{"id":12853,"date":"2018-09-06T14:53:39","date_gmt":"2018-09-06T13:53:39","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/?page_id=12853"},"modified":"2018-09-06T14:53:39","modified_gmt":"2018-09-06T13:53:39","slug":"informativa-11918-info-giurisprudenza-n-18-18","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/informativa-11918-info-giurisprudenza-n-18-18\/","title":{"rendered":"Informativa 119\/18 (INFO GIURISPRUDENZA N. 18-18)"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>Lettera informativa n. 119\/18 del 06.09.2018 \u2013 <\/strong><span style=\"color: #008000;\"><strong>NG 18-18<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #008000;\"><strong><u>NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 18-2018<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong><em>\u00a0GIUGNO 2018 (I)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI \u2013 3, ORDINANZA N. 14077 DELL\u20191 GIUGNO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Domanda di arricchimento senza causa &#8211; Diversa qualificazione giuridica in secondo grado &#8211; Ripetizione di indebito)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il giudice d&#8217;appello pu\u00f2 accogliere come ripetizione di indebito la domanda di arricchimento senza causa respinta in primo grado. La diversa qualificazione giuridica dell&#8217;istanza, infatti, deve essere considerata illegittima solo quando condiziona l&#8217;impostazione e la definizione dell&#8217;indagine di merito.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 14197 DEL 4 GIUGNO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Licenziamento \u2013 Per giusta causa \u2013 Ingiurie rivolte all&#8217;amministratore unico) <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Legittimo il licenziamento della dipendente socia della s.r.l. che ingiuria l&#8217;amministratore unico anche se \u00e8 il fratello. L&#8217;esistenza di una giusta causa di recesso rende irrilevante l&#8217;accertamento di un&#8217;eventuale natura ritorsiva della misura legata a profondi dissapori sulla gestione aziendale.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CORTE DI GIUSTIZIA, GRANDE SEZIONE, SENTENZA C-673\/16 DEL 5 GIUGNO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Cittadinanza dell\u2019Unione \u2013 Nozione di \u201cconiuge\u201d \u2013 Matrimonio tra persone dello stesso sesso) <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In una situazione in cui un cittadino dell\u2019Unione abbia esercitato la sua libert\u00e0 di circolazione, recandosi e soggiornando in modo effettivo, conformemente alle condizioni di cui all\u2019articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2004\/38\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell\u2019Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (Cee) n. 1612\/68 ed abroga le direttive 64\/221\/Cee, 68\/360\/Cee, 72\/194\/Cee, 73\/148\/Cee, 75\/34\/Cee, 75\/35\/Cee, 90\/364\/Cee, 90\/365\/CEE e 93\/96\/Cee, in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, e in tale occasione abbia sviluppato o consolidato una vita familiare con un cittadino di uno Stato terzo dello stesso sesso, al quale si \u00e8 unito con un matrimonio legalmente contratto nello Stato membro ospitante, l\u2019articolo 21, paragrafo 1, TfUe deve essere interpretato nel senso che osta a che le autorit\u00e0 competenti dello Stato membro di cui il cittadino dell\u2019Unione ha la cittadinanza rifiutino di concedere un diritto di soggiorno sul territorio di detto Stato membro al suddetto cittadino di uno Stato terzo, per il fatto che l\u2019ordinamento di tale Stato membro non prevede il matrimonio tra persone dello stesso sesso. L\u2019articolo 21, paragrafo 1, TfUe deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, il cittadino di uno Stato terzo, dello stesso sesso del cittadino dell\u2019Unione, che abbia contratto matrimonio con quest\u2019ultimo in uno Stato membro conformemente alla sua normativa, dispone di un diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi nel territorio dello Stato membro di cui il cittadino dell\u2019Unione ha la cittadinanza. Tale diritto di soggiorno derivato non pu\u00f2 essere sottoposto a condizioni pi\u00f9 rigorose di quelle previste all\u2019articolo 7 della direttiva 2004\/38.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA N. 14369 DEL 5 GIUGNO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Attestazione di conformit\u00e0 \u2013 Controricorso \u2013 Mancata indicazione del nome del file)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di giudizio di legittimit\u00e0 deve escludersi la nullit\u00e0 della notificazione del controricorso, per la violazione dell\u2019articolo 19 ter, primo comma, delle specifiche tecniche del Pct del 16.04.14, laddove tale disposizione prevede che l\u2019attestazione di conformit\u00e0 di una copia informatica contenga, tra l\u2019altro, il nome del relativo file, dovendosi ritenere che la mancata indicazione del nome del file costituisca una irregolarit\u00e0 non riconducibile ad alcuna delle ipotesi di nullit\u00e0 contemplate nell\u2019articolo 11 della legge 53\/1994 e, in ogni caso, qualunque nullit\u00e0 della notifica del controricorso risulta sanata dal raggiungimento dello scopo, a mente dell\u2019articolo 156, terzo comma, c.p.c., avendo il ricorrente replicato alle argomentazioni svolte nel controricorso medesimo.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 14371 DEL 5 GIUGNO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Cessione di un fabbricato fatiscente \u2013 In cambio di un appartamento da realizzare) <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La cessione di un fabbricato da demolire in cambio di un appartamento da realizzare configura una permuta e non un appalto. Con la conseguenza che per i vizi della cosa consegnata devono essere applicati i termini di decadenza stabiliti dalla disciplina sulla vendita.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA N. 14485 DEL 6 GIUGNO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato \u2013 Riliquidazione del compenso al difensore) <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve essere annullata l\u2019ordinanza che riliquida il compenso dovuto al difensore per la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato limitandosi all\u2019utilizzo di modulo all\u2019uopo predisposto contenente un generico richiamo, quale criterio di liquidazione, alle tariffa professionale vigente, senza anche esternare la necessaria valutazione circa la reale effettuazione delle attivit\u00e0 professionali indicate e la valutazione dell\u2019impegno professionale richiesto dalla questione giuridica trattata e l\u2019indicazione della ragione fondante la modifica della statuizione adottata dal primo giudice.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI \u2013 2, ORDINANZA N. 14622 DEL 6 GIUGNO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Opere eseguite dal singolo su parti comuni \u2013 Azione volta alla rimozione \u2013 Imprescrittibilit\u00e0)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">E\u2019 imprescrittibile l&#8217;azione del condominio volta a far rimuovere opere effettuate dal singolo su parti comuni. La domanda, infatti, ha natura reale e pu\u00f2 essere neutralizzata solo con la prova di aver usucapito il diritto a mantenere la situazione lesiva.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 14669 DEL 6 GIUGNO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Coniuge interdetto \u2013 Domanda di separazione giudiziale presentata dal tutore)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">\u00c8 legittima la domanda di separazione giudiziale presentata dal tutore in nome e per conto dell&#8217;interdetto. Al legale rappresentante dell&#8217;incapace, infatti, va consentito anche il compimento di atti personalissimi in virt\u00f9 di un&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata delle norme. Senza contare poi che, in assenza di un conflitto di interessi tra tutore e interdetto, non \u00e8 necessaria la nomina di un curatore speciale che si risolverebbe in un inutile formalismo.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 25651 DEL 6 GIUGNO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Ne bis in idem &#8211; Appropriazione indebita \u2013 Assoluzione definitiva \u2013 Imputazione per bancarotta fraudolenta per distrazione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve essere annullata senza rinvio la sentenza d\u2019appello perch\u00e9 l\u2019azione penale non poteva essere promossa per precedente giudicato laddove l\u2019imputato risulta assolto in via definitiva dall\u2019accusa di appropriazione indebita della somma di 35 mila euro, che \u00e8 anche alla base della successiva contestazione di bancarotta fraudolenta per distrazione, laddove, pur ammettendo (in ipotesi) che, agli effetti dell\u2019articolo 649 c.p.p., appropriazione indebita e bancarotta siano fatti diversi, per la presenza, nella bancarotta, di un elemento naturalisticamente diverso dall\u2019appropriazione, deve riconoscersi che l\u2019unica condotta che ha dato origine ad entrambi i procedimenti era stata, prima dell\u2019avvio del procedimento per il reato fallimentare, oggetto di accertamento in sede penale, con esito liberatorio per l\u2019imputato, sicch\u00e9 su di esso si era formato il giudicato.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 14722 DEL 7 GIUGNO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Notifica al portiere dello stabile &#8211; Studio del difensore domiciliatario \u2013 Perfezionamento)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve escludersi che il perfezionamento della notifica \u201ca mezzo posta\u201d eseguita al portiere dello stabile in cui \u00e8 situato lo studio del difensore domiciliatario decorrer\u00e0 dalla data di ricezione della raccomandata informativa anzich\u00e9 dalla data di spedizione, che \u00e8 invece considerata dalla legge idonea a completare la fattispecie legale, in base alla diversa rilevanza che assume la raccomandata informativa nell\u2019articolo 7 e nell\u2019articolo 8 della legge 890\/82, in relazione alla avvenuta materiale consegna o meno dell\u2019atto notificando, differenza specifica questa che non consente &#8211; attesa la diversit\u00e0 delle fattispecie notificatorie in comparazione &#8211; di estendere anche alla notifica eseguita ai sensi dell\u2019articolo 7 della legge 890\/82 gli interventi additivi richiesti dalla Corte costituzionale (sentenza n. 3\/2010) al fine di equiparare il risultato di conoscibilit\u00e0 legale degli analoghi procedimenti notificatori di cui all\u2019articolo 140 c.p.c. ed all\u2019articolo 8 della legge 890\/82.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. TRIBUTARIA, SENTENZA N. 14958 DELL\u20198 GIUGNO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Cartella esattoriale &#8211; Coeredi &#8211; Definizione agevolata \u2013 Solidariet\u00e0)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di solidariet\u00e0 tributaria, i coeredi che siano destinatari di un unico avviso di accertamento di valore dei beni caduti in successione sono titolari di rapporti giuridici tributari autonomi, pur permanendo la solidariet\u00e0 tra i coeredi stessi; solidariet\u00e0 che pu\u00f2 essere invocata, ai fini dell&#8217;estensione di un giudicato riflesso, ai sensi dell&#8217;articolo 306 c.c., soltanto dal coerede o dai coeredi nei cui confronti non si sia gi\u00e0 formato un giudicato diretto. Analogamente, non pu\u00f2 invocarsi l&#8217;applicazione di una disposizione agevolativa, in un momento successivo alla definizione del rapporto tributario, avvenuta attraverso una sentenza non pi\u00f9 suscettibile d&#8217;impugnazione.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, SENTENZA N. 26285 DELL\u20198 GIUGNO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Estinzione \u2013 Condotta riparatoria \u2013 Declaratoria in sede di legittimit\u00e0)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La causa di estinzione del reato di cui all\u2019articolo 162 ter c.p. deve ritenersi applicabile anche ai processi pendenti in sede di legittimit\u00e0 al momento di entrata in vigore della relativa disciplina, quando le condotte riparatorie siano state gi\u00e0 eseguite nel corso del giudizio di merito, dovendosi ritenere che, nei processi pendenti in una fase successiva alla dichiarazione di apertura del dibattimento alla data di entrata in vigore della legge 103\/17, le esigenze sottese alla previsione dell\u2019audizione delle parti e della persona offesa, e che attengono alla valutazione della congruit\u00e0 dei risarcimenti e dell\u2019eliminazione, \u00above possibile\u00bb, delle conseguenze dannose o pericolose del reato, possono ritenersi soddisfatte in considerazione delle attivit\u00e0 istruttorie compiute nel corso del giudizio di merito.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, SENTENZA N. 26302 DELL\u20198 GIUGNO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Patrocinio dei non abbienti &#8211; Ammissione &#8211; Condizioni &#8211; Limiti di reddito &#8211; Indennit\u00e0 di accompagnamento &#8211; Esclusione dal calcolo del reddito)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In materia di gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del reddito rilevante per l\u2019ammissione al beneficio, non pu\u00f2 tenersi conto di quanto percepito a titolo di indennit\u00e0 di accompagnamento a favore degli invalidi totali. Si \u00e8 invero precisato che tale indennit\u00e0 ha natura di sussidio destinato a fare fronte agli impegni di spesa indispensabili per consentire alla persona disabile, condizioni di vita compatibili con la dignit\u00e0 umana. Per tale ragione essa non rientra nella nozione di reddito, di cui all\u2019articolo 76 del testo unico sulle spese di giustizia.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 15193 DEL 12 GIUGNO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Opposizione agli atti esecutivi \u2013 Comunicazione telematica)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In base al principio di generale sanatoria della nullit\u00e0 degli atti processuali che abbiano comunque raggiunto il loro scopo, la comunicazione, da parte della cancelleria, del provvedimento del giudice dell\u2019esecuzione \u00e8 idonea a determinare il decorso del termine per la proposizione dell\u2019opposizione agli atti esecutivi di cui all\u2019articolo 617 c.p.c. anche qualora sia avvenuta in non esatta ottemperanza al disposto del capoverso dell\u2019articolo 45 disp. att. c.p.c. (come nel caso in cui essa abbia avuto ad oggetto il testo non integrale del provvedimento), purch\u00e9 abbia determinato in capo al destinatario la conoscenza di fatto della giuridica esistenza un provvedimento potenzialmente pregiudizievole. Pertanto, \u00e8 onere del destinatario, nonostante l\u2019incompletezza della comunicazione, attivarsi per prendere piena conoscenza dell\u2019atto, senza che ci\u00f2 impedisca il decorso del termine complessivo di venti giorni dalla comunicazione incompleta; ed incombe all\u2019opponente dimostrare, se del caso, l\u2019inidoneit\u00e0 in concreto della ricevuta comunicazione ai fini dell\u2019estrinsecazione, in detti termini, del suo diritto di difesa.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 15200 DEL 12 GIUGNO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Posta elettronica certificata \u2013 Mera irritualit\u00e0)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi che l\u2019irritualit\u00e0 della notificazione via posta elettronica certificata non possa mai comportare la nullit\u00e0 della stessa se ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell\u2019atto e cio\u00e8 lo scopo della sequenza notificatoria, dovendosi ritenere che la legge 53\/1994 all\u2019articolo 11 (in cui \u00e8 stabilito che la nullit\u00e0 delle notificazioni telematiche incorre qualora siano violate le relative norme contenute negli articoli precedenti e, comunque, se vi \u00e8 incertezza sulla persona cui \u00e8 stata consegnata la copia dell\u2019atto o sulla data della notifica), confermi indirettamente il principio desumibile dall\u2019articolo 156, terzo comma, c.p.c.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 15209 DEL 12 GIUGNO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Lite temeraria \u2013 Ricorso contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia \u2013 Abuso del processo)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La condanna ex articolo 96, comma 3, c.p.c., applicabile d\u2019ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilit\u00e0 aggravata ex articolo 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta al contenimento dell\u2019abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell\u2019elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bens\u00ec di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l\u2019aver agito o resistito pretestuosamente che ai fini della condanna ex articolo 96, terzo comma, c.p.c. pu\u00f2 costituire abuso del diritto all\u2019impugnazione la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, o completamente privo di autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia, oppure fondato sulla deduzione del vizio di cui all\u2019articolo 360 n. 5 c.p.c., ove sia applicabile, ratione temporis, l\u2019articolo 348 ter ultimo comma c.p.c. che ne esclude la invocabilit\u00e0.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 15378 DEL 13 GIUGNO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Immobile a uso non abitativo \u2013 Mancanza del certificato di abitabilit\u00e0 \u2013 Utilizzazione del bene da parte del conduttore)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La mancanza del certificato di abitabilit\u00e0 dell&#8217;immobile concesso in locazione non blocca lo sfratto per morosit\u00e0 del conduttore. L&#8217;astratta idoneit\u00e0 del locale a ottenere l&#8217;attestato e il concreto uso del bene non consentono infatti all&#8217;inquilino di ottenere la risoluzione del contratto.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 15392 DEL 13 GIUGNO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Sinistro stradale \u2013 Giudizio penale \u2013 Esclusione del concorso di colpa \u2013 Giudicato penale \u2013 Successiva causa civile di risarcimento)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il giudicato penale sull&#8217;esclusione del concorso di colpa di un sinistro stradale non \u00e8 vincolante nella causa di risarcimento. La ricostruzione storico-dinamica dell&#8217;incidente, infatti, non pu\u00f2 formare oggetto di un nuovo accertamento ma il giudice civile pu\u00f2 indagare su altre modalit\u00e0 del fatto non considerate dal magistrato penale. Con la conseguenza che ai fini risarcitori ci pu\u00f2 essere una divergenza in ordine alla percentuale di responsabilit\u00e0.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI \u2013 1, ORDINANZA N. 15420 DEL 13 GIUGNO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Arbitri &#8211; Compenso &#8211; Diritto degli arbitri a ricevere il compenso &#8211; Fatto costitutivo &#8211; Effettivo espletamento dell\u2019incarico &#8211; Irrilevanza della validit\u00e0 ed efficacia del lodo)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il diritto dell\u2019arbitro di ricevere il pagamento dell\u2019onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l\u2019incarico conferitogli, nell\u2019ambito del rapporto di mandato intercorrente tra le parti e gli arbitri, e prescinde dalla validit\u00e0 ed efficacia del lodo.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, SENTENZA N. 27175 DEL 13 GIUGNO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Violazione degli obblighi di assistenza familiare \u2013 Nuova norma di cui all\u2019articolo 570 bis c.p. &#8211; Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi che la nuova norma ex articolo 570 bis c.p., rubricato \u201cViolazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio\u201d, quanto alla violazione dell\u2019obbligo di corresponsione dell\u2019assegno stabilito in sede giudiziale in favore dell\u2019altro coniuge e\/o dei figli a seguito della cessazione degli effetti civili del matrimonio, si ponga in chiara continuit\u00e0 normativa, essendo rimasta immutata la struttura del reato: ne consegue che \u00e8 possibile fare riferimento alla elaborazione giurisprudenziale che sul tema si era registrata, dovendosi osservare che in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di bisogno di un minore il quale, appunto perch\u00e9 tale, non \u00e8 in grado di procacciarsi un reddito proprio, \u00e8 un dato di fatto incontrovertibile per cui entrambi i genitori sono tenuti a provvedere per ovviarvi; il reato sussiste anche quando l\u2019altro genitore provveda, direttamente o indirettamente, in via sussidiaria ai bisogni della prole.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, ORDINANZA N. 15699 DEL 14 GIUGNO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Fallimento di snc e dei soci &#8211; Passivo fallimentare \u2013 Immobile del fallito concesso in comodato \u2013 Spese sostenute dai comodatari per ristrutturare l&#8217;immobile \u2013 Rimborso \u2013 Insinuazione al passivo)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">I coniugi che hanno ricevuto un immobile del fallito in comodato non possono insinuare al passivo le spese sostenute per ristrutturare il bene. L&#8217;imposizione al comodante dell&#8217;obbligo di provvedere alla manutenzione straordinaria dell&#8217;immobile renderebbe troppo gravoso il suo sacrificio economico. Il comodante, infatti, si limita a consegnare la cosa nello stato in cui si trova, buono o cattivo che sia, e non \u00e8 in alcun modo tenuto a far s\u00ec che il bene sia idoneo all&#8217;uso cui il comodatario intende destinarla.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 15761 DEL 15 GIUGNO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Notaio &#8211; Responsabilit\u00e0 professionale \u2013 Vendita immobiliare \u2013 Mancata segnalazione della presenza di ipoteche)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il notaio che, chiamato a stipulare un contratto di compravendita immobiliare, ometta di accertarsi dell&#8217;esistenza di iscrizioni ipotecarie pregiudizievoli sull&#8217;immobile, pu\u00f2 essere condannato al risarcimento del danno consistente nel pagamento della somma complessivamente necessaria per la cancellazione del vincolo, la cui determinazione deve essere rimessa al giudice di merito. L&#8217;attivit\u00e0 preparatoria che rientra nei doveri di diligenza dell&#8217;attivit\u00e0 notarile deve essere svolta in tempi utili a garantire la corrispondenza dell&#8217;esito delle ricerche effettuate con le condizioni del bene che vengono descritte nell&#8217;atto, sia in ragione della necessit\u00e0 di assicurare la seriet\u00e0 e la certezza degli effetti tipici di esso, sia in funzione della realizzazione sostanziale della funzione di pubblico ufficiale.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; Lettera informativa n. 119\/18 del 06.09.2018 \u2013 NG 18-18 \u00a0 NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 18-2018 \u00a0GIUGNO 2018 (I) &nbsp; CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI \u2013 3, ORDINANZA N. 14077 DELL\u20191 GIUGNO 2018 (Domanda di arricchimento senza causa &#8211; Diversa qualificazione giuridica in secondo grado &#8211; Ripetizione di indebito) Il giudice d&#8217;appello pu\u00f2 accogliere come ripetizione di [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/12853"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12853"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/12853\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12854,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/12853\/revisions\/12854"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12853"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}