{"id":12767,"date":"2018-07-25T12:57:25","date_gmt":"2018-07-25T11:57:25","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/?page_id=12767"},"modified":"2018-07-28T16:33:45","modified_gmt":"2018-07-28T15:33:45","slug":"informativa-10918-info-giurisprudenza-n-1518","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/informativa-10918-info-giurisprudenza-n-1518\/","title":{"rendered":"Informativa 110\/18 (INFO GIURISPRUDENZA N. 15\/18)"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>Lettera informativa n. 110\/18 del 27.07.2018 \u2013 <\/strong><span style=\"color: #008000;\"><strong>NG 15-18<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #008000;\"><strong><u>NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 15 -2018<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em><br \/>\n<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong><em>APRILE 2018 (II)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. I, SENTENZA N. 16894 DEL 16 APRILE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Incolumit\u00e0 pubblica &#8211; Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina \u2013 Proprietario esclusivo e locatore dell\u2019immobile)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Compie il reato di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina in caso di crollo di intonaci e soffitto il proprietario esclusivo e locatore dell\u2019immobile che non interviene dopo le prime manifestazioni delle infiltrazioni d\u2019acqua segnalate dal conduttore preferendo attendere le determinazioni dell\u2019assemblea condominiale sui lavori alla copertura dell\u2019edificio. Intervenire \u00e8 un obbligo del singolo condomino quando il pericolo interessi soltanto la propriet\u00e0 individuale o comunque si realizzi nel suo perimetro interno ed imponga un&#8217;immediata rimozione delle conseguenze del deterioramento edilizio con l&#8217;eliminazione di parti non strutturali o di rivestimento che minaccino distacco e precipitazione al suolo.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, SENTENZA N. 9349 DEL 16 APRILE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>(<em>Contratto preliminare di compravendita \u2013 Domanda di esecuzione specifica dell\u2019obbligo di contrarre \u2013 Trascrizione della domanda \u2013 Successiva dichiarazione di fallimento)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica dell\u2019obbligo di contrarre precedente al fallimento \u00e8 opponibile alla procedura ed il curatore non pu\u00f2 sciogliersi dal contratto.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. TRIBUTARIA, ORDINANZA N. 9464 DEL 18 APRILE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Decesso dell&#8217;imprenditore &#8211; Trasferimento dell&#8217;azienda agli eredi &#8211; Liquidazione beni aziendali)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">A seguito del decesso dell&#8217;imprenditore individuale la gestione dell&#8217;azienda \u00e8 soggetta alle regole della comunione ereditaria fino a quando non viene manifestata dagli eredi, in modo espresso o tacito, la volont\u00e0 di proseguire l&#8217;attivit\u00e0 imprenditoriale facente capo al de cuius, eventualmente nelle forme societarie. Fino a quando non si verifichi la cessazione della comunione ereditaria, peraltro, gli eredi devono rispettare il disposto dell&#8217;articolo 35 bis del dpr. n. 633\/72, che, al comma 2, prevede l&#8217;applicazione della disciplina del decreto nel caso di operazioni effettuate ai fini della liquidazione dell&#8217;azienda degli eredi, con conseguente assoggettamento a Iva di tali operazioni.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, SENTENZA N. 17770 DEL 19 APRILE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Ricerca della prova &#8211; File e dati &#8211; Ricettazione &#8211; Legittima difesa)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L&#8217;esercizio del diritto di difesa non pu\u00f2 consentire il ricorso a prerogative riservate esclusivamente agli organi pubblici, quale l&#8217;accertamento delle prove degli illeciti penali commessi. Ci\u00f2 porta a escludere l&#8217;applicazione della scriminante della legittima difesa nelle situazioni in cui (come nel caso concreto) lo scontro tra due antagonisti possa essere inserito in un quadro complessivo di sfida che ciascuna parte ha contribuito a determinare e che, pertanto, non pu\u00f2 assumere il carattere della inevitabilit\u00e0. Il cittadino pu\u00f2 ricorrere alla legittima difesa solo quando si trovi nell&#8217;alternativa tra reagire o subire, potendo, ad esempio l&#8217;imputato difendere il proprio e l&#8217;altrui diritto, asseritamente in pericolo, proporre una denuncia. Tuttavia, lo stesso cittadino non pu\u00f2 essere autorizzato, al fine di proporre denuncia, a commettere reati per valutare se il reato denunciato sussista o meno, atteso che l&#8217;attivit\u00e0 di ricerca della prova \u00e8 riservata esclusivamente allo Stato, attraverso l&#8217;Autorit\u00e0 giudiziaria e le indagini condotte dagli organi di polizia.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 9736 DEL 19 APRILE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Privatizzato &#8211; Licenziamento individuale &#8211; Giusta causa)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La nozione di insubordinazione, nell&#8217;ambito del rapporto di lavoro subordinato, non pu\u00f2 essere limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori, ma implica necessariamente anche qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicare l&#8217;esecuzione ed il corretto svolgimento di dette disposizioni nel quadro della organizzazione aziendale. Pi\u00f9 in generale il lavoratore pu\u00f2 chiedere giudizialmente l&#8217;accertamento della legittimit\u00e0 di un provvedimento datoriale che ritenga illegittimo, ma non lo autorizza a rifiutarsi aprioristicamente, e senza un eventuale avallo giudiziario (conseguibile anche in via d&#8217;urgenza), di eseguire la prestazione lavorativa richiesta, in quanto egli \u00e8 tenuto ad osservare le disposizioni impartite dall&#8217;imprenditore, ex artt. 2086 e 2104 c.c., e pu\u00f2 legittimamente invocare l&#8217;eccezione di inadempimento, ex art. 1460 c.c., solo nel caso in cui l&#8217;inadempimento del datore di lavoro sia totale. Tali principi trovano applicazione nel rapporto di pubblico impiego privatizzato, anche in ragione del rinvio operato dall&#8217;art. 2, co. 2, d.lgs. n. 165\/01.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 9637 DEL 19 APRILE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>(<em>Atto costitutivo di trust \u2013 Diritto del preponente di sostituire trustee e beneficiari \u2013 Patrimonio vincolato e sottratto alle esigenze dei creditori)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Soggetto a revocatoria ordinaria l&#8217;atto costitutivo di trust in favore dei figli se il preponente si riserva il diritto di sostituire il trustee e i beneficiari. Il conferimento dei beni a titolo gratuito, infatti, si presume effettuato solo per vincolare il patrimonio alle proprie esigenze e sottrarlo alla garanzia dei creditori.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 9635 DEL 19 APRILE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Separazione consensuale \u2013 Trasferimento alla moglie dell\u2019immobile di propriet\u00e0 dei coniugi \u2013 Bene ipotecato \u2013 Marito fideiussore della societ\u00e0 &#8211; Azione revocatoria)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve essere accolta l\u2019azione revocatoria proposta dai creditori contro l\u2019atto di trasferimento immobiliare in favore del coniuge contenuto nel verbale di separazione consensuale laddove il giudice del merito ha dedotto legittimamente che quest\u2019ultimo sia parte del consilium fraudis, dal momento che ha lavorato nella societ\u00e0 amministrata dall\u2019altro all\u2019epoca del rilascio della fideiussione e deve ritenersi consapevole della complessiva situazione debitoria della societ\u00e0, cos\u00ec risalendosi da un insieme concatenato di circostanze note, precisamente individuate, al fatto ignoto oggetto della scientia damni.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, SENTENZA N. 18061 DEL 23 APRILE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Non punibilit\u00e0 per particolare tenuit\u00e0 del fatto \u2013 Giudicato \u2013 Superamento &#8211; Successione delle leggi penali nel tempo \u2013 Particolare causa di non punibilit\u00e0 del reo)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi che con la particolare tenuit\u00e0 del fatto ex articolo 131 bis c.p. il decreto legislativo 28\/2015 non ha introdotto un\u2019ipotesi di abolitio criminis, idonea a travolgere il giudicato in forza della disciplina sulla successione delle leggi penali nel tempo contenuta nell\u2019articolo 2, secondo comma, c.p., ma soltanto una particolare causa di non punibilit\u00e0 del reo, come tale inquadrata a livello dogmatico, al pari, ad esempio, delle cause di estinzione del reato, che lascia inalterato l\u2019illecito penale nella sua materialit\u00e0 storica e giuridica e che il legislatore rinuncia a punire, demandando al giudice una ponderazione rapportata al disvalore dell\u2019azione, dell\u2019evento e della colpevolezza, con lo scopo primario di espungere dal circuito penale fatti marginali che non mostrano bisogno di pena e neppure la necessit\u00e0 di impegnare i complessi meccanismi del processo.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 18299 DEL 26 APRILE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Concordato a seguito di rinuncia ai motivi di appello \u2013 Effetto preclusivo \u2013 Sull\u2019intero svolgimento processuale)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Gli articoli 599 bis e 602 comma 1 bis c.p.p. hanno previsto il concordato a seguito di rinuncia ai motivi di appello che ripropone, in sostanza, la situazione processuale e quindi l\u2019applicabilit\u00e0 della vecchia giurisprudenza in tema di patteggiamento in appello secondo la quale il giudice d\u2019appello nell\u2019accogliere la richiesta avanzata a norma dell\u2019articolo 599 c.p.p., comma 4, non era tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell\u2019imputato per taluna delle cause previste dall\u2019articolo 129 c.p.p., n\u00e9 sull\u2019insussistenza di cause di nullit\u00e0 assoluta o di inutilizzabilit\u00e0 della prova, in quanto a causa dell\u2019effetto devolutivo, una volta che l\u2019imputato avesse rinunciato ai motivi d\u2019impugnazione, la cognizione del giudice doveva limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversit\u00e0 tra l\u2019istituto dell\u2019applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato articolo 599 c.p.p.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, SENTENZA N. 18334 DEL 26 APRILE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Omicidio colposo \u2013 Medico primario \u2013 Morte del paziente \u2013 Affidato al medico sottoposto)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve essere assolto per non aver commesso il fatto il medico primario dopo la morte del paziente affidato alle cure del medico subalterno, dovendosi ritenere che quando il medico apicale abbia correttamente svolto i propri compiti di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo e, ciononostante, si verifichi un evento infausto causato da un medico della propria struttura, di detto evento debba rispondere unicamente il medico, mentre ravvisare una responsabilit\u00e0 penale del medico in posizione apicale anche in questi casi significa accettare una ipotesi di responsabilit\u00e0 per posizione, in quanto non pu\u00f2 pretendersi che il vertice di un reparto possa controllare costantemente tutte le attivit\u00e0 che ivi vengono svolte, anche per la ragione, del tutto ovvia, che anch\u2019egli svolge attivit\u00e0 tecnico-professionale.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. II, SENTENZA N. 18228 DEL 26 APRILE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Pena &#8211; Sospensione condizionale &#8211; Soci illimitatamente responsabili della Sas &#8211; Fallita &#8211; Accertamento condizioni economiche)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L&#8217;accertamento preventivo del giudice di merito sulle condizioni economiche dell&#8217;imputato, pur non sostanziando una formale condicio sine qua non per l&#8217;accesso al beneficio, \u00e8 comunque imprescindibile nell&#8217;ipotesi in cui dagli atti e dalle stesse deduzioni e\/o produzioni documentali dell&#8217;interessato emerga una situazione di impossibilit\u00e0 o di rilevante difficolt\u00e0 di adempimento.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 10266 DEL 27 APRILE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Giudizio di legittimit\u00e0 \u2013 Firme digitali \u2013 Formati Cades e Pades \u2013 Equivalenza)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Secondo il diritto dell\u2019Unione europea e le norme, anche tecniche, di diritto interna, le firme digitali di tipo Cades e di tipo Pades, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni \u00ab*.p7m\u00bb e \u00ab*.pdf\u00bb, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 10280 DEL 27 APRILE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Licenziamento individuale &#8211; Giusta causa &#8211; Pubblicazione messaggi diffamatori su Fb &#8211; Assenza nominativo responsabile &#8211; Identificabile il destinatario)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l&#8217;uso della bacheca Facebook integra un&#8217;ipotesi di diffamazione, per la potenziale capacit\u00e0 di raggiungere un numero indeterminato di persone, posto che il rapporto interpersonale, proprio per il mezzo utilizzato, assume un profilo allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione. La condotta di postare un commento su Facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per l&#8217;idoneit\u00e0 del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone, comunque, apprezzabile per composizione numerica, con la conseguenza che, se, come nella specie, lo stesso \u00e8 offensivo nei riguardi di persone facilmente individuabili, la relativa condotta integra gli estremi della diffamazione e come tale correttamente il contegno pu\u00f2 essere valutato in termini di giusta causa del recesso, in quanto idoneo a recidere il vincolo fiduciario nel rapporto lavorativo.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; Lettera informativa n. 110\/18 del 27.07.2018 \u2013 NG 15-18 \u00a0 NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 15 -2018 APRILE 2018 (II) &nbsp; CASSAZIONE PENALE, SEZ. 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