{"id":13589,"date":"2019-02-20T17:25:41","date_gmt":"2019-02-20T16:25:41","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/?page_id=13589"},"modified":"2019-02-20T17:26:47","modified_gmt":"2019-02-20T16:26:47","slug":"informativa-2919-info-giurisprudenza-n-5-19","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/informativa-2919-info-giurisprudenza-n-5-19\/","title":{"rendered":"Informativa 29\/19 (INFO GIURISPRUDENZA N. 5-19)"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>Lettera informativa n. 29\/19 del 20.02.2019 \u2013 <\/strong><span style=\"color: #008000;\"><strong>NG 5-19<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #008000;\"><strong><u>NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 5-2019<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong><em>DICEMBRE 2018 (I)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 31186 DEL 3 DICEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Societ\u00e0 di capitale &#8211; Socio &#8211; Erogazioni in conto futuro aumento di capitale)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di societ\u00e0 di capitale deve ritenersi che se le erogazioni in conto futuro aumento di capitale da parte del socio sono state risolutivamente condizionate alla deliberazione di aumento da assumere entro un certo termine e invece poi quell\u2019aumento di capitale non \u00e8 stato deliberato dall\u2019assemblea, \u00e8 corretto inferire l\u2019insorgenza dell\u2019obbligazione restitutoria in capo alla societ\u00e0 percipiente.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 31233 DEL 4 DICEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Progettazione e direzione opere di costruzione di un immobile \u2013 Negligente adempimento \u2013 Danno da mancata disponibilit\u00e0 dell\u2019immobile)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Nel caso di ritardo nella consegna di immobile conseguente all\u2019inadempimento di incarico d\u2019opera professionale (progettazione e direzione dei lavori di costruzione), il danno subito dal proprietario non pu\u00f2 ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno risarcibile con la lesione della pretesa creditoria ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, per il quale non vi \u00e8 copertura normativa, ponendosi cos\u00ec in contrasto sia con l\u2019insegnamento delle Sezioni unite della Suprema corte (sentenza 26972\/08), secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori \u00e8 il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l\u2019ulteriore e pi\u00f9 recente intervento nomofilattico (sentenza 16601\/17), che ha riconosciuto la compatibilit\u00e0 del danno punitivo con l\u2019ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell\u2019articolo 23 della Costituzione. Ne consegue che il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento \u00e8 tenuto a provare di aver subito un\u2019effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare ovvero per aver perso l\u2019occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che pu\u00f2 al riguardo avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base per\u00f2 di elementi indiziari (da allegare e provare da parte del preteso danneggiato) diversi dalla mera mancata disponibilit\u00e0 o godimento del bene, che possano sorreggere il convincimento sia dell\u2019esistenza di tale danno-conseguenza, sia del suo collegamento causale con l\u2019evento lesivo.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 31235 DEL 4 DICEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Danno permanente da incapacit\u00e0 di lavoro \u2013 Patito da un minore \u2013 Coefficiente di minorazione per la capitalizzazione anticipata)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La liquidazione del danno permanente da incapacit\u00e0 di lavoro, patito da un fanciullo, deve avvenire dapprima moltiplicando il reddito annuo, che si presume sar\u00e0 perduto, per un coefficiente di capitalizzazione corrispondente alla presumibile et\u00e0 in cui il danneggiato avrebbe iniziato a produrre reddito; e poi riducendo il risultato cos\u00ec ottenuto attraverso la moltiplicazione di esso per un coefficiente di minorazione, corrispondente al numero di anni con cui la liquidazione viene anticipata, rispetto ai momento di presumibile inizio, da parte della vittima, dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 2, ORDINANZA N. 31251 DEL 4 DICEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Notifica del solo atto di appello \u2013 Decorrenza per il destinatario del termine breve per impugnare)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La notifica del solo appello non fa decorrere per il destinatario il termine breve di impugnazione. La comunicazione dell\u2019atto, infatti, non \u00e8 idonea a rendere edotta la controparte del complessivo tenore della sentenza a cui fa riferimento.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. TRIBUTARIA, ORDINANZA N. 31278 DEL 4 DICEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Controversie di valore ad euro 1.033,00 \u2013 Esenzione generalizzata)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi che l\u2019esenzione prevista dall\u2019articolo 46 della legge 374\/91, istitutiva del giudice di pace, sia generalizzata in deroga al disposto dell\u2019articolo 37 del dpr 131\/86, al punto da escludere dal pagamento dell\u2019imposta di registro tutte le sentenze adottate nelle procedure giudiziarie di valore inferiore ad euro 1.033,00, indipendentemente dal grado di giudizio e dall\u2019ufficio giudiziario adito.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, ORDINANZA N. 31345 DEL 4 DICEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Eccezione di prescrizione \u2013 Proponibilit\u00e0 in appello)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L\u2019eccezione di prescrizione dei contributi previdenziali non rientra fra quelle la cui proposizione per la prima volta in appello \u00e8 vietata dall\u2019articolo 437 c.p.c.: il divieto di nuove eccezioni in appello, di cui all\u2019articolo 345 c.p.c. e specificamente all\u2019articolo 437, comma 2 c.p.c. per il rito del lavoro, concerne soltanto l\u2019eccezione in senso proprio relativa a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatti valere in giudizio, non rilevabili d\u2019ufficio e non pu\u00f2 quindi inerire all\u2019eccezione di prescrizione in discorso.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 31474 DEL 5 DICEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Posta elettronica certificata \u2013 Pluralit\u00e0 di messaggi &#8211; Invii strettamente consecutivi)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Nei procedimenti che iniziano con ricorso, ove la costituzione avvenga mediante l\u2019invio di un messaggio di posta elettronica certificata eccedente la dimensione massima stabilita nelle relative specifiche tecniche, il deposito degli atti o dei documenti pu\u00f2 avvenire mediante gli invii di pi\u00f9 messaggi di posta elettronica certificata a patto che gli stessi siano coevi al deposito del ricorso ed eseguiti entro la fine del giorno di scadenza.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. V, SENTENZA N. 31590 DEL 6 DICEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Iscrizione ipotecaria iscritta dal fisco \u2013 Sul fondo patrimoniale &#8211; Contribuente tassista \u2013 Cartelle di pagamento relative a violazioni al codice della strada)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">E\u2019 legittima l\u2019ipoteca iscritta dal fisco sui beni del fondo patrimoniale del tassista se le cartelle di pagamento riguardano violazioni al codice della strada. I debiti, infatti, non possono considerarsi estranei ai bisogni della famiglia perch\u00e9 legati all\u2019attivit\u00e0 lavorativa del contribuente.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 31549 DEL 6 DICEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Morte da fatto illecito &#8211; Danni patrimoniali futuri \u2013 Coniuge superstite)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">I danni patrimoniali futuri risarcibili sofferti dal coniuge di persona deceduta a seguito di fatto illecito, ravvisabili nella perdita di quei contributi patrimoniali o di quelle utilit\u00e0 economiche che, sia in relazione ai precetti normativi (articoli 143, 433 c.c.) che per la pratica di vita improntata a regole etico-sociali di solidariet\u00e0 e di costume, il defunto avrebbe presumibilmente apportato, assumono l\u2019aspetto del lucro cessante, ed il relativo risarcimento \u00e8 collegato ad un sistema presuntivo a pi\u00f9 incognite, costituite dal futuro rapporto economico tra i coniugi e dal reddito presumibile del defunto, ed in particolare dalla parte di esso che sarebbe stata destinata al coniuge. La prova del danno \u00e8 raggiunta quando, alla stregua di una valutazione compiuta sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, messi in relazione alle circostanze del caso concreto, risulti che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessit\u00e0 del coniuge o avrebbe apportato al medesimo utilit\u00e0 economiche anche senza che ne avesse bisogno.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. TRIBUTARIA, ORDINANZA N. 31603 DEL 6 DICEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Prima casa \u2013 Trasferimento di immobile in virt\u00f9 di accordi di separazione \u2013 Agevolazioni)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Sussiste il diritto alle agevolazioni sulla prima casa anche quando l\u2019immobile viene trasferito in virt\u00f9 degli accordi in vista della separazione.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. TRIBUTARIA, ORDINANZA N. 31706 DEL 7 DICEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Credito &#8211; Compensazione &#8211; Eccedenza dai limiti)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di Iva, il superamento del limite massimo dei crediti d&#8217;imposta compensabili equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, con la conseguenza che, ove il contribuente voglia validamente beneficiare del ravvedimento operoso di cui all&#8217;articolo 13 del Dlgs. n. 472\/97, deve necessariamente corrispondere, oltre alla sanzione indicata dalla predetta disposizione, anche l&#8217;eccedenza d&#8217;imposta non compensabile.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 54693 DEL 7 DICEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Doppia conforme di assoluzione \u2013 Ricorso del pm &#8211; Vizio di motivazione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Dopo le modifiche apportate dalla legge 103\/17 all\u2019articolo 608 c.p.p., nel caso di una cosiddetta \u201cdoppia conforme\u201d di assoluzione, non \u00e8 pi\u00f9 consentito al pubblico ministero di muovere censure alla motivazione della sentenza, potendo ricorrere per cassazione soltanto per (le altre ipotesi di) violazione di legge.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. I, SENTENZA N. 54841 DEL 7 DICEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Inosservanza dei provvedimenti dell\u2019autorit\u00e0 \u2013 Ordinanza contingibile e urgente \u2013 Emessa dal dirigente e non dal sindaco del Comune)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L\u2019ordinanza contingibile e urgente emessa dal dirigente dell\u2019ufficio tecnico del Comune \u00e8 illegittima per incompetenza funzionale dal momento che pu\u00f2 essere soltanto il sindaco ad emetterla: ne consegue che per effetto della disapplicazione del provvedimento deve dichiararsi che il reato di inosservanza dei provvedimenti dell\u2019autorit\u00e0 non sussiste, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 1, ORDINANZA N. 31825 DEL 10 DICEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Dichiarazione di fallimento &#8211; Requisiti dimensionali &#8211; Ricavi dovuti alla gestione ordinaria)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Ai fini del fallimento le dimensioni dell\u2019impresa si calcolano in relazione ai soli ricavi lordi collegati alla gestione ordinaria. Ne restano esclusi i proventi finanziari, quelli straordinari e le rivalutazioni.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 31872 DEL 10 DICEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Licenziamento collettivo &#8211; Individuazione dei licenziandi \u2013 Criterio di alta specializzazione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve essere annullata con rinvio la sentenza di appello che dichiara illegittimo il licenziamento del lavoratore adottato nell\u2019ambito della procedura collettiva sul rilievo della genericit\u00e0 del criterio dell\u2019alta specializzazione e applica i criteri legali dell\u2019anzianit\u00e0 di servizio e dei carichi familiari, dovendosi ritenere che l\u2019accordo sindacale raggiunto legittimamente contiene i criteri di scelta pi\u00f9 idonei nella specifica realt\u00e0 aziendale al fine della migliore individuazione dei licenziandi, prevalendo tali criteri su quelli di legge.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, ORDINANZA N. 31902 DEL 10 DICEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Affido condiviso \u2013 Tempo di collocazione del minore \u2013 Parit\u00e0 fra i genitori)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il principio di bigenitorialit\u00e0 si traduce nel diritto di ciascun genitore a essere presente in maniera significativa nella vita del figlio nel reciproco interesse, ma ci\u00f2 non comporta l&#8217;applicazione di una proporzione matematica in termini di parit\u00e0 dei tempi di frequentazione del minore, in quanto l&#8217;esercizio del diritto deve essere armonizzato in concreto con le complessive esigenze di vita del figlio e dell&#8217;altro genitore. Ci\u00f2 anche perch\u00e9 in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell&#8217;esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacit\u00e0 dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell&#8217;unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacit\u00e0 di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilit\u00e0 a un rapporto assiduo, nonch\u00e9 della personalit\u00e0 del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell&#8217;ambiente sociale e familiare che \u00e8 in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso il rispetto del principio della bigenitorialit\u00e0, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 31966 DELL\u201911 DICEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Intervento chirurgico \u2013 Protesi malfunzionante \u2013 Componente dell\u2019equipe)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Dal professionista che faccia parte sia pure in posizione di minor rilievo di una equipe si pretende, pur sempre, una partecipazione all\u2019intervento chirurgico non da mero spettatore ma consapevole e informata, in modo che egli possa dare il suo apporto professionale non solo in relazione alla materiale esecuzione della operazione, ma anche in riferimento al rispetto delle regole di diligenza e prudenza ed alla adozione delle particolari precauzioni imposte dalla condizione specifica del paziente che si sta per operare. Ne consegue che non si pu\u00f2 escludere la responsabilit\u00e0 del componente dell\u2019equipe se non dimostra di avere adottato tutti gli accorgimenti necessari ad accertare che la protesi mal funzionante fosse il prodotto pi\u00f9 adatto da impiantare al paziente.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA N. 31978 DELL\u201911 DICEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Propriet\u00e0 \u2013 Casa comprata dal figlio con i soldi dei genitori \u2013 Donazione indiretta del bene)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La casa comprata dal figlio con i soldi dei genitori \u00e8 esclusa dalla comunione legale. Lo stretto collegamento tra elargizione e acquisto porta a concludere che si \u00e8 in presenza di una donazione indiretta del bene e non del denaro impiegato.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 55348 DELL\u201911 DICEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Maltrattamenti in famiglia &#8211; Mobbing lavorativo &#8211; Rapporti sessuali con dipendenti &#8211; Rapporto parafamiliarit\u00e0)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La condizione di subalternit\u00e0 della persona offesa al datore, la frequenza delle occasioni di incontro imposte o casuali, la quotidianit\u00e0 dei rapporti nel corso dell&#8217;orario di lavoro possono configurare il mobbing ma non i maltrattamenti in famiglia per i quali \u00e8 necessario un rapporto di para-familiarit\u00e0.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 31950 DELL\u201911 DICEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Sinistri stradali &#8211; Decesso del coniuge &#8211; Danno non patrimoniale &#8211; Presunzione semplice)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il danno di natura non patrimoniale \u00e8 un danno presunto, dovendosi ordinariamente ritenere sussistente tra stretti congiunti un intenso vincolo affettivo e un progetto di vita in comune e nella normalit\u00e0 dei casi, pertanto, in virt\u00f9 di tale presunzione, il soggetto danneggiato non ha l&#8217;onere di provare di avere effettivamente subito il dedotto danno non patrimoniale. Tale presunzione semplice pu\u00f2, tuttavia, essere superata da elementi di segno contrario, quali la separazione legale o (come nel caso di specie) l&#8217;esistenza di una relazione extraconiugale con conseguente nascita di un figlio tre mesi prima della morte del coniuge (relazione extraconiugale che costituisce evidente inadempimento all&#8217;obbligo di fedelt\u00e0 tra coniugi di cui all&#8217;articolo 143 c.c.).<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 31965 DELL\u201911 DICEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Sinistro stradale \u2013 Assicuratore del danneggiato \u2013 Rappresentanza volontaria dell\u2019assicuratore del responsabile civile \u2013 Convenzione Card)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi ammissibile nella controversia scaturita dal sinistro stradale la costituzione in giudizio dell\u2019assicuratore del danneggiato come rappresentante volontario dell\u2019assicuratore del responsabile civile in base alla convenzione Card. La compagnia mandataria, infatti, agisce a tutela di un diritto della mandante e non in proprio, laddove le conseguenze di un\u2019eventuale sentenza di condanna si produrranno solo nella sfera giuridica della mandante e non si pu\u00f2 quindi ritenere che la costituzione nel processo della mandataria pregiudichi il diritto del danneggiato a scegliere il soggetto nei confronti del quale far valere la sua pretesa, in quanto la pronuncia di condanna spiegherebbe comunque i suoi effetti nei confronti del soggetto individuato dal danneggiato.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, SENTENZA N. 55744 DEL 12 DICEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Assistenza familiare \u2013 Figlio di genitori non sposati \u2013 Novella di cui di cui all\u2019articolo 570 bis c.p. &#8211; Omesso adempimento degli obblighi di mantenimento) <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Alla stregua della lettura sistematica della disposizione di cui all\u2019articolo 570 bis c.p. non pu\u00f2 attribuirsi alla fattispecie incriminatrice un ambito applicativo pi\u00f9 ristretto rispetto a quello riferibile agli articoli 3 e 4 della legge 56\/2006, applicabili anche ai figli di genitori non sposati. Ne consegue che non si applica l\u2019articolo 2, comma 2, c.p., ricorrendo tutti i presupposti fattuali del reato di omesso adempimento degli obblighi di mantenimento in favore del figlio minore, nato da un rapporto di convivenza, obblighi posti a carico dell&#8217;imputato dalla sentenza civile del Tribunale.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 55483 DEL 12 DICEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Interventi eseguiti in parziale difformit\u00e0 dal permesso di costruire &#8211; Violazioni di altezze, distacchi, cubature o superficie coperta \u2013 Non eccedenti il 5 per cento delle misure progettuali)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve essere cassata con rinvio la sentenza di condanna per abuso edilizio che non si \u00e8 fatta carico di valutare l\u2019entit\u00e0 delle difformit\u00e0 dal progetto assentito, ai sensi dell\u2019articolo 34 del testo unico dell\u2019edilizia, dovendosi rilevare che ai fini dell\u2019applicazione di cui all\u2019articolo 34 comma 2 ter del dpr 380\/01 \u201cInterventi eseguiti in parziale difformit\u00e0 dal permesso di costruire\u201d, non si ha parziale difformit\u00e0 del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezze, distacchi, cubature o superficie coperta che non eccedono, per singola unit\u00e0 immobiliare il 5 per cento delle misure progettuali a seguito del decreto legge 55\/2018, convertito con modificazioni, dalla legge 89\/2018.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 55488 DEL 12 DICEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Dichiarazione fraudolenta &#8211; Pvc della Finanza &#8211; Utilizzabilit\u00e0 delle dichiarazioni acquisite senza garanzie difensive &#8211; Udienza preliminare)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Integra la nullit\u00e0 d&#8217;ordine generale di cui all&#8217;articolo 178, comma primo, lett. c), c.p.p. l&#8217;acquisizione, nel corso di attivit\u00e0 ispettive o di vigilanza durante il cui svolgersi siano emersi indizi di reato, degli atti necessari ad assicurare le fonti di prova senza l&#8217;osservanza delle disposizioni del codice di rito, relative alla fase delle indagini preliminari.- Detta nullit\u00e0 deve essere eccepita prima della pronuncia dei provvedimento che conclude l&#8217;udienza preliminare, ovvero, se questa udienza manchi, entro il termine previsto dall&#8217;art. 491, comma primo, c.p.p.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. II, SENTENZA N. 55430 DEL 12 DICEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Truffa processuale \u2013 Decreto ingiuntivo \u2013 Artificio e raggiro)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La condotta di chi, inducendo in errore il giudice in un processo civile o amministrativo mediante artifici o raggiri, ottenga una decisione favorevole non integra il reato di truffa, per difetto dell\u2019elemento costitutivo dell\u2019atto di disposizione patrimoniale, anche quando \u00e8 riferita all\u2019emissione di un decreto ingiuntivo, poich\u00e9 quest\u2019ultima attivit\u00e0 costituisce esercizio della funzione giurisdizionale.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 32508 DEL 14 DICEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Professionista \u2013 Commerciale \u2013 Reddito sotto la soglia prevista per l\u2019iscrizione alla Cassa di previdenza professionale \u2013 Gestione separata Inps \u2013 Iscrizione obbligatoria)<\/em><\/strong><em><br \/>\n<\/em>Il dottore commercialista iscritto all\u2019albo professionale ma non alla cassa di previdenza professionale perch\u00e9 non supera i redditi previsti per l\u2019iscrizione obbligatoria, viene iscritto d\u2019ufficio dall\u2019Inps alla gestione separata e deve pagare i contributi per il lavoro autonomo svolto nell\u2019anno, dovendosi ritenere che la contribuzione integrativa, in quanto non correlata all\u2019obbligo di iscrizione alla cassa professionale, ed a prescindere dalla individuazione della funzione assolta all\u2019interno del sistema di finanziamento delle attivit\u00e0 demandate alla cassa professionale, non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell\u2019invalidit\u00e0 e della morte in favore dei superstiti per cui non pu\u00f2 essere rilevante ai fini di escludere l\u2019obbligo di iscrizione alla gestione separata presso l\u2019Inps.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, ORDINANZA N. 32529 DEL 14 DICEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Affidamento dei figli \u2013 Figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente \u2013 Rinuncia al mantenimento da parte di quest\u2019ultimo)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il coniuge affidatario ha diritto al mantenimento per il figlio anche se l\u2019interessato ha rinunciato al contributo. Il genitore, infatti, \u00e8 titolare di un diritto iure proprio perch\u00e9 l\u2019obbligo di mantenere la prole non cessa con la maggiore et\u00e0 del figlio.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, ORDINANZA N. 32524 DEL 14 DICEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Crediti legati al pagamento del mantenimento \u2013 Sospensione della prescrizione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La sospensione della prescrizione tra coniugi non opera per i crediti legati all\u2019assegno di mantenimento accordato con la separazione personale. La riluttanza a convenire in giudizio l\u2019ex collegata al timore di turbare l\u2019armonia familiare non \u00e8 infatti configurabile in caso di crisi ormai conclamata.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; Lettera informativa n. 29\/19 del 20.02.2019 \u2013 NG 5-19 \u00a0 NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 5-2019 &nbsp; DICEMBRE 2018 (I) \u00a0 CASSAZIONE CIVILE, SEZ. 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