{"id":13203,"date":"2018-11-23T15:47:40","date_gmt":"2018-11-23T14:47:40","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/?page_id=13203"},"modified":"2018-11-23T16:28:49","modified_gmt":"2018-11-23T15:28:49","slug":"informativa-16118-info-giurisprudenza-n-21-18","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/informativa-16118-info-giurisprudenza-n-21-18\/","title":{"rendered":"Informativa 161\/18 (INFO GIURISPRUDENZA N. 21-18)"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>Lettera informativa n. 161\/18 del \u00a023.11.2018 \u2013 <\/strong><span style=\"color: #008000;\"><strong>NG 21-18<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #008000;\"><strong><u>NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 21-2018<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong><em>LUGLIO 2018 (II)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA N. 18857 DEL 16 LUGLIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Domanda di rendiconto \u2013 Proposta dopo lo scioglimento della comunione \u2013 Ammissibilit\u00e0)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La domanda di rendiconto si pu\u00f2 proporre anche dopo lo scioglimento della comunione ereditaria. Le due azioni giudiziarie, infatti, possono essere scisse e decise in maniera separata senza reciproci condizionamenti.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SENTENZA N. 32462 DEL 16 LUGLIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Violenza sessuale &#8211; Di gruppo &#8211; Assunzione volontaria di alcol e droghe \u2013 Aggravante)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Integra il reato di violenza sessuale di gruppo (articolo 609 octies c,p.) con abuso delle condizioni di inferiorit\u00e0 psichica o fisica, la condotta di coloro che inducano la persona offesa a subire atti sessuali in uno stato di infermit\u00e0 psichica determinato dall&#8217;assunzione di bevande alcooliche, essendo l&#8217;aggressione all&#8217;altrui sfera sessuale connotata da modalit\u00e0 insidiose e subdole, anche se la parte offesa ha volontariamente assunto alcool e droghe, rilevando solo la sua condizione di inferiorit\u00e0 psichica o fisica seguente all&#8217;assunzione delle dette sostanze.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 32504 DEL 16 LUGLIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte \u2013 Separazione personale fra i coniugi \u2013 Omologata dal giudice \u2013 Trasferimento dell\u2019immobile)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Si configura il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte il trasferimento dell\u2019immobile previsto dalla separazione personale dei coniugi omologata dal giudice, a nulla rilevando che a norma dell\u2019articolo 2929 bis c.c. l\u2019amministrazione finanziaria possa espropriare beni alienati a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito erariale e sulla base del solo titolo esecutivo costituito dall\u2019avviso di accertamento, laddove non v\u2019\u00e8 dubbio che il trasferimento a titolo gratuito del bene mobile registrato o dell\u2019immobile rende pi\u00f9 difficoltosa l\u2019azione recuperatoria del fisco, anche se esercitabile mediante pignoramento presso terzi. Tanto pi\u00f9 che il terzo pu\u00f2 contestare la sussistenza dei presupposti di applicazione dell\u2019art. 2929 bis c.c., o che l\u2019atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. II, SENTENZA N. 32577 DEL 16 LUGLIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Particolare tenuit\u00e0 del fatto &#8211; Causa di non punibilit\u00e0)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Ai fini dell&#8217;applicazione della causa di non punibilit\u00e0 di cui all&#8217;articolo 131 bis c.p. per valutare la configurabilit\u00e0 del presupposto ostativo della \u201cnon abitualit\u00e0 del comportamento criminoso\u201d, vanno considerati \u201cdella stessa indole\u201d non soltanto i reati che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che presentano profili di omogeneit\u00e0 sul piano oggettivo (in relazione al bene tutelato e alle modalit\u00e0 esecutive) ovvero sul piano soggettivo (in relazione ai motivi a delinquere che hanno avuto efficacia causale nella decisione criminose, come nel caso di delitti tutti connotati dallo scopo di lucro). \u00c8 possibile ravvisare la medesima indole di reati contro il patrimonio e reati in materia di detenzione di sostanze che siano connotati da un&#8217;identica finalit\u00e0 di profitto.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 32912 DEL 17 LUGLIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Ricerca della prova &#8211; Sequestro probatorio &#8211; Pc e hard disk &#8211; Programmi informatici)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In relazione all&#8217;utilizzo di programmi informatici installati su elaboratori elettronici l&#8217;illiceit\u00e0 penale sussiste solo in caso o di abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore o in caso di importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale (e quindi non anche nello svolgimento di un&#8217;attivit\u00e0 libero professionale) o, infine, di concessione in locazione non gi\u00e0 di programmi abusivamente duplicati ma esclusivamente di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae. La disciplina in questione va intesa nel senso della irrilevanza penale della mera detenzione, laddove non si sia concorso nella loro illecita duplicazione di programmi informatici per elaboratori elettronici nel caso in cui gli stessi, sempre che siano funzionali allo svolgimento di un&#8217;attivit\u00e0 commerciale o imprenditoriale e quindi non esclusivamente libero professionale, non siano materialmente presenti su supporti fisici privi del contrassegno Siae.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>ORDINANZA 19153, SEZIONE TERZA DEL 19-07-2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Sinistro stradale \u2013 Danno non patrimoniale \u2013 Grado di invalidit\u00e0 permanente \u2013 Aumento del risarcimento in sede di personalizzazione &#8211; Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali \u2013 Sussiste)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi legittima la sentenza di merito che non varia in aumento il criterio standard per la liquidazione del danno alla salute alla vittima del sinistro stradale, sul presupposto che l\u2019attore non avesse provato il grado di invalidit\u00e0 permanente risultante da un bar\u00e9me medico legale che esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, sicch\u00e9 soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto pi\u00f9 grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa et\u00e0, \u00e8 consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione, dovendosi ritenere che il grado percentuale di invalidit\u00e0 permanente non indica infatti la mera compromissione dell\u2019integrit\u00e0 psicofisica, in s\u00e9 e per s\u00e9 considerata, ma rappresenta l\u2019intensit\u00e0 delle conseguenze che da quella compromissione sono derivate sulla vita concreta della vittima.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 19219 DEL 19 LUGLIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Stipula dell&#8217;atto di accettazione dell&#8217;eredit\u00e0 con beneficio d&#8217;inventario \u2013 Mancata redazione dell&#8217;inventario)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Va esclusa la responsabilit\u00e0 del notaio che stipula l&#8217;accettazione beneficiata dell&#8217;eredit\u00e0 ma non redige l&#8217;inventario. Spetta, infatti, al cliente dimostrare di aver conferito al professionista un incarico ad hoc o citarlo in giudizio per inadempimento degli obblighi informativi. La redazione dell&#8217;inventario, infatti, \u00e8 un\u2019attivit\u00e0 autonoma e distinta dalla dichiarazione di accettazione beneficiata e non pu\u00f2 essere ricompresa nell&#8217;incarico di ricevere la prima.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. I, SENTENZA N. 33707 DEL 19 LUGLIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Omicidio &#8211; Legittima difesa &#8211; Attenuante provocazione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Non si applica la scriminante della legittima difesa al carnefice che percepisce, un momento prima del fatale attimo, un grave pericolo per la sua incolumit\u00e0 e per quella dei familiari se decide liberamente di andare incontro alla vittima. Sussistono, invece, tutti i requisiti della provocazione. Ai fini della configurabilit\u00e0 della circostanza attenuante di cui all&#8217;articolo 62, n. 2, c.p. occorrono lo stato d&#8217;ira (costituito da un&#8217;alterazione emotiva che pu\u00f2 anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il fatto ingiusto altrui), nonch\u00e9 il fatto ingiusto altrui (che deve essere connotato dal carattere dell&#8217;ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrariet\u00e0 a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell&#8217;ambito di una determinata collettivit\u00e0 in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell&#8217;imputato e alla sua sensibilit\u00e0 personale) e, infine un rapporto di causalit\u00e0 psicologica, e non di mera occasionalit\u00e0, tra l&#8217;offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalit\u00e0 tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l&#8217;una e l&#8217;altra condotta.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 33843 DEL 19 LUGLIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Falsit\u00e0 ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici \u2013 Sindaco del Comune \u2013 Bilancio comunale)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Si configura il reato di falsit\u00e0 ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici a carico del sindaco del Comune dovendo ritenersi che costituiscano irregolarit\u00e0, suscettibili di determinare uno squilibrio economico-finanziario nel bilancio dell\u2019ente locale, tutte quelle condotte che concretino il reiterato ricorso ad anticipazioni di tesoreria oltre i limiti stabiliti dalla legge ed il superamento dei limiti di spesa fissati ai fini del rispetto del patto di stabilit\u00e0, nonch\u00e9 l\u2019inserimento nel bilancio di competenza di un esercizio pregresso di entrate tributarie comprese in un ruolo di riscossione ma non debitamente accertate dai dirigenti dei competenti servizi e, quindi, insuscettibili di essere contabilizzate come poste di entrata, dovendosi ritenere che proprio la incontestabile funzione pubblicistica del bilancio comunale faccia s\u00ec che ad esso vada attribuito una funzione certificativa rafforzata, ossia di atto pubblico di fede privilegiata, come sin qui dimostrato dalla complessit\u00e0 dell\u2019articolazione e dallo sviluppo del bilancio di un ente territoriale, dai principi normativamente sanciti a cui esso deve essere improntato, dal procedimenti di verifica della legalit\u00e0 e regolarit\u00e0 dei passaggi interni, con particolare riferimento all\u2019accertamento della corretta imputazione delle spese al bilancio ed alla disponibilit\u00e0 del fondo sul relativo articolo.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. TRIBUTARIA, ORDINANZA N. 19397 DEL 20 LUGLIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Notifica mediante posta elettronica certificata \u2013 Mancata consegna)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Alla ricevuta di mancata consegna generata a seguito di notifica telematica effettuata da un avvocato ai sensi della legge 53\/1994 non si applica la disciplina prevista per le comunicazioni e le notificazioni effettuate dalla cancelleria, secondo cui esse sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria laddove i soggetti per i quali la legge prevede l&#8217;obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo. Ne consegue che l\u2019avvocato deve provvedere a rinnovare la notifica dell&#8217;atto secondo le regole generali dettate dagli articoli 137 e seguenti c.p.c. anche nel caso in cui la notifica effettuata non vada a buon fine per causa imputabile al destinatario, atteso che la notifica si perfeziona unicamente al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna (Rac).<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, ORDINANZA N. 19449 DEL 20 LUGLIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Garanzie patrimoniali \u2013 Azione revocatoria ordinaria)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Va soggetta a revocatoria ordinaria la cessione della nuda propriet\u00e0 dell&#8217;immobile alla badante-amica in cambio di assistenza morale e infermieristica. La valutazione effettuata in relazione a persone legate da vincoli di parentela circa la conoscenza della situazione debitoria del cedente va infatti estesa anche ai rapporti di fiducia fondati su una prestazione lavorativa.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 34122 DEL 20 LUGLIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Attenuante &#8211; Danno patrimoniale &#8211; Lieve entit\u00e0 del reato) <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di stupefacenti, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuit\u00e0 \u00e8 compatibile con la lieve entit\u00e0 del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla lieve entit\u00e0 di cui al quinto comma dell&#8217;articolo 73, Tu stup.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 19526 DEL 23 LUGLIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Procedimento disciplinare &#8211; Decisione del Cnf \u2013 Deposito del provvedimento in cancelleria)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La decisione del Cnf notificata in cancelleria invece che alla pec del legale fa scattare il termine lungo per impugnare il provvedimento disciplinare in Cassazione. A seguito dell&#8217;introduzione del domicilio digitale, infatti, non \u00e8 pi\u00f9 possibile effettuare le comunicazioni presso la cancelleria dell&#8217;ufficio giudiziario procedente anche se manca l&#8217;elezione di domicilio nel Comune.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SENTENZA N. 34953 DEL 23 LUGLIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Violazione degli obblighi di assistenza familiare)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il padre naturale risponde penalmente per il mancato mantenimento del figlio minore anche in relazione al periodo precedente il riconoscimento giudiziale della paternit\u00e0 stessa.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 1, ORDINANZA N. 19540 DEL 24 LUGLIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Domanda congiunta \u2013 Revoca unilaterale)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi inammissibile la revoca unilaterale del consenso alla domanda congiunta di divorzio, senza considerare che, a differenza di quanto accade nella separazione consensuale, essa non impedisce l&#8217;accertamento della sussistenza dei presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio e non comporta il venir meno degli accordi patrimoniali intervenuti tra i coniugi, a meno che la domanda non costituisce il frutto di errore, violenza o dolo.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, ORDINANZA N. 19708 DEL 25 LUGLIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Pignoramento &#8211; Quote accantonate &#8211; Trattamento di fine rapporto)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Anche dopo la riforma del settore disposta con il d.lgs. n. 252\/05 , le quote accantonate del trattamento di fine rapporto, tanto che siano trattenute presso l&#8217;azienda, quanto che siano versate al fondo di tesoreria dello Stato presso l&#8217;Inps o conferite in un fondo di previdenza complementare, sono intrinsecamente dotate di potenzialit\u00e0 satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l&#8217;esigibilit\u00e0, con la conseguenza che le stesse sono pignorabili e devono essere incluse nella dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell&#8217;articolo 547 c.p.c. Tale principio, valevole per i lavoratori subordinati del settore privato, si estende anche ai dipendenti pubblici, stante la totale equiparazione del regime di pignorabilit\u00e0 e sequestrabilit\u00e0 del trattamento di fine rapporto o di fine servizio susseguente alle sentenze della Corte costituzionale n. 99 del 1993 e n. 225 del 1997.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 19732 DEL 25 LUGLIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Licenziamento &#8211; Giustificato motivo oggettivo &#8211; <\/em><\/strong><strong><em>\u200b<\/em><\/strong><strong><em>Violazione dei criteri di correttezza e buona fede &#8211; Scelta tra lavoratori adibiti allo svolgimento di mansioni omogenee &#8211; Tutela indennitaria)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, il nuovo regime sanzionatorio introdotto dalla legge 92\/2012 prevede di regola la corresponsione di un&#8217;indennit\u00e0 risarcitoria, compresa tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilit\u00e0, riservando il ripristino del rapporto di lavoro, con un risarcimento fino ad un massimo di dodici mensilit\u00e0, alle ipotesi residuali, che fungono da eccezione, nelle quali l&#8217;insussistenza del fatto posto a base del licenziamento \u00e8 connotata di una particolare evidenza, sicch\u00e9 la violazione dei criteri di correttezza e buona fede nella scelta tra lavoratori adibiti allo svolgimento di mansioni omogenee d\u00e0 luogo alla tutela indennitaria.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, ORDINANZA N. 19746 DEL 25 LUGLIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Mutuo ipotecario \u2013 Stipulato al solo fine di garantire crediti chirografari preesistenti)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Qualora venga stipulato un mutuo con concessione di ipoteca al solo fine di garantire, attraverso l\u2019erogazione di somme poi refluite in forza di precedenti accordi nelle casse della banca mutuante, una precedente esposizione dello stesso soggetto o di terzi\u00bb, risulta individuabile il \u201cmotivo illecito\u201d perseguito, rappresentato dalla costituzione di un\u2019ipoteca per debiti chirografari preesistenti; tale garanzia \u00e8 revocabile, in quanto concessa per nuovo credito, la cui erogazione \u00e8 finalizzata all\u2019estinzione di credito precedente chirografario.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, ORDINANZA N. 19780 DEL 25 LUGLIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Minori \u2013 Diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i minori)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">I provvedimenti che incidono sul diritto degli ascendenti ad instaurare ed a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, ai sensi dell&#8217;art. 317 bis c.c., nel testo novellato dall&#8217;art. 42 del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, hanno attitudine al giudicato \u00abrebus sic stantibus\u00bb, in quanto non revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi, sicch\u00e9 il decreto della corte di appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o modifica i predetti provvedimenti, \u00e8 impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111, settimo comma, cost. Alla luce dei principi desumibili dall&#8217;art 8 della Convenzione Europea dei diritti dell&#8217;uomo, dall&#8217;art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione Europea e dagli artt. 2 e 30 cost., il diritto degli ascendenti, azionabile anche in giudizio, di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall&#8217;art. 317 bis c.c., cui corrisponde lo speculare diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, ai sensi dell&#8217;art. 315 bis c.c., non va riconosciuto ai soli soggetti legati al minore da un rapporto di parentela in linea retta ascendente, ma anche ad ogni altra persona che affianchi il nonno biologico del minore, sia esso il coniuge o il convivente di fatto, e che si sia dimostrato idoneo ad instaurare con il minore medesimo una relazione affettiva stabile, dalla quale quest&#8217;ultimo possa trarre un beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psico-fisico.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 19862 DEL 26 LUGLIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Rito Fornero \u2013 Lettura in udienza del dispositivo e della motivazione \u2013 Comunicazione della sentenza alle parti)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Avverso la sentenza del tribunale sulla domanda di impugnativa del licenziamento nelle ipotesi di cui all\u2019articolo 18 dello statuto dei lavoratori il termine breve di trenta giorni per la proposizione del reclamo alla corte di appello decorre, come previsto dall\u2019articolo 1, comma 58, della legge 92\/2012, dalla comunicazione alle parti della sentenza del tribunale, anche nelle ipotesi nelle quali il giudice abbia dato lettura in udienza del dispositivo e della motivazione, come previsto dall\u2019articolo 429 c.p.c., poich\u00e9 la legge 92\/2012 ha introdotto un nuovo rito speciale, la cui disciplina deve essere osservata senza possibilit\u00e0 di deroga dai principi generali dell\u2019ordinamento, salvo necessit\u00e0 di integrazione del rito nel caso di lacuna del dettato normativo.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 19863 DEL 26 LUGLIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Licenziamento &#8211; Scissione parziale proporzionale della societ\u00e0 datrice \u2013 Finalit\u00e0 elusiva &#8211; Disciplina dei licenziamenti collettivi)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve essere dichiarato illegittimo il licenziamento in quanto intimato in frode alla legge dopo la scissione parziale proporzionale posta in essere dalla societ\u00e0 con la finalit\u00e0 di eludere norme imperative di legge in ordine alla tutela reale prevista dalla disciplina dei licenziamenti collettivi in virt\u00f9 del collegamento negoziale fra l\u2019operazione societaria e i plurimi licenziamenti successivi.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, SENTENZA N. 35852 DEL 26 LUGLIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Continuazione \u2013 Riduzione di un terzo della pena sui reati giudicati con rito abbreviato)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L\u2019applicazione della continuazione tra reati giudicati con rito ordinario ed altri giudicati con rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi deve operare la riduzione di un terzo della pena a norma dell\u2019articolo 442, comma 2, c.p.p.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. TRIBUTARIA, ORDINANZA N. 19989 DEL 27 LUGLIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Prima casa &#8211; Immobile locato a terzi &#8211; Acquisto di altro appartamento \u2013 Concessione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Ai fini della fruizione dei benefici per l&#8217;acquisto della \u201cprima casa\u201d, l&#8217;articolo l, nota II bis, della tariffa allegata al dpr. n. 131\/86, nel testo introdotto dall&#8217;articolo 3, comma 131, 1. n. 549\/95, la nozione di \u201ccasa di abitazione\u201d deve essere intesa nel senso di alloggio concretamente idoneo, sia sotto il profilo materiale che giuridico, a soddisfare le esigenze abitative dell&#8217;interessato, sicch\u00e9 tale idoneit\u00e0 deve ritenersi insussistente nel caso in cui l&#8217;immobile sia locato a terzi; conseguentemente, l&#8217;agevolazione spetta anche all&#8217;acquirente che sia titolare del diritto di propriet\u00e0 su altra casa situata nello stesso Comune in cui si trova l&#8217;immobile che viene acquistato allorch\u00e9 tale casa sia oggetto di un rapporto locativo regolarmente registrato e non maliziosamente preordinato a creare lo stato di indisponibilit\u00e0 della stessa.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 36154 DEL 27 LUGLIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Sospensione condizionale \u2013 Subordinata al pagamento della provvisionale \u2013 Passaggio in giudicato della sentenza \u2013 Necessit\u00e0)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il beneficio della sospensione condizionale della pena non pu\u00f2 essere subordinato al pagamento della provvisionale, riconosciuta alla parte civile, anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza, determinandosi altrimenti una esecuzione ante iudicatum delle statuizioni penali della pronuncia.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, ORDINANZA N. 20146 DEL 30 LUGLIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Locazioni \u2013 Restituzione dell&#8217;immobile \u2013 Immobile inutilizzabile perch\u00e9 occupato da beni del conduttore)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L&#8217;obbligazione di restituzione dell&#8217;immobile locato, prevista dall&#8217;art. 1590 c.c., resta inadempiuta qualora il locatore non ne riacquisti la completa disponibilit\u00e0, cos\u00ec da poterne fare uso secondo la sua destinazione, sicch\u00e9 la mora e gli effetti dell&#8217;art. 1591 c.c. si producono anche ove egli torni formalmente in possesso del bene, ma questo sia inutilizzabile perch\u00e9 ancora occupato da beni mobili del conduttore che non debbano consegnarsi al locatore, a nulla rilevando che il rilascio sia avvenuto coattivamente ex art. 608 cpc., atteso che la formale chiusura del processo esecutivo non determina l&#8217;automatica cessazione degli effetti sostanziali collegati al rapporto di locazione; ove, esaurite le operazioni esecutive per il rilascio coattivo dell&#8217;immobile, all&#8217;interno di questo permangano beni, precedentemente entrati nel possesso o nella detenzione del conduttore, che sono stati affidati a un custode giudiziario, lo stazionamento degli stessi nei locali non pu\u00f2 ascriversi a una tolleranza del locatore, dal momento che tale situazione \u00e8 determinata dalle esigenze di custodia, di cui si fa carico il soggetto all&#8217;uopo incaricato, e non dalla condotta dell&#8217;avente diritto al rilascio in quanto tale; ai fini della concreta risarcibilit\u00e0 di danni subiti dal creditore, l&#8217;art. 1227, comma 2, c.c.., nel porre la condizione dell&#8217;inevitabilit\u00e0, da parte del creditore, con l&#8217;uso dell&#8217;ordinaria diligenza, impone anche una condotta attiva o positiva diretta a limitare le conseguenze dannose di detto comportamento, ma nell&#8217;ambito dell&#8217;ordinaria diligenza, all&#8217;uopo richiesta, sono ricomprese soltanto quelle attivit\u00e0 che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. TRIBUTARIA, ORDINANZA N. 20300 DEL 31 LUGLIO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Prima casa \u2013 Proprietario di appartamento di ridotte dimensioni &#8211; Acquisto di altro immobile da adibire a casa di abitazione per nucleo familiare \u2013 Idoneit\u00e0)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di &#8220;agevolazioni prima casa, \u201cl&#8217;idoneit\u00e0\u201d della casa di abitazione pre- posseduta purch\u00e8 acquistata senza agevolazioni nel medesimo comune va valutata sia in senso oggettivo (effettiva inabitabilit\u00e0), che in senso soggettivo (fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative), nel senso che ricorre l&#8217;applicazione del beneficio anche all&#8217;ipotesi di disponibilit\u00e0 di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell&#8217;interessato.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; Lettera informativa n. 161\/18 del \u00a023.11.2018 \u2013 NG 21-18 \u00a0 NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 21-2018 LUGLIO 2018 (II) &nbsp; CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA N. 18857 DEL 16 LUGLIO 2018 (Domanda di rendiconto \u2013 Proposta dopo lo scioglimento della comunione \u2013 Ammissibilit\u00e0) La domanda di rendiconto si pu\u00f2 proporre anche dopo lo scioglimento della comunione [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/13203"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13203"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/13203\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":13206,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/13203\/revisions\/13206"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13203"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}