{"id":12869,"date":"2018-09-12T14:29:46","date_gmt":"2018-09-12T13:29:46","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/?page_id=12869"},"modified":"2018-09-12T14:29:46","modified_gmt":"2018-09-12T13:29:46","slug":"informativa-12218-info-giurisprudenza-n-19-18","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/informativa-12218-info-giurisprudenza-n-19-18\/","title":{"rendered":"Informativa 122\/18 (INFO GIURISPRUDENZA N. 19-18)"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>Lettera informativa n. 122\/18 del 12.09.2018 \u2013 <\/strong><span style=\"color: #008000;\"><strong>NG 19-18<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #008000;\"><strong><u>NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 19-2018<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong><em>GIUGNO 2018 (II)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 16067 DEL 18 GIUGNO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Requisiti di non fallibilit\u00e0 \u2013 Prova \u2013 Con bilanci non depositati)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">I requisiti di non fallibilit\u00e0 dell\u2019azienda possono essere dimostrati anche con dei bilanci non regolarmente depositati ancora pi\u00f9 se non contestati da soci e creditori.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, ORDINANZA N. 16132 DEL 19 GIUGNO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Fallito tornato in bonis &#8211; Transazione della curatela &#8211; Principio di intangibilit\u00e0 delle attribuzioni patrimoniali)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Sono improponibili, per difetto di legittimatio ad causam, le domande del fallito tornato in bonis finalizzate a cancellare la transazione conclusa dal curatore, dovendosi negare al debitore la possibilit\u00e0, una volta chiuso il fallimento, di rimettere in discussione, con effetti reali, l&#8217;operato degli organi della procedura e in particolare del curatore, che \u00e8 un organo del tutto peculiare, posto che cumula la rappresentanza insieme del fallito e della massa, pertanto, non \u00e8 in definitiva riconducibile n\u00e9 ad uno n\u00e9 all&#8217;altra. Nell&#8217;ordinamento esiste il principio di intangibilit\u00e0 delle attribuzioni patrimoniali effettuate in favore dei creditori in base al piano di riparto, e, dunque, non si comprende a cosa possa mettere capo l&#8217;ablazione di un atto che ha permesso la chiusura del concorso, che sarebbe in ogni caso assolutamente asistematica e tale da scardinare l&#8217;intero impianto delle procedure concorsuali. In definitiva, il fallito che ritiene di essere stato danneggiato dall&#8217;attivit\u00e0 \u00absconsiderata\u00bb, del curatore pu\u00f2, una volta recuperata in pieno la sua capacit\u00e0, attivare la sola tutela risarcitoria e non pretendere di rimettere in discussione l&#8217;intangibile attivit\u00e0 di riparto dell&#8217;attivo conclusa da anni.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 2, ORDINANZA N. 16183 DEL 19 GIUGNO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Intestazione fiduciaria di quote societarie \u2013 Appartenute a un soggetto defunto &#8211; Assegnazione al tribunale delle imprese)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Sull&#8217;accertamento dell&#8217;intestazione fiduciaria di quote societarie del de cuius decide il tribunale delle imprese. In questa, ipotesi, infatti, si riscontra quel legame diretto dell&#8217;oggetto della controversia con le partecipazioni sociali che giustifica l&#8217;attribuzione della causa al giudice specializzato.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 16303 DEL 20 GIUGNO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Rapporti esauriti in epoca antecedente l\u2019entrata in vigore dell\u2019articolo 2 bis del decreto legge 185\/08 \u2013 Commissione di massimo scoperto \u2013 Base di calcolo ai fini del tasso usurario)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all\u2019entrata in vigore delle disposizioni di cui all\u2019articolo 2 bis del decreto legge 185\/08, inserito dalla legge di conversione 2\/2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell\u2019usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge 108\/96, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d\u2019interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (Cms) eventualmente applicata &#8211; intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento &#8211; rispettivamente con il tasso soglia e con la \u201cCms soglia\u201d, calcolata aumentando della met\u00e0 la percentuale della Cms media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell\u2019articolo 2, comma 1, della predetta legge 108\/96, compensandosi, poi, l\u2019importo dell\u2019eventuale eccedenza della Cms in concreto praticata, rispetto a quello della Cms rientrante nella soglia, con il \u201cmargine\u201d degli interessi eventualmente residui, pari alla differenza tra l\u2019importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 16325 DEL 21 GIUGNO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Copia analogica di originale telematico \u2013 Deposito in cancelleria \u2013 Omessa attestazione di conformit\u00e0 all\u2019originale)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il deposito in cancelleria di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, con attestazione di conformit\u00e0 priva di sottoscrizione autografa del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della legge 53\/1994, ne comporta l\u2019improcedibilit\u00e0 rilevabile d\u2019ufficio ai sensi dell\u2019articolo 369 c.p.c., a nulla rilevando la mancata contestazione della controparte ovvero il deposito di copia del ricorso ritualmente autenticata oltre il termine perentorio di venti giorni dall\u2019ultima notifica, non essendo ammissibile il recupero di una condizione di procedibilit\u00e0 mancante al momento della scadenza del termine per il deposito del ricorso.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 16342 DEL 21 GIUGNO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Colpa professionale \u2013 Comportamento negligente \u2013 Mancata dimostrazione del danno da parte del cliente &#8211; Diritto al compenso)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L&#8217;avvocato ha diritto al compenso anche se \u00e8 stato negligente. Il cliente, infatti, pu\u00f2 essere esentato dal pagamento solo se prova che la condotta del professionista gli ha causato un danno corrispondente al mancato riconoscimento di un pretesa con tutta probabilit\u00e0 fondata.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 16351 DEL 21 GIUGNO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Figli minori \u2013 Scelte di maggior interesse nella vita quotidiana \u2013 Obbligo di informazione a carico del genitore collocatario)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In caso di affido condiviso di figli minori di separati il genitore collocatario non ha un obbligo di informazione e di concertazione preventiva nei confronti dell\u2019altro rispetto alle scelte di maggiore interesse della vita quotidiana del minore, sussistendo nei confronti del non collocatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 2, ORDINANZA N. 16389 DEL 21 GIUGNO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Delibera condominiale \u2013 Decreto ingiuntivo per la riscossione delle quote \u2013 Opposizione \u2013 Nullit\u00e0 della delibera \u2013 Rilevabilit\u00e0 \u2013 Revoca del decreto ingiuntivo)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La nullit\u00e0 di una delibera condominiale pu\u00f2 essere rilevata anche nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo. Il vizio, infatti, inficia la stessa esistenza della decisione che ha approvato la spesa e rimane sottratto al termine perentorio di impugnazione previsto dal codice civile.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. V, SENTENZA N. 16529 DEL 22 GIUGNO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Giudizio di Cassazione \u2013 Ricorso sandwich \u2013 Sforzo di sintesi e selezione dei fatti salienti)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">\u00c8 valido il ricorso sandwich in Cassazione se si intravede uno sforzo di sintesi e selezione dei fatti salienti. La sovrabbondante trama espositiva, infatti, non impedisce l&#8217;analisi dei giudici quando l&#8217;imponente mole di documenti pu\u00f2 essere facilmente espunta dall&#8217;istanza.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 16572 DEL 22 GIUGNO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Licenziamento individuale &#8211; Giustificato motivo oggettivo &#8211; Crisi aziendale &#8211; Azienda di piccole dimensioni)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Pur se l&#8217;azienda \u00e8 di piccole dimensioni la crisi economica non giustifica necessariamente il recesso per giustificato motivo oggettivo se il datore non prova che a causa delle difficolt\u00e0 economiche ha dovuto sopprimere la posizione lavorativa del dipendente.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; T, ORDINANZA N. 16604 DEL 22 GIUGNO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Prima casa \u2013 Immobile acquistato in comunione \u2013 Residenza di un solo coniuge)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il contribuente che acquista l\u2019immobile in comunione ha diritto alle agevolazioni sulla prima casa anche quando non ha trasferito la residenza. \u00c8 sufficiente che l\u2019abitazione sia adibita a domicilio della famiglia e che l\u2019altro coniuge vi abbia gi\u00e0 preso la residenza.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, SENTENZA N. 29083 DEL 22 GIUGNO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Omicidio colposo \u2013 Medico \u2013 Addebito omissivo \u2013 Riforma della sentenza assolutoria di primo grado \u2013 Insussistenza della motivazione rafforzata)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve essere annullata con rinvio la sentenza di merito che nel riformare l\u2019assoluzione pronunciata in primo grado condanna, sia pure agli effetti civili, il medico curante dopo la morte della paziente per infezione polmonare laddove la maggiore pecca della sentenza di appello \u00e8 quella di muovere all&#8217;imputato un addebito omissivo, e cio\u00e8 essenzialmente quello di non aver immediatamente prescritto alla paziente antibiotici e accertamenti strumentali, senza spiegare sulla base di quali elementi, secondo una corretta valutazione ex ante (e non ex post), il medico avrebbe dovuto avere contezza, all&#8217;atto della visita, della (possibile) infezione batterica in atto nella paziente, non riscontrata neanche dai sanitari della clinica ove la persona offesa era stata pochi giorni dopo ricoverata: non risulta la motivazione rafforzata idonea a riformare la sentenza di assoluzione.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, ORDINANZA N. 16634 DEL 25 GIUGNO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Omessa indicazione in dichiarazione di redditi esteri &#8211; Residenza fiscale in Italia &#8211; Tardiva registrazione all&#8217;Aire &#8211; Assoggettamento a imposta)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Le persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente si considerano, in applicazione del criterio formale dettato dall&#8217;art. 2 d.p.r. 917\/1986, in ogni caso residenti, e pertanto soggetti passivi d&#8217;imposta, in Italia; con la conseguenza che, ai fini predetti, essendo l&#8217;iscrizione indicata preclusiva di ogni ulteriore accertamento, il trasferimento della residenza all&#8217;Estero non rileva fino a quando non risulti la cancellazione dall&#8217;anagrafe di un Comune italiano.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 16702 DEL 25 GIUGNO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Licenziamento \u2013 Giustificato motivo soggettivo \u2013 Reintegra)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve essere annullata con rinvio la sentenza di merito che automaticamente e con motivazione apodittica ha equiparato la ritenuta carenza di prova in ordine alle ragioni oggettive poste a base del licenziamento per giustificato motivo soggettivo con la manifesta insussistenza delle stesse. La verifica della \u00abmanifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento\u00bb, di cui al comma settimo dell\u2019articolo 18 dello statuto dei lavoratori, concerne entrambi i presupposti di legittimit\u00e0 del recesso per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti all\u2019attivit\u00e0 produttiva, l\u2019organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa, sia l\u2019impossibilit\u00e0 di ricollocare altrove il lavoratore. La \u00abmanifesta insussistenza\u00bb va riferita ad una chiara, evidente e facilmente verificabile (sul piano probatorio) assenza dei suddetti presupposti.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 16814 DEL 26 GIUGNO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Assicurazione sulla vita \u2013 Richiesta di indennizzo da parte degli eredi \u2013 Prova della qualit\u00e0 di eredi)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Lo stato di famiglia e il ricorso giudiziale provano la qualit\u00e0 di erede di chi chiede l&#8217;indennizzo relativo alla polizza vita stipulata dal defunto. La produzione dei documenti da parte degli istanti costituisce, infatti, una presunzione iuris tantum dell&#8217;intervenuta accettazione tacita dell&#8217;eredit\u00e0.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, SENTENZA N. 29342 DEL 26 GIUGNO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Conversione da detentiva a pecuniaria \u2013 Richiesta di decreto penale \u2013 Omesso accertamento sulle condizioni economiche dell\u2019imputato<\/em><\/strong><em>)<\/em><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Non \u00e8 abnorme il provvedimento del gip che rigetta la richiesta di decreto penale ai sensi dell\u2019articolo 459 comma 1 bis, c.p.p., ritenendo che il p.m. richiedente non abbia fornito alcun parametro al quale ancorare la valutazione di congruit\u00e0 della pena, nell\u2019ambito della conversione da detentiva in pecuniaria, dovendosi ritenere che nessuna anomalia strutturale pu\u00f2 ravvisarsi nella circostanza che il giudice abbia ritenuto di non avere un potere di indagine suppletiva, inteso a colmare il rilevato difetto di informazioni circa la situazione economica dell\u2019imputato: la disciplina del procedimento monitorio, infatti, non contempla alcun intervento giudiziale di accertamento e\/o verifica degli elementi trasmessi dal pubblico ministero, atteso che l\u2019articolo 459 comma 3, c.p.p., prevede unicamente il rigetto della richiesta o la pronuncia di sentenza ex articolo 129 codice di rito.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 29495 DEL 27 GIUGNO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Persona offesa \u2013 Dichiarazioni de relato \u2013 In merito a quanto appreso dal proprio difensore \u2013 Segreto professionale opposto \u2013 Inutilizzabilit\u00e0)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Devono ritenersi inutilizzabili le dichiarazioni de relato rese dalle persona offesa dal reato in merito a quanto appreso dal proprio difensore, il quale sul punto ha invece opposto il segreto professionale quando \u00e8 stato sentito a sommarie informazioni dal pubblico ministero, dovendosi ritenere che il divieto di testimonianza indiretta non operi solo in dibattimento ma anche nella fase cautelare.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 17020 DEL 28 GIUGNO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Atto processuale originariamente formato su supporto digitale &#8211; Notificazione telematica &#8211; Sottoscrizione digitale)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Qualora l\u2019atto processuale sia originariamente formato su supporto digitale, per la sua notificazione telematica non occorre la sottoscrizione digitale (richiesta solo per il deposito telematico dell\u2019atto stesso all\u2019ufficio giudiziario), n\u00e9 un\u2019asseverazione di conformit\u00e0 all\u2019originale (necessaria solamente quando la copia informatica sia estratta per immagine da un documento analogico), essendo sufficiente che detto atto sia trasformato in formato pdf.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 17022 DEL 28 GIUGNO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Responsabilit\u00e0 medica &#8211; Omessa acquisizione del consenso informato preventivo al trattamento sanitario \u2013 Libert\u00e0 del paziente di autodeterminarsi \u2013 Danno non patrimoniale \u2013 Voce autonomamente risarcibile)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di trattamenti sanitari vige il principio di libera determinazione del paziente quale diritto inviolabile della persona, che trova tutela nell\u2019articolo 32 della Costituzione, a mente del quale nessuno pu\u00f2 essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge, e nell\u2019articolo 13 della Costituzione, che, sancendo l\u2019inviolabilit\u00e0 della libert\u00e0 personale, ben ricomprende nel proprio ambito applicativo anche la libert\u00e0 di decidere in ordine alla propria salute e al proprio corpo. Pertanto, l\u2019omessa acquisizione del consenso informato preventivo al trattamento sanitario \u2013 fuori dai casi nei quali lo stesso debba essere praticato in via d\u2019urgenza e il paziente non sia in grado di manifestare la propria volont\u00e0 \u2013 determina la lesione in s\u00e9 di un valore costituzionalmente protetto, a prescindere dalla presenza o meno di conseguenze negative sul piano della salute, e d\u00e0 luogo a un danno non patrimoniale autonomamente risarcibile, ai sensi dell\u2019interpretazione costituzionalmente orientata dell\u2019articolo 2059 c.c.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, ORDINANZA N. 17026 DEL 28 GIUGNO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Avvocato \u2013 Appello invece che ricorso per cassazione \u2013 Fonte di danno per l\u2019assistito)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve essere cassata con rinvio la sentenza di merito che esclude il risarcimento a carico dell\u2019avvocato nei confronti del cliente laddove l\u2019errore commesso dal legale nel proporre l\u2019impugnazione innanzi a un giudice funzionalmente incompetente a delibare l\u2019appello \u00e8 stata sicura fonte di danno per la parte assistita, mentre il ricorso per cassazione aveva concrete possibilit\u00e0 di non esito fausto per l\u2019impugnante.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 17054 DEL 28 GIUGNO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Errore nella trascrizione di un atto \u2013 Rettifica \u2013 Deposito successivo al pignoramento del bene \u2013 Responsabilit\u00e0 professionale)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il notaio risarcisce il cliente se sbaglia la trascrizione e deposita la rettifica dopo il pignoramento del bene. Nel sistema di pubblicit\u00e0 immobiliare, infatti, i terzi non sono tenuti a verificare il contenuto dell&#8217;atto ma devono consultare solo la nota depositata presso la Conservatoria.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. I, SENTENZA N. 29538 DEL 28 GIUGNO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Inosservanza del provvedimento dell&#8217;autorit\u00e0 &#8211; Ordinanza sindacale &#8211; Opere da realizzare per mettere in sicurezza &#8211; Strada privata accessibile solo ai proprietari dei fondi confinanti)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Perch\u00e9 si configuri il reato ex articolo 650 c.p. \u00e8 necessario che l&#8217;inosservanza riguardi un ordine specifico impartito, per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, o di igiene o di giustizia, a un soggetto determinato e che si risolva in una disposizione di tenore regolamentare data in via preventiva a una generalit\u00e0 di soggetti e che il provvedimento emesso sia adottato nell&#8217;interesse della collettivit\u00e0 e non di privati individui.- Nella fattispecie, considerata la natura della strada, destinata a garantire l&#8217;accesso alla propriet\u00e0 dei fondi e come tale di natura chiaramente privata \u00e8 evidente che l&#8217;ordinanza sindacale fosse destinata proprio a soddisfare l&#8217;interesse di privati individui e non gi\u00e0 di una collettivit\u00e0 indeterminata di soggetti.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; Lettera informativa n. 122\/18 del 12.09.2018 \u2013 NG 19-18 \u00a0 NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 19-2018 GIUGNO 2018 (II) &nbsp; CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 16067 DEL 18 GIUGNO 2018 (Requisiti di non fallibilit\u00e0 \u2013 Prova \u2013 Con bilanci non depositati) I requisiti di non fallibilit\u00e0 dell\u2019azienda possono essere dimostrati anche con dei bilanci non [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/12869"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12869"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/12869\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12870,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/12869\/revisions\/12870"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12869"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}