{"id":13381,"date":"2019-01-04T16:28:47","date_gmt":"2019-01-04T15:28:47","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/?page_id=13381"},"modified":"2019-01-04T16:29:10","modified_gmt":"2019-01-04T15:29:10","slug":"informativa-319-info-giurisprudenza-n-1-19","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/informativa-319-info-giurisprudenza-n-1-19\/","title":{"rendered":"Informativa 3\/19 (INFO GIURISPRUDENZA N. 1-19)"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>Lettera informativa n. 3\/19 del 04.01.2019 \u2013 <\/strong><span style=\"color: #008000;\"><strong>NG 1-19<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #008000;\"><strong><u>NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 1-2019<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong><em>OTTOBRE 2018 (I)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI \u2013 3, ORDINANZA N. 24091 DEL 3 OTTOBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Sanzioni pecuniarie \u2013 Sollecito di pagamento \u2013 Cumulo degli importi)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Rientra nella competenza per materia del giudice di pace l\u2019opposizione al sollecito di pagamento di importi relativi a iscrizioni a ruolo di plurime sanzioni pecuniarie irrogate per violazioni del codice della strada, dovendosi ritenere che il cumulo degli importi iscritti a ruolo, ma distinti in relazione alla diversa entit\u00e0 della sanzione pecuniaria irrogata per ciascuna singola violazione delle norme del codice della strada, non incide sul &#8220;limite di valore&#8221; che delimita la competenza per materia del giudice di pace.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI \u2013 1, ORDINANZA N. 24139 DEL 3 OTTOBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Compenso dell\u2019amministratore \u2013 Diritto in assenza di istanza o delibera dell\u2019assemblea)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L\u2019amministratore di societ\u00e0 ha diritto al compenso anche se non \u00e8 deliberato dall\u2019assemblea dei soci e se non ne ha mai fatto richiesta. L\u2019obbligo dell\u2019impresa nasce dall\u2019assunzione dell\u2019incarico.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 43627 DEL 3 OTTOBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Omessa dichiarazione Iva \u2013 Accertamento induttivo \u2013 Bilancio sociale)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi legittima la condanna per omessa dichiarazione Iva quando il superamento della soglia di punibilit\u00e0 \u00e8 verificato con un accertamento induttivo, laddove sono stati analizzati i ricavi ed i costi ed \u00e8 stata effettuata quindi un\u2019operazione matematica di calcolo dell\u2019Iva dovuta, dovendosi osservare che il bilancio della societ\u00e0 \u00e8 un atto che proviene dallo stesso imputato e la cui validit\u00e0 e coerenza non \u00e8 contestata dalla difesa.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 43649 DEL 3 OTTOBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Istanza di rinvio &#8211; Legittimo impedimento &#8211; Concomitante impegno professionale del difensore)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Non \u00e8 manifestamente illogica n\u00e9 errata, essendo anzi conforme ai principi desumibili dall&#8217;articolo 132 bis c.p.p., la decisione di rigetto dell&#8217;istanza di rinvio dell&#8217;udienza per legittimo impedimento del difensore che adduca concomitante impegno professionale quando il processo riguardi imputato detenuto in custodia cautelare e sia stata invece accordata preferenza alla trattazione di procedimenti in cui tale situazione non ricorra, n\u00e9 ricorrano altre situazioni di priorit\u00e0 indicate nella citata disposizione o altrimenti ricavabili da norme di legge.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 24160 DEL 4 OTTOBRE 2018 <\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Acquisto di un immobile con denaro di uno solo dei coniugi \u2013 Cointestazione del bene \u2013 Liberalit\u00e0 &#8211; Spese di ristrutturazione di un immobile comune \u2013 Eseguite da uno solo dei due)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il coniuge che paga la ristrutturazione dell&#8217;immobile comune pu\u00f2 ripetere dall&#8217;altro solo le spese sostenute dopo la separazione. \u00c8 irrilevante che l&#8217;appartamento in questione sia stato acquistato con denaro di uno solo perch\u00e9 in costanza di matrimonio si presume l&#8217;esistenza di una donazione indiretta.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 24198 DEL 4 OTTOBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Responsabilit\u00e0 della pubblica amministrazione per mancata assistenza della forza pubblica \u2013 Occupazione di immobili \u2013 Mancata esecuzione dell\u2019ordine di sgombero)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La discrezionalit\u00e0 della pubblica amministrazione non pu\u00f2 mai spingersi, se non stravolgendo ogni fondamento dello Stato di diritto, a stabilire se dare o non dare esecuzione a un provvedimento dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, a maggior ragione quando questo abbia ad oggetto la tutela di un diritto riconosciuto dalla Costituzione o dalla Cedu, come nel caso del diritto di propriet\u00e0, tutelato dall\u2019articolo 41 della Costituzione e dagli articoli 6 Cedu ed 1 del primo protocollo addizionale Cedu. \u00c8 pertanto colposa la condotta dell\u2019amministrazione dell\u2019Interno che, a fronte dell\u2019ordine di sgombero di un immobile abusivamente occupato vi aut clam, trascuri per sei anni di dare attuazione al provvedimento di sequestro con contestuale ordine di sgombero impartito dalla Procura della Repubblica.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, ORDINANZA N. 24266 DEL 4 OTTOBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Infiltrazioni provenienti dal terrazzo \u2013 Limitazione dell&#8217;uso dell&#8217;alloggio \u2013 Danno liquidato in via equitativa)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In materia condominiale, per le infiltrazioni provenienti dal terrazzo che limitano l&#8217;uso dell&#8217;alloggio il danno va liquidato in via equitativa. In questa ipotesi, infatti, \u00e8 applicabile per analogia la disciplina sulla manutenzione di soffitti e solai e non quella relativa ai lastrici solari.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. TRIBUTARIA, ORDINANZA N. 24417 DEL 5 OTTOBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Motivazione &#8211; Obbligo di allegazione di atti)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di motivazione degli avvisi di accertamento, l&#8217;obbligo dell&#8217;Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell&#8217;avviso (art. 7 della 1. n. 212 del 2000) va inteso in necessaria correlazione con la finalit\u00e0 &#8220;integrativa&#8221; delle ragioni che, per l&#8217;Amministrazione emittente, sorreggono l&#8217;atto impositivo, secondo quanto dispone l&#8217;articolo 3, comma 3, della l. n. 241\/90. Ne consegue che all&#8217;avviso di accertamento vanno allegati i soli atti aventi contenuto integrativo della motivazione dell&#8217;avviso medesimo e che non siano stati gi\u00e0 trascritti nella loro parte essenziale, ma non anche gli altri atti cui l&#8217;Amministrazione finanziaria faccia comunque riferimento, i quali, pur non facendo parte della motivazione, sono utilizzabili ai fini della prova della pretesa impositiva.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 24519 DEL 5 OTTOBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Provvedimento di sequestro conservativo \u2013 Mancata conversione in pignoramento &#8211; &#8211; Perdita di efficacia del provvedimento &#8211; Responsabilit\u00e0 professionale)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di responsabilit\u00e0 professionale, l&#8217;avvocato \u00e8 tenuto a risarcire il cliente se non converte in pignoramento il sequestro conservativo ottenuto facendogli perdere efficacia. Al legale, infatti, non basta aver suggerito al suo assistito di proporre azione revocatoria contro la vendita dei beni effettuata dal debitore pochi giorni dopo il sequestro per essere esente da responsabilit\u00e0.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA N. 24678 DELL\u2019 8 OTTOBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Riscossione \u2013 Opposizione \u2013 Annullamento della cartella di pagamento &#8211; Condanna alle spese \u2013 Responsabilit\u00e0 in solido anche dell\u2019esattore)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Se la multa per violazione del codice della strada \u00e8 annullata l\u2019esattore \u00e8 responsabile in solido al rimborso delle spese legali. L\u2019ente impositore e l\u2019agente della riscossione, infatti, devono considerarsi entrambi soccombenti nei confronti del conducente che ha ricevuto il verbale di contestazione illecito.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 44854 DELL\u20198 OTTOBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Non punibilit\u00e0 \u2013 Particolare tenuit\u00e0 del fatto)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve essere cassata con rinvio la sentenza di appello che esclude la non punibilit\u00e0 per particolare tenuit\u00e0 del fatto \u00abin relazione al tipo di interesse protetto\u00bb, non potendovi essere mero riferimento alla tipologia di interesse, atteso che in proposito sussiste la generale previsione di legge in relazione ai limiti edittali di ammissibilit\u00e0 (\u00abi reati per: quali \u00e8 prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena\u00bb), mentre deve essere condotta un\u2019ulteriore analisi che, prendendo le mosse dal predetto perimetro di ammissibilit\u00e0, dia conto dell\u2019esistenza, o meno, dei requisiti sostanziali dell\u2019esiguit\u00e0 dell\u2019offesa e della non abitualit\u00e0 della condotta.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, SENTENZA N. 44890 DELL\u20198 OTTOBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Lesioni personali colpose &#8211; Datore di lavoro \u2013 Condotta vessatoria e persecutoria nei confronti del dipendente)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi legittima la condanna inflitta al datore di lavoro per le condizioni alle quali ha sottoposto il dipendente persona offesa del reato dal momento che le patologie psichiche documentate dal lavoratore integrano sicuramente la nozione di lesioni personali di cui all\u2019articolo 590 c.p., nonostante il mancato riconoscimento del disturbo depressivo maggiore, risultando sufficiente la sindrome ansiosa su base reattiva, che integra un fatto grave per le vessazioni reiterate nell\u2019ambito di una condotta persecutoria caratterizzata da espressioni ingiuriose e contestazioni disciplinare pretestuose.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, ORDINANZA N. 24867 DEL 9 OTTOBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Pignoramento &#8211; Accertamento obbligo terzo pignorato &#8211; Quietanza pagamento)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In sede di accertamento dell&#8217;obbligo del terzo pignorato il creditore procedente, che non agisce in nome e per conto del proprio debitore bens\u00ec iure proprio, \u00e8 terzo rispetto ai rapporti intercorsi fra il debitore esecutato e il debitor debitoris. Consegue che la quietanza di pagamento rilasciata dal debitore al terzo pignorato pu\u00f2 essergli opposta solamente a condizione che abbia, ai sensi dell&#8217;art. 2704 c.c., data certa anteriore alla notificazione dell&#8217;atto di pignoramento. E comunque, quand&#8217;anche gli sia opponibile, trattandosi di res inter alios acta, la quietanza non gode del valore probatorio privilegiato di cui all&#8217;articolo 2702 c.c. e, avendo il valore probatorio meramente indiziario di una prova atipica, pu\u00f2 essere liberamente contestata dal creditore procedente e contribuisce a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA N. 24889 DEL 9 OTTOBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Condominio \u2013 Posti auto comuni \u2013 Occupazione da parte di un singolo \u2013 Richiesta di rilascio \u2013 Domanda riconvenzionale volta ad accertare la propriet\u00e0 esclusiva dei beni \u2013 Integrazione del contraddittorio con tutti i condomini)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In materia condominiale, il singolo che chiede in via riconvenzionale di accertare la propriet\u00e0 esclusiva dei posti auto comuni deve chiamare in giudizio tutti i condomini. La richiesta di rilascio di uno spazio occupato senza titolo da un terzo, al contrario, pu\u00f2 essere presentata anche dal singolo interessato senza necessit\u00e0 di integrazione del contraddittorio.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 25176 DELL\u201911 OTTOBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Sentenza impugnata \u2013 Relata di notifica \u2013 Omesso deposito \u2013 Abuso del processo)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve essere dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione in cui manca del tutto la relata di notifica, che deve essere depositata unitamente al ricorso ed alla copia autentica della sentenza impugnata, dovendo la parte essere condannata per responsabilit\u00e0 processuale aggravata laddove il mancato assolvimento dell\u2019obbligo di cui all\u2019articolo 369 secondo comma n. 2 c.p.c., oltre a determinare la dichiarazione di improcedibilit\u00e0 del giudizio, non \u00e8 compatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l\u2019accesso alla giustizia ed alla tutela dei diritti e, dall\u2019altra, deve tener conto del principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo e della necessit\u00e0 di creare strumenti dissuasivi rispetto ad azioni proposte senza l\u2019osservanza delle norme procedurali o con gravi errori di diritto.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI- 1, ORDINANZA N. 25210 DELL\u201911 OTTOBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Domanda \u2013 Mera finalit\u00e0 dilatoria \u2013 Abuso del diritto)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La domanda di concordato preventivo, sia esso ordinarlo o con riserva presentata dal debitore non per regolare la crisi dell&#8217;impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, \u00e8 inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealt\u00e0 processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalit\u00e0 eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l&#8217;ordinamento li ha predisposti.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. TRIBUTARIA, SENTENZA N. 25254 DELL\u201911 OTTOBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Appalto \u2013 Incasso del corrispettivo \u2013 Accettazione del committente)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di imposte sui redditi, alla formazione del reddito di impresa in un determinato periodo concorrono, secondo le regole sull\u2019imputazione temporale dei componenti di reddito, i ricavi per corrispettivi (anche se non ancora incassati) degli appalti ultimati nel medesimo periodo, e cio\u00e8 quelli in cui \u00e8 intervenuta (o si considera intervenuta) l\u2019accettazione del committente, poich\u00e9 \u00e8 in quel momento che si perfeziona il diritto dell\u2019appaltatore al corrispettivo.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, ORDINANZA N. 25604 DEL 12 OTTOBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Casa familiare \u2013 Assegnazione \u2013 Figlia convivente con la madre \u2013 Universitaria fuori sede)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi legittima l\u2019assegnazione della casa familiare alla madre convivente con una figlia maggiorenne non autosufficiente economicamente, la quale frequenta l\u2019Universit\u00e0 in un\u2019altra citt\u00e0 ed \u00e8 dunque spesso fuori sede, laddove quest\u2019ultima ha mantenuto uno stabile collegamento con l\u2019abitazione e l\u2019assegnazione della casa familiare \u00e8 uno strumento di protezione della prole e non pu\u00f2 conseguire altre finalit\u00e0.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 25668 DEL 15 OTTOBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Professionista \u2013 Clausola di durata \u2013 Rinuncia al recesso \u2013 Espansione per implicito)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi che in relazione a rapporti professionali di rilievo, redatti da soggetti molto qualificati con contratti sottoposti a trattativa, la rinuncia al recesso debba esprimersi contrattualmente e non sia consentita un\u2019espansione per implicito della clausola di durata, cos\u00ec penalizzante per il cliente: ne consegue che la previsione di un termine di durata del rapporto non esclude di per s\u00e9 la facolt\u00e0 di recesso ad nutum del cliente e che sia invece necessaria in proposito l\u2019esistenza di un concreto contenuto del regolamento negoziale, che dimostri che le parti abbiano inteso, attraverso la previsione del termine, escludere la possibilit\u00e0 di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 25693 DEL 15 OTTOBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Convocazione \u2013 Delibera sul bilancio \u2013 Necessit\u00e0 di allegare i documenti inerenti)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In materia di condominio, non \u00e8 configurabile propriamente un obbligo, per l\u2019amministratore condominiale qualora convochi l\u2019assemblea anche per l\u2019approvazione di delibere attinenti a bilanci preventivi e\/o consuntivi, di allegare all\u2019avviso di convocazione anche i documenti inerenti a detti bilanci da esaminarsi compiutamente in sede di celebrazione dell\u2019assemblea; infatti, ad ogni condomino \u00e8 consentito di esprimere il suo parere in seno all\u2019assemblea stessa (non potendosi, poi, dolere della sua assenza volontaria, come verificatosi nel caso di specie), fermo restando che ad ognuno dei condomini \u00e8 riconosciuta la facolt\u00e0 di richiedere allo stesso amministratore, anticipatamente e senza interferire sull\u2019attivit\u00e0 condominiale, le copie dei documenti oggetto di (eventuale) approvazione.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; Lettera informativa n. 3\/19 del 04.01.2019 \u2013 NG 1-19 \u00a0 NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 1-2019 OTTOBRE 2018 (I) &nbsp; CASSAZIONE CIVILE, SEZ. 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