{"id":13683,"date":"2019-02-28T18:44:43","date_gmt":"2019-02-28T17:44:43","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/?page_id=13683"},"modified":"2019-02-28T18:45:13","modified_gmt":"2019-02-28T17:45:13","slug":"informativa-3819-info-giurisprudenza-n-6-19","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/informativa-3819-info-giurisprudenza-n-6-19\/","title":{"rendered":"Informativa 38\/19 (INFO GIURISPRUDENZA N. 6-19)"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>Lettera informativa n. 38\/19 del 28.02.2019 \u2013 <\/strong><span style=\"color: #008000;\"><strong>NG 6-19<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #008000;\"><strong><u>NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 6-2019<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong><em>DICEMBRE 2018 (II) \/ GENNAIO 2019 (I)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong><em>DICEMBRE 2018 (II)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, ORDINANZA N. 32592 DEL 17 DICEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Nuovi compiti assegnati al dipendente \u2013 Mansioni indicate nel contratto collettivo \u2013 Demansionamento)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">E\u2019 da escludere il demansionamento nel pubblico impiego se i nuovi compiti assegnati rientrano nel contratto collettivo anche se non rispettano il bagaglio professionale. Infatti tutte le attivit\u00e0 ascrivibili a ciascuna categoria sono considerate equivalenti e sono esigibili dal datore di lavoro senza che il giudice possa sindacarle in concreto.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, ORDINANZA N. 32769 DEL 19 DICEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Fruizione &#8211; Proprietario esclusivo \u2013 Pagamento di una somma annuale \u2013 Spazio aperto al pubblico)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi legittima da parte del condominio l\u2019imposizione del pagamento annuale di una somma a carico del proprietario esclusivo per la fruizione degli spazi comuni da parte del suo esercizio commerciale, a nulla rilevando che detta area sia aperta al pubblico, dovendosi escludere una compressione fino al limite estremo del diritto di propriet\u00e0 dell\u2019ente di gestione.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 32781 DEL 19 DICEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Consigli degli ordini circondariali forensi \u2013 Ineleggibilit\u00e0 \u2013 Due mandati consecutivi \u2013 Svolti anche in epoca anteriore alla legge 113\/17)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di elezioni dei Consigli degli ordini circondariali forensi, la disposizione dell\u2019articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 113\/17, in base alla quale i consiglieri non possono essere eletti per pi\u00f9 di due mandati consecutivi, si intende riferita ai mandati espletati anche solo in parte prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che, a far tempo dall\u2019entrata in vigore di detta legge (21 luglio 2017) e fin dalla sua prima applicazione in forza del comma 3 del suo articolo 17, non sono eleggibili gli avvocati che abbiano gi\u00e0 espletato due mandati consecutivi (esclusi quelli di durata inferiore al biennio ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 3 legge 113\/17) di componente dei Consigli dell\u2019ordine, pure se anche solo in parte sotto il regime anteriore alle riforme di cui alle leggi 247\/12 e 113\/17.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA N. 33069 DEL 20 DICEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Casa coniugale in compropriet\u00e0 &#8211; Assegnazione a uno dei coniugi \u2013 Successiva divisione dei beni \u2013 Valore di mercato della casa \u2013 Detrazione del diritto di abitazione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il diritto di abitazione del coniuge assegnatario non va calcolato in sede di divisione della casa familiare comune. Nello stimare i beni per la formazione delle quote, infatti, non si pu\u00f2 tener conto di un diritto che \u00e8 attribuito nell\u2019esclusivo interesse dei figli. Se fosse accolta una diversa conclusione si realizzerebbe un indebito vantaggio per l\u2019assegnatario che potrebbe, dopo la divisione, alienare il bene a terzi senza alcun vincolo e per il prezzo integrale.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 32935 DEL 20 DICEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Pretesa creditoria per compenso relativo a prestazione d\u2019opera &#8211; Opposizione a decreto ingiuntivo &#8211; Insufficienza probatoria delle annotazioni contabili &#8211; Valenza probatoria della registrazione della fattura passiva nella contabilit\u00e0 della societ\u00e0 resistente)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il fatto che le scritture prescritte dalle leggi tributarie che non rientrino fra quelle soggette a registrazione non fanno prova contro l\u2019imprenditore non impedisce di considerarle idonee prove scritte dell\u2019esistenza di un credito, giacch\u00e9 la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nascono, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, con efficacia confessoria ex articolo 2720 c.c.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, SENTENZA N. 58225 DEL 21 DICEMBRE 2018<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Falsit\u00e0 ideologica commessa dal privato in atto pubblico \u2013 Compravendita \u2013 Libert\u00e0 del bene \u2013 False dichiarazioni rese dalle parti \u2013 Al notaio rogante)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Stante la non riferibilit\u00e0 al contratto di compravendita di una funzione di attestazione di verit\u00e0 in ordine all&#8217;esistenza di garanzie reali o di vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro sul bene oggetto della cessione, deve escludersi in radice la configurabilit\u00e0 del reato di falsit\u00e0 ideologica commessa dal privato in atto pubblico in relazione a false dichiarazioni rese dalle parti al notaio rogante in ordine alla libert\u00e0 del bene.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong><em>GENNAIO 2019 (I)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA N. 128 DEL 7 GENNAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Servit\u00f9 \u2013Spese necessarie alla conservazione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il proprietario del fondo dominante \u00e8 tenuto di per s\u00e9 a sopportare, in proporzione ai vantaggi che ne riceve, le spese necessarie per la conservazione della servit\u00f9 sostenute dal proprietario del fondo servente, in applicazione estensiva dell\u2019articolo 1069, comma 3, c.c., e ci\u00f2 anche quando le spese siano eseguite dal proprietario del fondo servente nel proprio interesse.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, SENTENZA N. 412 DELL\u20198 GENNAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Omicidio colposo \u2013 Esercenti la professione sanitaria \u2013 Linee guida)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di responsabilit\u00e0 degli esercenti la professione sanitaria, in base all&#8217;art. 2, quarto comma, c.p., la motivazione della sentenza di merito deve indicare se il caso concreto sia regolato da linee-guida o, in mancanza, da buone pratiche clinico-assistenziali, valutare il nesso di causa tenendo conto del comportamento salvifico indicato dai predetti parametri, specificare di quale forma di colpa si tratti (se di colpa generica o specifica, e se di colpa per imperizia, o per negligenza o imprudenza), appurare se ed in quale misura la condotta del sanitario si sia discostata da linee-guida o da buone pratiche clinico-assistenziali.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 180 DELL\u20198 GENNAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Casse previdenziali dei professionisti \u2013 Contributo di solidariet\u00e0 \u2013 Prerogativa del legislatore)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Al fine di confermare l\u2019estraneit\u00e0 del contributo di solidariet\u00e0 sulla pensione ai criteri di determinazione del trattamento e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata va richiamata la sentenza 173\/16 della Corte Costituzionale che, nel valutare l\u2019analogo prelievo disposto dall\u2019articolo 1, comma 486, della legge 147\/13, ha affermato che si \u00e8 in presenza di un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all\u2019articolo 23 della Costituzione, avente la finalit\u00e0 di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale: ne consegue che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilit\u00e0 per le Casse di emanare un contributo di solidariet\u00e0 in quanto esso, al di l\u00e0 del suo nome, non pu\u00f2 essere ricondotto ad un \u00abcriterio di determinazione del trattamento pensionistico\u00bb, ma costituisce un prelievo che pu\u00f2 essere introdotto solo dal legislatore.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 287 DEL 9 GENNAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Notifica ad un indirizzo PEC non presente nel ReGIndE &#8211; Rimessione in termini)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Non pu\u00f2 essere disposta la rimessione in termine la parte che ha effettuato la notifica dell\u2019atto processuale ad un indirizzo PEC non presente nel ReGIndE. Infatti solo ove l\u2019esito negativo del processo notificatorio sia dipeso da un fatto oggettivo ed incolpevole, del quale la parte notificante deve offrire una puntuale e rigorosa dimostrazione, \u00e8 possibile fissare un ulteriore termine per la notificazione.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 328 DEL 9 GENNAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Relazione funzionale \u2013 Rapporto di servizio temporaneo e di fatto \u2013 Con la pubblica amministrazione \u2013 Giurisdizione contabile)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">\u00c8 idonea a radicare la responsabilit\u00e0 contabile l\u2019esistenza di una relazione funzionale tra l\u2019autore dell\u2019illecito causativo di danno patrimoniale &#8211; che ben pu\u00f2 essere un soggetto privato &#8211; e l\u2019ente pubblico danneggiato. Tale relazione \u00e8 configurabile non solo in presenza di un rapporto organico, ma anche quando sia ravvisabile un rapporto di servizio in senso lato, in quanto il soggetto, pur se estraneo alla pubblica amministrazione, venga investito, seppure in modo temporaneo e anche di fatto, dello svolgimento di una data attivit\u00e0 della pubblica amministrazione.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. TRIBUTARIA, ORDINANZA N. 326 DEL 9 GENNAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Cessione ramo azienda &#8211; Complessiva operazione realizzata &#8211; Collegamento funzionale)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di imposta di registro deve effettuarsi una qualificazione oggettiva degli atti secondo la causa concreta dell&#8217;operazione negoziale complessiva. Se ravvisato un collegamento negoziale l&#8217;articolo 20 del Dpr. n. 131\/86 va interpretato, alla luce dei principi di ragionevolezza e di capacit\u00e0 contributiva, nel senso che tale imposta debba essere commisurata alla complessiva operazione economica oggettivamente realizzata dal punto di vista civilistico dal contribuente, non ostandovi che l&#8217;imposta di registro sia formalmente un&#8217;imposta d&#8217;atto.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 277 DEL 9 GENNAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Rimesse su conto corrente bancario \u2013 Natura solutoria o ripristinatoria)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di azione revocatoria fallimentare, l&#8217;art. 67, comma 2, lett. b), r.d. n. 267\/1942 (nel testo modificato dal d.l. n. 35\/2005, convertito, con modificazioni, nella I. n. 80\/2005), prescinde dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa e quindi dal fatto che la stessa afferisca a un conto scoperto o solo passivo, ma impone al giudice del merito di accertare la revocabilit\u00e0 della rimessa stessa avendo riguardo, oltre che alla consistenza, alla durevolezza di essa. Accertamento che non pu\u00f2 essere surrogato dalla semplice quantificazione della differenza tra l&#8217;ammontare massimo raggiunto dalle pretese della banca nel periodo per il quale \u00e8 provata la conoscenza dello stato di insolvenza e l&#8217;ammontare residuo delle stesse alla data in cui si \u00e8 aperto il concorso, come previsto dal successivo art. 70, comma 3 (nel testo novellato dal cit. d.l. n. 35\/2005 e modificato, da ultimo, dalla I. n. 169\/2008), giacch\u00e9 quest&#8217;ultima disposizione indica solo il limite massimo dell&#8217;importo che il convenuto in revocatoria pu\u00f2 essere tenuto a restituire. In tema di azione revocatoria fallimentare, le rimesse effettuate dal terzo sul conto corrente dell&#8217;imprenditore, poi fallito, non sono revocabili quando risulti che il relativo pagamento non sia stato eseguito con danaro del fallito e che il terzo, utilizzatore di somme proprie, non abbia proposto azione di rivalsa verso l&#8217;imprenditore prima della dichiarazione di fallimento n\u00e9 che abbia cos\u00ec adempiuto un&#8217;obbligazione relativa ad un debito proprio. In tema di revocatoria delle rimesse in conto corrente bancario effettuate da un imprenditore poi dichiarato fallito, nel caso di plurime operazioni di segno opposto nella stessa giornata in cui appaia uno scoperto di conto, il fallimento che chieda la revoca di rimesse aventi carattere solutorio in relazione al saldo infragiornaliero e non al saldo della giornata, ha l&#8217;onere di dimostrare l&#8217;esistenza di atti aventi carattere solutorio e, dunque, la cronologia dei singoli movimenti, cronologia che non pu\u00f2 essere desunta dall&#8217;ordine delle operazioni risultante dall&#8217;estratto conto ovvero dalla scheda di registrazione contabile, in quanto tale ordine non corrisponde necessariamente alla realt\u00e0 e sconta i diversi momenti in cui, secondo le tipologie delle operazioni, vengono effettuate le registrazioni sul conto, sicch\u00e9 in mancanza di tale prova devono intendersi effettuati prima gli accrediti e poi gli addebiti.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, ORDINANZA N. 276 DEL 9 GENNAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Salubrit\u00e0 dei luoghi di lavoro \u2013 Fumo passivo \u2013 Danno biologico)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve essere confermata la sentenza che condanna il datore a risarcire il danno biologico da fumo passivo al lavoratore operato per tumore faringeo con invalidit\u00e0 permanente al 40 per cento, laddove l\u2019eziologia professionale della patologia emerge dalla consulenza tecnica d\u2019ufficio che ha escluso l\u2019ascrivibilit\u00e0 ad altri fattori dal momento che il fumo passivo \u00e8 riconosciuto dalla scienza medica quale causa di cancro delle vie aeree superiori.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 428 DEL 10 GENNAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Licenziamento \u2013 Giusta causa &#8211; Condotte extralavorative \u2013 Anteriori all\u2019instaurazione del rapporto)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di licenziamento deve ritenersi che le condotte extra lavorative, che possono assumere rilievo ai fini dell\u2019integrazione della giusta causa, afferiscano non alla sola vita privata in senso stretto bens\u00ec a tutti gli ambiti nei quali si esplica la personalit\u00e0 del lavoratore e non debbano essere necessariamente successive all\u2019instaurazione del rapporto, sempre che si tratti di comportamenti appresi dal datore dopo la conclusione del contratto e non compatibili con il grado di affidamento richiesto dalle mansioni assegnate al dipendente e dal ruolo da quest\u2019ultimo rivestito nell\u2019organizzazione aziendale.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 473 DEL 10 GENNAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Distanze legali &#8211; Edificio ricostruito in sostituzione del fabbricato preesistente \u2013 Balconi realizzati per la prima volta)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L\u2019apertura di nuovi balconi su un edificio ricostruito in sostituzione di un precedente manufatto, che ne era del tutto sprovvisto, non incide solo sull\u2019aspetto architettonico della costruzione ma ne modifica i punti esterni e la superficie verticale. Sono esclusi, quindi, dal calcolo delle distanze solo gli sporti con funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria, non anche le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi, costituite da solette aggettanti anche se scoperte, di apprezzabile profondit\u00e0 ed ampiezza, specie ove la normativa locale non preveda un diverso regime giuridico per le costruzioni accessorie.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 519 DELL\u201911 GENNAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Gestione separata &#8211; Avvocato gi\u00e0 titolare di pensione &#8211; Partita Iva &#8211; Iscrizione alla gestione separata)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il professionista gi\u00e0 titolare di pensione che si apre la partita Iva per svolgere attivit\u00e0 da cui trae un reddito inferiore ai limiti minimi per l&#8217;iscrizione alla cassa previdenziale deve in ogni caso iscriversi alla gestione separata.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 1275 DELL\u201911 GENNAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Diffamazione \u2013 Diffamazione a mezzo stampa \u2013 Testata giornalistica telematica \u2013 Assimilazione alla stampa cartacea)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In caso di diffamazione risponde per omesso controllo anche il direttore della testata giornalistica laddove quest\u2019ultima \u00e8 funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo e rientra nella nozione di \u201cstampa\u201d di cui all\u2019articolo 1 della legge 47\/1948.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 834 DEL 15 GENNAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Appalto &#8211; Interposizione fittizia &#8211; Stipendi e contributi \u2013 Committente)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il principio di solidariet\u00e0 tra committente, appaltatore e subappaltatore sancita dall&#8217;articolo 29, comma 2, del Dlgs. n. 276\/03, che garantisce il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all&#8217;appalto, cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative, esonera il lavoratore dall&#8217;onere di provare l&#8217;entit\u00e0 dei debiti gravanti su ciascuna delle societ\u00e0 appaltatrici convenute in giudizio.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. TRIBUTARIA, ORDINANZA N. 733 DEL 15 GENNAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Societ\u00e0 \u2013 Evasione fiscale \u2013 Soci \u2013 Responsabilit\u00e0)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Va annullato l\u2019atto impositivo emesso a carico dei soci della societ\u00e0 cancellata dal registro delle imprese se non risulta accertato che siano stati gli autori dell\u2019evasione fiscale per conto della societ\u00e0 o che fossero della stessa amministratori, liquidatori o rappresentanti, allorquando i soci nulla hanno ricevuto per effetto del bilancio di liquidazione della societ\u00e0. In tal caso essi non sono tenuti a rispondere dei debiti contratti dall\u2019ente collettivo, neppure se di natura tributaria.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. V, ORDINANZA N. 736 DEL 15 GENNAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Cartella di pagamento \u2013 Contribuente deceduto \u2013 Conoscenza del fatto da parte del fisco &#8211; Notifica agli eredi \u2013 Al domicilio del defunto in maniera impersonale)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Gli atti impositivi destinati al contribuente che sia deceduto, nell&#8217;ipotesi in cui sia stata eseguita la comunicazione di cui all&#8217;articolo 65, comma 2, del d.p.r. n. 600 del 1973, da parte degli eredi circa le proprie generalit\u00e0 e il proprio domicilio fiscale, devono essere diretti e notificati personalmente e nominativamente agli eredi nel domicilio fiscale da costoro comunicato. In mancanza, gli atti impositivi intestati al dante causa possono essere notificati nell&#8217;ultimo domicilio dello stesso, ma agli eredi collettivamente e impersonalmente, qualora l&#8217;ufficio sia comunque a conoscenza del decesso del contribuente, non sussistendo altrimenti la possibilit\u00e0 di procedere alla notifica impersonale prevista dalla legge.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. V, ORDINANZA N. 734 DEL 15 GENNAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Atto costitutivo di trust \u2013 Cessione reale al trustee e mancata previsione di rientro dei beni al disponente \u2013 Imposta di registro)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L\u2019atto di costituzione di trust sconta l\u2019imposta di registro sulle donazioni in misura proporzionale se la cessione al trustee \u00e8 reale e non si prevede il rientro dei beni al disponente. In questo caso, infatti, il vincolo di destinazione \u00e8 idoneo a produrre un effetto traslativo funzionale al trasferimento ai beneficiari senza alcun effetto di segregazione del bene.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; Lettera informativa n. 38\/19 del 28.02.2019 \u2013 NG 6-19 \u00a0 NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 6-2019 DICEMBRE 2018 (II) \/ GENNAIO 2019 (I) \u00a0 &nbsp; DICEMBRE 2018 (II) CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, ORDINANZA N. 32592 DEL 17 DICEMBRE 2018 (Nuovi compiti assegnati al dipendente \u2013 Mansioni indicate nel contratto collettivo \u2013 Demansionamento) E\u2019 da escludere il [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/13683"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13683"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/13683\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":13685,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/13683\/revisions\/13685"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13683"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}