{"id":12817,"date":"2018-08-29T14:50:08","date_gmt":"2018-08-29T13:50:08","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/?page_id=12817"},"modified":"2018-08-29T14:50:08","modified_gmt":"2018-08-29T13:50:08","slug":"informativa-11518-info-giurisprudenza-n-16-18","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/informativa-11518-info-giurisprudenza-n-16-18\/","title":{"rendered":"Informativa 115\/18 (INFO GIURISPRUDENZA N. 16-18)"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>Lettera informativa n. 115\/18 del 29.08.2018 \u2013 <\/strong><span style=\"color: #008000;\"><strong>NG 16-18<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #008000;\"><strong><u>NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 16-2018<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em><span style=\"color: #ff0000;\">MAGGIO 2018 (I)<\/span><\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 18803 DEL 2 MAGGIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Falso ideologico commesso da privato in atto pubblico &#8211; Professionista &#8211; F24 &#8211; Compensazione di debiti personali con crediti del contribuente)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Commette il reato di falso in atto pubblico il dipendente della banca che compila l&#8217;F24 portando in compensazione crediti fiscali del contribuente con i suoi debiti per imposte non versate.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 2, ORDINANZA N. 10406 DEL 2 MAGGIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Processo civile \u2013 Appello \u2013 Omessa pronuncia su una domanda \u2013 Riproposizione in appello) <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In materia processuale, se il giudice non decide su una domanda non basta reiterare l&#8217;istanza ma occorre formulare apposito motivo di appello. Il giudizio di secondo grado, infatti, non d\u00e0 luogo a un riesame pieno nel merito perch\u00e9 assume le caratteristiche di impugnazione a critica vincolata. Con la conseguenza che la parte ha l&#8217;obbligo di segnalare l&#8217;errore commesso dal giudice di primo grado senza che possa ritenersi sufficiente la mera riproposizione della domanda originaria.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 2, ORDINANZA N. 10410 DEL 2 MAGGIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Credito professionale &#8211; Recupero \u2013 Controversia con il cliente \u2013 Sull\u2019an della pretesa oltre che sul quantum debeatur &#8211; Rito sommario di cognizione \u2013Esperibilit\u00e0 dell\u2019appello)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell\u2019avvocato nei confronti del proprio cliente previste dall\u2019articolo 28 della legge 794\/42 &#8211; come risultante all\u2019esito delle modifiche apportate dall\u2019articolo 34 del decreto legislativo 150\/11 e dell\u2019abrogazione degli articoli 29 e 30 della medesima legge 794\/42 &#8211; devono essere trattate con la procedura prevista dall\u2019art. 14 del suddetto decreto legislativo 150\/11, anche nell\u2019ipotesi in cui la domanda riguardi l\u2019\u201can\u201d della pretesa oltre che il \u201cquantum debeatur\u201d, senza possibilit\u00e0 per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l\u2019inammissibilit\u00e0 della domanda, con la conseguente esclusiva assoggettabilit\u00e0 dell\u2019ordinanza con cui la si definisce al ricorso straordinario per cassazione.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 1, ORDINANZA N. 10419 DEL 2 MAGGIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Filiazione \u2013 Separazione dei coniugi \u2013 Mancato versamento dell&#8217;assegno per i figli da parte del marito \u2013 Richiesta di alimenti agli ascendenti)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La nuora non pu\u00f2 chiedere ai suoceri gli alimenti per i nipoti solo perch\u00e9 il marito non le versa l&#8217;assegno. Il mantenimento della prole, infatti, spetta integralmente ai genitori mentre l&#8217;obbligazione degli ascendenti \u00e8 sussidiaria e legata allo stato di bisogno.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 3, ORDINANZA N. 10468 DEL 3 MAGGIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Trasferimento previsto da vincolanti precedenti accordi matrimoniali &#8211; Revocatoria ordinaria)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">E\u2019 legittima la revocatoria sul trasferimento dell\u2019immobile dall\u2019avvocato a moglie e figlio dopo l\u2019azione di responsabilit\u00e0 rivolta contro il professionista dal fallimento per l\u2019attivit\u00e0 di curatore svolta per l\u2019organo concorsuale, a nulla rilevando che il contratto impugnato sia frutto di vincolanti precedenti accordi matrimoniali e, in quanto tali, non impugnabili laddove invece esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene \u201cdovuto\u201d solo in conseguenza dell\u2019impegno assunto in costanza dell\u2019esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicch\u00e9 l\u2019accordo separativo costituisce esso stesso parte dell\u2019operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l\u2019applicazione dell\u2019articolo 2901, terzo comma, c.c.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; T, ORDINANZA N. 10481 DEL 3 MAGGIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Cartella di pagamento \u2013 Interessi validi solo con l\u2019indicazione dei criteri di calcolo)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">\u00c8 nulla la cartella di pagamento, per la parte relativa agli interessi, priva dell\u2019indicazione dei criteri usati per il calcolo degli interessi stessi.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 3, ORDINANZA N. 10628 DEL 4 MAGGIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Notifica tramite pec \u2013 Ricorso in Cassazione \u2013 Inviato dopo le ore ventuno dell&#8217;ultimo giorno)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">\u00c8 tardivo il ricorso in Cassazione notificato tramite pec dopo le ore ventuno dell&#8217;ultimo giorno. Anche per le impugnazioni con modalit\u00e0 telematiche, infatti, vale la disciplina indicata nell&#8217;articolo 147 del codice di procedura civile.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, ORDINANZA N. 10788 DEL 4 MAGGIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Contributo in favore dei figli \u2013 Aumento \u2013 Decorre dalla domanda presentata nel giudizio di divorzio)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Gli effetti della sentenza, emessa in sede di definizione delle questioni economiche relative al divorzio, modificativa dell&#8217;ammontare &#8211; gi\u00e0 determinato con precedente provvedimento definitivo emesso in sede di separazione o di modifica delle condizioni economiche della separazione \u2013 del contributo di uno degli ex coniugi per il mantenimento dei figli collocati presso l&#8217;altro ex coniuge, retroagiscono alla data della domanda o comunque alla data, se successiva, del verificarsi delle ragioni giustificative della modifica.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA N. 10872 DEL 7 MAGGIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Notai \u2013 Procedimento disciplinare \u2013 Enorme numero di atti nella stessa giornata e in citt\u00e0 diverse) <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Legittima la sanzione disciplinare della sospensione comminata al notaio se il numero enorme di stipule fa presumere violato il principio di personalit\u00e0 della prestazione. Allo stato attuale, infatti, \u00e8 esclusa l&#8217;esistenza nel nostro ordinamento di un modello manageriale di attivit\u00e0 nel quale il professionista ha solo un ruolo di alto consulente dei contraenti che gli consentirebbe una gestione mediata e indiretta dello studio. Senza contare poi il fatto che il sistematico ritardo nella trascrizione degli atti denota una non adeguata organizzazione dello studio con la possibilit\u00e0 di aumentare il rischio di fraudolente seconde alienazioni del venditore.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. II, SENTENZA N. 19729 DEL 7 MAGGIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Appropriazione indebita &#8211; Continuata aggravata &#8211; Somme dei condomini)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il delitto di appropriazione indebita \u00e8 un reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, quando l&#8217;agente compie un atto di dominio sulla cosa con la volont\u00e0 espressa o implicita di tenere questa come propria, con la conseguenza che il momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del comportamento illecito \u00e8 irrilevante ai fini dell&#8217;individuazione della data di consumazione del reato e di inizio della decorrenza del termine di prescrizione. I generali principi in tema di consumazione del reato in contestazione, in base ai quali ove l&#8217;agente abbia la disponibilit\u00e0 di denaro altrui in virt\u00f9 dello svolgimento di un incarico gestorio il reato di appropriazione indebita \u00e8 integrato dall&#8217;interversione del possesso, che si manifesta quando l&#8217;autore si comporti uti dominus compiendo un atto di dominio sulla cosa con la volont\u00e0 espressa o implicita di tenere questa come propria, si declinano tenendo conto delle precipue caratteristiche del rapporto intercorrente fra l&#8217;amministratore e il condominio.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA N. 10861 DEL 7 MAGGIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Immissioni illecite \u2013 Danno non patrimoniale \u2013 In assenza di danno biologico \u2013 Depuratore \u2013 Esalazioni intollerabili)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi che l\u2019assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, allorch\u00e9 siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all\u2019interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti (con riferimento, in particolare, all\u2019articolo 42, comma 2, della Costituzione, che tutela la propriet\u00e0 privata e detta i limiti per la compressione del relativo diritto), nonch\u00e9 tutelati dall\u2019articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell\u2019uomo, norma alla quale il giudice interno \u00e8 tenuto ad uniformarsi a seguito della cosiddetta \u201ccomunitarizzazione\u201d della Cedu: ne consegue che devono essere risarciti in via equitativa i residenti nell\u2019area del depuratore che diffonde esalazioni intollerabili.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; T, SENTENZA N. 10998 DELL\u20198 MAGGIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Studio professionale \u2013 Titolare che si avvale dell\u2019aiuto della moglie \u2013 IRAP)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">\u00c8 tenuto a versare l\u2019Irap l\u2019avvocato che a studio viene supportato costantemente dalla moglie. In questi casi si configura l\u2019autonoma organizzazione in quanto il reddito prodotto \u00e8 il frutto dell\u2019attivit\u00e0 di due professionisti.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 3, ORDINANZA N. 10941 DELL\u20198 MAGGIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Sentenza redatta in formato digitale \u2013 Attestazione di conformit\u00e0 della copia analogica predisposta per la Corte di cassazione \u2013 Redazione da parte del difensore che ha assistito la parte nel precedente giudizio)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di ricorso per cassazione, ai fini dell&#8217;osservanza di quanto imposto, a pena di improcedibilit\u00e0, dall&#8217;art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale, l&#8217;attestazione di conformit\u00e0 della copia analogica predisposta per la Corte di cassazione (fintantoch\u00e9 innanzi alla stessa non sia attivato il processo civile telematico) pu\u00f2 essere redatta, ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter dell&#8217;art. 9 della legge n. 53 del 1994, dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, i cui poteri processuali e di rappresentanza permangono, anche nel caso in cui allo stesso fosse stata conferita una procura speciale per quel singolo grado, sino a quando il cliente non conferisca il mandato alle liti per il giudizio di legittimit\u00e0 ad un altro difensore.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 2, ORDINANZA N. 11012 DELL\u20198 MAGGIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Contratto preliminare \u2013 Inadempimento \u2013 Trasferimento dell&#8217;immobile a un terzo &#8211; Risoluzione ordinaria del contratto \u2013 Restituzione della somma versata a titolo di caparra)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La dichiarazione di risoluzione del contratto preliminare di vendita comporta la restituzione della caparra anche se la parte ha sbagliato a formulare la domanda. La diversa qualificazione giuridica operata dal giudice, infatti, non determina violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. N\u00e9 si pu\u00f2 sostenere che un errore nella presentazione dell&#8217;istanza possa giustificare che il venditore ha diritto di trattenere somme che non gli spettano, dal momento che la restituzione della caparra \u201c\u00e8 un effetto inevitabile della risoluzione\u201d.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 5, ORDINANZA N. 11001 DELL\u20198 MAGGIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Professionista che svolge attivit\u00e0 in una struttura altrui \u2013 Uso di strumenti di terzi &#8211; Autonoma organizzazione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Non paga l&#8217;Irap il professionista che svolge l&#8217;attivit\u00e0 in una struttura organizzata da altri. Non basta, infatti, il lavoro abituale in un ambito diverso e autonomo rispetto a quello domestico per far scattare l&#8217;assoggettamento all&#8217;imposta sulle attivit\u00e0 produttive.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 10963 DELL\u20198 MAGGIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Licenziamento \u2013 Scarso rendimento \u2013 Troppe assenze dal servizio \u2013 Giustificate per malattia)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il licenziamento per cosiddetto \u201cscarso rendimento\u201d costituisce un\u2019ipotesi di recesso del datore per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore, che, a sua volta, si pone come specie della risoluzione per inadempimento, laddove nel contratto di lavoro subordinato il lavoratore non si obbliga al raggiungimento di un risultato ma alla messa a disposizione del datore delle proprie energie, nei modi e nei tempi stabiliti, con la conseguenza che il mancato raggiungimento del risultato prefissato non costituisce di per s\u00e9 inadempimento, giacch\u00e9 si tratta di lavoro subordinato e non dell\u2019obbligazione di compiere un\u2019opera o un servizio (lavoro autonomo): ne consegue che \u00e8 illegittimo il recesso datoriale intimato per scarso rendimento dovuto essenzialmente all\u2019elevato numero di assenze, ma non tali da esaurire il periodo di comporto dal momento che l\u2019ipotesi soggettiva di giustificato motivo di recesso per inadempimento del lavoratore non pu\u00f2 discendere da malattie giustificate.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, SENTENZA N. 20569 DEL 9 MAGGIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Provvedimento del gip &#8211; Restituzione atti al Pm &#8211; Archiviazione del procedimento &#8211; Particolare tenuit\u00e0 del fatto)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Non \u00e8 abnorme, e quindi non \u00e8 ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, restituisca gli atti al pubblico ministero perch\u00e9 valuti la possibilit\u00e0 di chiedere l&#8217;archiviazione del procedimento per particolare tenuit\u00e0 del fatto, ex art. 131 bis c.p. Il ricorso proposto dal procuratore non \u00e8 ammissibile perch\u00e9 \u00e8 rivolto contro ordinanza non affetta da abnormit\u00e0, n\u00e9 strutturale, n\u00e9 funzionale.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, ORDINANZA N. 11202 DEL 9 MAGGIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Pensione di reversibilit\u00e0 \u2013 Ripartizione tra coniuge divorziato e superstite \u2013 Durata del matrimonio \u2013 Criterio non esclusivo \u2013 Rilevanza di altri fattori \u2013 Peso della convivenza anteriore alle seconde nozze)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Nella ripartizione della reversibilit\u00e0 con l&#8217;ex coniuge il superstite pu\u00f2 far pesare anche la convivenza prima delle nuove nozze. Il criterio della durata del rapporto matrimoniale, infatti, deve essere ponderato con il ricorso a ulteriori elementi correttivi per raggiungere la massima equit\u00e0 nella divisione della somma.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 3, ORDINANZA N. 11033 DEL 9 MAGGIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Immobiliare \u2013 Acquisto da parte di uno solo dei coniugi in comunione legale \u2013 Azione di simulazione \u2013 Litisconsorzio necessario dei coniugi)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il coniuge dell&#8217;acquirente di un immobile che sia rimasto estraneo alla stipulazione dell&#8217;atto di compravendita, non \u00e8 litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal venditore per l&#8217;accertamento della simulazione del contratto perch\u00e9 l&#8217;inclusione del bene nella comunione legale ai sensi dell&#8217;articolo 177 del codice civile costituisce un effetto ope legis dell&#8217;ef\ufb01cacia e validit\u00e0 del titolo di acquisto.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 3, ORDINANZA N. 11036 DEL 9 MAGGIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Prestazione professionale \u2013 Incarico a privato \u2013 In mancanza di assunzione di impegno contabile \u2013 Obbligazione a carico del funzionario)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L\u2019incarico di prestazione professionale che sia stato svolto, in favore di un ente locale, in mancanza di una formale delibera di assunzione di impegno contabile comporta l\u2019instaurazione del rapporto obbligatorio direttamente con l\u2019amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, non risultando esperibile nei confronti dell\u2019ente l\u2019azione di ingiustificato arricchimento, per difetto del requisito della sussidiariet\u00e0, salvo che esso non riconosca a posteriori il debito fuori bilancio, ai sensi dell\u2019articolo 194 del d. lgs. predetto, da tanto desumendosi il carattere propriamente \u201ccostitutivo\u201d del ridetto riconoscimento di cui all\u2019articolo 194.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. II, SENTENZA N. 20790 DEL 10 MAGGIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Arresti domiciliari &#8211; Autonoma valutazione di esigenze cautelari &#8211; Obbligo del Gip)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell&#8217;articolo 292, comma primo, lett. c), c.p.p., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, \u00e8 osservata anche quando il giudice delle indagini preliminari, a fronte di un quadro probatorio univoco e convergente, si sia limitato, di volta in volta, a condividere la richiesta del Pubblico ministero, con considerazioni autonome, anche sintetiche, ma espressione dell&#8217;infondatezza di una diversa valutazione.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 11322 DEL 10 MAGGIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Licenziamento \u2013 Insussistenza del fatto contestato \u2013 Fatto privo del carattere di illiceit\u00e0)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L\u2019insussistenza del fatto contestato, di cui all\u2019articolo 18 dello statuto dei lavoratori, come modificato dall\u2019articolo 1, comma 42, della legge 92\/2012, comprende l\u2019ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceit\u00e0, sicch\u00e9 in tale ipotesi si applica la tutela reintegratoria, senza che rilevi la diversa questione della proporzionalit\u00e0 tra sanzione espulsiva e fatto di modesta illiceit\u00e0.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 11408 DELL\u201911 MAGGIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Licenziamento individuale &#8211; Trasferimento presso altra sede &#8211; Rifiuto del lavoratore &#8211; Inadempimento datoriale)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di provvedimento di trasferimento adottato in violazione dell&#8217;articolo 2103 c.c., l&#8217;inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione lavorativa in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell&#8217;articolo 1460, comma 2, c.c. alla stregua del quale la parte adempiente pu\u00f2 rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 11695 DEL 14 MAGGIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Concessione abusiva del credito \u2013 Ritardato fallimento della societ\u00e0 finanziata \u2013 Affidamento incolpevole del terzo)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In materia di concessione abusiva del credito, sussiste la responsabilit\u00e0 della banca, che finanzi un&#8217;impresa insolvente e ne ritardi perci\u00f2 il fallimento, nei confronti dei terzi, che in ragione di ci\u00f2 abbiano confidato nella sua solvibilit\u00e0 ed abbiano continuato ad intrattenere rapporti contrattuali con essa allorch\u00e9 sia provato che i terzi non fossero a conoscenza dello stato di insolvenza e che tale mancanza di conoscenza non fosse imputabile a colpa.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, ORDINANZA N. 11645 DEL 14 MAGGIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Licenziamento per giusta causa \u2013 Email contro l\u2019azienda)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Sono legittime e non giustificano il licenziamento le email contro l\u2019azienda se il dipendente non usa termini offensivi.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 11668 DEL 14 MAGGIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Immobile &#8211; Divisione &#8211; Atto di partecipazione. Esclusione dell&#8217;ex coniuge &#8211; Comunione legale)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Nel caso di comunione legale tra i coniugi, il bene acquistato dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, costituisce oggetto della comunione tra loro e diventa in via diretta, bene comune ai due coniugi, anche se destinato a bisogni estranei a quelli della famiglia e il corrispettivo sia pagato, in via esclusiva o prevalente, con i proventi dell&#8217;attivit\u00e0 separata di uno dei coniugi, a meno che non si tratta del denaro ricavato dall&#8217;alienazione di beni personali o si tratta di un bene di uso strettamente personale di ciascun coniuge o che serve all&#8217;esercizio della professione del coniuge e, in caso di acquisto di beni immobili (o di beni mobili registrati), tale esclusione risulti dall&#8217;atto di acquisto e il coniuge non acquirente partecipi alla relativa stipulazione. La dichiarazione resa nell&#8217;atto dal coniuge che non acquista si pone, peraltro, come condizione necessaria ma non sufficiente per l&#8217;esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l&#8217;effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 11758 DEL 15 MAGGIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Trasferimento di diritti su immobili \u2013 Revocatoria \u2013 Prescrizione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Laddove l\u2019atto impugnato ha ad oggetto la disposizione di diritti su beni immobili, deve essere cassata con rinvio la sentenza di merito che erroneamente ha escluso che la prescrizione dell\u2019azione revocatoria decorre dal giorno in cui ne \u00e8 stata data pubblicit\u00e0 mediante trascrizione nei registri immobiliari, essendo viceversa proprio quest\u2019ultimo il giorno in cui l\u2019atto diviene opponibile ai terzi.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 11739 DEL 15 MAGGIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Attestazione di conformit\u00e0 \u2013 Fattispecie)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Ai fini di quanto imposto, a pena d\u2019improcedibilit\u00e0 dall\u2019articolo 369, comma 2, n. 2 c.p.c. &#8211; il difensore che propone ricorso per cassazione contro un provvedimento che gli \u00e8 stato notificato con modalit\u00e0 telematiche, deve depositare nella cancelleria della Corte di cassazione copia analogica, con attestazione di conformit\u00e0 ai sensi dei commi 1 bis e 1 ter dell\u2019articolo 9 della legge 53\/1994, del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonch\u00e9 della relazione di notifica e del provvedimento impugnato, allegati al messaggio.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 11759 DEL 15 MAGGIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Sinistro stradale &#8211; Perdita della capacit\u00e0 di guadagno \u2013 Lavoratore autonomo \u2013 Reddito dichiarato ai fini Irpef)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve essere annullata con rinvio la sentenza di merito che ai fini della liquidazione del danno patrimoniale derivante dalla perdita della capacit\u00e0 di guadagno del danneggiato dopo il sinistro stradale, dovesse utilizzare, quale parametro di riferimento, il relativo reddito da lavoro autonomo) al netto del prelievo fiscale, dovendosi ritenere che la legge faccia invece riferimento al reddito da lavoro netto dichiarato dal lavoratore autonomo ai fini dell\u2019applicazione dell\u2019Irpef ed ha riguardo, quindi, non al reddito che residua dopo l\u2019applicazione dell\u2019imposta ma alla base imponibile, dovendo inoltre intendersi per reddito dichiarato dal danneggiato quello risultante dalla differenza fra il totale dei compensi conseguiti (al lordo delle ritenute d\u2019acconto) ed il totale dei costi inerenti all\u2019esercizio professionale &#8211; analiticamente specificati o, se consentito dalla legge, forfettariamente conteggiati &#8211; senza possibilit\u00e0 di ulteriore decurtazione dell\u2019importo risultante da tale differenza, per effetto del conteggio delle ritenute d\u2019imposta sofferte dal professionista.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, ORDINANZA N. 11792 DEL 15 MAGGIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Domanda di lite temeraria &#8211; Responsabilit\u00e0 processuale aggravata &#8211; Accoglimento domanda merito)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria ex art. 96 c.p.c., a fronte dell&#8217;integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un&#8217;ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, n\u00e9 in primo grado n\u00e9 in appello, sicch\u00e9 non pu\u00f2 giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell&#8217;articolo 92. In realt\u00e0, considerata la natura \u00abmeramente accessoria\u00bb della domanda ex art. 96 c.p.c. rispetto all&#8217;effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza, nel caso di rigetto della domanda di responsabilit\u00e0 processuale aggravata proposta dagli appellati e di rigetto dell&#8217;appello non d\u00e0 luogo a un&#8217;ipotesi di pluralit\u00e0 di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca sulla quale il Tribunale ha fondato la compensazione delle spese di lite di secondo grado.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 21507 DEL 15 MAGGIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Diffamazione &#8211; Telecamera installata sull&#8217;ingresso dell&#8217;abitazione del vicino &#8211; Condomino che diffama il vicino con pi\u00f9 persone &#8211; Utilizzabilit\u00e0 delle immagini)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In relazione alla qualificazione come luogo aperto al pubblico dell&#8217;ambiente inquadrato dalla telecamera installata sulla porta di ingresso dell&#8217;abitazione della persona offesa, ossia l&#8217;androne condominiale, il portone di ingresso dello stabile, il vano contatori e l&#8217;ingresso dell&#8217;ascensore, va ricordato che si deve intendere per luogo aperto al pubblico, quello al quale chiunque pu\u00f2 accedere a determinate condizioni, o quello frequentabile da un&#8217;intera categoria di persone o comunque da un numero indeterminato di soggetti che abbiano la possibilit\u00e0 giuridica e pratica di accedervi senza legittima opposizione di chi sul luogo esercita un potere di fatto o di diritto. Sono, dunque, utilizzabili le videoriprese effettuate in questi luoghi, al di fuori e prima dell&#8217;instaurazione del procedimento penale, trattandosi non di prove atipiche, bens\u00ec di documenti, acquisibili senza la necessit\u00e0 dell&#8217;instaurazione del contraddittorio previsto dall&#8217;articolo 189 c.p.p.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; Lettera informativa n. 115\/18 del 29.08.2018 \u2013 NG 16-18 \u00a0 NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 16-2018 MAGGIO 2018 (I) &nbsp; CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 18803 DEL 2 MAGGIO 2018 (Falso ideologico commesso da privato in atto pubblico &#8211; Professionista &#8211; F24 &#8211; Compensazione di debiti personali con crediti del contribuente) Commette il reato di [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/12817"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12817"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/12817\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12818,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/12817\/revisions\/12818"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12817"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}