genitori o dalla data di comparizione dei coniugi davanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA N. 4324 DEL 22 FEBBRAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Processo \u2013 Irragionevole durata)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di equa riparazione per durata irragionevole del processo, l\u2019articolo 2, comma 2 quater, della 89\/2001, nel prevedere che non si tiene conto ai fini del computo della durata \u00abdel tempo in cui il processo \u00e8 sospeso\u00bb, include non solo l\u2019ipotesi di sospensione ex articolo 295 c.p.c. ma anche quella regolata dall\u2019articolo 624 c.p.c., attesa l\u2019ampiezza della formula introdotta dal legislatore dei 2012, restando comunque salva la possibilit\u00e0 per la parte, che ritenga di aver subito un pregiudizio dall\u2019eccessiva durata dei processo pregiudicante, di proporre un\u2019autonoma domanda di equa riparazione specificamente riferita a quest\u2019ultimo giudizio.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, SENTENZA N. 4485 DEL 23 FEBBRAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Credito professionale &#8211; Recupero \u2013 Controversia \u2013 Riti applicabili)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">A seguito dell\u2019introduzione dell\u2019art. 14 del decreto legislativo 150\/11, la controversia di cui all\u2019articolo 28 della legge 794\/42, come sostituito dal citato decreto legislativo, pu\u00f2 essere introdotta: a) o con un ricorso ai sensi dell\u2019articolo 702 bis, c.p.c., che d\u00e0 luogo ad un procedimento sommario \u201cspeciale\u201d, disciplinato dal combinato disposto dell\u2019articolo 14 e degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo e dunque dalle norme degli articoli 702 bis e seguenti c.p.c., salve le deroghe previste dalle dette disposizioni del decreto legislativo; b) o con il procedimento per decreto ingiuntivo ai sensi degli articoli 633 e seguenti c.p.c., l\u2019opposizione avverso il quale si propone con ricorso ai sensi dell\u2019articolo 702 bis e seguenti c.p.c. ed \u00e8 disciplinata come sub a), ferma restando l\u2019applicazione delle norme speciali che dopo l\u2019opposizione esprimono la permanenza della tutela privilegiata del creditore e segnatamente degli articoli 648, 649 e 653 c.p.c. (quest\u2019ultimo da applicarsi in combinato disposto con l\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 14 e con il penultimo comma dell\u2019articolo 702 ter c.p.c.). Resta, invece, esclusa la possibilit\u00e0 di introdurre l\u2019azione sia con il rito di cognizione ordinaria e sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico, di cui all\u2019art. 702 bis e seguenti c.p.c. La controversia di cui all\u2019articolo 28 della legge 794\/42, tanto se introdotta con ricorso ai sensi dell\u2019articolo 702 bis c.p.c., quanto se introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, ha ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell\u2019avvocato tanto se prima della lite vi sia una contestazione sull\u2019an debeatur quanto se non vi sia e, una volta introdotta, resta soggetta (nel secondo caso a seguito dell\u2019opposizione) al rito indicato dall\u2019articolo 14 del decreto legislativo 150\/11 anche quando il cliente dell\u2019avvocato non si limiti a sollevare contestazioni sulla quantificazione del credito alla stregua della tariffa, ma sollevi contestazioni in ordine all\u2019esistenza del rapporto, alle prestazioni eseguite ed in genere riguardo all\u2019an. Soltanto qualora il convenuto svolga una difesa che si articoli con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione, di accertamento con efficacia di giudicato di un rapporto pregiudicante), l\u2019introduzione di una domanda ulteriore rispetto a quella originaria e la sua esorbitanza dal rito di cui all\u2019articolo 14 comporta &#8211; sempre che non si ponga anche un problema di spostamento della competenza per ragioni di connessione (da risolversi ai sensi delle disposizioni degli articoli 34, 35 e 36 c.p.c.) e, se \u00e8 stata adita la corte di appello, il problema della soggezione della domanda del cliente alla competenza di un giudice di primo grado, che ne impone la rimessione ad esso &#8211; che, ai sensi dell\u2019articolo 702 ter, quarto comma, c.p.c., si debba dar corso alla trattazione di detta domanda con il rito sommario congiuntamente a quella ex articolo 14, qualora anche la domanda introdotta dal cliente si presti ad un\u2019istruzione sommaria, mentre, in caso contrario, si impone di separarne la trattazione e di procedervi con il rito per essa di regola previsto (non potendo trovare applicazione, per l\u2019esistenza della norma speciale, la possibilit\u00e0 di unitaria trattazione con il rito ordinario sull\u2019intero cumulo di cause ai sensi dell\u2019articolo 40, terzo comma, c.p.c.).<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 2, ORDINANZA N. 4428 DEL 23 FEBBRAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Divisione \u2013 Acquirente della quota di beni in comunione \u2013 Litisconsorte necessario nel giudizio di divisione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L&#8217;acquirente di una quota indivisa di beni in comunione ereditaria non \u00e8 litisconsorte necessario nel giudizio di divisione. L&#8217;atto, infatti, ha effetto obbligatorio e l&#8217;interessato pu\u00f2 solo intervenire nel giudizio al fine di vigilare sul corretto svolgimento del procedimento.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, ORDINANZA N. 4436 DEL 23 FEBBRAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Concorso indetto dall&#8217;Amministrazione &#8211; Partecipanti &#8211; Ammissione &#8211; Esclusione a successive fasi &#8211; Diritto soggettivo)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La pretesa azionata dai lavoratori pubblici al fine di ottenere il completamento di una procedura selettiva, dalla quale sono stati illegittimamente esclusi dopo esservi stati regolarmente ammessi, investe provvedimenti non discrezionali della Pa, ma atti negoziali, consistenti nel dare la possibilit\u00e0 ai dipendenti di completare la selezione alle cui prime fasi avevano legittimamente partecipato, in base al relativo bando. A tali atti si correlano diritti soggettivi, sicch\u00e9 una simile situazione rientra a pieno titolo nell&#8217;ambito applicativo dell&#8217;articolo 63, comma 2, del Dlgs. n. 165\/01 e ci\u00f2 comporta che il giudice ordinario ha anche il potere di adottare nei confronti della Pa qualsiasi tipo di sentenza, compresa la sentenza di condanna a un \u201cfacere\u201d, data la sussistenza del diritto soggettivo dei lavoratori interessati al rispetto da parte della Pa medesima, oltrech\u00e9 del generale obbligo di correttezza e buona fede, dei criteri predeterminati nel bando per l&#8217;ammissione alla selezione, lo svolgimento delle prove, la selezione dei promovendi e cos\u00ec via, diritto che non riguarda quindi soltanto la formazione della graduatoria ma anche il tempo e l&#8217;ordine della promozione.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, ORDINANZA N. 4456 DEL 23 FEBBRAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Aggiudicazione \u2013 Annullamento dell&#8217;aggiudicazione da parte del Tar &#8211; Risoluzione del contratto in autotutela)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L&#8217;amministrazione appaltante \u00e8 tenuta a indennizzare l&#8217;impresa aggiudicataria se risolve il contratto in autotutela subito dopo l&#8217;annullamento dell&#8217;aggiudicazione da parte del Tar. In questo caso la Pa pone in essere un comportamento a proprio rischio perch\u00e9 la decisione pregiudica i diritti dell&#8217;aggiudicatario e pu\u00f2 essere ribaltata in appello.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. TRIBUTARIA, SENTENZA N. 4396 DEL 23 FEBBRAIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Accertamento fiscale &#8211; su indagine di mercato)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L\u2019accertamento fiscale \u00e8 valido quando richiama, come base di calcolo del maggior reddito accertato, l\u2019indagine di mercato pubblicata sul quotidiano economico.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; Lettera informativa n. \u00a085\/18 del 15.06.2018 \u2013 NG 11-18 \u00a0 NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 11-2018 \u00a0 \u00a0FEBBRAIO 2018 (II) &nbsp; CASSAZIONE CIVILE, SEZ. 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