{"id":13335,"date":"2018-12-27T18:40:03","date_gmt":"2018-12-27T17:40:03","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/?page_id=13335"},"modified":"2018-12-27T18:41:17","modified_gmt":"2018-12-27T17:41:17","slug":"informativa-17418-info-giurisprudenza-n-22-18","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/informativa-17418-info-giurisprudenza-n-22-18\/","title":{"rendered":"Informativa 174\/18 (INFO GIURISPRUDENZA N. 22-18)"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>Lettera informativa n. 174\/18 del 27.12.2018 \u2013 <\/strong><span style=\"color: #008000;\"><strong>NG \u00a022-18<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #008000;\"><strong><u>NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 22-2018<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><span style=\"color: #ff0000;\">AGOSTO\/SETTEMBRE (I) 2018<\/span> <\/strong><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong><em>\u00a0AGOSTO 2018<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, ORDINANZA N. 20447 DEL 2 AGOSTO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Apposizione in calce alla sentenza di due diverse date di deposito e pubblicazione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Ove risulti la scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione attraverso l&#8217;apposizione in calce alla sentenza di primo grado di due diverse date, l&#8217;onere della prova del fatto processuale rappresentato dalla tempestivit\u00e0 della proposizione dell&#8217;appello o del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado per effetto della tardivit\u00e0 dell&#8217;appello incombe sulla parte che proponga ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello denunciando rispettivamente la tempestivit\u00e0 dell&#8217;appello o la formazione del giudicato.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 20795 DEL 20 AGOSTO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Sinistro stradale &#8211; Danno non patrimoniale \u2013 Danno biologico e danno esistenziale)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In caso di sinistro stradale costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico &#8211; inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attivit\u00e0 dinamico relazionali &#8211; e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali \u201ccategorie\u201d o \u201cvoci\u201d di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (articolo 32 della Costituzione), mentre una differente e autonoma valutazione andr\u00e0 compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 20818 DEL 20 AGOSTO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Ricorso notificato a mezzo PEC \u2013 Conformit\u00e0 all\u2019originale con attestazione autografa del ricorrente)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi improcedibile il ricorso per cassazione laddove manca il deposito entro il termine dell\u2019articolo 369 c.p.c., di copia del ricorso notificato a controparte a mezzo posta elettronica certificata asseverata conforme all\u2019originale con attestazione autografa del ricorrente.- L\u2019autentica autografa in calce alla procura del ricorso per cassazione non pu\u00f2 estendere i suoi effetti al ben diverso atto consistente nella vera e propria relata di notifica in cui si risolve il messaggio di posta elettronica certificata spedito dal difensore cui la procura \u00e8 stata conferita, per l\u2019ontologica diversit\u00e0 della funzione e dell\u2019oggetto delle due autentiche.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI \u2013 3, SENTENZA N. 20826 DEL 20 AGOSTO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Prestazione sanitaria \u2013 Costo a carico dell\u2019utente \u2013 Controversia per il risarcimento danni \u2013 Foro del consumatore)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Nel caso in cui tra l\u2019utente e una struttura sanitaria del servizio sanitario nazionale (o convenzionata) sia intercorso un vero e proprio contratto avente ad oggetto una prestazione esulante dalle procedure del Ssn, con addebito all\u2019utente dei costi della prestazione, alla domanda di risarcimento danni derivanti dall\u2019esecuzione della prestazione, introdotta dall\u2019utente contro il sanitario e le strutture sanitarie, si applica l\u2019articolo 33, comma 2, lettera 11), del decreto legislativo 206\/05, con conseguente competenza del giudice del luogo di residenza del consumatore, in quanto nel rapporto, da considerarsi necessariamente su base unitaria, anche la struttura sanitaria finisce per porsi nei confronti dell\u2019utente come \u201cprofessionista\u201d.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. I, SENTENZA N. 38641 DEL 20 AGOSTO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Terzo estraneo &#8211; Intestazione fittizia \u2013 Disponibilit\u00e0 dei beni in capo all\u2019indagato)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In caso di sequestro preventivo di beni appartenenti a terzo estraneo il giudice ha un dovere specifico di motivazione sul requisito del periculum in mora, sia pure in termini di semplice probabilit\u00e0 del collegamento di tali beni con le attivit\u00e0 delittuose dell\u2019indagato, sulla base di elementi, che appaiano concretamente indicativi della loro effettiva disponibilit\u00e0 da parte di quest\u2019ultimo per effetto del carattere meramente fittizio della loro intestazione, ovvero di particolari rapporti in atto tra il terzo titolare e l\u2019indagato, non essendo sufficiente la dimostrazione della mancanza, in capo al terzo intestatario, delle risorse finanziarie necessarie per acquisire il possesso dei cespiti, essendo invece necessaria la prova, con onere a carico del pubblico ministero, della riferibilit\u00e0 concreta degli stessi all\u2019indagato.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 20858 DEL 21 AGOSTO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Avvocati \u2013 Colpa professionale \u2013 Rigetto della domanda \u2013 Per mancanza di mezzi istruttori)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L&#8217;avvocato non \u00e8 responsabile per il rigetto della domanda se il cliente omette di fornire i nomi dei testimoni. La richiesta di prova per testi formulata nell&#8217;atto introduttivo del giudizio libera, infatti, il difensore dall&#8217;accusa di aver svolto il mandato in maniera negligente.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 20889 DEL 22 AGOSTO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Perdita del congiunto \u2013 Danno esistenziale \u2013 Risarcibilit\u00e0 ai superstiti)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve essere cassata con rinvio la sentenza di merito che dopo la morte del lavoratore per una malattia contratta per cause di servizio nega ai congiunti superstiti il danno cd. \u201cesistenziale\u201d ritenendolo compreso nel danno morale. Si deve osservare che accanto ad una sofferenza morale intima, afferente alla sfera interiore della persona ed alla sua capacit\u00e0 di provare sofferenza, in tutte le sue molteplici manifestazioni, l&#8217;ordinamento ritiene autonomamente risarcibile il danno cd. esistenziale, cio\u00e8 quel danno che, in caso (ma non solo) di lesione della salute si colloca e si dipana nella sfera relazionale del soggetto come conseguenza della lesione medicalmente accertabile.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 20895 DEL 22 AGOSTO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Abuso del processo \u2013 Impugnazione \u2013 Manifestamente infondata)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi legittima la condanna per responsabilit\u00e0 processuale aggravata alla parte che nel giudizio di primo grado mostra comportamenti indici della colpa grave, e che propone un\u2019impugnazione manifestamente infondata e strumentale in quanto essenzialmente volta ad impedire il passaggio in giudicato della pronuncia impugnata, tanto che con essa viene anche fatta valere una questione neppure dedotta nel giudizio di primo grado.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, ORDINANZA N. 20942 DEL 22 AGOSTO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Opera pubblica \u2013 Danni a terzi)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Va verificato in concreto se il comportamento dell\u2019amministrazione committente l\u2019opera pubblica possa considerarsi concausa dell\u2019evento dannoso verso i terzi, ai fini del riconoscimento della responsabilit\u00e0 concorrente con l\u2019appaltatore, in caso di approvazione di un progetto esecutivo riconosciuto come inadeguato e di insufficiente vigilanza sull\u2019andamento dei lavori.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 20946 DEL 22 AGOSTO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Notificazione a mezzo Pec di provvedimento impugnabile &#8211; Elezione di domicilio fisico e non digitale &#8211; Invalidit\u00e0 della notifica telematica eseguita all\u2019indirizzo digitale del domiciliatario)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il procuratore che sia domiciliatario in senso fisico, in mancanza di elezione del proprio indirizzo Pec quale domicilio digitale della parte, non \u00e8 abilitato alla ricezione della notifica telematica di un provvedimento impugnabile, risultando una simile notifica inesistente, e pertanto insuscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo prevista soltanto per i soli casi di nullit\u00e0 dell\u2019atto.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA N. 20971 DEL 22 AGOSTO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Atto simulato del defunto \u2013 Legittimari pretermessi \u2013 Azione di simulazione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il legittimario pretermesso che impugna un atto simulato del defunto non deve accettare l&#8217;eredit\u00e0 con beneficio d&#8217;inventario. La condizione di procedibilit\u00e0 dell&#8217;azione, infatti, vale solo per coloro che partecipano alla ripartizione dei beni ma hanno subito una lesione della quota loro riservata dalla legge.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 38882 DEL 24 AGOSTO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Lavoratori \u2013 Controlli a distanza non autorizzati &#8211; Sistema di videosorveglianza \u2013 Assenso scritto dei lavoratori)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La fattispecie incriminatrice di cui all\u2019articolo 4 dello statuto dei lavoratori, che offre la tutela penale del divieto di operare controlli a distanza con impianti, strumenti e apparecchiature non preventivamente autorizzate, \u00e8 integrata con l\u2019installazione di un sistema di videosorveglianza potenzialmente in grado di controllare a distanza l\u2019attivit\u00e0 dei lavoratori, anche quando, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali e di provvedimento autorizzativo dell\u2019autorit\u00e0 amministrativa, la stessa sia stata preventivamente autorizzata per iscritto da tutti i dipendenti.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. II, SENTENZA N. 38982 DEL 27 AGOSTO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Rapina &#8211; Attenuante &#8211; Lieve entit\u00e0 &#8211; Bene rubato &#8211; Di modesto valore economico)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Ai fini della configurabilit\u00e0 dell&#8217;attenuante del danno di speciale tenuit\u00e0 con riferimento al delitto di rapina, non \u00e8 sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale \u00e8 stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto &#8220;de qua&#8221;, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libert\u00e0 e l&#8217;integrit\u00e0 fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 39009 DEL 27 AGOSTO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Bancarotta documentale \u2013 Responsabilit\u00e0 del liquidatore neo eletto)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Risponde del reato di bancarotta anche il liquidatore neo eletto per la mancata tenuta della contabilit\u00e0 pregressa, precedente alla sua nomina e al fallimento. Sul professionista incombe, infatti, uno stretto dovere di vigilanza.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 3, ORDINANZA N. 21281 DEL 29 AGOSTO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Distrazione \u2013 Collegio difensivo \u2013 Attestazione che nessuno abbia riscosso gli onorari)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Se la parte \u00e8 assistita da pi\u00f9 difensori, la distrazione delle spese processuali richiede l\u2019attestazione che nessuno di essi abbia riscosso gli onorari oggetto della richiesta. Tale dichiarazione pu\u00f2 essere resa anche da uno solo dei difensori, se munito di procura ad agire disgiuntamente, ma deve essere necessariamente riferita all\u2019intero collegio difensivo.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA N. 21342 DEL 29 AGOSTO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Destinazione a parcheggio di un&#8217;area di giardino condominiale &#8211; Delibera a maggioranza)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Legittima la delibera a maggioranza che destina a parcheggio una piccola area di giardino condominiale. La modifica, infatti, non d\u00e0 luogo a un&#8217;innovazione vietata e consente una valorizzazione economica di ciascuna unit\u00e0 abitativa compresa nel complesso edilizio.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 21402 DEL 30 AGOSTO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Risarcimento della famiglia del disoccupato morto nell\u2019incidente \u2013 Patrimoniale futuro)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Anche la famiglia del disoccupato morto in un incidente stradale, convivente inclusa, ha diritto a essere risarcita del danno patrimoniale futuro del reddito, cio\u00e8, che il giovane, secondo inclinazione e studi fatti, avrebbe potuto produrre nella sua vita.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 21418 DEL 30 AGOSTO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Costruzione \u2013 In assenza della prescritta concessione edilizia \u2013 Nullit\u00e0)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di un\u2019opera senza la prescritta concessione edilizia \u00e8 nullo per illiceit\u00e0 dell\u2019oggetto e la nullit\u00e0 impedisce al contratto di produrre i suoi effetti sin dall\u2019origine, senza che rilevi l\u2019eventuale ignoranza delle parti circa il mancato rilascio della concessione, ignoranza comunque inescusabile, attesa la grave colpa di ciascun contraente, che avrebbe potuto verificare, con l\u2019ordinaria diligenza, la reale situazione del bene dal punto di vista amministrativo: ne consegue che nel giudizio instaurato dall\u2019appaltatore contro l\u2019appaltante per la risoluzione del contratto, rimasto ineseguito, e il risarcimento del danno conseguente, \u00e8 irrilevante l\u2019accertamento dell\u2019eventuale responsabilit\u00e0 dell\u2019appaltante in ordine al mancato rilascio della concessione edilizia dell\u2019opera appaltata.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 39275 DEL 30 AGOSTO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Dissequestro temporaneo \u2013 Impugnazione \u2013 Incidente di esecuzione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il rigetto dell\u2019istanza di dissequestro temporaneo deve essere impugnato con la procedura dell\u2019incidente di esecuzione e non con l\u2019appello, essendo attivit\u00e0 riguardante le modalit\u00e0 esecutive del sequestro, dovendo escludersi che il dissequestro temporaneo faccia venir meno, seppure per un periodo di tempo limitato e prestabilito, il vincolo originariamente imposto, risolvendosi nella sostanza nella possibilit\u00e0 di accedere temporaneamente al bene con modalit\u00e0 rigorosamente prestabilite e non derogabili.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA N. 21487 DEL 31 AGOSTO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Parametri forensi \u2013 Liquidazione entro il minimo tabellare)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il giudice \u00e8 tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal dm 55\/2014, il quale non prevale sul dm 140\/12 per ragioni di mera successione temporale, bens\u00ec nel rispetto del principio di specialit\u00e0, poich\u00e9 non \u00e8 il dm 140\/12 &#8211; evidentemente generalista e rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente &#8211; a prevalere, ma il dm 55\/2014, il quale detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA N. 21495 DEL 31 AGOSTO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Successioni \u2013 Valore della causa \u2013 Asse ereditario)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve essere annullata con rinvio la sentenza che nell\u2019ambito della controversia in materia di successioni liquida il compenso al difensore sulla mera base della quota contestata laddove risulta controversa la capacit\u00e0 del testatore, chiesta la dichiarazione di invalidit\u00e0 del testamento olografo, e dunque l\u2019attivit\u00e0 del legale non pu\u00f2 dunque ritenersi limitata al giudizio di divisione, venendo in rilievo l\u2019intero valore dell\u2019asse ereditario.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 21536 DEL 31 AGOSTO 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Arbitrato \u2013 Nullit\u00e0 per scadenza del termine \u2013 Notifica alle parti della volont\u00e0 di far valere la nullit\u00e0)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La parte che intenda far valere la nullit\u00e0 del lodo per pronuncia del medesimo dopo la scadenza dei termini ha l&#8217;onere di notificare detta volont\u00e0 alle altre parti e agli arbitri prima della deliberazione del lodo, ai sensi dell&#8217;articolo 821 del codice di procedura civile, ma, operato tale adempimento formale, non grava sulla medesima anche l&#8217;onere di eccepire detta nullit\u00e0 prima di ogni sua difesa nello stesso procedimento arbitrale.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>SETTEMBRE 2018 (I)<\/strong><\/span><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA N. 21556 DEL 3 SETTEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Testamento olografo \u2013 Contestazione dell&#8217;autenticit\u00e0 della sottoscrizione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L&#8217;erede pu\u00f2 contestare l&#8217;autenticit\u00e0 di un testamento olografo successivo senza proporre querela di falso. L&#8217;interessato deve presentare domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e ha l&#8217;onere di fornire la relativa prova.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 39413 DEL 3 SETTEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Omesso versamento delle ritenute \u2013 Particolare tenuit\u00e0 del fatto)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di omesso versamento delle ritenute, l\u2019imprenditore dev\u2019essere assolto per particolare tenuit\u00e0 del fatto nel caso in cui l\u2019evasione superi di poco 10 mila euro.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 39486 DEL 3 SETTEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Diffamazione &#8211; Offese in scritti e discorsi &#8211; Esposto inviato al Consiglio dell\u2019Ordine forense)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La causa di non punibilit\u00e0 di cui all\u2019articolo 598 c.p. non \u00e8 applicabile qualora le espressioni offensive siano contenute in un esposto inviato al Consiglio dell\u2019Ordine forense, in quanto l\u2019autore dell\u2019esposto non \u00e8 parte nel successivo giudizio disciplinare e l\u2019esimente di cui all\u2019articolo 598 c.p. attiene agli scritti difensivi, in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce, pur se redatti da soggetti interessati.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 1, ORDINANZA N. 21613 DEL 4 SETTEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Onorari di avvocato &#8211; Liquidazione per il giudizio di appello \u2013 Eccezione relativa alla nullit\u00e0 della notifica \u2013 Scaglione della lite come causa di valore indeterminabile)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L&#8217;onorario dell&#8217;avvocato per il giudizio di appello va liquidato come causa di valore indeterminabile se \u00e8 eccepita la nullit\u00e0 della notifica. Lo scaglione della lite, infatti, deve essere rimodulato in relazione all&#8217;effettiva entit\u00e0 della riforma che si intende conseguire con l&#8217;impugnazione.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 21621 DEL 4 SETTEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Licenziamento \u2013 Giusta causa \u2013 Accertamento sul mancato rispetto dell\u2019orario di lavoro o lo scostamento da esso \u2013 Agenzia investigativa)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il controllo dell\u2019agenzia investigativa non pu\u00f2 riguardare, in nessun caso, n\u00e9 l\u2019adempimento n\u00e9 l\u2019inadempimento dell\u2019obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera. L\u2019inadempimento \u00e8 riconducibile, come l\u2019adempimento, all\u2019attivit\u00e0 lavorativa, che \u00e8 sottratta alla suddetta vigilanza che deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell\u2019obbligazione. Ne consegue che le agenzie di investigazione, per operare lecitamente, non debbano sconfinare nella vigilanza dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa vera e propria, riservata direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori. Pertanto \u00e8 illegittimo il licenziamento laddove l\u2019accertamento riguarda il mancato rispetto dell\u2019orario di lavoro o lo scostamento da esso.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 39678 DEL 4 SETTEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Omessa dichiarazione \u2013 Irap \u2013 Evasione \u2013 Irrilevanza penale)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In base al concetto di \u00abimposta evasa\u00bb nell\u2019articolo 1, lettera f), del decreto legislativo 74\/2000, le uniche due imposte, la cui evasione pu\u00f2 essere definita, in ossequio al principio di legalit\u00e0, come penalmente rilevante, sono le imposte sui redditi e l\u2019imposta sul valore aggiunto. Ne consegue che l\u2019evasione dell\u2019imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive (Irap), non trattandosi di un\u2019imposta sui redditi in senso tecnico, non pu\u00f2 essere calcolata ai fini della determinazione dell\u2019imposta evasa e, di conseguenza, non se ne pu\u00f2 tenere conto per la quantificazione del profitto confiscabile.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. \u00a0VI &#8211; 1, ORDINANZA N. 21646 DEL 5 SETTEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Conto corrente \u2013 Interessi anatocistici \u2013 Domanda di accertamento \u2013 Prima della chiusura del conto)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il cliente pu\u00f2 far accertare la nullit\u00e0 delle clausole anatocistiche sugli interessi anche prima della chiusura del conto corrente. La rideterminazione immediata delle poste attive e passive consente di evitare annotazioni illegittime per il futuro e di aumentare l&#8217;affidamento bancario a lui concesso.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 21662 DEL 5 SETTEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Azione di responsabilit\u00e0 contro gli amministratori \u2013 Prescrizione \u2013 Dalla conoscenza delle irregolarit\u00e0 sul bilancio denunciate dai sindaci)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L\u2019azione di responsabilit\u00e0 degli amministratori di una societ\u00e0 si prescrive dal deposito del bilancio nel quale il collegio sindacale indica l\u2019inadeguatezza di alcune voci, in questo caso della distribuzione degli utili.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 21663 DEL 5 SETTEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Ritardata assunzione \u2013 Idoneit\u00e0 psico-fisica al servizio \u2013 Errore della commissione medica \u2013 Responsabilit\u00e0 dell\u2019amministrazione \u2013 Risarcimento equitativo \u2013 Retribuzioni non percepite)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi che l\u2019amministrazione sia responsabile della ritardata assunzione del dipendente per l\u2019errore tecnico della commissione medica nella valutazione circa l\u2019idoneit\u00e0 psico-fisica della concorrente a svolgere il servizio e che il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante debba essere liquidato in via equitativa sulla base delle retribuzioni non percepite, che costituiscono l\u2019unico elemento oggettivo su cui fondare la quantificazione.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 21679 DEL 5 SETTEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Licenziamento \u2013 Giusta causa \u2013 Possesso di stupefacente \u2013 Al rientro in azienda dopo la pausa-pranzo)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve essere cassata con rinvio la sentenza che ha escluso che possa rientrare nella fattispecie sanzionata dal Ccnl con la mera misura conservativa la condotta contestata al lavoratore, arrestato con 25 grammi di hashish mentre ritorna in azienda dopo la pausa-pranzo, dovendosi valutare il carattere extralavorativo della condotta ed escludere il consumo di gruppo dello stupefacente in azienda non essendo detta circostanza avvalorata da alcun elemento di fatto.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 1, ORDINANZA N. 21875 DEL 7 SETTEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Conto corrente \u2013 Interessi anatocistici trimestrali)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di contratti bancari, una volta dichiarata la nullit\u00e0 della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall&#8217;articolo 1283 del codice civile, gli interessi a debito del correntista devono essere sempre calcolati senza operare alcuna capitalizzazione.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 40150 DEL 7 SETTEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Procedibilit\u00e0 a querela \u2013 Novella di cui al decreto legislativo 36\/2018 \u2013 Disposizioni transitorie \u2013 Informativa alla persona offesa e esercizio del diritto di querela)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Nel tempo necessario a dare attuazione alle disposizioni transitorie previste dall\u2019articolo 12 del decreto legislativo 36\/2018, che ha introdotto la perseguibilit\u00e0 a querela per determinati reati applicabile anche a quelli commessi in epoca anteriore alla riforma, il corso della prescrizione non resta sospeso. Inoltre, in presenza di un ricorso inammissibile non deve darsi alla persona offesa l\u2019avviso previsto dall\u2019articolo 12, comma 2, di detto decreto per l\u2019eventuale esercizio del diritto di querela.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 3, ORDINANZA N. 21941 DEL 10 SETTEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Sinistro stradale \u2013 Foro competente \u2013 Giudice adito \u2013 Regolamento di competenza \u2013 Residenza e domicilio \u2013 Criterio di collegamento)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Va precisato che la completezza \u00e8 requisito di ammissibilit\u00e0 dell\u2019eccezione e, quindi, l\u2019eventuale incompletezza pu\u00f2 essere rilevata anche d\u2019ufficio dalla stessa Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza: ne consegue che in tema di controversie su sinistri stradali \u00e8 incompleta l\u2019eccezione proposta dalla compagnia assicurativa, con riferimento al foro generale delle persone fisiche, che ha contestato la sussistenza del foro del giudice adito solo in relazione alla \u201cresidenza\u201d della convenuta e non anche al \u201cdomicilio\u201d della stessa poich\u00e9 quest\u2019ultimo ha consistenza di criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 3, ORDINANZA N. 21943 DEL 10 SETTEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Abuso del processo &#8211; Responsabilit\u00e0 processuale aggravata \u2013 Regolamento di competenza)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi sussistente la responsabilit\u00e0 processuale aggravata laddove il ricorso \u00e8 stato proposto pretestuosamente, essendo assolutamente evidente la non impugnabilit\u00e0 per regolamento di competenza di una ordinanza che statuendo sulla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo non solo non decide sulla competenza, ma espressamente rimanda al merito la detta decisione.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, ORDINANZA N. 21965 DEL 10 SETTEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Licenziamento \u2013 Giusta causa \u2013 Gruppo chiuso di Facebook \u2013 Commento denigratorio)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi illegittimo il licenziamento inflitto al lavoratore per le offese all\u2019amministratore delegato della societ\u00e0 quando le ingiurie vengono scritte su Facebook nel gruppo chiuso degli iscritti a una determinata sigla sindacale e vengono riferite al datore da un anonimo, dovendosi ritenere che l\u2019esigenza di tutela della segretezza nelle comunicazioni si imponga anche riguardo ai messaggi di posta elettronica scambiati tramite mailing list riservata agli aderenti ad un determinato gruppo di persone, alle newsgroup o alle chat private, con accesso condizionato al possesso di una password fornita a soggetti determinati. Va rilevata la mancanza del carattere illecito &#8211; da un punto di vista oggettivo e soggettivo &#8211; della condotta ascritta al lavoratore, riconducibile piuttosto alla libert\u00e0, costituzionalmente garantita, di comunicare.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, ORDINANZA N. 21984 DELL\u201911 SETTEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Consulenza tecnica d&#8217;ufficio &#8211; Mancato invio di bozza di relazione da perito alle parti)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L&#8217;omesso invio da parte del consulente tecnico della bozza di relazione alla parte, in quanto posta a presidio del diritto di difesa, integra un&#8217;ipotesi di nullit\u00e0 della consulenza, a carattere relativo e quindi assoggettata al rigoroso limite preclusivo di cui all&#8217;articolo157 c.p.c. Nel caso, dunque, di mancata comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali o attinente alla loro partecipazione alla prosecuzione delle operazioni tale nullit\u00e0 resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. I, SENTENZA N. 40341 DELL\u201911 SETTEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Pena &#8211; Affidamento in prova ai servizi sociali &#8211; Bancarottiere &#8211; Percorso di reinserimento)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Non pu\u00f2 essere escluso il beneficio dell&#8217;affidamento in prova ai servizi sociali all&#8217;imputato per bancarotta fraudolenta che, seppur non collabora a ricostruire il patrimonio che ha distratto, inizia un percorso di reinserimento. \u00c8 importante, infatti, ai fini della concessione della misura, valutare quelli che sono gli attuali comportamenti del condannato e non compiere una completa revisione critica del proprio passato.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, SENTENZA N. 40344 DELL\u201911 SETTEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Corruzione per l\u2019esercizio della funzione \u2013 Esercizio legittimo della funzione \u2013 Retribuzione da parte del privato)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Per effetto della legge 190\/12, dalla rubrica nonch\u00e9 dal testo dell\u2019articolo 318 c.p. \u00e8 scomparso ogni riferimento all\u2019atto dell\u2019ufficio e alla sua retribuzione e, a seguire, ogni connotazione circa la conformit\u00e0 o meno dell\u2019atto ai doveri d\u2019ufficio e, ancora, alla relazione temporale tra l\u2019atto e l\u2019indebito pagamento. Ne consegue che, ai fini della configurabilit\u00e0 del reato di corruzione per l\u2019esercizio della funzione, \u00e8 possibile prescindere dal fatto che tale esercizio assuma carattere legittimo o illegittimo n\u00e9 \u00e8 necessario accertare l\u2019esistenza di un nesso tra la dazione indebita e uno specifico atto dell\u2019ufficio, laddove il nucleo centrale della disposizione diviene l\u2019esercizio della funzione pubblica, svincolato da ogni connotazione ulteriore e per il quale vige il divieto assoluto di qualsivoglia retribuzione da parte del privato.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lettera informativa n. 174\/18 del 27.12.2018 \u2013 NG \u00a022-18 &nbsp; NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 22-2018 AGOSTO\/SETTEMBRE (I) 2018 &nbsp; \u00a0AGOSTO 2018 CASSAZIONE CIVILE, SEZ. 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