{"id":12660,"date":"2018-07-06T18:07:47","date_gmt":"2018-07-06T17:07:47","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/?page_id=12660"},"modified":"2018-07-06T18:07:47","modified_gmt":"2018-07-06T17:07:47","slug":"informativa-9718-info-giurisprudenza-n-12-18","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/informativa-9718-info-giurisprudenza-n-12-18\/","title":{"rendered":"Informativa 97\/18 (INFO GIURISPRUDENZA N. 12-18)"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>Lettera informativa n. 97\/18 del 05.07.2018 \u2013 <\/strong><span style=\"color: #008000;\"><strong>NG 12-18<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #008000;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #008000;\"><strong><u>\u00a0NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 12-2018<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong><em>\u00a0MARZO 2018 (I)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; T, SENTENZA N. 4851 DELL\u20191 MARZO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>(<em>Autonoma organizzazione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Esteso il perimetro dell\u2019autonoma organizzazione ai fini Irap. Non sono tenuti al versamento dell\u2019imposta i professionisti che hanno due dipendenti part time (nel caso specifico un medico con segretaria e donna delle pulizie).<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 9455 DEL 2 MARZO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Omesso versamento delle ritenute dovute o certificate \u2013 Impugnazione \u2013 Accertamento del dolo del reato)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In materia di omesso versamento delle ritenute dovute o certificate, laddove il gravame di merito ha avuto ad oggetto &#8211; quale unico punto della prima sentenza &#8211; l\u2019accertamento del dolo del reato, ogni altro eventuale ed ulteriore profilo, compreso quello oggettivo della condotta, che viene sollevato soltanto in udienza di appello, \u00e8 destinato a subire la preclusione di cui all\u2019articolo 597, comma 1, c.p.p., con la precisazione ulteriore che il decreto legislativo 158\/15 non d\u00e0 luogo a un\u2019abolitio criminis che travolge il reato contestato, s\u00ec da imporre l\u2019intervento di poteri officiosi da parte del giudice, ma \u00e8 soltanto una novella legislativa che ha integrato per addizione il contenuto dell\u2019articolo 10 bis del decreto legislativo 74\/2000, mantenendo la piena vigenza penale della condotta precedentemente sanzionata.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 5013 DEL 2 MARZO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>(<em>Parte che sta in giudizio personalmente \u2013 Autorizzazione \u2013 Implicita \u2013 Revocabilit\u00e0 in sede di decisione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il provvedimento con il quale il giudice di pace autorizza la parte a stare in giudizio personalmente a norma dell&#8217;articolo 82, comma 2, c.p.c. non esige il rigore formale della espressa scrittura, potendo esso risultare implicitamente dai verbali di causa. Una volta intervenuta, sia pure implicitamente, tale autorizzazione a stare in giudizio personalmente la stessa non \u00e8 revocabile successivamente in sede di decisione, con conseguente caducazione di tutti gli atti compiuti, risultando invece diversa l\u2019ipotesi in cui il giudice in sede di decisione della causa si limiti ad una declaratoria di nullit\u00e0 della concessa autorizzazione.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, SENTENZA N. 9989 DEL 5 MARZO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Ricerca della prova \u2013 Sequestro probatorio \u2013 Personal computer del giornalista \u2013 Assenza di pertinenzialit\u00e0 e proporzionalit\u00e0)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi che il provvedimento dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria di esibizione e sequestro di materiale posseduto da un giornalista pu\u00f2 costituire una violazione della libert\u00e0 di espressione tutelata dalla Convenzione europea del diritti dell\u2019uomo, perch\u00e9, comportando il rischio dell\u2019individuazione delle fonti alle quali il professionista aveva garantito l\u2019anonimato, pregiudica la futura attivit\u00e0 del giornalista e del giornale la cui reputazione sarebbe lesa anche agli occhi delle future fonti: ne consegue che deve essere annullato senza rinvio, senza trattenimento di copia dei dati acquisiti, il decreto di sequestro probatorio disposto su personal computer e altro materiale del giornalista senza il rispetto dei parametri di pertinenzialit\u00e0 e proporzionalit\u00e0.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 3, ORDINANZA N. 5099 DEL 5 MARZO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Notifica del precetto a uno dei condebitori \u2013 Decorso del termine di perenzione per gli altri)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La notifica del precetto a uno dei condebitori non interrompe il decorso termine di perenzione per gli altri. L&#8217;unitariet\u00e0 del rapporto non opera, infatti, in ambito processuale dove ciascuno dei destinatari dell&#8217;atto deve poter beneficiare dell&#8217;inerzia del creditore.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, ORDINANZA N. 5108 DEL 5 MARZO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Intermediazione finanziaria \u2013 Consulenza)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve essere escluso l\u2019annullamento dell\u2019acquisto dei titoli effettuati dall\u2019intermediario finanziario per conto dell\u2019investitore nonostante la valutazione di inadeguatezza dell\u2019operazione compiuta dal primo, sebbene fra le parti al momento intercorra un rapporto di consulenza finanziaria, laddove non \u00e8 previsto dalla normativa.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 9954 DEL 5 MARZO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Bancarotta preferenziale &#8211; Liquidatore &#8211; Compensi &#8211; Incasso &#8211; Pregiudizio alla massa di creditori)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Non integra il reato di bancarotta per distrazione ma quello di bancarotta preferenziale il liquidatore che riconosca a se stesso il credito vantato nei confronti della societ\u00e0 fallita o fallenda e lo incassi; infatti, il fatto che attraverso tale condotta favorisca se stesso e non un qualsiasi creditore non impedisce che sussista l&#8217;ipotesi di cui all&#8217;art. 216, comma terzo, L.fall.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 9937 DEL 5 MARZO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Bancarotta fraudolenta &#8211; Particolare tenuit\u00e0 del fatto del danno patrimoniale)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di bancarotta fraudolenta, il giudizio relativo alla particolare tenuit\u00e0 del fatto del danno patrimoniale deve essere posto in relazione alla diminuzione (non percentuale, ma globale) che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti n\u00e9 \u00e8 necessario che l\u2019entit\u00e0 dell\u2019attivo sia interamente e dettagliatamente ricostruita, essendo sufficiente, al fine di escludere la circostanza attenuante, la distrazione di beni di rilevante entit\u00e0, idonea di per s\u00e9 ad incidere sul riparto in misura consistente.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, SENTENZA N. 10249 DEL 6 MARZO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Misure prevenzione &#8211; Terreno su cui insistono beni immobili &#8211; Discoteca &#8211; Fondo legittimo &#8211; Opere edilizie realizzate con soldi illeciti)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Sono confiscabili il terreno, acquisito legittimamente, e le opere realizzate con risorse finanziarie illecite ma solo se queste ultime hanno un valore superiore a quello del fondo acquisito legittimamente.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; T, ORDINANZA N. 5203 DEL 6 MARZO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Rimborso d\u2019imposta \u2013 Istanza presso ufficio territorialmente incompetente)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di rimborso delle imposte sui redditi, disciplinato dall&#8217;art. 38, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la presentazione di un&#8217;istanza di rimborso a un organo diverso da quello territorialmente competente a provvedere costituisce atto idoneo non solo ad impedire la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso, ma anche a determinare la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile dinanzi al giudice tributario, sia perch\u00e9 l&#8217;ufficio non competente (quando non estraneo all&#8217;Amministrazione finanziaria) \u00e8 tenuto a trasmettere l&#8217;istanza all&#8217;ufficio competente, in conformit\u00e0 delle regole di collaborazione tra organi della stessa Amministrazione, sia alla luce dell&#8217;esigenza di una sollecita definizione dei diritti delle parti, ai sensi dell&#8217;art. 111 Cost.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 5160 DEL 6 MARZO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Finanziamento &#8211; Interessi \u2013 Valutazione della natura usuraria \u2013 Spese di assicurazione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Ai fini della valutazione dell\u2019eventuale natura usuraria di un contratto di finanziamento contro cessione di un quinto della retribuzione, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformit\u00e0 con quanto previsto dall\u2019articolo 644, comma 4, c.p., essendo, all\u2019uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, il tutto anche in epoca antecedente alle istruzioni della Banca d\u2019Italia del 2009, dovendosi affermare che la \u201ccentralit\u00e0 sistematica\u201d dell\u2019articolo 644 c.p. in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante non pu\u00f2 non valere pure per l\u2019intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell\u2019usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla Banca d\u2019Italia.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 5127 DEL 6 MARZO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Esecuzione civile \u2013 Comunicazione del provvedimento del giudice dell&#8217;esecuzione \u2013 Invio tramite pec del solo dispositivo)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di opposizione agli atti esecutivi di cui all&#8217;art. 617 c.p.c., quand&#8217;anche la comunicazione del provvedimento del giudice dell&#8217;esecuzione sia avvenuta in imperfetta ottemperanza al disposto del capoverso dell&#8217;art. 45 disp. att. c.p.c., come nel caso in cui essa sia stata non integrale, la relativa nullit\u00e0 \u00e8 suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, anche ai fini del decorso del termine per la proposizione dell&#8217;opposizione agli atti esecutivi, ove l&#8217;oggetto della comunicazione sia sufficiente a fondare in capo al destinatario una conoscenza di fatto della circostanza che \u00e8 venuto a giuridica esistenza un provvedimento del giudice dell&#8217;esecuzione potenzialmente pregiudizievole; pertanto, in tal caso \u00e8 onere del destinatario, nonostante l&#8217;incompletezza della comunicazione, attivarsi per prendere utile piena conoscenza dell&#8217;atto e valutare se e per quali ragioni proporre opposizione avverso di esso ai sensi dell&#8217;art. 617 c.p.c. e nel rispetto del relativo termine, da reputarsi idoneo all&#8217;espletamento delle sue difese; ed incombe all&#8217;opponente dimostrare, se del caso, l&#8217;inidoneit\u00e0 in concreto della ricevuta comunicazione ai fini dell&#8217;estrinsecazione, in detti termini, del suo diritto di difesa.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 5260 DEL 6 MARZO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Avvocato \u2013 Assistenza per il concordato preventivo \u2013 Ammissione al passivo \u2013 Mandato alle liti)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve essere annullata con rinvio la sentenza di merito che esclude dal passivo della societ\u00e0 fallita i crediti dell\u2019avvocato per la valutazione della situazione finanziaria della compagine in bonis e la redazione di una bozza di ricorso per il concordato preventivo, esclusione avvenuta sull\u2019unico rilievo della mancanza di un \u201cmandato alle liti\u201d per definizione non richiesto e non richiedibile in materia di prestazioni stragiudiziali.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 5375 DEL 7 MARZO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Apprendistato \u2013 Formazione \u2013 Causa negoziale)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il contratto di apprendistato, che \u00e8 contratto a causa mista con finalit\u00e0 formative, non pu\u00f2 essere stipulato al solo scopo di far svolgere durante la durata del contratto le mansioni tipiche del profilo professionale (nel caso in esame di portalettere), ma deve prevedere al contempo un\u2019attivit\u00e0 di insegnamento da parte del datore di lavoro, la quale costituisce elemento essenziale e indefettibile del contratto entrando a far parte della causa negoziale.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, ORDINANZA N. 5490 DEL 7 MARZO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Spese straordinarie &#8211; Trattamenti estetici &#8211; Iscrizione scuola privata)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il trattamento estetico per eliminare il problema che \u00e8 fonte di disagio per la ragazza e l&#8217;iscrizione alla scuola privata i cui orari sono pi\u00f9 compatibili con il lavoro dell&#8217;affidatario rientrano tra le spese straordinarie cui non si pu\u00f2 sottrarre l&#8217;altro genitore che non riesce a dimostrarne la futilit\u00e0.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 5380 DEL 7 MARZO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Pensione di vecchiaia \u2013 Accertamento fiscale con adesione \u2013 Reddito accertato)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Ai fini della determinazione dell\u2019entit\u00e0 del trattamento di pensione di vecchiaia erogato dalla cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori rileva il reddito professionale dichiarato ai fini fiscali &#8211; quale risultante dalle dichiarazioni presentate nei dieci anni solari anteriori alla maturazione del diritto ai fini dell\u2019Irpef e non gi\u00e0 quello definito per effetto dell\u2019accertamento con adesione, il quale non costituisce una reale definizione del solo reddito professionale dell\u2019avvocato, idoneo a costituire la nuova ed effettiva base imponibile ai fini contributivi ed ad incidere sull\u2019ammontare della pensione goduta.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, SENTENZA N. 10370 DEL 7 MARZO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Omicidio colposo &#8211; Lesioni personali colpose &#8211; Delegato comunale alla segnaletica &#8211; Mancata apposizione della segnaletica dello stop)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">E&#8217; condannato per omicidio colposo e lesioni gravi colpose il responsabile della protezione civile e delegato comunale alla segnaletica che, omettendo di mettere in pratica le direttive del sindaco, non colloca lo stop obbligatorio sul tratto stradale, provocando il sinistro mortale. Il dirigente comunale \u00e8 titolare della posizione di garanzia finalizzata alla tutela della sicurezza degli utenti della strada al fine di garantire la regolarit\u00e0 della circolazione avendo, nella sua qualit\u00e0 di delegato dal responsabile per la segnaletica, il compito concreto di dare attuazione agli ordini imposti dal soggetto delegato dal sindaco all&#8217;assunzione delle decisioni sull&#8217;apposizione della segnaletica stradale.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 5523 DELL\u20198 MARZO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Licenziamento \u2013 Fondato sulla posta elettronica aziendale)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi illegittimo il licenziamento fondato sulla corrispondenza relativa all\u2019indirizzo di posta elettronica del dipendente, dovendosi escludere che i messaggi siano riferibili al suo autore apparente, trattandosi di e-mail prive di firma elettronica, dovendo infatti ritenersi, quanto all\u2019efficacia probatoria dei documenti informatici, che l\u2019articolo 21 del decreto legislativo 82\/2005 attribuisce l\u2019efficacia prevista dall\u2019articolo 2702 c.c. solo al documento sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, mentre \u00e8 liberamente valutabile dal giudice, ai sensi dell\u2019articolo 20 del decreto legislativo 82\/2005, l\u2019idoneit\u00e0 di ogni diverso documento informatico (come l\u2019e-mail tradizionale) a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualit\u00e0, sicurezza, integrit\u00e0 ed immodificabilit\u00e0.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 10481 DELL\u20198 MARZO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Minorile &#8211; Messa alla prova &#8211; Sentenza di non luogo a procedere &#8211; Pm &#8211; Rinvio alla relazione dei servizi sociali)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La motivazione della sentenza di non luogo a procedere pronunciata ai sensi dell&#8217;articolo 29 d.p.r. n. 448\/88 non pu\u00f2 essere redatta mediante il puro e semplice rinvio alle relazioni dei servizi sociali se una delle parti ne contesti l&#8217;attitudine a fondare un positivo giudizio in ordine all&#8217;accertamento dell&#8217;andamento e al risultato della messa in prova. La parte che eccepisce il vizio di mancanza di motivazione \u00e8 a sua volta tenuta, in ossequio al principio di specificit\u00e0 del ricorso, a illustrare in modo non generico le ragioni del proprio dissenso rispetto alla decisione impugnata, onde consentirne una delibazione di manifesta fondatezza e\/o rilevanza, e a documentare la loro formale proposizione al giudice del provvedimento impugnato.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 5889 DEL 12 MARZO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Assegno circolare non riscosso \u2013 Provvista finita nel fondo depositi dormienti \u2013 Diritto alla restituzione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Una volta trascorso il termine triennale, il beneficiario dell\u2019assegno circolare non pu\u00f2 pi\u00f9 ottenere il pagamento il titolo e a quel punto il richiedente l\u2019assegno stesso potr\u00e0 ripetere la provvista, senza necessit\u00e0 di revocare il mandato che \u00e8 oggettivamente venuto meno: ne consegue che deve essere condannata alla restituzione della somma richiesta la Consap,\u00a0 concessionaria dei servizi assicurativi pubblici che gestisce il fondo dei depositi dormienti, laddove resta impregiudicato nei confronti del Fondo il diritto alla restituzione del relativo importo da parte del richiedente l\u2019emissione dell\u2019assegno circolare non riscosso.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. II, SENTENZA N. 11075 DEL 13 MARZO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Frode informatica \u2013 Copia dei codici sorgenti)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Si configura il reato di frode informatica nella condotta consistita nella introduzione nel sistema informatico e nella estrazione di copia del database e dei codici sorgenti del programma protetto da copyright, al fine di utilizzare lo stesso software per gestire parti dell&#8217;attivit\u00e0 di una societ\u00e0 concorrente, in cui coloro che avevano organizzato la copia erano confluiti, configurandosi un intervento senza diritto sui dati.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 034 DEL 13 MARZO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Sinistro stradale \u2013 Custode \u2013Responsabilit\u00e0)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L\u2019articolo 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, come il Comune nell\u2019incidente stradale al ciclista caduto in una buca sull\u2019asfalto, individua un criterio di imputazione della responsabilit\u00e0 che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicch\u00e9 incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l\u2019evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosit\u00e0 o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 11053 DEL 13 MARZO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Bancarotta per distrazione \u2013 Di ramo d\u2019azienda)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L\u2019imprenditore pu\u00f2 essere punito per bancarotta per distrazione del ramo d\u2019azienda solo quando il trasferimento riguarda fattori produttivi che rappresentano una posta attiva a bilancio.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 6018 DEL 13 MARZO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Liquidazione \u2013 Distinzione per ciascun grado di giudizio)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il giudice deve liquidare in modo distinto spese e onorari di ciascun grado della causa. Le parti, infatti, devono avere la possibilit\u00e0 di controllare i criteri di calcolo adottati e verificare la congruit\u00e0 della somma riconosciuta.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA N. 6223 DEL 14 MARZO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Vendita immobiliare \u2013 Contratto preliminare \u2013 Stipula del definitivo &#8211; Diversit\u00e0 tra preliminare e definitivo)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il contratto definitivo di vendita immobiliare prevale sul preliminare e la diversit\u00e0 tra i due atti non determina un inadempimento. La stipula del secondo negozio, infatti, costituisce l&#8217;unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti all&#8217;accordo, a meno che le parti non abbiano manifestato una espressa volont\u00e0 contraria.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, SENTENZA N. 11635 DEL 14 MARZO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Violazione degli obblighi di assistenza familiare &#8211; Mantenimento del figlio minore stabilito in sede civile)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Quanto alla configurabilit\u00e0 del reato previsto dall\u2019art. 570, secondo comma, n. 2, c.p., nell\u2019ipotesi di corresponsione parziale dell\u2019assegno stabilito in sede civile per il mantenimento del figlio minore, deve affermarsi che il giudice penale deve accertare se tale condotta abbia inciso apprezzabilmente sulla disponibilit\u00e0 dei mezzi economici che il soggetto obbligato \u00e8 tenuto a fornire ai beneficiari, tenendo inoltre conto di tutte le altre circostanze del caso concreto, dovendosi escludersi ogni automatica equiparazione dell\u2019inadempimento dell\u2019obbligo stabilito dal giudice civile alla violazione della legge penale, dovendosi osservare che non vi \u00e8 equiparazione tra il fatto penalmente sanzionato e l\u2019inadempimento civilistico, poich\u00e9 la norma non fa riferimento a singoli mancati o ritardati pagamenti, bens\u00ec ad una condotta di volontaria inottemperanza con la quale il soggetto agente intende specificamente sottrarsi all\u2019assolvimento degli obblighi imposti con la separazione.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 6324 DEL 14 MARZO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Agevolazioni per le imprese \u2013 Qualifica di imprenditore \u2013 Coordinamento e controllo di fattori della produzione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Solo laddove il libero professionista alleghi e dimostri di aver esercitato un\u2019attivit\u00e0 di coordinamento e controllo di fattori della produzione ulteriore rispetto alla tipica attivit\u00e0 professionale, pu\u00f2 accertarsi la natura imprenditoriale della relativa attivit\u00e0 e da ci\u00f2 riconoscersi il diritto alla fruizione delle agevolazioni di cui ai contratti di riallineamento previste dall&#8217;articolo 6 del decreto legge 508\/96, convertito dalla legge 610\/96.<br \/>\n<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lettera informativa n. 97\/18 del 05.07.2018 \u2013 NG 12-18 \u00a0 \u00a0NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 12-2018 \u00a0 \u00a0MARZO 2018 (I) &nbsp; CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; T, SENTENZA N. 4851 DELL\u20191 MARZO 2018 (Autonoma organizzazione) Esteso il perimetro dell\u2019autonoma organizzazione ai fini Irap. 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