{"id":12763,"date":"2018-07-21T16:25:13","date_gmt":"2018-07-21T15:25:13","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/?page_id=12763"},"modified":"2018-07-21T16:25:46","modified_gmt":"2018-07-21T15:25:46","slug":"informativa-10818-info-giurisprudenza-n-14-18","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/informativa-10818-info-giurisprudenza-n-14-18\/","title":{"rendered":"Informativa 108\/18 (INFO GIURISPRUDENZA N. 14-18)"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>Lettera informativa n. 108\/18 del \u00a020.07.2018 \u2013 <\/strong><span style=\"color: #008000;\"><strong>NG 14-18<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #008000;\"><strong><u>NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 14-2018<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong><em>APRILE 2018 (I)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; T, ORDINANZA N. 8089 DEL 3 APRILE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Atti giudiziari \u2013 A cura di operatori privati &#8211; Decorrenza dal 10 settembre 2017)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La soppressione dell\u2019attribuzione in esclusiva alla societ\u00e0 Poste Italiane spa, quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della legge 890\/1982, nonch\u00e9 dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi dell\u2019articolo 201 del decreto legislativo 285\/92, \u00e8 introdotta dalla legge 124\/17, all\u2019articolo 1, comma 57, lettera b) con decorrenza dal 10 settembre 2017, grazie l\u2019abrogazione dell\u2019articolo 4 del decreto legislativo 261\/99 e nessuna efficacia retroattiva, dovendosi escludere natura interpretativa alla succitata disposizione, pu\u00f2 essere riconosciuta a detta abrogazione, secondo il principio generale di cui all\u2019articolo 11, comma 1, delle disposizioni preliminari al codice civile.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 3, ORDINANZA N. 8170 DEL 3 APRILE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Impugnazione non respinta integralmente &#8211; Condanna al pagamento dell&#8217;ulteriore contributo unificato)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La parte non pu\u00f2 essere condannata a versare il contributo unificato ulteriore in appello se l&#8217;impugnazione non \u00e8 stata respinta integralmente. Il collegio di secondo grado, infatti, non pu\u00f2 considerare applicabili in questo caso i presupposti previsti per la condanna alle spese della parte soccombente in modo quasi integrale.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 14832 DEL 4 APRILE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Procedura di prevenzione \u2013 Divieto di assistere a manifestazioni sportive &#8211; Memoria difensiva &#8211; Inviata via posta elettronica certificata alla cancelleria del giudice competente per la convalida)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L\u2019articolo 6, comma 2 bis, della legge 401\/89 prevede la facolt\u00e0 di presentare memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida dei provvedimenti di divieto di assistere a manifestazioni sportive, ma non prescrive espressamente che tale facolt\u00e0 debba essere esercitata mediante deposito nella cancelleria. Il che, del resto, \u00e8 connaturale all\u2019oggetto (la libert\u00e0 personale), alla particolare natura del procedimento (cartolare ed informale) e alla fisiologica ristrettezza dei tempi entro cui deve necessariamente concludersi il controllo di legalit\u00e0 di un atto che limita la libert\u00e0 personale del soggetto, pena l\u2019inefficacia delle relative prescrizioni, dovendosi evidenziare i profili di autonomia che la procedura di prevenzione assume rispetto al processo penale e la peculiare necessit\u00e0 di regole che assicurino comunque le esigenze della difesa nella ristrettezza dei tempi stabiliti (ad horas) per la convalida che, come noto, non possono subire deroghe nemmeno se cadono in giorni festivi. Ne consegue che \u00e8 ammissibile la memoria difensiva inviata via posta elettronica certificata alla cancelleria del giudice competente per la convalida.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, SENTENZA N. 14940 DEL 4 APRILE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Sequestro preventivo &#8211; Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato \u2013 Conto bancario su cui \u00e8 accreditata la pensione del cointestatario \u2013 Decesso)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve essere annullato il sequestro preventivo disposto per il reato di cui all\u2019articolo 316 ter c.p. laddove all\u2019indagato \u00e8 contestato di essersi indebitamente appropriato delle indennit\u00e0 pensionistiche del defunto cointestatario del suo conto corrente, laddove nel nostro ordinamento non \u00e8 previsto uno specifico obbligo di comunicare all\u2019Inps il decesso dell\u2019assicurato in capo al soggetto cointestatario del conto corrente su cui appunto sono accreditate le somme della pensione del defunto, a meno che egli non rientri anche in taluna delle categorie previste dall\u2019articolo 72 dpr 396\/00, in quanto congiunto, persona convivente con il defunto o un delegato di questi, persona comunque informata del decesso ovvero direttore della struttura ove sia ospitato il pensionato all\u2019atto della morte o persona delegata.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, ORDINANZA N. 8345 DEL 4 APRILE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Conservazione della garanzia patrimoniale &#8211; Azione revocatoria &#8211; Capienza dei beni del debitore \u2013 Verifica \u2013 Momento storico)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di revocatoria ordinaria, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell\u2019eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l\u2019insufficienza dei beni del debitore a offrire la necessaria garanzia patrimoniale, \u00e8 quello in cui viene compiuto l\u2019atto di disposizione dedotto in giudizio e pu\u00f2 apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando invece assolutamente irrilevanti le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente a quell\u2019atto di disposizione.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 15172 DEL 5 APRILE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Omesso versamento Iva &#8211; Soglia di punibilit\u00e0 &#8211; Riforma &#8211; Abolizione parziale del reato)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La nuova fattispecie di reato di cui all&#8217;articolo 10 ter, D.lgs. n. 74\/00, come modificata dall&#8217;articolo 8, D.lgs. n. 158\/15, che ha elevato a euro 250mila la soglia di punibilit\u00e0, ha determinato l&#8217;abolizione parziale del reato commesso in epoca antecedente che aveva ad oggetto somme pari o inferiori a detto importo, e in considerazione dell&#8217;abrogazione parziale trovano applicazione gli articoli 2, comma secondo, c.p. (e non il quarto comma dell&#8217;articolo 2, c.p.) e 673, comma primo, c.p.p.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 3, SENTENZA N. 8438 DEL 5 APRILE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Donazione a favore dei figli minori \u2013 Mancata nomina del curatore speciale nel giudizio \u2013 Posizioni coincidenti delle parti \u2013 Conflitto di interessi)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La revocatoria della donazione fatta dal debitore ai figli resta valida anche se nel giudizio non \u00e8 stato nominato un curatore speciale per i minori. \u00c8 esclusa, infatti, l&#8217;esistenza di un conflitto di interessi quando le posizioni delle parti risultano coincidenti nel sottrarre il bene all&#8217;azione del creditore.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 3, ORDINANZA N. 8611 DEL 9 APRILE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Somme prelevate dal conto corrente del defunto \u2013 Prima dell&#8217;apertura della successione \u2013 Competenza del giudice del luogo di apertura della successione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La controversia sulle somme prelevate dal conto del defunto prima della morte non deve essere decisa dal tribunale del luogo di apertura della successione. In questa ipotesi, infatti, \u00e8 inapplicabile la disciplina in tema di petizione di eredit\u00e0 dal momento che il denaro conteso non \u00e8 mai entrato a far parte dell&#8217;asse ereditario.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 8686 DEL 9 APRILE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Licenziamento &#8211; Ricorso per cassazione &#8211; Avverso la sentenza emessa dalla Corte d\u2019appello a definizione del reclamo)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">\u00c8 inammissibile il ricorso il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa dalla Corte d\u2019appello a definizione del reclamo previsto dall\u2019articolo 1 della legge 92\/2012 in materia di licenziamento dopo che sono decorsi oltre sessanta giorni dalla comunicazione di detto provvedimento avvenuta mediante posta elettronica certificata al difensore del lavoratore a cura della cancelleria dell\u2019ufficio giudiziario.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 1, ORDINANZA N. 9158 DEL 12 APRILE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Frodi informatiche \u2013 Responsabilit\u00e0 della banca e delle Poste)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di responsabilit\u00e0 della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori), \u00e8 del tutto ragionevole ricondurre nell\u2019area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilit\u00e0 delle operazioni alla volont\u00e0 del cliente, la possibilit\u00e0 di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo. Ne consegue che, anche prima dell\u2019entrata in vigore del d.lgs. n. 11 del 2010, la banca, cui \u00e8 richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell\u2019accorto banchiere, e tenuta a fornire la prova della riconducibilit\u00e0 dell\u2019operazione al cliente.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 9091 DEL 12 APRILE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Donazione \u2013 Donazione orale \u2013 Nullit\u00e0 &#8211; Adempimento parziale degli eredi e impegno scritto a versare il saldo)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La donazione orale fatta dal defunto \u00e8 sanata con l&#8217;adempimento parziale degli eredi e l&#8217;impegno scritto a versare il saldo. In questo caso, infatti, \u00e8 applicabile la disciplina sulla convalida dell&#8217;atto nullo, con la conseguenza che in caso di mancato pagamento spontaneo il giudice pu\u00f2 emettere sentenza di condanna.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 9196 DEL 13 APRILE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Danno non patrimoniale \u2013 Danno dinamico-relazionale \u2013 Liquidazione autonoma dal danno morale)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Nel procedere all\u2019accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito, alla luce dell\u2019insegnamento della Corte costituzionale sentenza 235\/14 e del recente intervento del legislatore sugli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni come modificati dall\u2019articolo 1, comma 17, della legge 124\/17 &#8211; la cui nuova rubrica (\u201cdanno non patrimoniale\u201d, sostituiva della precedente, \u201cdanno biologico\u201d), ed il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico-relazionale causato dalle lesioni da quello morale &#8211; deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale e cio\u00e8 tanto l\u2019aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di s\u00e9, della paura, della disperazione) quanto quello dinamico-relazione (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto).<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 9178 DEL 13 APRILE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Convivenza more uxorio &#8211; Danno da morte del convivente \u2013 Nozione di convivenza)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Si ha convivenza more uxorio, rilevante anche ai fini della risarcibilit\u00e0 del danno subito da un convivente in caso di perdita della vita dell\u2019altro, qualora due persone siano legate da un legame affettivo stabile e duraturo, in virt\u00f9 del quale abbiano spontaneamente e volontariamente assunto reciproci impegni di assistenza morale e materiale: ai fini dell\u2019accertamento della configurabilit\u00e0 della convivenza more uxorio, i requisiti della gravit\u00e0, della precisione e della concordanza degli elementi presuntivi, richiesti dalla legge, devono essere ricavati in relazione al complesso degli indizi (quali, a titolo meramente esemplificativo, un progetto di vita comune, l\u2019esistenza di un conto corrente comune, la compartecipazione di ciascuno dei conviventi alle spese familiari, la prestazione di reciproca assistenza, la coabitazione), i quali devono essere valutati non atomisticamente ma nel loro insieme e l\u2019uno per mezzo degli altri. Ne consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimit\u00e0 la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand\u2019anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall\u2019altro in un rapporto di vicendevole completamento.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lettera informativa n. 108\/18 del \u00a020.07.2018 \u2013 NG 14-18 \u00a0 NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 14-2018 APRILE 2018 (I) &nbsp; CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; T, ORDINANZA N. 8089 DEL 3 APRILE 2018 (Atti giudiziari \u2013 A cura di operatori privati &#8211; Decorrenza dal 10 settembre 2017) La soppressione dell\u2019attribuzione in esclusiva alla societ\u00e0 Poste Italiane spa, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/12763"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12763"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/12763\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12765,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/12763\/revisions\/12765"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12763"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}