{"id":13919,"date":"2019-04-05T16:21:39","date_gmt":"2019-04-05T15:21:39","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/?page_id=13919"},"modified":"2019-04-05T16:36:12","modified_gmt":"2019-04-05T15:36:12","slug":"informativa-6419-info-giurisprudenza-n-7-19","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/informativa-6419-info-giurisprudenza-n-7-19\/","title":{"rendered":"Informativa 64\/19 (INFO GIURISPRUDENZA N. 7-19)"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>Lettera informativa n. 64\/19 del 05.04.2019 \u2013 <\/strong><span style=\"color: #008000;\"><strong>NG 7-19<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #008000;\"><strong><u>NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. \u00a07-2019<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong><em>GENNAIO 2019 (II)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 1914 DEL 16 GENNAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Motivo di ricorso \u2013 Stralcio dichiarativo)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi inammissibile il motivo di ricorso confezionato con la tecnica dello \u201cstralcio\u201d dichiarativo, che consiste nell\u2019estrapolare dal narrato della persona offesa e dei testi le cui dichiarazioni vengono raffrontate con quelle della persona offesa, singoli segmenti dichiarativi, peraltro riassunti o, peggio ancora, interpolati con sintesi personali e suggestive, tali da far affiorare o evidenziare presunti o reali contrasti dichiarativi, esulando dalla cognizione della Suprema corte la valutazione se quanto oggetto del narrato della persona offesa sia sufficiente a far ritenere attendibile la stessa, a fronte della pretese contraddizioni interne o di contrasti con quanto dichiarato da altri soggetti.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 1963 DEL 16 GENNAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Reati fallimentari \u2013 Bancarotta fraudolenta \u2013 Pene accessorie \u2013 Commisurate alla pena principale)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Le pene accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta a norma dell\u2019articolo 216, ultimo comma, L.f. nella formulazione derivata dalla sentenza 222\/18 della Corte costituzionale, devono essere commisurate alla durata della pena principale, in quanto, essendo determinate solo nel massimo, sono soggette alla disciplina di cui all\u2019articolo 37 c.p.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 1039 DEL 17 GENNAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Comodato modale \u2013 Modus troppo oneroso \u2013 Perdita della gratuit\u00e0 del contratto \u2013 Controprestazione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il comodato di un immobile perde la natura gratuita se il modus imposto assume i caratteri della controprestazione. Infatti l\u2019obbligo del beneficiario di eseguire lavori di ristrutturazione e la possibilit\u00e0 del concedente di avvalersi della clausola risolutiva espressa alterano il contenuto del rapporto. Tanto pi\u00f9 quando \u00e8 anche prevista la possibilit\u00e0 di chiedere il risarcimento del danno in caso di mancata esecuzione delle opere edilizie.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 1043 DEL 17 GENNAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Intervento chirurgico &#8211; Mancata acquisizione del consenso del paziente &#8211; Sanitario non dipendente della struttura)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L\u2019acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l\u2019intervento terapeutico.- Tuttavia essa si pone, comunque, come strumentale: ne consegue che anche per essa opera il principio secondo cui la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ove tali danni siano dipesi dall\u2019inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l\u2019ospedale si avvale e ci\u00f2 anche quando l\u2019operatore non sia un suo dipendente.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. TRIBUTARIA, ORDINANZA N. 1131 DEL 17 GENNAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Costituzione di trust &#8211; Effettivo incremento patrimoniale del beneficiario)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L\u2019imposta di donazione non pu\u00f2 che essere posta in relazione con un\u2019idonea capacit\u00e0 contributiva. Ne consegue che il conferimento di beni e diritti in trust non integra di per s\u00e9 un trasferimento imponibile e, quindi, rappresenta un atto generalmente neutro, che non d\u00e0 luogo ad un trapasso di ricchezza suscettibile di imposizione indiretta, per cui si deve fare riferimento non gi\u00e0 alla &#8211; indeterminata &#8211; nozione di \u00abutilit\u00e0 economica, della quale il costituente, destinando, dispone\u00bb, ma a quella di effettivo incremento patrimoniale del beneficiario.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 2342 DEL 18 GENNAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Omessa dichiarazione &#8211; Presidente associazione sportiva &#8211; Evasione imposte)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Non sussiste la condanna per omessa dichiarazione dell&#8217;imprenditore solo sulla base dell&#8217;accertamento analitico-induttivo con cui la Finanza presume i ricavi senza considerare i costi sostenuti.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 1280 DEL 18 GENNAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Sinistri stradali &#8211; Auto ferma \u2013 Condizioni)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Nell&#8217;ampio concetto di circolazione stradale indicato nell&#8217;articolo 2054 c.c. \u00e8 compresa anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all&#8217;ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte le operazioni cui il veicolo \u00e8 destinato a compiere e per quale esso pu\u00f2 circolare. Ne consegue che perch\u00e9 sia operativa la garanzia per la Rca \u00e8 necessario il mantenimento da parte del veicolo delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e, quindi, in relazione alle sue funzionalit\u00e0, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando, invece, indifferente l&#8217;uso che in concreto si faccia dell&#8217;automezzo, semprech\u00e9 che rientri in quello proprio rispetto alle sue caratteristiche.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 2569 DEL 21 GENNAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte \u2013 Trust \u2013 Conferimento di immobili)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Si configura il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte a carico del disponente che costituisce nel trust gli immobili di sua propriet\u00e0 dopo la notifica delle cartelle esattoriali laddove i primi parziali pagamenti del debito verso l\u2019erario non sono serviti a evitare l\u2019iscrizione ipotecaria.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 2, ORDINANZA N. 1518 DEL 21 GENNAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Causa in cui \u00e8 ammessa la difesa personale \u2013Mancata indicazione del titolo con cui intende partecipare al processo \u2013 Liquidazione delle sole spese e non degli onorari)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Non va liquidato l\u2019onorario all\u2019avvocato che si difende da solo se non emerge nel ricorso la qualit\u00e0 di difensore. Nei giudizi in cui \u00e8 ammessa la difesa personale, infatti, \u00e8 onere del professionista specificare a che titolo intende partecipare al processo perch\u00e9 la scelta incide anche sulla disciplina delle notificazioni.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI \u2013 2, ORDINANZA N. 1522 DEL 21 GENNAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Onorari \u2013 Liquidazione da parte del giudice \u2013 Parametri \u2013 Scostamento dal valore medio \u2013 Obbligo di motivazione del giudice)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il giudice non pu\u00f2 liquidare all\u2019avvocato compensi molto al di sotto del minimo dei parametri perch\u00e9 non \u00e8 consono al decoro della professione. Le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e il giudice \u00e8 tenuto a specificare la scelta in caso di scostamento dai parametri medi senza mai assegnare somme che diventano solo \u201csimboliche\u201d.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 1553 DEL 22 GENNAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>(<em>Sinistri stradali \u2013 Tabelle del tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale \u2013 Errata indicazione del valore-punto \u2013 Errore di diritto)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L\u2019errore che consiste nella valutazione effettuata sulla base di tabelle del tribunale di Milano di liquidazione del danno alla persona, ma con l\u2019utilizzo di un fattore moltiplicatore errato (valore-punto) se rapportato all\u2019et\u00e0 della parte lesa all\u2019epoca del sinistro rientra nella categoria degli errori di calcolo che assumono l\u2019aspetto dell\u2019errore di diritto, perch\u00e9 riconducibile all\u2019impostazione delle operazioni matematiche necessarie per ottenere un determinato risultato, sostanziandosi in un error in iudicando nell\u2019individuazione di parametri e criteri di conteggio. L\u2019errore di calcolo si traduce in un\u2019errata applicazione della norma di cui all\u2019art. 1226 c.c.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 1572 DEL 22 GENNAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Obbligazioni \u2013 Pagamento \u2013 Ricezione di un assegno bancario \u2013 Dichiarazione di quietanza di saldo)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il creditore che rilasci al debitore dichiarazione di ricezione in pagamento di un assegno bancario non circolare assevera, indipendentemente dall&#8217;utilizzo del nomen quietanza, non il fatto dell&#8217;adempimento dell&#8217;obbligazione ma il mero fatto del ricevimento dell&#8217;assegno.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 2862 DEL 22 GENNAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Immobile \u2013 Accordi in sede di separazione personale \u2013 Assegnazione al coniuge non indagato come abitazione anche per i figli minorenni &#8211; Sequestro preventivo)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In caso di assegnazione della casa coniugale al coniuge in sede di accordi di separazione personale, non viene meno il profilo della disponibilit\u00e0 del bene in capo al conferente, presupposto della eventuale successiva confisca per equivalente. La disponibilit\u00e0 del bene costituisce, anzi, il necessario antecedente logico della possibilit\u00e0 di fare rientrare l\u2019assegnazione del bene nell&#8217;ambito del regolamento patrimoniale dei rapporti intervenuto fra i due coniugi senza, peraltro, che per effetto di tale assegnazione il coniuge beneficiario consegua a titolo definitivo una posizione rispetto al bene caratterizzata da assolutezza, autonomia ed indipendenza rispetto alla posizione del suo coniuge dante causa. Ne consegue la legittimit\u00e0 del sequestro preventivo disposto sull\u2019immobile, finalizzato alla confisca per equivalente.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 2929 DEL 22 GENNAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Diffamazione aggravata &#8211; Con qualsiasi altro mezzo di pubblicit\u00e0 \u2013 Gestore del blog \u2013 Mancata rimozione dei post ingiuriosi \u2013 Concorso)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Risponde di concorso in diffamazione aggravata ai sensi dell\u2019articolo 595, comma terzo, c.p., sotto il profilo dell\u2019offesa arrecata \u00abcon qualsiasi altro mezzo di pubblicit\u00e0\u00bb diverso dalla stampa, il gestore del blog che fomenta il dibattito sulla pagina web e non cancella i post offensivi n\u00e9 prende le distanze dai messaggi ingiuriosi continuando a mantenerli fruibili dal pubblico.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. V, ORDINANZA N. 1992 DEL 24 GENNAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Giudizio di cassazione \u2013 Costituzione in giudizio dell\u2019agenzie delle entrate \u2013 Utilizzo di una procura rilasciata da Equitalia a un avvocato del libero foro \u2013 Mancanza di autorizzazione ad hoc)<\/em><\/strong><strong><br \/>\n<\/strong>L&#8217;estinzione ope legis delle societ\u00e0 del gruppo Equitalia ai sensi dell&#8217;art.1 d. l. 193\/16, conv. in l. 225\/16 non determina interruzione dei processi pendenti n\u00e9 necessita di costituzione in giudizio del nuovo ente Agenzia delle Entrate Riscossione. Qualora il nuovo ente Agenzia delle Entrate Riscossione si limiti a subentrare ex lege nel rapporto processuale pendente al momento della sua istituzione, senza formale costituzione in giudizio, esso pu\u00f2 validamente avvalersi dell&#8217;attivit\u00e0 difensiva espletata da avvocato del libero foro gi\u00e0 designato da Equitalia secondo la disciplina previgente. Qualora invece il nuovo ente Agenzia delle Entrate Riscossione si costituisca in nuovo giudizio ovvero anche in giudizio pendente, con il patrocinio di avvocato del libero foro, sussiste per esso l&#8217;onere, pena la nullit\u00e0 del mandato difensivo, di indicare ed allegare le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza di quest&#8217;ultimo in alternativa al patrocinio per regola generale esercitato, salvo conflitto di interessi, dall&#8217;avvocatura dello Stato. Tali fonti vanno congiuntamente individuate sia in atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro sia in apposita e motivata deliberazione che indichi le ragioni che, nella concretezza del caso, giustificano tale ricorso alternativo (art. 43 r. d. n. 1611 del 1933, come modificato dall&#8217;art. 11 1.103\/79).<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 3515 DEL 24 GENNAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Declaratoria di non punibilit\u00e0 per particolare tenuit\u00e0 del fatto \u2013 Statuizioni civili)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La declaratoria di non punibilit\u00e0 per particolare tenuit\u00e0 del fatto non consente di decidere sulla domanda di liquidazione delle spese proposta dalla parte civile, poich\u00e9 si pu\u00f2 far luogo alle statuizioni civili nel giudizio penale solo in presenza di una sentenza di condanna o nelle ipotesi previste dall\u2019articolo 578 c.p.p., tra le quali non rientra quella di cui all\u2019articolo 131 bis c.p.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, ORDINANZA N. 2225 DEL 25 GENNAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Pensione di anzianit\u00e0 \u2013 Totalizzazione dei contributi \u2013 Avvocato \u2013 Cassa forense &#8211; Mancata cancellazione dell\u2019albo)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Non pu\u00f2 essere accolta la domanda di pensione di anzianit\u00e0 indirizzata alla Cassa forense dell\u2019avvocato che ha maturato i requisiti assicurativi e contributi grazie alla totalizzazione dei contributi Inps ma non ha provveduto alla cancellazione dall\u2019albo, laddove la disciplina della totalizzazione non ha in alcun modo lambito le regole di erogazione dei trattamenti pensionistici di anzianit\u00e0 proprie di ogni singolo ordinamento interessato dalla totalizzazione contributiva, mentre non \u00e8 configurabile un\u2019abrogazione tacita, ai sensi dell\u2019articolo 15 delle preleggi, della disposizione ex articolo 3, legge 576\/80.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 2265 DEL 28 GENNAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Costruttore-venditore \u2013 Riserva dell\u2019area destinata a parcheggio &#8211; Proporzionale trasferimento del diritto d\u2019uso a favore dell\u2019acquirente di unit\u00e0 immobiliari)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L\u2019integrazione del contenuto del contratto, di cui all\u2019articolo 1419, secondo comma, c.c., riguarda esclusivamente la clausola che, riservando al venditore la propriet\u00e0 esclusiva dell\u2019area o di parte dell\u2019area destinata a parcheggio, la sottragga alla sua destinazione, che \u00e8 quella di assicurare ai condomini l\u2019uso di essa. Per effetto di tale meccanismo, la clausola contrattuale viene automaticamente sostituita di diritto con la norma imperativa che sancisce il proporzionale trasferimento del diritto d\u2019uso a favore dell\u2019acquirente di unit\u00e0 immobiliari comprese nell\u2019edificio. Il diritto dell\u2019alienante al corrispettivo del diritto d\u2019uso sull\u2019area non sorge, invece, da detta norma imperativa, costituendo effetto dell\u2019atto di autonomia privata concluso dall\u2019acquirente delle singole unit\u00e0 immobiliari col costruttore-venditore e serve ad integrare l\u2019originario prezzo della compravendita, ordinariamente riferentesi solo alle singole unit\u00e0 immobiliari oggetto del contratto. Esso, pertanto, non sorge automaticamente, richiedendosi che, secondo il principio dispositivo, esso costituisca oggetto di apposita domanda.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 3993 DEL 28 GENNAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Imputato \u2013 Domicilio dichiarato \u2013 Impossibilit\u00e0 \u2013 Mancata indicazione nella relata \u2013 Esecuzione presso il difensore di fiducia)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Devono essere annullati entrambi i gradi del giudizio di merito laddove non emerge dalla relata da quali circostanze si \u00e8 tratta l\u2019impossibilit\u00e0 della notificazione al domicilio dichiarato dall\u2019imputato che ne legittima l\u2019esecuzione al difensore di fiducia.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 3, ORDINANZA N. 2242 DEL 28 GENNAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Pagamento integrale della somma portata \u2013 Successivo precetto \u2013 Pagamento spese processuali successive)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il debitore che abbia pagato per intero la somma indicata nel decreto ingiuntivo, comprensiva degli interessi e delle spese processuali liquidate nel provvedimento monitorio, non pu\u00f2, successivamente a tale pagamento, subire l\u2019intimazione del precetto, sulla base dello stesso decreto, per il pagamento delle spese processuali sostenute dopo la sua emissione e necessarie per la notificazione, dovendo, per tali spese, esperire semmai l\u2019azione di cognizione ordinaria.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 2301 DEL 28 GENNAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Rapporto di collaborazione universitaria tra giudice e difensore parte nel processo penale &#8211; Grave ragione di convenienza)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La collaborazione didattica e\/o scientifica con il difensore di una parte nel processo penale non integra per forza una grave ragione di convenienza che fa scattare la censura del giudice.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, ORDINANZA N. 2480 DEL 29 GENNAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Parametri fissati dalle sezioni unite \u2013 Validit\u00e0 \u2013 Mancato riconoscimento dell\u2019assegno in sede di separazione \u2013 Ulteriore parametro)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di assegno divorzile, oltre ai parametri fissati dalle sezioni unite con la sentenza 18287 del 2018, assume rilevanza anche il mancato riconoscimento dell\u2019assegno in sede di separazione. Lo stesso infatti pu\u00f2 rappresentare un valido indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione relativi alle condizioni economiche dei coniugi.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 2350 DEL 29 GENNAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Detenzione in condizioni disumane e degradanti \u2013 Risarcimento per il recluso \u2013 Ministero della Giustizia \u2013 Compensazione con la pena pecuniaria)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La natura giuridica del credito del ministero della Giustizia relativo ad una pena pecuniaria inflitta non ostacola affatto la possibilit\u00e0 che esso venga compensato con il concorrente credito del detenuto derivante dal risarcimento del danno ex articolo 35 ter Op per il trattamento disumano e degradante al quale \u00e8 stato sottoposto durante la detenzione in carcere, in quanto il primo rappresenta una mera entrata patrimoniale dello Stato suscettibile di riscossione mediante ruolo a seguito dell\u2019estensione operata dal decreto legislativo 46\/1999. Trattandosi di compensazione cd. propria &#8211; visto che la reciproca relazione di debito-credito non nasce da un unico rapporto &#8211; per operare \u00e8 necessaria l\u2019eccezione di parte, oltre che, cos\u00ec come per la compensazione impropria, il requisito della certezza.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. II, SENTENZA N. 4424 DEL 29 GENNAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Riciclaggio &#8211; Sequestro preventivo &#8211; Terzo &#8211; Diritto al credito &#8211; Legittimazione a impugnare)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di sequestro preventivo il terzo che vanti nei confronti dell&#8217;indagato un diritto di credito non ha alcuna legittimazione ad impugnare il sequestro preventivo al fine di ottenere la liberazione dei beni e quindi il pagamento di quanto spettantegli. Di conseguenza, deve ritenersi privo di legittimazione il legatario che impugni il sequestro preventivo disposto a carico dell&#8217;erede, in quanto il diritto da lui vantato \u00e8 un semplice diritto di credito.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 4779 DEL 30 GENNAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Violenza privata &#8211; Societ\u00e0 \u2013 Socio incaricato dell\u2019internal audit \u2013 Sostituzione della serratura della porta di ingresso alla sede)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi integrato il reato di violenza privata nella condotta del presidente del consiglio di amministrazione della societ\u00e0 e del dirigente dell\u2019azienda che durante la pausa pranzo sostituiscono la serratura della porta di ingresso alla sede, impedendo di fatto l\u2019accesso ai locali del socio incaricato dell\u2019internal audit, essendosi risolta l\u2019iniziativa degli imputati in un\u2019ingiusta coartazione della libert\u00e0 di determinazione della persona offesa, impedita di esercitare la facolt\u00e0 di accesso nel luogo in cui esercitava la propria attivit\u00e0.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 3, SENTENZA N. 2736 DEL 30 GENNAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Non menzionata nella sentenza d\u2019appello \u2013 Annullamento)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve essere annullata la sentenza di appello laddove non \u00e8 consentito ignorare o negare la consulenza tecnica d\u2019ufficio disposta dallo stesso giudice, come se come fatto storico processuale non si fosse mai verificato andandosi incontro diversamente al vizio specifico relativo all\u2019omesso esame di un fatto storico principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 2755 DEL 30 GENNAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Sanzioni disciplinari \u2013 Per omessa diligenza nei confronti del cliente)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Rischia una sanzione disciplinare l\u2019avvocato che non avverte il cliente del rinvio di un\u2019udienza nonostante la revoca del mandato. A prevalere \u00e8 l\u2019obbligo di diligenza verso l\u2019assistito anche in fattispecie non tipizzate dal codice deontologico.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. TRIBUTARIA, ORDINANZA N. 2894 DEL 31 GENNAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Plusvalenza &#8211; Regime agevolativo &#8211; Cessione terreno edificabile)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di plusvalenze realizzate mediante la cessione di terreni edificabili e con destinazione agricola, la pregressa scelta del contribuente di aderire al regime speciale agevolativo previsto dall&#8217;articolo 7 della l. n. 448\/01, in deroga al sistema ordinario, facendo redigere apposita perizia giurata ed effettuando il relativo versamento dell&#8217;imposta sostitutiva, non preclude alla amministrazione finanziaria di procedere all&#8217;accertamento del valore della cessione n\u00e9 impedisce al cedente di alienare il bene a un prezzo inferiore a quanto dichiarato, sicch\u00e9, nel verificarsi di tale ipotesi, deve escludersi la decadenza del contribuente dal beneficio e la possibilit\u00e0 per l&#8217;amministrazione finanziaria di calcolare la plusvalenza secondo gli ordinari criteri previsti dall&#8217;articolo 68 Tuir, ossia a partire dal vecchio valore di acquisto.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 2788 DEL 31 GENNAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Personalizzazione \u2013 Conseguenze)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, che la \u201cpersonalizzazione\u201d della liquidazione non concerne le oscillazioni tabellari che definiscono il range astrattamente individuato per monetizzare le \u201cordinarie\u201d conseguenze del punto d\u2019invalidit\u00e0 accertato (congegnato in modo da lasciare cos\u00ec al giudicante un margine per il concreto apprezzamento equitativo delle ricadute pregiudizievoli). La \u201cpersonalizzazione\u201d in parola riguarda le eccezionali conseguenze dannose che, rispetto a quelle (da ritenere) incluse nello &#8220;standard&#8221; statistico sintetizzato dal punto d\u2019invalidit\u00e0, permettano e anzi, quando del caso, impongano un incremento rispetto a quel range.<br \/>\n<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lettera informativa n. 64\/19 del 05.04.2019 \u2013 NG 7-19 \u00a0 NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. \u00a07-2019 GENNAIO 2019 (II) \u00a0 CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 1914 DEL 16 GENNAIO 2019 (Motivo di ricorso \u2013 Stralcio dichiarativo) Deve ritenersi inammissibile il motivo di ricorso confezionato con la tecnica dello \u201cstralcio\u201d dichiarativo, che consiste nell\u2019estrapolare dal narrato della [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/13919"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13919"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/13919\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":13921,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/13919\/revisions\/13921"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13919"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}