{"id":13339,"date":"2018-12-28T18:06:36","date_gmt":"2018-12-28T17:06:36","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/?page_id=13339"},"modified":"2018-12-28T18:06:36","modified_gmt":"2018-12-28T17:06:36","slug":"informativa-17518-info-giurisprudenza-n-23-18","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/informativa-17518-info-giurisprudenza-n-23-18\/","title":{"rendered":"Informativa 175\/18 (INFO GIURISPRUDENZA N. 23-18)"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>Lettera informativa n. 175\/18 del 28.12.2018 \u2013 <\/strong><span style=\"color: #008000;\"><strong>NG 23-18<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #008000;\"><strong><u>NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 23-2018<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong><em>SETTEMBRE 2018 (II)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 22404 DEL 24 SETTEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Adempimento contrattuale \u2013 Domanda subordinata \u2013 Modifica &#8211; Arricchimento senza causa)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">\u00c8 ammissibile la domanda di arricchimento senza causa ex articolo 2041 c.c. proposta, in via subordinata, con la prima memoria ex articolo 183, sesto comma, c.p.c., nel corso del processo introdotto con domanda di adempimento contrattuale, qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa (per incompatibilit\u00e0) a quella inizialmente formulata.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 22434 DEL 24 SETTEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Pensione di reversibilit\u00e0 \u2013 Coniuge divorziato \u2013 Assegno di divorzio in unica soluzione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilit\u00e0, in favore del coniuge nei cui confronti \u00e8 stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell&#8217;art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nel testo modificato dall&#8217;art. 13 della legge 6 marzo 1987 n. 74, la titolarit\u00e0 dell&#8217;assegno, di cui all&#8217;articolo 5 della stessa legge 1 dicembre 1970 n. 898, deve intendersi come titolarit\u00e0 attuale e concretamente fruibile dell&#8217;assegno divorzile, al momento della morte dell&#8217;ex coniuge, e non gi\u00e0 come titolarit\u00e0 astratta del diritto all&#8217;assegno divorzile che \u00e8 stato in precedenza soddisfatto con la corresponsione in un&#8217;unica soluzione.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 22437 DEL 24 SETTEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Clausola claims made &#8211; Contratto concluso a condizioni svantaggiose &#8211; Responsabilit\u00e0 risarcitoria precontrattuale)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il modello dell\u2019assicurazione della responsabilit\u00e0 civile con clausole on claims made basis, che \u00e8 volto ad indennizzare il rischio dell\u2019impoverimento del patrimonio dell\u2019assicurato pur sempre a seguito di un sinistro, inteso come accadimento materiale, \u00e8 partecipe del tipo dell\u2019assicurazione contro i danni, quale deroga consentita al primo comma dell\u2019articolo 1917 c.c., non incidendo sulla funzione assicurativa il meccanismo di operativit\u00e0 della polizza legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all\u2019assicuratore. Ne consegue che, rispetto al singolo contratto di assicurazione, non si impone un test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, ai sensi dell\u2019articolo 1322, secondo comma, c.c., ma la tutela invocabile dal contraente assicurato pu\u00f2 investire, in termini di effettivit\u00e0, diversi piani, dalla fase che precede la conclusione del contratto sino a quella dell\u2019attuazione del rapporto, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili implicati, ossia (esemplificando): responsabilit\u00e0 risarcitoria precontrattuale anche nel caso di contratto concluso a condizioni svantaggiose; nullit\u00e0, anche parziale, del contratto per difetto di causa in concreto, con conformazione secondo le congruenti indicazioni di legge o, comunque, secondo il principio dell\u2019adeguatezza del contratto assicurativo allo scopo pratico perseguito dai contraenti; conformazione del rapporto in caso di clausola abusiva (come quella di recesso in caso di denuncia di sinistro).<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 22438 DEL 24 SETTEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Ricorso nativo digitale &#8211; Notificato a mezzo PEC \u2013 Mancata asseverazione di conformit\u00e0 all\u2019originale con attestazione autografa del ricorrente \u2013 Deposito di copia analogica \u2013 Da parte del controricorrente)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall\u2019ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, senza attestazione di conformit\u00e0 del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della legge 53\/1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l\u2019improcedibilit\u00e0 ai sensi dell\u2019articolo 369 c.p.c. sia nel caso in cui il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica di detto ricorso autenticata dal proprio difensore, sia in quello in cui, ai sensi dell\u2019art. 23, comma 2, del decreto legislativo 82\/2005, non ne abbia disconosciuto la conformit\u00e0 all\u2019originale notificatogli.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, ORDINANZA N. 22525 DEL 24 SETTEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Sinistro stradale &#8211; Attraversamento del cinghiale &#8211; Responsabilit\u00e0 extracontrattuale dell&#8217;ente &#8211; Titolare di obbligo di tutela dei cittadini &#8211; Legittimazione passiva &#8211; Prova &#8211; Non sussiste)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La responsabilit\u00e0 per i danni causati dalla fauna selvatica \u00e8 disciplinata dalle regole generali di cui all&#8217;articolo 2043 Cc e non dalle regole di cui all&#8217;articolo 2052 Cc; non \u00e8 quindi possibile riconoscere tale responsabilit\u00e0 semplicemente sulla base dell&#8217;individuazione dell&#8217;ente cui la normativa nazionale e regionale affida in generale il compito di tutela della fauna, occorrendo la puntuale allegazione e la prova, il cui onere spetta all&#8217;attore danneggiato in base alle regole generali, di una concreta condotta colposa ascrivibile all&#8217;ente, e della riconducibilit\u00e0 dell&#8217;evento dannoso, in base ai principi sulla causalit\u00e0 omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 22544 DEL 25 SETTEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Avvocati \u2013 Pagamento dei crediti del cliente \u2013 Indicatario di pagamento)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L\u2019avvocato pu\u00f2 riscuotere i crediti del cliente anche se nella procura generale non \u00e8 espressamente autorizzato ma \u00e8 solo un indicatario di pagamento.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA N. 22726 DEL 25 SETTEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Propriet\u00e0 condominiale &#8211; Passaggio di tubi del gas \u2013 Violazione delle distanze legali tra le costruzioni)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Legittimo il passaggio di tubi del gas su parti comuni dell&#8217;edificio condominiale in violazione delle distanze legali. Infatti le norme che regolano i rapporti di vicinato trovano applicazione rispetto alle singole unit\u00e0 immobiliari solo in quanto compatibili con la struttura del fabbricato.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 22997 DEL 26 SETTEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Preliminare di vendita \u2013 Promissario acquirente &#8211; Domanda di esecuzione specifica \u2013 Sentenza costitutiva \u2013 Passaggio in giudicato &#8211; Pagamento del prezzo residuo)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il promissario acquirente che, a norma dell\u2019articolo 2932 c.c., chieda l\u2019esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita \u00e8 tenuto ad eseguire la prestazione a suo carico o a farne offerta nei modi di legge se tale prestazione sia gi\u00e0 esigibile al momento della domanda giudiziale (o entro il termine eventualmente pattuito convenzionalmente), mentre non \u00e8 tenuto a pagare il prezzo quando, in virt\u00f9 delle obbligazioni nascenti dal preliminare, il pagamento dello stesso (o della parte residua) cosi come l\u2019assolvimento delle altre eventuali condizioni cui si sia obbligato lo stesso promissario acquirente risultino dovute all\u2019atto della stipulazione del contratto definitivo, sicch\u00e9, in tale evenienza, solo con il passaggio in giudicato della sentenza costitutiva di accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica sorge l\u2019obbligazione, anche per l\u2019eventuale successivo mancato saldo del prezzo, al quale \u00e8 subordinato l\u2019effetto traslativo della propriet\u00e0.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 41704 DEL 26 SETTEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte \u2013 Costituzione della nuda propriet\u00e0 dei beni nel fondo patrimoniale)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Rischia una condanna per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte chi costituisce in un fondo patrimoniale la nuda propriet\u00e0 degli immobili con il chiaro intento di sottrarli alla riscossione. \u00c8 inoltre legittima la confisca degli appartamenti.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 41837 DEL 26 SETTEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Reati contro l&#8217;inviolabilit\u00e0 del domicilio &#8211; Reati informatici \u2013 Accesso abusivo al sistema di indagine della polizia)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">\u00c8 abusivo anche il singolo accesso al sistema di indagine della polizia da parte del funzionario abilitato eseguito per aiutare un terzo. L&#8217;uso distorto della funzione pubblica giustifica, infatti, la condanna anche quando le operazioni effettuate non sono ontologicamente diverse da quelle per le quali esiste l&#8217;autorizzazione.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 23186 DEL 27 SETTEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Avvocato \u2013 Attivit\u00e0 prestata in conflitto d\u2019interessi \u2013 Utile al cliente \u2013 Retribuzione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Nel caso in cui l\u2019avvocato presti la sua attivit\u00e0 defensionale in conflitto d\u2019interessi essa va retribuita se utile al cliente dovendosi ritenere che la violazione deontologica, a prescindere ed oltre alla rilevanza disciplinare, ed a prescindere dalla proposizione di azioni atte ad incidere sul momento genetico del contratto e sulla validit\u00e0 del vincolo contrattuale, pu\u00f2 avere in ogni caso una rilevanza civilistica sotto il profilo dell\u2019inadempimento contrattuale e dei conseguenti obblighi risarcitori, ove si accerti l\u2019esistenza di un danno risarcibile, ma \u00e8 possibile accertare la presenza dell\u2019inadempimento anche senza pronunciare la risoluzione dell\u2019intero contratto, implicitamente ritenendo l\u2019inadempimento non di portata tale da travolgere tutto il rapporto e tutte le prestazioni eseguite.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 23199 DEL 27 SETTEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Societ\u00e0 di capitali \u2013 Procedimento ex articolo 2409 c.c.)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Qualora la denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. di sospetto di gravi irregolarit\u00e0 commesse da parte degli organi sociali si riveli infondata, e la gestione sociale da parte degli organi in carica non sia risultata in contrasto con gli interessi della societ\u00e0, le spese per l&#8217;attivit\u00e0 difensiva affrontate nel detto procedimento dagli organi sociali in carica, ancorch\u00e9 dimissionari o revocati per effetto del provvedimento giudiziale interinale di revoca, devono considerarsi in rapporto causale diretto con il mandato loro conferito, da rimborsare ai sensi dell&#8217;art, 1720, commi 1 e 2, cod. civ.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 23349 DEL 27 SETTEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Totalizzazione \u2013 Condizioni)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi che la disciplina di cui all\u2019articolo 1 del decreto legislativo 42\/2006 consente agli assicurati che possono far valere periodi assicurativi, frazionati presso due o pi\u00f9 regimi pensionistici, compresi quelli gestiti dagli enti previdenziali privatizzati e che non siano gi\u00e0 titolari di trattamento pensionistico autonomo, di totalizzare i periodi contributivi maturati presso detti distinti regimi, per la parte in cui gli stessi non si sovrappongono.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 23442 DEL 28 SETTEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Danno &#8211; Derivato da cosa oggetto di appalto \u2013 Responsabilit\u00e0)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In caso di danni subiti da terzi nel corso dell&#8217;esecuzione di un appalto, bisogna distinguere tra i danni derivanti dalla attivit\u00e0 dell&#8217;appaltatore e i danni derivanti dalla cosa oggetto dell&#8217;appalto; per i primi si applica l&#8217;articolo 2043 c.c. e ne risponde di regola esclusivamente l&#8217;appaltatore (in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l&#8217;articolo 2049 c.c. al committente), salvo il caso in cui il danneggiato provi la concreta ingerenza del committente nell&#8217;attivit\u00e0 stessa e\/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo; per i secondi (e cio\u00e8 per i danni direttamente derivanti dalla cosa oggetto dell&#8217;appalto, anche se determinati dalle modifiche e dagli interventi su di essa posti in essere dall&#8217;appaltatore) risponde (anche) il committente ai sensi dell&#8217;articolo 2051 c.c., in quanto l&#8217;appalto e l&#8217;autonomia dell&#8217;appaltatore non escludono la permanenza della qualit\u00e0 di custode della cosa da parte del committente; in tale ultimo caso, il committente, per essere esonerato dalla sua responsabilit\u00e0 nei confronti del terzo danneggiato, non pu\u00f2 limitarsi a provare la stipulazione dell&#8217;appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall&#8217;articolo 2051 c.c., e quindi dimostrare che il danno si \u00e8 verificato esclusivamente a causa del fatto dell&#8217;appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e\/o impedire (e fatto salvo il suo diritto di agire eventualmente in manleva contro l&#8217;appaltatore).<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 23449 DEL 28 SETTEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Difensore &#8211; Obbligo di diligenza &#8211; Atto interruttivo prescrizione diritto del cliente &#8211; Contrasto di giurisprudenza)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In materia di responsabilit\u00e0 professionale dell&#8217;avvocato, in caso di incertezza giurisprudenziale in ordine al computo del termine di prescrizione del diritto del cliente al risarcimento del danno, il mancato compimento di atti interruttivi, da parte del legale, con riferimento al termine prescrizionale pi\u00f9 breve implica la violazione dell&#8217;obbligo di diligenza richiesto dall&#8217;art. 1176, comma 2, c.c.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 23620 DEL 28 SETTEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Notificazione telematica \u2013 Indirizzo di posta elettronica certificata &#8211; Tratto dall\u2019albo degli avvocati)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi perfezionata la notifica effettuata via posta elettronica certificata laddove l\u2019indicazione dell\u2019elenco da cui \u00e8 stato tratto l\u2019indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore della parte, vale a dire l\u2019albo degli avvocati, non corrisponderebbe ai \u201cpubblici elenchi\u201d previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, della legge 221\/12, di conversione del decreto legge 179\/12, laddove la norma che impone alle parti la notificazione dei propri atti presso l\u2019indirizzo di posta elettronica risultante dagli elenchi Ini Pec ovvero presso il Reginde gestito dal ministero della Giustizia, certamente implica un riferimento all\u2019indirizzo di posta elettronica risultante dagli albi professionali, atteso che, in virt\u00f9 della prescrizione contenuta nell\u2019articolo 6 bis del decreto legislativo 82\/2005, commi 2 bis e 5, al difensore fa capo l\u2019obbligo di comunicare il proprio indirizzo all\u2019ordine di appartenenza e quest\u2019ultimo \u00e8 tenuto a inserirlo sia nel registro Ini Pec che nel Reginde.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, SENTENZA N. 42911 DEL 28 SETTEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Abuso d\u2019ufficio \u2013 Dirigente comunale \u2013 Affidamento diretto \u2013 Professionista \u2013 Lavori analoghi svolti in passato)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Non integra l\u2019abuso d\u2019ufficio la condotta del dirigente comunale che attribuisce l\u2019incarico al professionista con affidamento diretto invece di procedere con la gara d\u2019appalto perch\u00e9 l\u2019interessato ha gi\u00e0 svolto analoghi lavori. La scelta, pur discutibile, non pu\u00f2 ritenersi sostanziare un esercizio del potere discrezionale conferitogli tale da oltrepassare ogni possibile potere di scelta attribuito al pubblico ufficiale e da integrare uno \u201csviamento\u201d produttivo di una lesione dell&#8217;interesse tutelato dalla norma incriminatrice, id est suscettibile di conferire rilevanza penale all&#8217;agire sub iudice.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; Lettera informativa n. 175\/18 del 28.12.2018 \u2013 NG 23-18 \u00a0 NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 23-2018 &nbsp; SETTEMBRE 2018 (II) &nbsp; CASSAZIONE CIVILE, SEZ. 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