{"id":14598,"date":"2019-10-02T16:48:29","date_gmt":"2019-10-02T15:48:29","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/?page_id=14598"},"modified":"2019-10-02T16:48:29","modified_gmt":"2019-10-02T15:48:29","slug":"informativa-13819-info-giurisprudenza-n-10-19","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/informativa-13819-info-giurisprudenza-n-10-19\/","title":{"rendered":"Informativa 138\/19 (INFO GIURISPRUDENZA N. 10-19)"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>Lettera informativa n. 138\/19 del 02.10.2019 \u2013 <\/strong><span style=\"color: #008000;\"><strong>NG 10-19<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #008000;\"><strong><u>NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 10-2019<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong><em>MARZO 2019 (I)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>\u00a0<\/em><br \/>\n<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 9277 DEL 4 MARZO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Rinnovazione del dibattimento \u2013 Obbligo)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il giudice d\u2019appello ha l\u2019obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento quando la richiesta della parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, non esercitato non per inerzia colpevole, ma per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, e quando infine la sua ammissione sia stata irragionevolmente negata dai giudice di primo grado, o quando il giudice di primo grado aveva ritenuto superflue le prove gi\u00e0 ammesse in relazione ad una pronuncia di assoluzione ex articolo 129 Cpp non condivisa dal giudice di appello che ha riformato la sentenza con la condanna dell\u2019imputato, senza previa escussione dei testi della difesa.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 9278 DEL 4 MARZO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Teste &#8211; Dichiarazioni &#8211; Falsa testimonianza)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di valutazione della testimonianza, il sistema introdotto dal codice di rito separa nettamente la valutazione della testimonianza ai fini della decisione del processo in cui \u00e8 stata resa e la persecuzione penale del testimone che abbia eventualmente deposto il falso, attribuendo al giudice il solo compito di informare il Pm della notizia di reato, quando ne ravvisi gli estremi in sede di valutazione complessiva del materiale probatorio raccolto ma l&#8217;esame dei teste deve essere concluso e non pu\u00f2 interrompersi per la ritenuta falsit\u00e0 delle sue dichiarazioni; l&#8217;interruzione dell&#8217;esame, nel caso prima del controesame della difesa, senza mai riprenderlo viola il diritto alla prova dell&#8217;imputato.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI \u2013 L, ORDINANZA N. 6230 DEL 4 MARZO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Processo civile \u2013 Consulenza tecnica \u2013 Mancato invio della bozza alla parte)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La nullit\u00e0 per il mancato invio alla parte della bozza della ctu \u00e8 sanata se il vizio non \u00e8 eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia. L\u2019eccezione di invalidit\u00e0, peraltro, deve essere formulata in termini inequivoci e non pu\u00f2 essere ravvisata nella mera richiesta di rinnovo della consulenza.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, SENTENZA N. 9428 DEL 4 MARZO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Violazione obblighi di assistenza familiare &#8211; Apertura credito &#8211; Possibilit\u00e0 di avere mezzi per mantenere la prole)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">E&#8217; condannato il genitore che pu\u00f2 accedere al credito perch\u00e9 l&#8217;apertura del fido dimostra che non versa in uno stato di indigenza e pu\u00f2 versare il mantenimento.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, SENTENZA N. 6278 DEL 4 MARZO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Termine breve \u2013 Decorrenza \u2013 Unica per notificante e destinatario dell\u2019atto)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di notificazione della sentenza ai sensi dell\u2019articolo 326 c.p.c., il termine breve di impugnazione di cui al precedente articolo 325, decorre, anche per il notificante, dalla data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del destinatario, in quanto gli effetti del procedimento notificatorio, quale la decorrenza del termine predetto, vanno unitariamente ricollegati al suo perfezionamento e, proprio perch\u00e9 interni al rapporto processuale, sono necessariamente comuni ai soggetti che ne sono parti.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, ORDINANZA N. 6381 DEL 5 MARZO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Fallimento \u2013 Ipoteca giudiziale iscritta nei novanta giorni dalla pubblicazione della domanda di ammissione al concordato preventivo \u2013 Successiva dichiarazione di fallimento)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L\u2019art. 168 comma 3 Lf, secondo cui sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori al concordato le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, si applica, in forza del principio della consecuzione delle procedure, anche nei casi in cui al concordato preventivo faccia seguito la dichiarazione di fallimento, e a valere anche nei confronti dei creditori successivi, anteriori alla sentenza di fallimento.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 6304 DEL 5 MARZO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Donazione \u2013 Clausola che subordina l\u2019attribuzione alla volont\u00e0 di non sopraelevare)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">\u00c8 una condizione risolutiva e non un modus la clausola che subordina la donazione alla volont\u00e0 del donante di non sopraelevare. La scelta, peraltro, non va considerata arbitraria tenuto conto dell\u2019impegno economico per il proprietario e della meritevolezza degli interessi sottesi all\u2019incremento del patrimonio immobiliare.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, SENTENZA N. 9447 DEL 5 MARZO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Omicidio colposo \u2013 Morte del paziente &#8211; Medico \u2013Violazione delle linee guida)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi che in caso di morte del paziente la condanna del medico per omicidio colposo scaturisce dall\u2019accertata violazione delle linee guida adeguate al caso concreto, mentre la verifica del grado della colpa non rileva sul versante della penale responsabilit\u00e0, sebbene il relativo scrutinio conservi rilevanza ai fini del trattamento sanzionatorio secondo i parametri di cui all\u2019articolo 133 c.p., ma anche ai fini della determinazione delle conseguenze civilistiche di tipo risarcitorio.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, SENTENZA N. 6280 DEL 5 MARZO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Credito e risparmio \u2013 Convenzione di Lugano \u2013 Controversie fra consumatore e istituto di credito)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Le condizioni da valutarsi ai fini della giurisdizione anche secondo le disposizioni della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 (ratificata dall\u2019Unione europea con decisione del Consiglio del 27 novembre 2008 ed entrata in vigore, nei rapporti con la Confederazione elvetica, il primo gennaio 2011) sono quelle al momento dell\u2019instaurazione della domanda e non quelle al momento della conclusione del contratto per cui \u00e8 causa; in ogni caso, ai sensi del primo paragrafo dell\u2019articolo 15 e del primo paragrafo dell\u2019articolo 16 di detta Convenzione, sussiste la giurisdizione del giudice italiano sulle domande risarcitorie per responsabilit\u00e0 contrattuale proposte da un consumatore nei confronti di un soggetto, quale un istituto bancario, che abbia svolto o svolga o abbia diretto o diriga in Italia, anche per il tramite di altri soggetti prospettati come mandatari o sostenendole con l\u2019attivit\u00e0 di societ\u00e0 strettamente collegate, attivit\u00e0 professionali cui si riconducano i contratti per cui \u00e8 causa.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. II, SENTENZA N. 9751 DEL 6 MARZO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Autoriciclaggio \u2013 Denaro proveniente da attivit\u00e0 criminosa impiegato al gioco)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve escludersi la configurabilit\u00e0 del delitto di autoriciclaggio se il denaro proveniente dall\u2019attivit\u00e0 delittuosa \u00e8 impiegato dall\u2019autore del reato in ingenti puntate al gioco del lotto laddove il fenomeno ludico non rientra nelle attivit\u00e0 speculative previste dalla norma incriminatrice.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 6458 DEL 6 MARZO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Compropriet\u00e0 di un cortile \u2013 Mancata menzione nell\u2019atto notarile \u2013 Area condominiale)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La mancata menzione nell\u2019atto notarile della compropriet\u00e0 di un cortile non altera la condominialit\u00e0 dell\u2019area contesa. Ne consegue che deve essere esclusa la condanna alla rimozione dei vasi collocati sul terreno perch\u00e9 il singolo pu\u00f2 trarre dalla cosa comune ogni possibile utilit\u00e0 purch\u00e9 ne consenta l\u2019uso paritetico agli altri.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 6459 DEL 6 MARZO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Separazione dei coniugi \u2013 Societ\u00e0 in comunione &#8211; Quote di srl donate alla figlia da parte del padre)<\/em><\/strong><strong><br \/>\n<\/strong>Il marito deve versare alla moglie separata met\u00e0 del valore delle quote della srl donate alla figlia. Con lo scioglimento della comunione legale, infatti, si apre la fase di liquidazione e trova applicazione il regime ordinario dei rimborsi e delle restituzioni previsto dall\u2019articolo 192 del codice civile.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 9856 DEL 6 MARZO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Reati fallimentari \u2013 Bancarotta fraudolenta \u2013 Amministratore di diritto)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve essere annullata con rinvio la condanna per concorso in bancarotta fraudolenta inflitta all\u2019amministratore di diritto che, per motivi affettivi o morali, si presti ad assumere la carica di amministratore al fine di consentire lo svolgimento di un\u2019attivit\u00e0 imprenditoriale a soggetti che altrimenti ne sarebbero impediti, senza verificare in che modo egli si sia posto, dal punto di vista soggettivo, rispetto al fatto delittuoso, al fine di verificare se vi abbia aderito, anche solo implicitamente.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI \u2013 T, ORDINANZA N. 6434 DEL 6 MARZO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Contributo unificato \u2013 Obbligo di versamento anche per le onlus)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La parte soccombente deve rimborsare il contributo unificato alla vincitrice anche se il giudice non lo menziona. Al versamento del contributo, peraltro, sono sempre tenute anche le onlus perch\u00e9 le esenzioni sono legate all\u2019oggetto della causa e non al soggetto che agisce in giudizio.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, ORDINANZA N. 6553 DEL 6 MARZO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Retribuzione \u2013 Aziende sanitarie locali \u2013 Dirigenti avvocati)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi legittimo il mancato riconoscimento ai dirigenti avvocati delle aziende sanitarie locali del premio per la prestazione individuale nel caso in cui la causa \u00e8 vinta dall\u2019amministrazione ma il giudice decide di compensare le spese di lite, non potendo la contrattazione decentrata derogare a quella di livello nazionale.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CORTE COSTITUZIONALE \u2013 SENTENZA N. 34 DEL 6 MARZO 2019 <\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Equa riparazione \u2013 Giudizio amministrativo \u2013 Istanza di prelievo)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Sono incostituzionali le norme che escludono l\u2019equa riparazione della legge Pinto per la causa-lumaca se durante il giudizio amministrativo presupposto \u00e8 mancata l\u2019istanza di prelievo. E ci\u00f2 perch\u00e9 l\u2019istituto, prima della rimodulazione come rimedio preventivo, non costituiva un adempimento necessario ma una mera facolt\u00e0 del ricorrente: insomma, un mero adempimento formale di \u201cprenotazione della decisione\u201d che non pu\u00f2 essere sanzionato con l\u2019improponibilit\u00e0 della domanda di indennizzo.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 6596 DEL 7 MARZO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Immobili \u2013 Riconsegna del bene \u2013 Presenza di gravi danni \u2013 Risarcimento del danno)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il conduttore che riconsegna l\u2019immobile con gravi danni \u00e8 tenuto a versare il canone anche per il periodo necessario alle riparazioni. Questa ipotesi di risarcimento non costituisce un danno in re ipsa ma \u00e8 assimilata alla ritardata restituzione del bene e il proprietario non deve provare di aver ricevuto altre richieste di affitto.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 6598 DEL 7 MARZO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Violazione del dovere di fedelt\u00e0 coniugale \u2013 Risarcimento danni)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il dovere di fedelt\u00e0 non trova il suo corrispondente in un diritto alla fedelt\u00e0 coniugale costituzionalmente protetto, piuttosto la sua violazione \u00e8 sanzionabile civilmente quando, per le modalit\u00e0 dei fatti, uno dei coniugi ne riporti un danno alla propria dignit\u00e0 personale o eventualmente un pregiudizio alla salute: ne consegue che il coniuge vittima dell\u2019infedelt\u00e0 non deve essere risarcito laddove \u00e8 escluso che il tradimento, per le sue modalit\u00e0, abbia potuto recare un apprezzabile pregiudizio all\u2019onore e alla dignit\u00e0 del coniuge, in quanto non noto neppure nell\u2019ambiente circostante e di lavoro o comunque non posto in essere con modalit\u00e0 tali da poter essere lesivo della dignit\u00e0 della persona.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, SENTENZA N. 10260 DELL\u20198 MARZO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Giudizio di impugnazione &#8211; Principio tempus regit actum \u2013 Applicazione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Alle questioni di diritto intertemporale che si pongano in relazione, non a un singolo atto che abbia gi\u00e0 esaurito i propri effetti, quale quello d&#8217;impugnazione, che appunto si perfeziona con la rituale instaurazione del giudizio impugnatorio, ma a un procedimento (quale il giudizio di impugnazione) che sia ancora in fieri, il principio tempus regit actum deve essere riferito al momento in cui l&#8217;atto del procedimento venga ad essere compiuto<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI \u2013 2, ORDINANZA N. 6760 DELL\u20198 MARZO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Cessazione dalla carica \u2013 Consegna della documentazione contabile \u2013 Obbligo \u2013 Sussistenza &#8211; Messa a disposizione della contabilit\u00e0)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La semplice messa a disposizione della contabilit\u00e0 da parte dell\u2019ex amministratore del condominio non equivale alla materiale consegna della documentazione. Il mancato adempimento di uno specifico obbligo legittima pertanto la richiesta di adozione di un provvedimento di urgenza ex articolo 700 c.p.c.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 6947 DELL\u201911 MARZO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Licenziamento \u2013 Illegittimit\u00e0 \u2013 Reintegra \u2013 Requisito dimensionale \u2013 Societ\u00e0 cooperativa \u2013 Soci lavoratori)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In una societ\u00e0 cooperativa, anche i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato devono essere computati ai fini del requisito dimensionale per l\u2019applicazione del regime di stabilit\u00e0 del rapporto di lavoro: con la conseguenza della fruibilit\u00e0 anche dai lavoratori dipendenti non soci della tutela prevista dall\u2019articolo 18 della 300\/1970, nel testo novellato dall\u2019articolo 1, comma 42 della legge 92\/2012.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA N. 6906 DELL\u201911 MARZO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Propriet\u00e0 \u2013 Rumori molesti \u2013 Condanna alla rimozione dei rumori e al risarcimento del danno)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Un\u2019impresa pu\u00f2 essere condannata a eliminare i rumori molesti e a risarcire il danno anche se l\u2019attivit\u00e0 svolta \u00e8 preesistente al condominio leso. L\u2019indennizzo va corrisposto a tutti i proprietari del fabbricato quando nei locali presi a campione le immissioni superano la normale tollerabilit\u00e0.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 10661 DELL\u201911 MARZO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Processo in absentia \u2013 Rescissione del giudicato)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Laddove il procedimento ha seguito le forme del processo in absentia torna applicabile l\u2019istituto della rescissione del giudicato di cui all\u2019articolo 629 bis c.p.p., che si applica ai procedimenti nei quali \u00e8 stata dichiarata l\u2019assenza dell\u2019imputato a norma dell\u2019articolo 420 bis c.p.p., come modificato dalla legge 67\/2014, mentre ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge indicata continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall\u2019articolo 175, comma secondo, c.p.p. nel testo previgente.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, SENTENZA N. 6961 DELL\u201911 MARZO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Sanzioni disciplinari \u2013 Sospensione \u2013 Per domiciliatario in conflitto di interessi)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il legale che si presta come domiciliatario in conflitto di interessi pu\u00f2 essere sospeso. Infatti i canoni di lealt\u00e0 e correttezza devono essere rispettati anche per questa attivit\u00e0, tutt\u2019altro che marginale.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 7025 DEL 12 MARZO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Testamento olografo \u2013 Legato in favore di un ente ecclesiastico &#8211; Successiva missiva dattiloscritta esplicativa della disposizione \u2013 Interpretazione della volont\u00e0 del testatore)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Nell\u2019interpretazione del testamento deve aversi riguardo alla volont\u00e0 espressa da testatore nella scheda testamentaria, potendosi ricorrere ad elementi estrinseci solo per risolvere parole o espressioni dubbie al solo scopo di ricostruire l&#8217;effettiva intenzione del suo autore, mentre rimane precluso all\u2019interprete avvalersi di tali dati estrinseci per giungere al risultato di attribuire alla disposizione testamentaria un contenuto nuovo, in quanto non espresso nel testamento.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 7026 DEL 12 MARZO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Patente di guida \u2013 Revoca \u2013 Notifica a cinque mesi dell\u2019adozione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">\u00c8 evidente che la notifica dell\u2019ordinanza di revoca della patente di guida effettuata dopo cinque mesi dall\u2019adozione non pregiudica il diritto dell\u2019interessato a contestare l\u2019atto di ritiro eseguito ai sensi dell\u2019articolo 216 Cds n\u00e9 alcun altro diritto concreto, non essendo configurabile un interesse del sanzionato ad una immediata notifica del provvedimento di revoca della patente per il cui adempimento la legge non prevede alcun termine.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA N. 7027 DEL 12 MARZO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Comunione legale \u2013 Acquisto di immobile \u2013 Natura personale del bene \u2013 Dichiarazione nell\u2019atto del coniuge non acquirente \u2013 Esclusione dalla comunione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Nell\u2019acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all\u2019atto dell\u2019altro coniuge non acquirente, prevista dall\u2019articolo 179, secondo comma, c.c., si pone come condizione necessaria ma non sufficiente per l\u2019esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l\u2019effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall\u2019articolo 179, primo comma, lettere c), d) ed f), c.c., con la conseguenza che l\u2019eventuale inesistenza di tali presupposti pu\u00f2 essere fatta valere con una successiva azione di accertamento negativo, non risultando precluso tale accertamento dal fatto che il coniuge non acquirente sia intervenuto nel contratto per aderirvi.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 7005 DEL 12 MARZO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Custode \u2013 Nozione &#8211; Poteri di effettiva disponibilit\u00e0 e controllo della cosa)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La responsabilit\u00e0 ex articolo 2051 c.c. trova fondamento nel rapporto di custodia con la cosa, il quale pu\u00f2 derivare anche da titoli diversi dalla propriet\u00e0, anche solo di mero fatto, deponenti per la sussistenza di poteri di effettiva disponibilit\u00e0 e controllo della medesima: ne consegue che deve essere annullata con rinvio la sentenza di appello che erroneamente ne ha viceversa collegato la configurabilit\u00e0 esclusivamente alla titolarit\u00e0 della propriet\u00e0.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI \u2013 3, ORDINANZA N. 7095 DEL 12 MARZO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Testimoni \u2013 Incapacit\u00e0 a testimoniare \u2013 Eccezione \u2013 Assunzione della prova \u2013 Reiterazione in sede di precisazione delle conclusioni)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L\u2019eventuale nullit\u00e0 derivante dalla incapacit\u00e0 di un teste rimane sanata qualora la relativa eccezione non venga ritualmente e tempestivamente proposta immediatamente dopo che la prova \u00e8 stata assunta e ribadita in sede di precisazione delle conclusioni risultando pertanto tardivo il rilievo effettuato solo con la comparsa conclusionale.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, ORDINANZA N. 7194 DEL 13 MARZO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Fine dei lavori \u2013 Termine di sei mesi \u2013 Conclusione del collaudo \u2013 Diritto dell\u2019impresa allo svincolo delle ritenute operate a garanzia)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di appalto di opere pubbliche, il superamento del termine di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori per la conclusione del collaudo fa sorgere il diritto dell\u2019impresa alla restituzione della cauzione prestata, al pagamento immediato delle ritenute operate a garanzia ed alla estinzione di eventuali fideiussioni. Tuttavia, la presunzione iuris tantum di responsabilit\u00e0 della committenza nel ritardo nell\u2019espletamento del collaudo, dettata dal favor per le ragioni dell\u2019impresa, se incide, alleggerendolo, sul relativo onere della prova, non per questo impedisce alla committenza di provare il contrario. Infatti, una cosa \u00e8 la fattispecie del ritardo nel collaudo e dei suoi presuntivi, ma vincibili, effetti, altra \u00e8 la diversa ipotesi della responsabilit\u00e0 dell\u2019impresa per vizi dei lavori commessi, che \u00e8 destinata ad operare, escludendolo, sul diritto alla restituzione delle ritenute in garanzia ex articolo 5, comma, 4, legge 74\/1981.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, ORDINANZA N. 7196 DEL 13 MARZO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Potest\u00e0 genitoriale \u2013 Giudizio sulla decadenza \u2013 Conflitto di interessi tra genitori e figlio \u2013 Sussistenza \u2013 Obbligo di nominare un curatore speciale)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Nel giudizio sulla decadenza dalla responsabilit\u00e0 genitoriale deve essere ascoltata anche la famiglia collocataria del minore. Il procedimento, peraltro, \u00e8 nullo con obbligo di rimessione al primo giudice se il bambino non \u00e8 rappresentato da un curatore speciale ove non sia stato nominato un tutore provvisorio.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 7357 DEL 15 MARZO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Malcelato tentativo di introdurre una rivalutazione nel merito \u2013 Abuso del processo)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve essere inflitta la condanna per responsabilit\u00e0 processuale aggravata laddove il ricorso per cassazione contiene ripetute forzature dei motivi dell\u2019atto di impugnazione contemplati dall\u2019articolo 360 c.p.c. &#8211; come attestato dalle reiterate declaratorie di inammissibilit\u00e0 in cui sono incorsi &#8211; realizzando una \u201ctorsione\u201d degli stessi, nel malcelato tentativo di introdurre un non consentito riesame del merito della vicenda e integrando dunque un abuso del processo.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 11518 DEL 15 MARZO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Illecito amministrativo &#8211; Reati ambientali &#8211; Autore reato &#8211; Causa di non punibilit\u00e0 &#8211; Per particolare tenuit\u00e0 del fatto)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di responsabilit\u00e0 degli enti (ai sensi del Dlgs. 231\/01) qualora nei confronti dell&#8217;autore del reato presupposto sia stata applicata la causa di esclusione della punibilit\u00e0 per particolare tenuit\u00e0 del fatto, ai sensi dell&#8217;articolo 131 bis c.p., il giudice deve procedere all&#8217;autonomo accertamento della responsabilit\u00e0 amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l&#8217;illecito fu commesso, che non pu\u00f2 prescindere dalla verifica della sussistenza in concreto del fatto di reato, non essendo questa desumibile in via automatica dall&#8217;accertamento contenuto nella sentenza di proscioglimento emessa nei confronti della persona fisica. In altre parole, si deve escludere ogni automatismo tra l&#8217;eventuale riconoscimento della particolare tenuit\u00e0 del fatto nei confronti dell&#8217;autore del reato e l&#8217;accertamento della responsabilit\u00e0 dell&#8217;ente.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lettera informativa n. 138\/19 del 02.10.2019 \u2013 NG 10-19 \u00a0 NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 10-2019 MARZO 2019 (I) \u00a0 CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 9277 DEL 4 MARZO 2019 (Rinnovazione del dibattimento \u2013 Obbligo) Il giudice d\u2019appello ha l\u2019obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento quando la richiesta della parte sia riconducibile alla violazione del [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/14598"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14598"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/14598\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":14599,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/14598\/revisions\/14599"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14598"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}