{"id":12974,"date":"2018-10-02T16:49:11","date_gmt":"2018-10-02T15:49:11","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/?page_id=12974"},"modified":"2018-10-02T16:49:58","modified_gmt":"2018-10-02T15:49:58","slug":"informativa-13318-info-giurisprudenza-n-20-18","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/informativa-13318-info-giurisprudenza-n-20-18\/","title":{"rendered":"Informativa 133\/18 (INFO GIURISPRUDENZA N. 20-18)"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>Lettera informativa n. 133\/18 del 02.10.2018 \u2013 <\/strong><span style=\"color: #008000;\"><strong>NG 20-18<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #008000;\"><strong><u>\u00a0NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 20-2018<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong><em>\u00a0LUGLIO 2018 (I)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 17278 DEL 2 LUGLIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Sito Internet &#8211; Servizio fungibile \u2013 Fornitura subordinata al consenso al trattamento dei dati personali)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di consenso al trattamento dei dati personali, la previsione dell\u2019articolo 23 del codice della privacy, nello stabilire che il consenso \u00e8 validamente prestato solo se espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, consente al gestore di un sito Internet, il quale somministri un servizio fungibile, cui l\u2019utente possa rinunciare senza gravoso sacrificio (nella specie servizio di newsletter su tematiche legate alla finanza, al fisco, al diritto e al lavoro), di condizionare la fornitura del servizio al trattamento dei dati per finalit\u00e0 pubblicitarie, sempre che il consenso sia singolarmente ed inequivocabilmente prestato in riferimento a tale effetto, il che comporta altres\u00ec la necessit\u00e0, almeno, dell\u2019indicazione dei settori merceologici o dei servizi cui i messaggi pubblicitari saranno riferiti.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 17279 DEL 2 LUGLIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Societ\u00e0 pubblica \u2013 Attivit\u00e0 commerciale \u2013 Fallibilit\u00e0)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Tutte le societ\u00e0 cosiddette pubbliche, che svolgano attivit\u00e0 commerciale, quale che sia la composizione del loro capitale sociale, le attivit\u00e0 in concreto esercitate, ovvero le forme di controllo cui risultano effettivamente sottoposte, restano assoggettate al fallimento, al pari di ogni altro sodalizio nei cui confronti debbano trovare applicazione le norme codicistiche poich\u00e9 la scelta del legislatore di consentire l&#8217;esercizio di determinate attivit\u00e0 a societ\u00e0 di capitali &#8211; e dunque di perseguire l&#8217;interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico -, comporta che queste assumano i rischi connessi alla loro insolvenza, pena la violazione dei principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con esse entrano in rapporto ed attesa la necessit\u00e0 del rispetto delle regole della concorrenza, che impone parit\u00e0 di trattamento tra quanti operano all&#8217;interno di uno stesso mercato con identiche forme e medesime modalit\u00e0.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI \u2013 3, ORDINANZA N. 17332 DEL 3 LUGLIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Immobile concesso in comodato a figlio e nuora \u2013 Sopravvenute precarie condizioni di salute dei comodanti \u2013 Unico bene a disposizione \u2013 Obbligo del comodatario di provare la destinazione a casa familiare)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L&#8217;immobile concesso in comodato torna al proprietario che ha problemi di salute legati all&#8217;et\u00e0 se il beneficiario non prova la destinazione del bene a casa familiare. Il bisogno che giustifica la richiesta di restituzione, infatti, deve essere urgente e imprevisto rispetto al momento della stipula del contratto ma non grave, con la conseguenza che anche la necessit\u00e0 di fronteggiare maggiori spese mediche costituisce un motivo pi\u00f9 che legittimo per riottenere l&#8217;appartamento.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI \u2013 1, ORDINANZA N. 17392 DEL 3 LUGLIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Filiazione \u2013 Domanda di accertamento di paternit\u00e0 naturale \u2013 Successiva azione di disconoscimento del padre legittimo)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Va sospeso il giudizio di accertamento della paternit\u00e0 naturale se viene proposta l&#8217;azione di disconoscimento. Tra le cause esiste, infatti, un nesso di pregiudizialit\u00e0 in senso tecnico giuridico che consente di evitare il rischio di un conflitto di giudicati.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI \u2013 3, ORDINANZA N. 17467 DEL 4 LUGLIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Decreto ingiuntivo \u2013 Cliente \u2013 Querela di falso \u2013 Separazione dei giudizi)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Se il cliente propone querela di falso nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall\u2019avvocato, il giudice deve separare i due giudizi, convertire il rito quanto alla querela di falso, disponendo che esso prosegua con rito ordinario a cognizione piena con decisione necessariamente collegiale, e sospendere il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fino all\u2019esito della definizione della querela.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 17533 DEL 4 LUGLIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Notificazioni \u2013 A mezzo di ufficiale giudiziario \u2013 Notifica effettuata da un ufficiale giudiziario extra districtum \u2013 Conseguenze)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di notificazione, la violazione delle norme di cui agli articoli 106 e 107 del d.P.R. n. 1229 del 1959 costituisce una semplice irregolarit\u00e0 del comportamento del notificante la quale non produce alcun effetto ai fini processuali e quindi non pu\u00f2 essere configurata come causa di nullit\u00e0 della notificazione. In particolare, la suddetta irregolarit\u00e0, nascendo dalla violazione di norme di organizzazione del servizio svolto dagli ufficiali giudiziari non incide sull&#8217;idoneit\u00e0 della notificazione a rispondere alla propria funzione nell&#8217;ambito del processo e pu\u00f2, eventualmente, rilevare soltanto ai fini della responsabilit\u00e0 disciplinare o di altro tipo del singolo ufficiale giudiziario che ha eseguito la notificazione.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 17534 DEL 4 LUGLIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Divieto di corrispondenza con la controparte assistita da altro legale \u2013 Sanzione disciplinare)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">\u00a0Deve essere annullata con rinvio la sentenza del Cnf che conferma la sanzione disciplinare dell\u2019ammonimento inflitta all\u2019avvocato per aver intrattenuto corrispondenza con la controparte assistita da altro legale laddove l\u2019incolpato ha scritto per conoscenza informando che il proprio assistito ha onorato il suo debito con l\u2019assegno circolare recapitato al collega e intestato a controparte, laddove detta condotta risulta diretta ad evitare l\u2019inizio di procedure esecutive o di altre iniziative nei confronti dei propri clienti e quindi ha una finalit\u00e0 di prevenzione non dissimile da quella propria di molte delle eccezioni elencate in modo non tassativo dall\u2019articolo 27 Cdf, sicch\u00e9 pu\u00f2 essere configurata come funzionale a sollecitare una condotta collaborativa della controparte cio\u00e8 un \u00abdeterminato comportamento\u00bb, consistente nella chiusura dei rapporti tra le parti.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. II, SENTENZA N. 30401 DEL 5 LUGLIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Autoriciclaggio &#8211; Profitto &#8211; Reato presupposto &#8211; Sequestro finalizzato alla confisca)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il prodotto, il profitto o il prezzo del reato di autoriciclaggio non coincide con quello del reato presupposto, ma \u00e8 da questo autonomo in quanto consiste nei proventi conseguiti dall&#8217;impiego del prodotto, del profitto o del prezzo del reato presupposto in attivit\u00e0 economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 17724 DEL 6 LUGLIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Vacanza rovinata &#8211; Tour operator &#8211; Responsabilit\u00e0 del vettore &#8211; Danno non patrimoniale)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L&#8217;organizzatore o venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito nell&#8217;articolo 14 del D.lgs. n. 111\/95, emanato in attuazione della direttiva n. 90\/314\/Cee ed applicabile ai rapporti sorti anteriormente all&#8217;entrata in vigore del D.lgs. n. 206\/05 (Codice del consumo), \u00e8 tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, anche quando la responsabilit\u00e0 sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi (come il vettore, nella specie), salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi. Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della Direttiva n. 90\/314\/Cee, costituisce uno dei casi previsti dalla legge nei quali, ai sensi dell&#8217;articolo 2059 c.c., il pregiudizio non patrimoniale \u00e8 risarcibile. \u00c8 compito del giudice di merito valutare la domanda di risarcimento di tale pregiudizio non patrimoniale in base ai generali principi di correttezza e buona fede e alla valutazione dell&#8217;importanza del danno, fondata sul bilanciamento del principio di tolleranza delle lesioni minime e della condizione concreta delle parti.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 17726 DEL 6 LUGLIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Avvocati \u2013 Patto di quota lite \u2013 Nella vigenza del cd. decreto Bersani \u2013 Compenso)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La previsione dell\u2019articolo 2, comma 1 lettera a) del decreto legge 223\/06 (cd. Bersani) eliminando in modo \u201csecco\u201d ed univoco il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, non impone l\u2019osservanza dei massimi tariffari (fatta salva nel successivo comma); in primo luogo in quanto il comma 1 contiene una disposizione speciale (concernente solo le tariffe massime) rispetto al tenore generale del comma 2; in secondo luogo, e soprattutto, in quanto, l\u2019articolo 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione dell\u2019onorario spettante al professionista, considerando in primo luogo l\u2019accordo delle parti e, solo in mancanza di convenzioni, le tariffe professionali, gli usi e la decisione del giudice; le tariffe massime, cio\u00e8, hanno un ruolo sussidiario e recessivo rispetto all\u2019accordo delle parti, e continuano ad essere obbligatorie, in base al disposto dell\u2019articolo 2, comma 2, del decreto legge, solo nel caso in cui tra avvocato e cliente non sia stato concluso un patto.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA N. 17911 DEL 6 LUGLIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Compenso forense &#8211; Decreto ingiuntivo ottenuto dall\u2019avvocato \u2013 Spese liquidate dal giudice in sentenza \u2013 Opposizione del cliente)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi legittimo il rigetto dell\u2019opposizione proposta dal cliente avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall\u2019avvocato che lo ha patrocinato in giudizio laddove la relativa sentenza conteneva la valutazione di congruit\u00e0 dell\u2019importo poi liquidato a titolo di spese processuali e ben poteva essere utilizzata anche ai fini della quantificazione del compenso professionale, non occorrendo una ulteriore valutazione da parte del Consiglio dell\u2019ordine degli avvocati, poich\u00e9 il difensore non aveva richiesto somme ulteriori. Va confermata la condanna ex articolo 96, comma terzo, c.p.c. anche senza prova di un danno patito dal professionista laddove detta disposizione, nel prevedere che in ogni caso il giudice pu\u00f2, anche d\u2019ufficio, condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, contempla una misura sanzionatoria, volta a reprimere l\u2019abuso dello strumento processuale quando esso \u00e8 impiegato per finalit\u00e0 devianti rispetto alla \u00abtutela dei diritti e degli interessi legittimi\u00bb per il quale l\u2019articolo 24, primo comma, della Costituzione garantisce il ricorso al giudice.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, ORDINANZA N. 18006 DEL 9 LUGLIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Dati personali \u2013 Professione giornalistica \u2013 Diritto di cronaca \u2013 Trattamento senza consenso dell\u2019interessato)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il trattamento dei dati personali per finalit\u00e0 giornalistiche pu\u00f2 essere effettuato anche senza il consenso dell\u2019interessato (articolo 137, comma 2, del codice privacy), ma pur sempre con modalit\u00e0 che garantiscano il rispetto dei diritti e delle libert\u00e0 fondamentali, della dignit\u00e0 dell\u2019interessato e del diritto all\u2019identit\u00e0 personale (articolo 2), nonch\u00e9 il rispetto del \u201cCodice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 giornalistica\u201d, al quale la giurisprudenza di legittimit\u00e0 ha riconosciuto valore di fonte normativa, in quanto richiamato dall\u2019articolo 139 del codice dei dati personali e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e dal cui rispetto gli iscritti all\u2019Ordine non possono prescindere, perch\u00e9 la relativa violazione non solo li esporrebbe all\u2019applicazione di sanzioni disciplinari da parte del Consiglio dell\u2019Ordine competente, ma potrebbe essere anche fonte di responsabilit\u00e0 civile sia per l\u2019autore che per la sua testata.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, ORDINANZA N. 18008 DEL 9 LUGLIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Mantenimento dei figli \u2013 Maggiorenni non autosufficienti \u2013 Versamento diretto \u2013 Figlio convivente con la madre)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In sede di divorzio, il padre non pu\u00f2 chiedere di versare il mantenimento direttamente al figlio maggiorenne se questo coabita con la mamma e non ha formulato un&#8217;esplicita domanda. \u00c8 esclusa la possibilit\u00e0 per l&#8217;obbligato di scegliere la persona nei cui confronti assolvere la propria prestazione perch\u00e9 entrambi i beneficiari sono titolari di diritti autonomi.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 18047 DEL 10 LUGLIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Acquisto di un pacchetto turistico \u2013 Rinuncia al viaggio per il sopraggiungere di una patologia \u2013 Impossibilit\u00e0 sopravvenuta)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Chi compra un pacchetto turistico ha diritto alla restituzione della somma pagata se deve rinunciare al viaggio per il sopraggiungere di una improvvisa patologia. In questa ipotesi, infatti, \u00e8 applicabile la disciplina sull&#8217;impossibilit\u00e0 sopravvenuta della prestazione risultando altres\u00ec irrilevante la mancata stipula di una polizza assicurativa.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 18287 DELL\u201911 LUGLIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Assegno mantenimento &#8211; Funzione assistenziale, compensativa e perequativa &#8211; Inadeguatezza dei mezzi o impossibilit\u00e0 di procurarseli per ragioni oggettive &#8211; Criterio composito)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Ai sensi dell\u2019articolo 5, comma sesto, della legge 898\/70, dopo le modifiche introdotte con la legge 74\/1987, il riconoscimento dell\u2019assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l\u2019accertamento dell\u2019inadeguatezza dei mezzi o comunque dell\u2019impossibilit\u00e0 di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l\u2019applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all\u2019et\u00e0 dell\u2019avente diritto.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, SENTENZA N. 31631 DELL\u201911 LUGLIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Infortunio &#8211; Muratore &#8211; Interventi di ristrutturazione &#8211; Proprietario-committente &#8211; Personale non specializzato &#8211; Culpa in eligendo)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Sussiste in capo al committente l&#8217;obbligo di verificare l&#8217;idoneit\u00e0 tecnico-professionale dell&#8217;impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosit\u00e0 dei lavori affidati (nel caso di specie, anche l&#8217;imputato, in qualit\u00e0 di committente, era tenuto a verificare il rispetto delle norme antinfortunistiche, avendo affidato direttamente i lavori a personale non specializzato, che operava secondo le sue direttive, non essendo risultata, infatti, la presenza di personale tecnico cui avesse affidato la direzione dei lavori). In materia di infortuni sul lavoro, ai fini della configurabilit\u00e0 di una \u00abresponsabilit\u00e0 del committente per culpa in eligendo nella verifica dell&#8217;idoneit\u00e0 tecnico &#8211; professionale dell&#8217;impresa affidataria di lavori, non \u00e8 necessario il perfezionamento di un contratto di appalto, essendo sufficiente che nella fase di progettazione dell&#8217;opera, intervengano accordi per una mera prestazione d&#8217;opera, atteso il carattere negoziale degli stessi.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. II, SENTENZA N. 31732 DELL\u201911 LUGLIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Estorsione &#8211; Minaccia &#8211; Ex amante &#8211; Relazione extraconiugale &#8211; Elargizioni in denaro)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Non commette esercizio arbitrario delle proprie ragioni ma estorsione chi minaccia l&#8217;ex amante di confessare la relazione extra coniugale a moglie e figli allo scopo di ottenere denaro.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 18314 DEL 12 LUGLIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Difensore \u2013 Funzioni svolte nello circondario del Tribunale di assegnazione \u2013 Domicilio professionale)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Nel caso di difensore che svolga le sue funzioni nello stesso circondario del Tribunale a cui egli sia professionalmente assegnato, \u00e8 onere della parte interessata ad eseguire la notifica accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell\u2019albo professionale, quale sia l\u2019effettivo domicilio professionale del difensore, con la conseguenza che non pu\u00f2 ritenersi giustificata l\u2019indicazione nella richiesta di notificazione di un indirizzo diverso, ancorch\u00e9 eventualmente corrispondente a indicazione fornita dal medesimo difensore nel giudizio non seguita da comunicazione nell\u2019ambito del giudizio del successivo mutamento.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 18324 DEL 12 LUGLIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Ricorso in cassazione \u2013 Notifica a mezzo posta elettronica certificata)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione bench\u00e9 il messaggio di posta elettronica certificata notificato all\u2019intimato dal ricorrente contenesse in allegato un file in formato pdf creato mediante la scansione della copia cartacea del ricorso e non in formato pdf \u201cnativo\u201d, ovvero realizzato mediante la conversione in tale formato di un file realizzato con un programma di videoscrittura, dovendosi ritenere che lo scopo della notificazione, in qualsiasi forma essa avvenga, sia portare l\u2019atto da notificare a conoscenza del destinatario, non certo consentire a quest\u2019ultimo il \u201ccopia e incolla\u201d.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 18345 DEL 12 LUGLIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Notai \u2013 Ipoteca non rilevata su un immobile \u2013 Dispensa dalle visure ipotecarie \u2013 Richiesta dal professionista \u2013 Risarcimento del danno al cliente)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il notaio risarcisce il cliente per l&#8217;ipoteca sull&#8217;immobile se \u00e8 il professionista a chiedere di essere dispensato dalle visure. La verifica della libert\u00e0 del bene costituisce infatti un obbligo derivante dall&#8217;incarico conferito teso ad assicurare la seriet\u00e0 e la certezza degli atti giuridici.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 32049 DEL 12 LUGLIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Bancarotta &#8211; Distrazione &#8211; Concessione in affitto di azienda della fallita &#8211; Atto distrattivo)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La mera cessione dell&#8217;azienda, ancor pi\u00f9 se solo in affitto, non pu\u00f2, infatti, costituire di per s\u00e9 un fatto distrattivo (anche se destinata ad assorbire l&#8217;intera capacit\u00e0 produttiva della societ\u00e0 cedente), perch\u00e9 quel che occorre dimostrare \u00e8 che tale cessione sia avvenuta a fronte di un corrispettivo economico inadeguato, o che il corrispettivo non sia stato versato, o che sia stato corrisposto con una compensazione (totale o parziale) con debiti della societ\u00e0 artatamente costruiti. In altri termini, se, a fronte della cessione dell&#8217;azienda, alla fallita \u00e8 stato concretamente versato il giusto corrispettivo, non si pu\u00f2 ritenere che tale atto l&#8217;abbia economicamente depauperata, sostituendosi le somme di denaro ricevute al complesso di beni ceduto.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 18527 DEL 13 LUGLIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Responsabilit\u00e0 professionale \u2013 Studio associato \u2013 Adempimenti fiscali \u2013 Omesso versamento dei contributi del cliente \u2013 Conferimento dell&#8217;incarico a uno solo dei due)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Per l&#8217;omesso versamento dei contributi non risponde lo studio associato ma solo il singolo professionista. \u00c8 esclusa, infatti, la solidariet\u00e0 passiva tra i singoli partecipanti dal momento che l&#8217;associazione professionale rappresenta un mero patto interno per la divisione delle spese dello studio.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 18568 DEL 13 LUGLIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Sinistro stradale \u2013 Decesso \u2013 Persone non parenti del de cuius \u2013 Legate alla vittima del reato da relazione affettiva e stabile convivenza)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Non pu\u00f2 essere escluso il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai richiedenti dopo che nel sinistro stradale \u00e8 deceduto un componente di fatto della loro famiglia, in considerazione del fatto che il procedimento penale si \u00e8 concluso con la condanna per omicidio colposo di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti. L\u2019articolo 1 del d. lgs. 212\/15, che recepisce la direttiva 2012\/29\/Ue sulle vittime di reato, ha modificato l\u2019articolo 90 c.p.p., stabilendo che, in caso di decesso di persona offesa in conseguenza del reato, le facolt\u00e0 ed i diritti previsti dalla legge possono essere esercitati e fatti valere non soltanto dai prossimi congiunti della stessa, ma anche da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, ORDINANZA N. 18777 DEL 13 LUGLIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Minori \u2013 Gestione del patrimonio \u2013 Revoca \u2013 Per mala gestio e non pericoli potenziali)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La rimozione dei genitori dall\u2019amministrazione del patrimonio dei minori pu\u00f2 essere disposta solo per una mala gestio gi\u00e0 in atto e non per situazioni di potenziale pericolo.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; Lettera informativa n. 133\/18 del 02.10.2018 \u2013 NG 20-18 \u00a0NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 20-2018 \u00a0 \u00a0LUGLIO 2018 (I) CASSAZIONE CIVILE, SEZ. 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