{"id":13517,"date":"2019-02-04T14:59:03","date_gmt":"2019-02-04T13:59:03","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/?page_id=13517"},"modified":"2019-02-04T14:59:03","modified_gmt":"2019-02-04T13:59:03","slug":"informativa-1819-info-giurisprudenza-n-3-19","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/informativa-1819-info-giurisprudenza-n-3-19\/","title":{"rendered":"Informativa 18\/19 (INFO GIURISPRUDENZA N. 3-19)"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>Lettera informativa n. 18\/19 del 04.02.2019 \u2013 <\/strong><span style=\"color: #008000;\"><strong>NG 3-19<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #008000;\"><strong><u>NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. \u00a03-2019<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong><em>NOVEMBRE 2018 (I)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CORTE DI GIUSTIZIA, GRANDE SEZIONE, SENTENZA C622\/16 DEL 6 NOVEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Ici &#8211; Impugnazione \u2013 Aiuti di Stato)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La sentenza del Tribunale dell\u2019Unione europea del 15 settembre 2016 \u00e8 annullata nella parte in cui ha respinto il ricorso diretto all\u2019annullamento della decisione 2013\/284\/Ue della Commissione relativa all\u2019aiuto di Stato riguardante l\u2019esenzione dall\u2019imposta comunale sugli immobili per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici, cui l\u2019Italia ha dato esecuzione, per la parte in cui la Commissione europea non ha ordinato il recupero degli aiuti illegali concessi sulla base dell\u2019esenzione dall\u2019imposta comunale sugli immobili.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA N. 28267 DEL 6 NOVEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Parametri forensi \u2013 Liquidazione entro il minimo e il massimo tabellare \u2013 Necessit\u00e0)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Nel vigore dei dm 55\/2014 &#8211; e a differenza del regime del dm 140\/12, il cui articolo 1 comma settimo dispone che in nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa &#8211; il giudice \u00e8 tenuto liquidare a titolo di compenso somme non superiori al massimo e non inferiori al minimo previsto dai parametri, poich\u00e9 il citato decreto contiene disposizioni speciali e sopravvenute rispetto a quelle del dm 140\/12, direttamente volte a regolare la materia delle spese processuali e non i rapporti tra l\u2019avvocato ed il cliente.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA N. 28411 DEL 7 NOVEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Opposizione \u2013 Costituzione in giudizio dell\u2019opponente con deposito della sola velina \u2013 Legittimit\u00e0<\/em><\/strong><em>)<\/em><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">E\u2019 solo irregolare e non nulla la costituzione in giudizio dell\u2019opponente a decreto ingiuntivo con deposito in cancelleria della velina. La copia dell\u2019atto di citazione depositata nel fascicolo di parte, infatti, non deve recare anche l\u2019attestazione dell\u2019avvenuta consegna dell\u2019originale all\u2019ufficiale giudiziario. Il deposito della velina, peraltro, non arreca alcuna lesione sostanziale al contraddittorio processuale n\u00e9 lede i diritti della controparte.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. I, SENTENZA N. 50378 DEL 7 NOVEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Omicidio volontario &#8211; Consorte malata gravemente &#8211; Condizioni irreversibili &#8211; Attenuante del valore morale)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Nella attuale coscienza sociale il sentimento di compassione o di piet\u00e0 \u00e8 incompatibile con la condotta di soppressione della vita umana verso la quale si prova il sentimento medesimo. Non pu\u00f2 quindi essere ritenuta di particolare valore morale la condotta di omicidio di persona che si trovi in condizioni di grave e irreversibile sofferenza fisica.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 28510 DELL\u20198 NOVEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Intervento in causa &#8211; Chiamata in garanzia palesemente infondata &#8211; Spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto &#8211; Onere a carico del chiamante)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di spese processuali, la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti di un terzo chiamato in giudizio comporta l&#8217;applicabilit\u00e0 del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi fra di loro, anche quando l&#8217;attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, atteso che quest&#8217;ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 28527 DELL\u20198 NOVEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Processo civile \u2013 Responsabilit\u00e0 aggravata \u2013 Da incauta trascrizione di pignoramento \u2013 Domanda autonoma di risarcimento del danno)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La domanda di risarcimento del danno derivato dall&#8217;incauta trascrizione d&#8217;un pignoramento, ai sensi dell&#8217;articolo 96, comma secondo, c.p.c., pu\u00f2 essere proposta in via autonoma solo: (a) quando non sia stata proposta opposizione all&#8217;esecuzione, n\u00e9 poteva esserlo; (b) ovvero quando, proposta opposizione all&#8217;esecuzione, il danno patito dall&#8217;esecutato sia insorto successivamente alla definizione di tale giudizio, e sempre che si tratti di un danno nuovo ed autonomo, e non d&#8217;un mero aggravamento del pregiudizio gi\u00e0 insorto prima della definizione del giudizio di opposizione all&#8217;esecuzione.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. TRIBUTARIA, SENTENZA N. 28684 DEL 9 NOVEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Agenzia Entrate Riscossione \u2013 Patrocinio &#8211; Avvocato del libero foro \u2013 Mandato \u2013 Senza il vaglio dell\u2019organo di vigilanza \u2013 Al di fuori dei casi di urgenza)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Laddove il mandato all\u2019avvocato del libero foro sia stato rilasciato da Agenzia Entrate Riscossione senza il vaglio dell\u2019organo di vigilanza e non ricorra un caso di urgenza oppure non si sia in presenza di un documentato conflitto di interessi reale, tale atto \u00e8 nullo ed \u00e8 suscettibile di sanatoria soltanto nei limiti stabiliti dall\u2019articolo 125 c.p.c. e a certe condizioni ma esclusivamente per i giudizi di merito e non per il giudizio di cassazione, a meno che si sia formato giudicato interno sul punto.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA N. 28779 DEL 9 NOVEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Cliente \u2013 Prova \u2013 Fatto estintivo \u2013 Incertezza \u2013 A danno del debitore)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Se un avvocato agisce contro il cliente per il pagamento di un determinato credito, riferito a ben determinate prestazioni, e il cliente eccepisce di avere pagato nel corso del tempo una somma di molto maggiore rispetto a quella richiesta, riferita indistintamente a tutte le pratiche curate dal legale nel suo interesse, l\u2019onere del debitore di dimostrare l\u2019efficacia estintiva del pagamento non pu\u00f2 ritenersi assolto in base al rilievo che l\u2019avvocato non abbia specificamente contestato la ricezione della somma, ma si sia limitato a dedurre l\u2019incongruenza fra l\u2019importo oggetto della domanda e quello oggetto di eccezione: ne consegue che il cliente deve essere condannato a pagare la somma richiesta dall\u2019avvocato dovendosi risolvere contro lo stesso debitore l\u2019incertezza della prova del fatto estintivo.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI \u2013 3, ORDINANZA N. 28848 DEL 12 NOVEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Esecuzione civile \u2013 Opposizione agli atti esecutivi \u2013 Mancanza della preventiva fase sommaria)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">\u00c8 improponibile l\u2019opposizione agli atti esecutivi senza preventivo svolgimento della fase sommaria. L\u2019attivit\u00e0 preliminare, infatti, \u00e8 necessaria e inderogabile perch\u00e9 volta a tutelare esigenze di economia di giudizi e di deflazione del contenzioso ordinario.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 29039 DEL 13 NOVEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Ufficiale giudiziario \u2013 Fattispecie)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di notificazione di un atto di impugnazione, tempestivamente consegnato all\u2019ufficiale giudiziario, qualora la notificazione non si sia perfezionata per l\u2019avvenuto trasferimento del difensore domiciliatario e l\u2019ufficiale giudiziario abbia appreso, gi\u00e0 nel corso della prima tentata notifica, il nuovo domicilio del procuratore, il procedimento notificatorio non pu\u00f2 ritenersi esaurito ed il notificante non incorre in alcuna decadenza, a nulla rilevando, in tali casi, che il perfezionamento della notifica intervenga successivamente allo spirare del termine, non potendo ridondare su di lui la mancata prosecuzione dell\u2019attivit\u00e0 da parte dell\u2019ufficiale giudiziario. La contestuale prosecuzione del procedimento presso il luogo ove l\u2019ufficiale giudiziario abbia avuto modo di apprendere che si trovi il notificatario rientra nei suoi compiti tutte le volte in cui &#8211; come nel caso in esame, caratterizzato dalla assoluta vicinanza fra l\u2019indirizzo indicato e quello accertato \u2013 essa importi un impegno minimo che \u00e8 del tutto ragionevole attendersi dal pubblico ufficiale al quale \u00e8 stato affidato l\u2019incarico.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. TRIBUTARIA, ORDINANZA N. 29128 DEL 13 NOVEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Contenzioso \u2013 Studio associato \u2013 Litisconsorzio necessario fra studio e associati)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In materia di accertamento dell&#8217;Irap dovuta da uno studio professionale associato, trattandosi di imposta imputata per trasparenza agli associati, sussiste il litisconsorzio necessario sostanziale tra l&#8217;associazione e i suoi associati. Ove nel giudizio siano stati parti tutti gli associati della medesima associazione professionale, quest&#8217;ultima deve ritenersi ritualmente partecipe della lite, difettando essa di distinta personalit\u00e0 giuridica.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA N. 29342 DEL 14 NOVEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Comunione legale \u2013 Acquisti immobiliari \u2013 Dichiarazione di esclusione del bene dalla comunione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Non basta la dichiarazione dell\u2019altro coniuge nell\u2019atto di acquisto per escludere la casa dalla comunione legale. L\u2019inesistenza dei presupposti indicati dal legislatore, infatti, pu\u00f2 sempre essere accertata in giudizio perch\u00e9 l\u2019affermazione del partner non ha natura confessoria.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 51515 DEL 14 NOVEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Misura interdittiva \u2013 Revoca \u2013 Condotte riparatorie \u2013 Inammissibilit\u00e0 de plano \u2013 Non sussiste \u2013 Udienza camerale con avviso alle parti)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L\u2019appello avverso una misura interdittiva, che nelle more sia stata revocata a seguito delle condotte riparatorie ex articolo 17 del decreto legislativo 231\/01, poste in essere dalla societ\u00e0 indagata, non pu\u00f2 essere dichiarato inammissibile de plano, secondo la procedura prevista dall\u2019articolo 127, comma 9, ma, considerando che la revoca pu\u00f2 implicare valutazioni di ordine discrezionale, deve essere deciso nell\u2019udienza camerale e nel contraddittorio delle parti, previamente avvisate; la revoca della misura interdittiva disposta a seguito di condotte riparatorie poste in essere ex articolo 17 del decreto legislativo 231\/01, intervenuta nelle more dell\u2019appello cautelare proposto nell\u2019interesse della societ\u00e0 indagata, non determina automaticamente la sopravvenuta carenza di interesse all\u2019impugnazione.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, ORDINANZA N. 29402 DEL 15 NOVEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Licenziamento \u2013 Superamento del periodo di comporto \u2013 Intempestivit\u00e0 \u2013 Annullamento)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi legittimo l\u2019annullamento del licenziamento per superamento del periodo di comporto adottato a quasi cinque mesi da quando si \u00e8 verificata l\u2019ipotesi contrattuale dovendosi ritenere che la cessazione del rapporto per superamento del periodo di comporto operi automaticamente nel senso che non richiede alcuna ulteriore motivazione che non sia per l\u2019appunto l\u2019accertamento del verificarsi della previsione contrattuale: non si comprende, di conseguenza, quali necessit\u00e0 di riflessione giustifichino l\u2019adozione del licenziamento a distanza di cinque mesi dalla realizzazione delle ipotesi contrattuale.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA N. 29446 DEL 15 NOVEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Parametri forensi \u2013 Fattispecie)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Le tabelle allegate al dm 55\/2014 non indicano valori minimi e massimi, ma piuttosto un parametro di riferimento medio, che se da un lato non costituisce un vincolo alla determinazione delle spese processuali tuttavia rappresenta un criterio di massima dal quale il giudice si pu\u00f2 discostare nei limiti indicati dall\u2019art. 4 del decreto, tenendo conto degli elementi ivi indicati e fornendo adeguata motivazione. che l\u2019espressione \u00abdi regola\u00bb contenuta nel richiamato art. 4 abbia un duplice significato. Da un lato, essa conferma il potere-dovere del giudice di determinare le spese processuali, all\u2019interno degli ordinari limiti minimo e massimo previsti dalla norma, facendo riferimento ai parametri generali indicati in apertura della disposizione. Dall\u2019altro lato essa impone, soltanto per l\u2019eventualit\u00e0 in cui il giudice ritenga di superare i predetti limiti ordinari di aumento e diminuzione, l\u2019adozione di una specifica motivazione. Ne consegue che deve ritenersi che l\u2019espressione \u00abdi regola\u00bb contenuta nel richiamato articolo 4 un duplice significato: da un lato, essa conferma il potere-dovere del giudice di determinare le spese processuali, all\u2019interno degli ordinari limiti minimo e massimo previsti dalla norma, facendo riferimento ai parametri generali indicati in apertura della disposizione. Dall\u2019altro lato essa impone, soltanto per l\u2019eventualit\u00e0 in cui il giudice ritenga di superare i predetti limiti ordinari di aumento e diminuzione, l\u2019adozione di una specifica motivazione.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; Lettera informativa n. 18\/19 del 04.02.2019 \u2013 NG 3-19 \u00a0 NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. \u00a03-2019 NOVEMBRE 2018 (I) &nbsp; CORTE DI GIUSTIZIA, GRANDE SEZIONE, SENTENZA C622\/16 DEL 6 NOVEMBRE 2018 (Ici &#8211; Impugnazione \u2013 Aiuti di Stato) La sentenza del Tribunale dell\u2019Unione europea del 15 settembre 2016 \u00e8 annullata nella parte in cui ha respinto [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/13517"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13517"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/13517\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":13518,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/13517\/revisions\/13518"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13517"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}