{"id":13541,"date":"2019-02-08T17:29:48","date_gmt":"2019-02-08T16:29:48","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/?page_id=13541"},"modified":"2019-02-08T17:29:48","modified_gmt":"2019-02-08T16:29:48","slug":"informativa-2119-info-giurisprudenza-n-4-19","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/informativa-2119-info-giurisprudenza-n-4-19\/","title":{"rendered":"Informativa 21\/19 (INFO GIURISPRUDENZA N. 4-19)"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>Lettera informativa n. 21\/19 del 08.02.2019 \u2013 <\/strong><span style=\"color: #008000;\"><strong>NG 4-19<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #008000;\"><strong><u>NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. \u00a04-2019<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>NOVEMBRE 2018 (II)<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 29614 DEL 16 NOVEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Attivit\u00e0 stragiudiziale \u2013 Conferimento dell\u2019incarico \u2013 Prova testimoniale)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il conferimento dell\u2019incarico all\u2019avvocato per svolgere attivit\u00e0 stragiudiziale pu\u00f2 essere provato per testimoni. La necessit\u00e0 della forma scritta, infatti, riguarda i patti che stabiliscono la misura del compenso ma non l\u2019esistenza del mandato professionale. Ne consegue che il giudice, in sede di accertamento del relativo credito nel passivo fallimentare, pu\u00f2 ammettere l\u2019interessato a provare anche con testimoni sia il contatto che il suo contenuto.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA N. 29651 DEL 16 NOVEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Avvocati \u2013 Difesa di pi\u00f9 persone con identiche posizioni processuali \u2013 Onorari \u2013 Divisione per il numero di assistiti \u2013 Sussistenza \u2013 Applicabilit\u00e0 ai rapporti di soccombenza e a quelli di clientela)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La divisione dell\u2019onorario dell\u2019avvocato per il numero di assistiti vale anche nei rapporti tra professionista e cliente. Infatti la normativa sulla difesa di pi\u00f9 persone con la stessa posizione processuale non si applica ai soli rapporti di soccombenza giudiziale.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 2, ORDINANZA N. 29714 DEL 19 NOVEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Compendio immobiliare \u2013 Difficolt\u00e0 di frazionamento &#8211; Corresponsione di elevati conguagli in denaro \u2013 Divisione in natura)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Va esclusa la divisione in natura di un compendio immobiliare se determina la corresponsione di elevati conguagli in denaro. La riduzione del numero di proprietari in corso di causa, peraltro, non cancella le difficolt\u00e0 di frazionamento del bene quando i possibili lotti presentano significative differenze di valore di mercato.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, ORDINANZA N. 29784 DEL 19 NOVEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Danno non patrimoniale \u2013 Lesione parentale \u2013 Stretti congiunti \u2013 Requisito della convivenza)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La morte di un prossimo congiunto in un incidente sul lavoro costituisce di per s\u00e9 un fatto noto dal quale il giudice pu\u00f2 desumere che i parenti abbiano patito una sofferenza interiore tale da determinare un\u2019alterazione della loro vita di relazione e da indurli a scelte di vita diverse da quelle che avrebbero altrimenti compiuto. Ne consegue che nel giudizio di risarcimento del relativo danno non patrimoniale incombe al danneggiante dimostrare l\u2019inesistenza di tali pregiudizi, provando l\u2019esistenza di circostanze serie, concrete e non meramente ipotetiche, dimostrative dell\u2019assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite, mentre la mancanza di convivenza fra loro non pu\u00f2 rilevare al fine di escludere o limitare il pregiudizio, bens\u00ec al solo fine di ridurre il risarcimento rispetto a quello spettante secondo gli ordinari criteri di liquidazione.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 29902 DEL 20 NOVEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Preliminare di vendita \u2013 Clausola di accettazione dell\u2019immobile nello stato di fatto e di diritto)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L\u2019accettazione dell\u2019immobile nello stato di fatto e di diritto contenuta in un preliminare di vendita non copre le carenze dell\u2019impianto di riscaldamento. Ne consegue che \u00e8 legittimo il rifiuto di stipulare il definitivo se non viene ridotto il prezzo in misura corrispondente al costo dei lavori di adeguamento. La clausola, infatti, \u00e8 vaga e generica e ha valore puramente di stile tanto pi\u00f9 quando nel contratto non esiste alcun riferimento alle condizioni dell\u2019impianto di riscaldamento dell\u2019alloggio.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 29838 DEL 20 NOVEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Perdita di chance di guarigione &#8211; Nesso eziologico)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In caso perdita di chance conseguente la malpractice sanitaria, l&#8217;attivit\u00e0 del giudice deve tenere distinta la dimensione della causalit\u00e0 da quella dell&#8217;evento di danno, valutando adeguatamente il grado di incertezza dell&#8217;una e dell&#8217;altra. La riconducibilit\u00e0 dell&#8217;evento di danno al concetto di chance postula un&#8217;incertezza del risultato sperato ed \u00e8 rispetto all&#8217;insorgenza di questa situazione di incertezza &#8211; non gi\u00e0 al mancato risultato stesso, che darebbe luogo ad una diversa specie di danno &#8211; che deve essere accertato il nesso causale, secondo il criterio civilistico del \u00abpi\u00f9 probabile che non\u00bb.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 29834 DEL 20 NOVEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Sinistro stradale \u2013 Assicurazione morosa &#8211; Cessione del credito \u2013 In favore del legale incaricato del recupero)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve essere dichiarata nulla la cessione del credito vantato dopo il sinistro stradale dall\u2019assicurato nei confronti dell\u2019assicurazione morosa, dovendosi ritenere che il credito abbia natura litigiosa bench\u00e9 non sia stata ancora incardinata una controversia davanti all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. La ratio legis dell\u2019articolo 1261 c.c. \u00e8 diretta ad impedire la speculazione sulle liti da parte dei soggetti in essa contemplati e l\u2019estensione del divieto di cessione \u00e8 coerente con il cumulo, nella stessa persona, della qualit\u00e0 di cessionario del credito e di legale incaricato del recupero del medesimo in sede giudiziaria.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 29829 DEL 20 NOVEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Risarcimento danni da sinistro stradale &#8211; Perdita dei guadagni ritratti dalla societ\u00e0 &#8211; Domanda del socio nei confronti del danneggiante)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il socio di societ\u00e0 in accomandita semplice, diversamente dal socio di societ\u00e0 di capitali, vanta una ragione di credito avente ad oggetto la chance di conseguimento degli utili futuri e la lesione di tali posizioni giuridiche soggettive attive o di vantaggio cagionata dal fatto illecito del terzo determina in capo al titolare un danno patrimoniale attuale, quello derivante dalla lesione della chance essendo intrinsecamente caratterizzato dalla necessaria proiezione futura: ne consegue che deve essere cassata con rinvio la sentenza che ha negato il risarcimento all\u2019accomandante per la perdita dei guadagni ritratti dalla societ\u00e0 messa in liquidazione dopo le lesioni irreversibili riportate dall\u2019accomandatario in seguito all\u2019incidente stradale.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, ORDINANZA N. 30009 DEL 21 NOVEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Procura alle liti &#8211; Estensione della procura rilasciata all\u2019avvocato \u201cper ogni stato e grado\u201d)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L\u2019avvocato munito di procura \u201cper ogni stato e grado\u201d sottoscritta dal genitore per il figlio minore pu\u00f2 validamente proporre l\u2019appello per il figlio diventato nel frattempo maggiorenne.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 30192 DEL 22 NOVEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Ricorso nativo digitale &#8211; Notificato a controparte a mezzo posta elettronica certificata \u2013 Mancata asseverazione di conformit\u00e0 all\u2019originale con attestazione autografa del ricorrente \u2013 Disconoscimento di conformit\u00e0 del controricorrente)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Nel caso in cui il destinatario della notificazione a mezzo Pec del ricorso nativo digitale depositi il controricorso e disconosca la conformit\u00e0 all\u2019originale della copia analogica informe del ricorso depositata, sar\u00e0 onere del ricorrente, nei termini anzidetti (sino all\u2019udienza pubblica o all\u2019adunanza di camera di consiglio), depositare l\u2019asseverazione di legge circa la conformit\u00e0 della copia analogica tempestivamente depositata, all\u2019originale notificato. In difetto, il ricorso sar\u00e0 dichiarato improcedibile.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0CASSAZIONE PENALE, SEZ. II, SENTENZA N. 52617 DEL 22 NOVEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Atto di appello &#8211; Non inammissibile per carenza di specificit\u00e0 &#8211; Mero rinvio a decisione primo grado)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In presenza di un atto di appello che non sia inammissibile per carenza di specificit\u00e0, la Corte di Appello non pu\u00f2 limitarsi a un mero e tralaticio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado dichiarando di condividerla, in quanto anche laddove l&#8217;atto di appello riproponga questioni gi\u00e0 di fatto dedotte e decise in primo grado, ha l&#8217;obbligo di motivare, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente, in modo puntuale e analitico, su ogni punto ad essa devoluto.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 30433 DEL 23 NOVEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Licenziamento \u2013 Impugnazione \u2013 Rito Fornero \u2013 Domanda di accertamento della legittimit\u00e0 del recesso formulata dal datore di lavoro)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Tutte le controversie aventi ad oggetto i licenziamenti che ricadono nell&#8217;ambito di tutela dell&#8217;articolo 18 della legge nr. 300 del 1970, anche se su impulso di parte datoriale, sono assoggettate alla disciplina dell&#8217;articolo 1, commi 48 e seguenti, della legge nr. 92 del 2012, ratione temporis applicabile. In caso di azione del datore di lavoro di accertamento della legittimit\u00e0 del recesso intimato, il lavoratore, nella fase sommaria, pu\u00f2 proporre, con la memoria di costituzione, domanda di tutela ai sensi dell&#8217;articolo 18 della legge nr. 300 del 1970; in tale evenienza, spetta al giudice di merito garantire l&#8217;effettivit\u00e0 del contraddittorio.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 30416 DEL 23 NOVEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Ordinaria o fallimentare \u2013 Ammissibilit\u00e0 \u2013 Nei confronti del fallimento)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La sentenza che accoglie la domanda revocatoria, sia essa ordinaria che fallimentare, in forza di un diritto potestativo comune, al di l\u00e0 delle differenze esistenti tra le medesime, ma in considerazione dell\u2019elemento soggettivo di comune accertamento da parte del giudice, quantomeno nella forma della scientia decoctionis, ha natura costitutiva, in quanto modifica ex post una situazione giuridica preesistente, sia privando di effetti atti che avevano gi\u00e0 conseguito piena efficacia, sia determinando, conseguentemente, la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell\u2019atto. Non \u00e8 ammissibile un\u2019azione revocatoria, non solo fallimentare ma neppure ordinaria, nei confronti di un fallimento, stante il principio di cristallizzazione del passivo alla data di apertura del concorso ed il carattere costitutivo delle predette azioni. Il patrimonio del fallito \u00e8, infatti, insensibile alle pretese di soggetti che vantino titoli formatisi in epoca posteriore alla dichiarazione di fallimento e, dunque, poich\u00e9 l\u2019effetto giuridico favorevole all\u2019attore in revocatoria si produce solo a seguito della sentenza di accoglimento, tale effetto non pu\u00f2 essere invocato contro la massa dei creditori ove l\u2019azione sia stata esperita dopo l\u2019apertura della procedura stessa.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 30542 DEL 26 NOVEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Societ\u00e0 \u2013 Revoca assembleare dell\u2019amministratore \u2013 Contestuale nomina del nuovo)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Nel caso di revoca assembleare dell&#8217;amministratore di una societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata, con contestuale nomina del nuovo amministratore, spetta a quest&#8217;ultimo, e non gi\u00e0 al primo, proporre istanza di fallimento in proprio ex articolo 6 legge fallimentare, nonostante la nomina e la revoca relative non siano ancora state iscritte nel registro delle imprese.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 53206 DEL 27 NOVEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Bancarotta &#8211; Fraudolenta patrimoniale &#8211; Documentale &#8211; Rimanenze &#8211; Ultimo bilancio societario)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La responsabilit\u00e0 dell&#8217;imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l&#8217;obbligo di verit\u00e0, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell&#8217;impresa, giustificano l&#8217;apparente inversione dell&#8217;onere della prova a carico dell&#8217;amministratore della societ\u00e0 fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, non essendo a tal fine sufficiente la generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati n\u00e9 precisati nel loro dettagliato ammontare.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 53405 DEL 28 NOVEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Bancarotta &#8211; Per distrazione &#8211; Occultamento contabilit\u00e0 &#8211; Bilancio \u2013 Prova) <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La condotta di occultamento, distrazione o sottrazione di beni del patrimonio sociale, in assenza di prova dell&#8217;esistenza dei beni nel patrimonio e\/o della loro accertata mancanza nel compendio patrimoniale, non pu\u00f2 essere desunta esclusivamente dai dati contabili, n\u00e9 in senso positivo, in base alla presunzione di attendibilit\u00e0 dei libri e delle scritture contabili dell&#8217;impresa prevista dall&#8217;articolo 2710 c.c. dovendo, invece, le risultanze di questi documenti essere valutate nella loro intrinseca attendibilit\u00e0, n\u00e9 in senso negativo.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 30826 DEL 28 NOVEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Filiazione \u2013 Conflittualit\u00e0 tra i genitori \u2013 Affidamento dei figli \u2013 Affido esclusivo a uno dei due \u2013 Contestuale temporanea sospensione del diritto di visita)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In materia di filiazione, la conflittualit\u00e0 dei genitori fa sospendere il diritto di visita se non consente \u201crelazioni responsabili\u201d. Ne consegue che va confermato l\u2019affido esclusivo alla mamma e il supporto psicologico alla minore di quattordici anni che rifiuta qualsiasi incontro con il padre.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 30868 DEL 29 NOVEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Avvocati \u2013 Procedimento disciplinare &#8211; Pignoramenti fondati su titoli gi\u00e0 azionati e adempiuti &#8211; Radiazione da albo)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">\u00c8 radiato dall&#8217;albo l&#8217;avvocato che con consapevolezza e in modo reiterato esegue pignoramenti nei confronti dell&#8217;esponente, tutti fondati su titoli gi\u00e0 azionati e adempiuti. Il legale ha il dovere di controllare anche perch\u00e9 dispone di tutta la documentazione necessaria per le verifiche del caso.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 31086 DEL 30 NOVEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Istruzione &#8211; Docente &#8211; Diritto di rimostranza \u2013 Doveri)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La norma prevista dall&#8217;articolo 17 del Dpr. n. 3\/57 e dalla contrattazione collettiva di vari comparti che attribuisce al dipendente pubblico la facolt\u00e0 di non eseguire un ordine, previa rimostranza a chi lo ha impartito, se ritiene che l&#8217;ordine sia palesemente illegittimo, deve essere interpretata nel senso che la palese illegittimit\u00e0 dell&#8217;ordine corrisponde a una vera e propria (oggettiva) illegittimit\u00e0 dello stesso che, anche se non riguardi il compimento di un atto vietato dalla legge penale o costituente illecito amministrativo, comunque deve derivare da un vizio di legittimit\u00e0, cio\u00e8 da uno dei vizi tipici degli atti amministrativi o da altri vizi, che nella specie rilevano come violazioni dei generali principi di buona fede e correttezza di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c. i quali, alla stregua dei principi di imparzialit\u00e0 e di buon andamento di cui all&#8217;articolo 97 Cost., devono essere rispettati dalla Pa nell&#8217;emanazione degli atti che rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte con la capacit\u00e0 e i poteri del privato datore di lavoro. In questa cornice, il riferimento alla soggettiva percezione da parte del destinatario dell&#8217;ordine non elide la necessit\u00e0 di un&#8217;illegittimit\u00e0 palese, ma \u00e8 finalizzato a fare s\u00ec che tutti i dipendenti pubblici, di ogni ordine e grado, collaborino alla legalit\u00e0 dell&#8217;agire della Pa in cui prestano servizio, in attuazione di quanto previsto dall&#8217;articolo 54, secondo comma, Cost., in base al quale i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore. Nella stessa ottica, va inteso il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, utilizzabile in chiave di interpretazione evolutiva, secondo cui la tracciabilit\u00e0 dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilit\u00e0. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorit\u00e0 stabilito dall&#8217;amministrazione, l&#8217;ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche (articolo 12, comma 1). Come si desume dalla norma, prevista dall&#8217;articolo 17 del Dpr. n. 3\/57, che attribuisce al dipendente pubblico la facolt\u00e0 di non eseguire un ordine, previa rimostranza a chi lo ha impartito, non sussiste un obbligo incondizionato del pubblico dipendente di eseguire le disposizioni, incluse quelle derivanti da atti di organizzazione, impartite dai superiori o dagli organi sovraordinati, visto che il dovere di obbedienza incontra un limite nell&#8217;obiezione circa l&#8217;illegittimit\u00e0 dell&#8217;ordine ricevuto. Peraltro, deve trattarsi di un&#8217;obiezione ragionevole che si basi su una reale e oggettiva illegittimit\u00e0 dell&#8217;ordine e che pu\u00f2 essere esternata e percepita anche soltanto dal destinatario dell&#8217;ordine medesimo, ma nel suo ruolo di &#8220;sentinella&#8221; e di collaboratore ad assicurare la legalit\u00e0 dell&#8217;Amministrazione, che gli deriva dall&#8217;articolo 54, secondo comma, Cost. e non per finalit\u00e0, ragioni e percezioni meramente personali.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 30990 DEL 30 NOVEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Esecuzione civile \u2013 Pignoramento \u2013 Trascrizione \u2013 Confisca del bene disposta in sede penale \u2013 Prevalenza della confisca sul pignoramento)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L&#8217;eventuale conflitto tra i diritti dei creditori del condannato (anche se essi siano assistiti da garanzia reale sul bene e\/o abbiano gi\u00e0 proceduto al pignoramento) e quelli dello Stato, beneficiario del provvedimento stesso, non si risolve, sul piano civilistico, in base all&#8217;anteriorit\u00e0 della iscrizione o trascrizione nei registri immobiliari dei relativi acquisti, essendo sufficiente, per la prevalenza degli effetti civili della confisca, che questa intervenga, a prescindere dalla sua trascrizione, nel momento in cui il bene confiscato risulti ancora di propriet\u00e0 del condannato o quanto meno esso non sia stato gi\u00e0 oggetto di un provvedimento di aggiudicazione in favore di un terzo.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 30979 DEL 30 NOVEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Sport estremo &#8211; Allievo &#8211; Lesioni gravissime a seguito di caduta da deltaplano &#8211; Responsabilit\u00e0 della scuola di volo e dell&#8217;istruttore)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">\u00c8 responsabile di lesioni gravissime l&#8217;istruttore di sport estremo se ammette l&#8217;allievo a un corso per lui troppo pericoloso e per il quale non ha sufficiente preparazione.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 30998 DEL 30 NOVEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Medico \u2013 Linee guida \u2013 Inosservanza \u2013 Responsabilit\u00e0 automatica)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi che non sia decisivo ai fini della colpa professionale il fatto che il medico non si sia attenuto alle linee guida sanitarie laddove esse costituiscono soltanto un parametro di valutazione della condotta del medico: di norma una condotta conforme alle linee guida sar\u00e0 diligente, mentre una condotta difforme dalle linee guida sar\u00e0 negligente o imprudente. Ma ci\u00f2 non impedisce che una condotta difforme dalle linee guida possa essere ritenuta diligente, se nel caso di specie esistono particolarit\u00e0 tali che imponevano di non osservarle.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 31009 DEL 30 NOVEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Sinistro stradale \u2013 Sorpasso a un veicolo a due ruote &#8211; Distanza laterale di sicurezza)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il conducente di un qualsiasi veicolo, nel sorpassare velocipedi e motocicli, aventi di per s\u00e9 un equilibrio particolarmente instabile, deve lasciare una distanza laterale di sicurezza che tenga conto delle oscillazioni e deviazioni che le accidentalit\u00e0 della strada o altre cause possano rendere pi\u00f9 o meno ampie nel veicolo sorpassato. Ne consegue che deve essere cassata con rinvio la sentenza d\u2019appello che ripartisce a met\u00e0 la responsabilit\u00e0 del sinistro laddove in nessun passaggio argomentativo si ritrova la disamina del comportamento tenuto dal conducente nell\u2019effettuare il sorpasso, in relazione alle prescrizioni contenute nell\u2019articolo 148 Cds, mentre l\u2019articolo 2054 comma 2 c.c. \u00e8 norma sussidiaria e la presunzione di colpa paritaria pu\u00f2 essere applicata soltanto allorquando quella prova continui a mancare dopo che sia stato compiuto ogni sforzo per individuarla e valutarla.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; Lettera informativa n. 21\/19 del 08.02.2019 \u2013 NG 4-19 \u00a0 \u00a0 NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. \u00a04-2019 NOVEMBRE 2018 (II) \u00a0 CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 29614 DEL 16 NOVEMBRE 2018 (Attivit\u00e0 stragiudiziale \u2013 Conferimento dell\u2019incarico \u2013 Prova testimoniale) Il conferimento dell\u2019incarico all\u2019avvocato per svolgere attivit\u00e0 stragiudiziale pu\u00f2 essere provato per testimoni. La necessit\u00e0 della [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/13541"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13541"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/13541\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":13542,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/13541\/revisions\/13542"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13541"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}