{"id":14394,"date":"2019-07-18T16:57:07","date_gmt":"2019-07-18T15:57:07","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/?page_id=14394"},"modified":"2019-07-18T16:57:07","modified_gmt":"2019-07-18T15:57:07","slug":"informativa-11819-info-giurisprudenza-n-8-19","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/informativa-11819-info-giurisprudenza-n-8-19\/","title":{"rendered":"Informativa 118\/19 (INFO GIURISPRUDENZA N. 8-19)"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>Lettera informativa n. 118\/19 del 18.07.2019 \u2013 <\/strong><span style=\"color: #008000;\"><strong>NG 8-19<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #008000;\"><strong><u>NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 8-2019<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong><em>FEBBRAIO 2019 (I)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>\u00a0<\/em>CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 5514 DEL 4 FEBBRAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Bancarotta fraudolenta \u2013 Pene accessorie)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Spetta al giudice penale stabilire discrezionalmente la durata dell\u2019inabilitazione all\u2019esercizio dell\u2019impresa a carico del manager condannato per bancarotta.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI \u2013 1, ORDINANZA N. 3199 DEL 4 FEBBRAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Pegno &#8211; Insinuazione al passivo \u2013 Lettera di pegno sottoscritta dal solo cliente &#8211; Prelazione pignoratizia)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Ammessa con prelazione al passivo fallimentare la lettera di pegno sottoscritta dal solo cliente. Il requisito della forma scritta si considera infatti rispettato anche quando il contratto non \u00e8 stato sottoscritto dall\u2019intermediario<strong>.<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI \u2013 1, SENTENZA N. 3206 DEL 4 FEBBRAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Assegno in favore dei figli \u2013 Morte del nonno che apportava un contributo economico)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L\u2019assegno in favore dei figli pu\u00f2 aumentare nel caso in cui venga a mancare il nonno che d\u00e0 al minore un contributo economico rilevante.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 3337 DEL 5 FEBBRAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Conto corrente \u2013 Interessi anatocistici \u2013 Clausola \u2013 Nullit\u00e0 &#8211; Estratti conto \u2013 Onere di produzione \u2013 A carico dell\u2019istituto di credito \u2013 A partire dall\u2019apertura del conto)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In caso di necessit\u00e0 di ricalcolo del saldo di conto corrente a causa della nullit\u00e0 delle clausole relative agli interessi, \u00e8 necessario che la banca produca gli estratti conto integrali, ossia a partire dal \u201csaldo zero\u201d iniziale, condizione per effettuare il preciso conteggio del saldo finale, proprio al \ufb01ne di disporre di un punto di partenza certo da cui iniziare il calcolo delle reciproche rimesse e relative compensazioni.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA N. 3299 DEL 5 FEBBRAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Divisione \u2013 Richiesta di supplemento di ctu \u2013 Costi addebitati al richiedente)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong>Chi chiede un supplemento di ctu sui beni comuni da dividere ne sopporta i costi se la nuova perizia si rivela superflua. Infatti l\u2019esercizio del potere discrezionale del giudice di statuire su questo tipo di spese separatamente dal resto non \u00e8 sindacabile in sede di legittimit\u00e0 laddove il collegio abbia argomentato in maniera logica.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. II, SENTENZA N. 5787 DEL 6 FEBBRAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Truffa \u2013 Avvocato \u2013 Riscossione delle somme spettanti agli assistiti \u2013 Patto di quota lite \u2013 Ampio mandato professionale)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi legittimo l\u2019annullamento della misura cautelare degli arresti domiciliari e del sequestro preventivo a carico dell\u2019avvocato indagato per truffa e autoriciclaggio per aver riscosso somme di denaro destinate ai suoi assistiti laddove l\u2019ampio mandato ricevuto con il patto di quota lite lo legittimava a incassare le somme oggetto di pignoramento presso terzi, non configurandosi cos\u00ec gli artifici e i raggiri necessari affinch\u00e9 si configuri il reato ex articolo 640 ed escludendo di conseguenza il delitto ex articolo 648 ter c.p.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 5855 DEL 6 FEBBRAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Reati fallimentari \u2013 Bancarotta fraudolenta patrimoniale \u2013 Immobile \u2013 Costituito in un trust \u2013 Diritto di abitazione perpetuo all\u2019alienante)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Si configura la bancarotta fraudolenta patrimoniale a carico dell\u2019imprenditore individuale fallito che cede l\u2019immobile a una societ\u00e0 inattiva che a sua volta lo conferisce a un trust amministrato da una societ\u00e0 estera riservando all\u2019alienante il diritto di abitazione perpetuo, laddove la cessione ha sottratto alla garanzia patrimoniale il valore di scambio sul mercato dell\u2019alloggio, mantenendone il valore d\u2019uso nella disponibilit\u00e0 dell\u2019imputato, tenuto conto delle caratteristiche strutturali del diritto reale di abitazione, connotato dal crisma della personalit\u00e0 dell\u2019utilizzo, alla luce del disposto dell\u2019articolo 1024 c.c., secondo cui i diritti di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione, e della durata usque ad vitam del titolare.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI \u2013 3, ORDINANZA N. 3540 DEL 6 FEBBRAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Mail diffamatoria \u2013 Proveniente da una casella di posta non certificata \u2013 Efficacia di scrittura privata \u2013 Libera valutazione da parte del giudice)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La mail non certificata non ha l\u2019efficacia della scrittura privata ed \u00e8 liberamente valutabile dal giudice. La facile alterabilit\u00e0 del testo comporta, pertanto, che la responsabilit\u00e0 per diffamazione del suo autore deve essere valutata alla luce di tutto il materiale probatorio.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. TRIBUTARIA, ORDINANZA N. 3400 DEL 6 FEBBRAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Tributi diretti \u2013 Cessione di studio professionale \u2013 Redditi diversi)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Nell\u2019ambito della cessione di uno studio professionale solo la cessione della clientela \u00e8 tassabile come reddito diverso. Da questa \u00e8 necessario distinguere i corrispettivi per gli arredi, per il divieto di concorrenza per l\u2019avviamento e, in generale, per gli obblighi di fare e di non fare.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, SENTENZA N. 5892 DEL 7 FEBBRAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Responsabile civile \u2013 Azienda sanitaria locale \u2013 Medici assolti dall\u2019imputazione di omicidio colposo \u2013 Assoluzione di merito \u2013 Statuizioni civili)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Devono essere eliminate la statuizioni civili a carico dei medici e dell\u2019azienda sanitaria locale dopo l\u2019assoluzione dall\u2019imputazione di omicidio colposo perch\u00e9 il fatto non costituisce reato, dal momento che la sentenza non pu\u00f2 che essere qualificata come sentenza assolutoria di merito laddove la Corte d\u2019appello, in ragione del lieve grado di colpa accertato in giudizio, ha reputato che la condotta dell\u2019imputato rientrasse nell\u2019ambito applicativo dell\u2019esonero di responsabilit\u00e0, per colpa lieve, sancito dall\u2019articolo 3, legge 189\/12, applicando dunque la legge Balduzzi, in quanto norma pi\u00f9 favorevole, seppure abrogata dalla legge 24\/2017.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, SENTENZA N. 5890 DEL 7 FEBBRAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Omicidio colposo &#8211; Gestore ristorante &#8211; Giovane allergico \u2013 Decesso)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il giudice di appello non pu\u00f2 riformare la sentenza impugnata nel senso dell&#8217;affermazione della responsabilit\u00e0 penale dell&#8217;imputato senza aver proceduto, anche d&#8217;ufficio, a rinnovare l&#8217;istruzione dibattimentale attraverso l&#8217;esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni su fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio di primo grado indicando come decisive quelle prove che hanno determinato o anche soltanto contribuito a determinare un esito liberatorio, e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso del materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee a incidere sull&#8217;esito del giudizio di appello, nell&#8217;alternativa proscioglimento-condanna.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI \u2013 2, ORDINANZA N. 3673 DEL 7 FEBBRAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Difensore d\u2019ufficio \u2013 Liquidazione da parte dello Stato \u2013 Obbligo di dimostrare la totale non abbienza della parte)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Al difensore d\u2019ufficio bastano decreto ingiuntivo e precetto per ottenere i compensi direttamente dallo Stato. Il legale, infatti, non \u00e8 tenuto a dimostrare la totale non abbienza dell\u2019assistito facendo verifiche bancarie o in conservatoria, posto che nessuna norma di legge impone l\u2019espletamento puntiglioso di tutte le possibili attivit\u00e0.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 3648 DEL 7 FEBBRAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Pignoramento \u2013 Quinto \u2013 Calcolo \u2013 Al netto delle ritenute)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Anche nel caso di compensazione attuata dall\u2019Inps per propri crediti, ai sensi dell\u2019articolo 69 della legge 153\/69, sugli importi pignorabili dei trattamenti pensionistici da erogare, il calcolo della quota pignorabile e dunque compensabile, pari ad un quinto, va effettuato valutando tali trattamenti al netto delle ritenute che per legge siano applicate a titolo fiscale.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 3706 DEL 7 FEBBRAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Cancellazione dall\u2019albo \u2013 Procedura \u2013 Audizione dell\u2019interessato)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il Consiglio dell\u2019Ordine degli avvocati, qualora rilevi la mancanza di un requisito necessario per l\u2019iscrizione all\u2019albo, prima di deliberare la cancellazione dell\u2019iscritto, oltre all\u2019obbligo di invitarlo a presentare eventuali osservazioni, ha anche l\u2019obbligo di procedere alla sua audizione a condizione che questi chieda di essere ascoltato, in quanto il comma 12 dell\u2019articolo 17 della legge 247\/12 contiene una previsione diversa rispetto alla normativa sulla procedura disciplinare, richiamata dal comma 3 del medesimo articolo 17 solo in quanto applicabile.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 6141 DEL 7 FEBBRAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Revisione di sentenza di appello &#8211; Condanna al risarcimento &#8211; Imputato &#8211; Proscioglimento &#8211; Ammissibilit\u00e0 a effetti penali e civili)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">E&#8217; ammissibile, sia agli effetti penali che agli effetti civili, la revisione, richiesta ai sensi dell&#8217;articolo 630, comma 1, lett. c), c.p.p., della sentenza del giudice dell&#8217;appello che, decidendo anche sull&#8217;impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili, in applicazione della disciplina dettata dall&#8217;articolo 578 c.p.p., abbia prosciolto l&#8217;imputato per l&#8217;intervenuta prescrizione del reato, e contestualmente confermato la sua condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 3869 DELL\u20198 FEBBRAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Assegno &#8211; Funzione assistenziale, compensativa e perequativa \u2013 Abitazione familiare \u2013 Perdita della disponibilit\u00e0 \u2013 Immobile di pregio \u2013 Incremento del contributo a carico dell\u2019altro coniuge)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve essere cassata con rinvio la sentenza di appello che esclude l\u2019aumento dell\u2019assegno divorzile per il coniuge che ha perso la disponibilit\u00e0 della casa familiare, un immobile di elevate caratteristiche di pregio, laddove non appare adeguatamente valutata l\u2019impossibilit\u00e0 di renderla fungibile con qualsiasi altra abitazione reperibile nello stesso Comune a costi contenuti.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. II, SENTENZA N. 6287 DELL\u20198 FEBBRAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Testimone &#8211; Oggetto di pressioni &#8211; Inquinamento delle prove &#8211; Dichiarazioni predibattimentali \u2013 Acquisizione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Nel caso in cui il testimone oggetto di pressioni volte ad inquinare la genuinit\u00e0 delle sue dichiarazioni dibattimentali (nel caso di specie, dallo stesso denunciate) non si sottragga all&#8217;esame dibattimentale, \u00e8 illegittima l&#8217;acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali dallo stesso rese senza procedere all&#8217;esame.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 3822 DELL\u20198 FEBBRAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Cessazione nell\u2019esecuzione delle prestazioni &#8211; Licenziamento orale)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il lavoratore subordinato che impugni un licenziamento allegando che \u00e8 stato intimato senza l&#8217;osservanza della forma prescritta ha l&#8217;onere di provare, quale fatto costitutivo della sua domanda, che la risoluzione del rapporto di lavoro \u00e8 ascrivibile alla volont\u00e0 del datore di lavoro, anche se manifestata con comportamenti concludenti. La mera cessazione nell&#8217;esecuzione delle prestazioni non \u00e8 circostanza di per s\u00e9 sola idonea a fornire tale prova. Ove il datore di lavoro eccepisca che il rapporto si \u00e8 risolto per le dimissioni del lavoratore, il giudice sar\u00e0 chiamato a ricostruire i fatti con indagine rigorosa &#8211; anche avvalendosi dell&#8217;esercizio dei poteri istruttori d&#8217;ufficio ex art. 421 c.p.c. &#8211; e solo nel caso perduri l&#8217;incertezza probatoria far\u00e0 applicazione della regola residuale desumibile dall&#8217;art. 2697, co. 1, c.c., rigettando la domanda del lavoratore che non ha provato il fatto costitutivo della sua pretesa.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 3965 DEL 12 FEBBRAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Leasing traslativo \u2013 Risoluzione per inadempimento dell\u2019utilizzatore)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L\u2019utilizzatore ha diritto alla restituzione delle rate pagate se il leasing traslativo \u00e8 risolto per inadempimento. \u00c8 esclusa l\u2019applicazione analogica della disciplina dettata in materia fallimentare perch\u00e9 questa regola la diversa ipotesi dello scioglimento del negozio come conseguenza del default dell\u2019utilizzatore.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 6920 DEL 13 FEBBRAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Evasione Iva \u2013 Crac multinazionale \u2013 Crisi di liquidit\u00e0)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Pu\u00f2 essere annullata la condanna per evasione Iva dell\u2019imprenditore coinvolto nel crac della multinazionale. Pu\u00f2 essere assolto il fornitore che non paga l\u2019imposta per la crisi di liquidit\u00e0 generata dall\u2019insolvenza del grande gruppo industriale.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. II, SENTENZA N. 7011 DEL 13 FEBBRAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Illecita concorrenza con minaccia o violenza)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Integra la condotta del reato di atti di concorrenza con violenza o minaccia qualsiasi comportamento violento o intimidatorio, idoneo ad impedire al concorrente di autodeterminarsi nell\u2019esercizio della sua attivit\u00e0 commerciale, industriale o comunque produttiva. Tale orientamento appare da preferire a quello che restringe l\u2019ambito di operativit\u00e0 dell\u2019articolo 513 bis c.p., richiedendo condotte tipicamente concorrenziali quali il boicottaggio, lo storno dei dipendenti, il rifiuto di contrattare, attuate per\u00f2 con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 4306 DEL 14 FEBBRAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Sinistro stradale \u2013 Prestazioni stragiudiziali \u2013 Strettamente dipendenti dal mandato difensivo \u2013 Natura di prestazioni giudiziali)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Le prestazioni stragiudiziali che siano strettamente dipendenti dal mandato relativo alla difesa, s\u00ec da potersi considerare attivit\u00e0 strumentale o complementare di quella propriamente processuale, hanno, anche esse, natura di prestazioni giudiziali, come la preventiva richiesta di risarcimento del danno all\u2019assicuratore ai sensi della legge 990\/69, che integra esercizio di attivit\u00e0 stragiudiziale puramente strumentale a quella giudiziale, essendo condizione per la proponibilit\u00e0 dell\u2019azione risarcitoria. Ne consegue che deve essere annullata con rinvio la sentenza d\u2019appello laddove le spese giudiziali sono state calcolate in base al valore residuale della pretesa giudiziale contestata dalla compagnia assicuratrice e non per l\u2019intero ammontare complessivamente riconosciuto in via stragiudiziale e giudiziale.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI \u2013 3, ORDINANZA N. 4360 DEL 14 FEBBRAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Compensazione \u2013 Soccombenza \u2013 Gravi ed eccezionali motivi \u2013 Sentenza costituzionale \u2013 Retroattivit\u00e0)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Poich\u00e9 gli effetti della dichiarazione di incostituzionalit\u00e0 retroagiscono alla data di introduzione nell\u2019ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo, nel caso in cui con un ricorso per cassazione sia denunciata &#8211; ai sensi dell\u2019articolo 360, primo comma, n. 4, c.p.c., &#8211; la violazione dell\u2019articolo 92, secondo comma, c.p.c. (nel testo modificato dall\u2019articolo 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), che la Corte costituzionale, con sentenza 77\/2018, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalit\u00e0, essendo irrilevante che la decisione impugnata o addirittura la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del giudice delle leggi.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 4432 DEL 14 FEBBRAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Sgravi contributivi \u2013 Recupero \u2013 Termine di prescrizione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Agli effetti del recupero degli sgravi contributivi concessi alle imprese su contratti di formazione e lavoro, integranti aiuti di Stato incompatibili col mercato comune, opera il termine ordinario di prescrizione decennale, decorrente dalla notifica alla Repubblica Italiana della decisione comunitaria di recupero.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 4528 DEL 15 FEBBRAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Esecuzione \u2013 Ordinanza di assegnazione ex articolo 553 c.p.c. \u2013 Sopravvenuto giudicato reso nel giudizio di opposizione all\u2019esecuzione ex articolo 615, secondo comma, c.p.c. \u2013 Accertamento del diritto ad agire in executivis per un importo minore rispetto a quello indicato nel precetto e nell\u2019ordinanza di assegnazione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La sentenza resa nel giudizio di opposizione alla esecuzione ai sensi dell\u2019articolo 615, commi 1 e 2, c.p.c., anche se la pubblicazione sia intervenuta successivamente alla ordinanza di assegnazione della somma emessa dal Giudice della esecuzione (nella specie nel procedimento di espropriazione presso terzi), accerta ora per allora il diritto del creditore procedente di agire in executivis per il credito portato dal titolo, legittimando il debitore che veda accolta la opposizione &#8211; in tutto ad in parte ove la contestazione attenga al quantum &#8211; ad esperire nei confronti del creditore soddisfatto l\u2019azione di ripetizione della somma che risultasse indebitamente assegnata dal giudice della esecuzione, venendo a cedere la irrevocabilit\u00e0 ed irretrattabilit\u00e0 del provvedimento di assegnazione &#8211; che risponde alla funzione di garanzia degli effetti giuridici prodotti a vantaggio del terzo acquirente o del terzo assegnatario di buona fede &#8211; di fronte al giudicato, intervenuto tra creditore procedente e debitore esecutato, che accerta la invalidit\u00e0 od inefficacia, originaria o sopravvenuta, parziale o totale, del diritto di agire in executivis per il credito portato dal titolo. In tal caso, accertato dal giudice della opposizione che il diritto a procedere ad esecuzione forzata concerneva un credito per capitale, interessi e rivalutazione monetaria, relativo ad un \u201cquantum\u201d per interessi e rivalutazione, inferiore a quello intimato con il precetto ed oggetto del pignoramento, il debitore espropriato del maggiore importo in esecuzione dell\u2019ordinanza di assegnazione del giudice dell\u2019esecuzione, \u00e8 legittimato a ripetere dal creditore la somma indebitamente assegnata. In difetto di accertamento giudiziale ex articolo 615 c.p.c., sia pure con sentenza sopravvenuta alla ordinanza di assegnazione, questa ultima deve ritenersi intangibile, rimanendo indifferente la procedura esecutiva &#8211; e rimanendo sottratti alla verifica di validit\u00e0 gli atti della stessa &#8211; ad un eventuale pregressa estinzione del credito portato in esecuzione, mediante pagamento spontaneo effettuato dal debitore, essendo questi tenuto a far valere il fatto estintivo sopravvenuto esclusivamente attraverso i rimedi della opposizione alla esecuzione ed agli atti esecutivi apprestati dall\u2019ordinamento.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 4529 DEL 15 FEBBRAIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Notifica &#8211; Indirizzo presso cui l\u2019ingiunto aveva la residenza anagrafica fino a poco prima)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La notificazione del decreto ingiuntivo effettuata presso il luogo in cui l\u2019ingiunto aveva la residenza anagrafica fino a poco tempo prima \u00e8 nulla, ma non inesistente non potendosi dire che tale luogo sia privo di riferimenti col destinatario della notifica. Quest\u2019ultimo resta quindi tutelato dalla possibilit\u00e0, ricorrendone i presupposti, di reagire avverso il decreto ingiuntivo mediante l\u2019opposizione tardiva prevista dall\u2019articolo 650 c.p.c., che tuttavia non pu\u00f2 basarsi sulla sola deduzione del vizio di notificazione, che risulta sanato dalla sola proposizione della stessa.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; Lettera informativa n. 118\/19 del 18.07.2019 \u2013 NG 8-19 \u00a0 NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 8-2019 &nbsp; FEBBRAIO 2019 (I) \u00a0 \u00a0CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 5514 DEL 4 FEBBRAIO 2019 (Bancarotta fraudolenta \u2013 Pene accessorie) Spetta al giudice penale stabilire discrezionalmente la durata dell\u2019inabilitazione all\u2019esercizio dell\u2019impresa a carico del manager condannato per bancarotta. 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