{"id":14624,"date":"2019-10-07T14:09:22","date_gmt":"2019-10-07T13:09:22","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/?page_id=14624"},"modified":"2019-10-07T14:09:22","modified_gmt":"2019-10-07T13:09:22","slug":"informativa-14019-info-giurisprudenza-n-11-19","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/informativa-14019-info-giurisprudenza-n-11-19\/","title":{"rendered":"Informativa 140\/19 (INFO GIURISPRUDENZA N. 11-19)"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>Lettera informativa n.\u00a0 140\/19 del\u00a0 07.10.2019 \u2013 <\/strong><span style=\"color: #008000;\"><strong>NG \u00a0\u00a0\u00a0 11-19<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #008000;\"><strong><u>NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 11-2019<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong><em>MARZO 2019 (II)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 7560 DEL 18 MARZO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Patrocinio a spese dello Stato \u2013 Difensore &#8211; Riduzione di legge del compenso &#8211; Limitata complessit\u00e0 dell\u2019attivit\u00e0 svolta e delle questioni dibattute)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi legittima la sentenza di appello che non \u00e8 incorsa nella violazione dell\u2019articolo 130 del testo unico delle spese di giustizia laddove ha correttamente ridotto alla met\u00e0 il compenso per il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, come quantificato in base alla limitata complessit\u00e0 dell\u2019attivit\u00e0 svolta e delle questioni dibattute, sulla base delle somme liquidate in sentenza a titolo di risarcimento del danno, non essendo vincolato all\u2019importo richiesto in domanda e non potendo comunque rilevare che le richieste avanzate dai danneggiati fossero state solo parzialmente accolte per escludere la riduzione di legge.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 7566 DEL 18 MARZO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Indebito arricchimento &#8211; Pubblica amministrazione committente \u2013 Risparmio di spesa \u2013 Perdita patrimoniale del professionista \u2013 Tariffa professionale \u2013 Parametro di valutazione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Qualora debba essere riconosciuto un indennizzo per arricchimento senza causa per lo svolgimento di un\u2019attivit\u00e0 professionale, la quantificazione pu\u00f2 essere effettuata utilizzando la tariffa professionale come parametro di valutazione, per desumere, in via generale, il risparmio conseguito dalla pubblica amministrazione committente rispetto alla spesa cui essa sarebbe andata incontro nel caso di incarico professionale contrattualmente valido.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI \u2013 2, ORDINANZA N. 7699 DEL 19 MARZO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Amministratore \u2013 Nomina \u2013 Delibera illegittima \u2013 Procura conferita all\u2019avvocato)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In materia condominiale \u00e8 valida la procura conferita all\u2019avvocato dall\u2019amministratore di condominio nominato con delibera illegittima. Fino all\u2019avvenuta sostituzione, infatti, il gestore continua a esercitare i poteri di rappresentanza di tutti i comproprietari.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI \u2013 2, ORDINANZA N. 7868 DEL 20 MARZO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Contratto preliminare di preliminare \u2013 Risoluzione per inadempimento)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Legittima la risoluzione per inadempimento del preliminare di preliminare di vendita immobiliare. Spetta al giudice valutare se il primo accordo costituisce gi\u00e0 un contratto valido e suscettibile di conseguire effetti con esclusione dell\u2019esecuzione in forma specifica.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI \u2013 1, ORDINANZA N. 7939 DEL 20 MARZO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Assegnazione della casa coniugale \u2013 Accordo dei coniugi sul mantenimento legato alla vendita della casa \u2013 Revoca dell\u2019assegnazione dell\u2019immobile)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Va revocata l\u2019assegnazione della casa coniugale se lei si \u00e8 accordata sul mantenimento. Infatti la creazione di un nesso tra uso dell\u2019abitazione fino alla vendita del bene ed entit\u00e0 dell\u2019assegno giustificano la cancellazione del beneficio.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, SENTENZA N. 12541 DEL 20 MARZO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Patteggiamento allargato \u2013 Riparazione pecuniaria<\/em><\/strong><em>)<\/em><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di reati contro la pubblica amministrazione, il patteggiamento di una pena detentiva anche nella forma cosiddetta \u201callargata\u201d preclude l\u2019applicazione della riparazione pecuniaria di cui all\u2019articolo 322 quater c.p., presupponendo essa la pronuncia di una sentenza di \u00abcondanna\u00bb propriamente detta, cio\u00e8 resa a seguito di rito ordinario o abbreviato.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 8026 DEL 21 MARZO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Licenziamento individuale &#8211; Tentativo di conciliazione &#8211; Termine di decorrenza &#8211; Mancato deposito di memoria)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di impugnativa del licenziamento individuale ex articolo 6 della l. n. 604\/66, come modificato dall&#8217;articolo 32, comma 1, della l. n. 183\/10, ove alla richiesta, effettuata dal lavoratore, di tentativo di conciliazione o arbitrato nel termine di 180 giorni dall&#8217;impugnazione stragiudiziale consegua il mancato accordo necessario al relativo espletamento, in quanto la controparte non depositi presso la commissione di conciliazione, entro 20 giorni dal ricevimento della copia della richiesta, la memoria prevista dall&#8217;articolo 410, comma 7, c.p.c., dallo scadere di tale termine di 20 giorni decorre l&#8217;ulteriore termine di 60 giorni entro il quale il lavoratore stesso \u00e8 tenuto a presentare, ai sensi dell&#8217;ultima parte del comma 2 del citato articolo 6, il ricorso al giudice a pena di decadenza.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. TRIBUTARIA, SENTENZA N. 7966 DEL 21 MARZO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Prima casa \u2013 Cessione a terzi in virt\u00f9 degli accordi sulla separazione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Non perde le agevolazioni sulla prima casa il contribuente che cede l\u2019abitazione prima di cinque anni in virt\u00f9 di un accordo sulla separazione.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 7940 DEL 21 MARZO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Domande ed eccezioni non accolte in primo grado &#8211; In quanto rimaste assorbite \u2013 Riproposizione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla legge 353\/90 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione &#8211; che costituisce pur sempre una revisio prioris istantiae &#8211; nel rispetto dell\u2019autoresponsabilit\u00e0 e dell\u2019affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali \u00e8 necessario proporre appello incidentale: articolo 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell\u2019articolo 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti gi\u00e0 nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 8238 DEL 22 MARZO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Cortile condominiale \u2013 Regolamento \u2013 Obbligo di mantenere il cortile sgombro &#8211; Possibilit\u00e0 di transito di veicoli \u2013 Delibera a maggioranza che prevede la sosta e la locazione dei posti ai condomini)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In materia condominiale, la delibera a maggioranza non pu\u00f2 legittimare il parcheggio nel cortile se il regolamento prevede solo il transito dei veicoli. Il passaggio consentito ai proprietari dei box e dei locali commerciali non pu\u00f2 essere esteso a tutti quando le norme prevedono che l\u2019area debba rimanere sgombra.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. V, ORDINANZA N. 8145 DEL 22 MARZO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>(Chiropratico \u2013 Prestazioni \u2013 Esenzione)<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Non devono ritenersi esenti da Iva le prestazioni del chiropratico non essendo ancora stato adottato il regolamento attuativo che definisce il profilo professionale e la formazione necessaria per il relativo esercizio.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 8230 DEL 22 MARZO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Immobile &#8211; Estremi del titolo urbanistico nell\u2019atto &#8211; Reale e riferibile al cespite \u2013 Difformit\u00e0 dell\u2019immobile)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La nullit\u00e0 comminata dall\u2019articolo 46 del testo unico dell\u2019edilizia e dagli articoli 17 e 40 della legge 47\/1985 va ricondotta nell\u2019ambito del comma 3 dell\u2019articolo 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullit\u00e0 \u00abtestuale\u00bb, con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un\u2019unica fattispecie di nullit\u00e0 che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell\u2019immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente, deve esser riferibile, proprio, a quell\u2019immobile. In presenza nell\u2019atto della dichiarazione dell\u2019alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all\u2019immobile, il contratto \u00e8 valido a prescindere dal profilo della conformit\u00e0 o della difformit\u00e0 della costruzione realizzata al titolo menzionato.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 12906 DEL 25 MARZO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Evasione Iva \u2013 Superamento del 4% della soglia di punibilit\u00e0)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L\u2019imprenditore non \u00e8 punibile per evasione Iva se sfora solo di 10 mila euro la soglia di 250 mila. Il 4% \u00e8 tollerato perch\u00e9 scatta la particolare tenuit\u00e0 del fatto.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, SENTENZA N. 12876 DEL 25 MARZO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Omicidio colposo \u2013 Committente &#8211; Culpa in eligendo \u2013 Inadeguatezza dell\u2019impresa appaltatrice)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In materia di infortuni sul lavoro, ai fini della configurabilit\u00e0 di una responsabilit\u00e0 del committente per culpa in eligendo nella verifica dell\u2019idoneit\u00e0 tecnico professionale dell\u2019impresa affidataria di lavori, non \u00e8 necessario il perfezionamento di un contratto di appalto, essendo sufficiente un accordo per una mera prestazione d\u2019opera. La culpa in eligendo, cio\u00e8 la verifica dell\u2019idoneit\u00e0 tecnico professionale della ditta appaltatrice, in relazione all\u2019entit\u00e0 e alla tipologia della prestazione richiesta, inerisce &#8211; \u00e8 bene rammentare &#8211; alla posizione di garanzia propria dell\u2019imprenditore e agli obblighi di valutazione del rischio specifico che scaturiscono dagli artt. 2087 e 2050 c.c. e trova il proprio fondamento nell\u2019art. 7 del decreto legislativo 626\/1994: ne consegue che deve essere annullata con rinvio la sentenza di assoluzione pronunciata nel procedimento per omicidio colposo.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, SENTENZA N. 12890 DEL 25 MARZO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Custodia cautelare \u2013 Applicazione di pena inferiore tre anni su richiesta delle parti)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve essere cassata con rinvio l\u2019ordinanza che ha disposto l\u2019applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell\u2019imputato, in accoglimento dell\u2019appello proposto dal pubblico ministero, quando il prevenuto aveva gi\u00e0 patteggiato una pena inferiore ai tre anni di reclusione, laddove \u00e8 indubbio che l\u2019intervento di una sentenza di condanna, ancorch\u00e9 non definitiva, non possa che incidere sul giudizio cautelare devoluto al Tribunale, che ha omesso di operare una compiuta ed adeguata valutazione in ordine alla possibilit\u00e0 che la pena detentiva irrogabile al prevenuto, all\u2019esito del giudizio, fosse o meno superiore a tre anni, essendosi invece limitato a ritenere tecnicamente adattabile la misura cautelare pi\u00f9 afflittiva solo in rapporto alla pena edittale del reato.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 8312 DEL 25 MARZO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Deposito di copia non autenticata della decisione impugnata &#8211; In \u201cambiente digitale\u201d)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall\u2019ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo Pec priva di attestazione di conformit\u00e0 del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge 53\/1994 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l\u2019applicazione della sanzione dell\u2019improcedibilit\u00e0 ove l\u2019unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformit\u00e0 della copia informale all\u2019originale notificatogli ex articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 82\/2005. Invece, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilit\u00e0, il ricorrente ha l\u2019onere di depositare l\u2019asseverazione di conformit\u00e0 all\u2019originale della copia analogica sino all\u2019udienza di discussione o all\u2019adunanza in camera di consiglio nell\u2019ipotesi in cui l\u2019unico destinatario della notificazione del ricorso rimanga soltanto intimato (oppure tali rimangano alcuni o anche uno solo tra i molteplici destinatari della notifica del ricorso) oppure comunque il\/i controricorrente\/i disconosca\/no la conformit\u00e0 all\u2019originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata. I medesimi principi si applicano all\u2019ipotesi di tempestivo deposito della copia della relata della notificazione telematica della decisione impugnata &#8211; e del corrispondente messaggio Pec con annesse ricevute &#8211; senza attestazione di conformit\u00e0 del difensore ex articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge 53\/1994 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa. Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall\u2019ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata redatta in formato elettronico e firmata digitalmente (e necessariamente inserita nel fascicolo informatico) senza attestazione di conformit\u00e0 del difensore ex articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto legge 179\/12, convertito dalla legge 221\/12 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l\u2019applicazione della sanzione dell\u2019improcedibilit\u00e0 ove l\u2019unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformit\u00e0 della copia informale all\u2019originale della decisione stessa. Mentre se alcune o tutte le controparti rimangono intimate o comunque depositino controricorso ma disconoscano la conformit\u00e0 all\u2019originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata il ricorrente, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilit\u00e0, ha l\u2019onere di depositare l\u2019asseverazione di conformit\u00e0 all\u2019originale della copia analogica della decisione impugnata sino all\u2019udienza di discussione o all\u2019adunanza in camera di consiglio. Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall\u2019ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata sottoscritta con firma autografa ed inserita nel fascicolo informatico senza attestazione di conformit\u00e0 del difensore ex articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge 53\/1994 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l\u2019applicazione della sanzione dell\u2019improcedibilit\u00e0 ove l\u2019unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformit\u00e0 della copia informale all\u2019originale della decisione stessa. Mentre se alcune o tutte le controparti rimangono intimate o comunque depositino controricorso ma disconoscano la conformit\u00e0 all\u2019originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata il ricorrente, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilit\u00e0, ha l\u2019onere di depositare l\u2019asseverazione di conformit\u00e0 all\u2019originale della copia analogica della decisione impugnata sino all\u2019udienza di discussione o all\u2019adunanza in camera di consiglio. La comunicazione a mezzo Pec a cura della cancelleria del testo integrale della decisione (e non del solo avviso del relativo deposito), consente di verificare d\u2019ufficio la tempestivit\u00e0 dell\u2019impugnazione, mentre per quanto riguarda l\u2019autenticit\u00e0 del provvedimento si possono applicare i suindicati principi, sempre che ci si trovi in \u201cambiente digitale\u201d.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA N. 8404 DEL 26 MARZO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Cortile comune \u2013 Chiusura con un cancello \u2013 Mancata consegna delle chiavi a uno dei comproprietari \u2013 Usucapione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La chiusura con un cancello non basta per usucapire il cortile comune se non \u00e8 protratta per venti anni. Il partecipante alla comunione, infatti, non deve compiere atti di interversione del possesso ma l\u2019esclusione del contitolare dall\u2019uso deve durare il tempo necessario previsto dalla legge.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, ORDINANZA N. 8381 DEL 26 MARZO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Culpa in eligendo \u2013 Subappalto \u2013 Infortunio sul lavoro \u2013 Responsabilit\u00e0 solidale del committente e del suo incaricato)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di appalto, una responsabilit\u00e0 del committente nei riguardi dei terzi ad esempio per l\u2019infortunio sul lavoro del dipendente del subappaltatore risulta configurabile allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall\u2019appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso o quando si versi nella ipotesi di culpa in eligendo, la quale ricorre qualora il compimento dell\u2019opera o del servizio siano stati affidati ad un\u2019impresa appaltatrice priva della capacit\u00e0 e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi e tali principi valgono anche in materia di subappalto perch\u00e9 il subcommittente risponde nei confronti dei terzi in luogo del subappaltatore, ovvero in via solidale con lui, quando &#8211; esorbitando dalla mera sorveglianza sull\u2019opera oggetto del contratto al fine di pervenire alla corrispondenza tra quanto pattuito e quanto viene ad eseguirsi &#8211; abbia esercitato una concreta ingerenza sull\u2019attivit\u00e0 del subappaltatore al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore ovvero agendo in modo tale da comprimerne parzialmente l\u2019autonomia organizzativa, incidendo anche sull\u2019utilizzazione dei relativi mezzi.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 8473 DEL 27 MARZO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Mediazione obbligatoria \u2013 Comparizione della parte personalmente)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal decreto legislativo 28\/2010 e successive modifiche, \u00e8 necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore. Nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte pu\u00f2 anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l\u2019assiste nel procedimento di mediazione, purch\u00e9 dotato di apposita procura sostanziale. La condizione di procedibilit\u00e0 pu\u00f2 ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilit\u00e0 di procedere oltre.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, SENTENZA N. 13422 DEL 27 MARZO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Conto corrente \u2013 Mero accredito di ratei di pensione \u2013 Accrediti anteriori al vincolo &#8211; Limite del triplo dell\u2019assegno sociale)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di sequestro preventivo deve essere annullato il provvedimento impugnato laddove il ricorrente ha costantemente dedotto che sul conto corrente erano accreditati solo i ratei di pensione che costituiscono sua unica fonte di reddito mentre il tribunale del riesame, dando rilievo all\u2019intervenuta confusione con il restante patrimonio, non si \u00e8 confrontato con tale specifica deduzione, mentre risulta necessario verificare la causale degli accrediti e assicurare, se del caso, a fronte degli accrediti anteriori all\u2019apposizione del vincolo, almeno una somma non inferiore al triplo dell\u2019assegno sociale, salvi gli specifici limiti riguardanti accrediti successivi.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 13729 DEL 29 MARZO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Notifica &#8211; Via Pec &#8211; Mancato inserimento indirizzo Pec avvocato nel Reginde)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di notificazione al difensore mediante invio dell&#8217;atto tramite posta elettronica certificata deve considerarsi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell&#8217;art. 16, camma 6, Dl. 179\/12 nel caso in cui detta notificazione non risulti possibile per mancato inserimento dell&#8217;indirizzo pec nel registro generale degli indirizzi di cui all&#8217;articolo 7 del Dm. 21 febbraio 2011, n. 44.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; Lettera informativa n.\u00a0 140\/19 del\u00a0 07.10.2019 \u2013 NG \u00a0\u00a0\u00a0 11-19 \u00a0 NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 11-2019 MARZO 2019 (II) \u00a0 \u00a0CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 7560 DEL 18 MARZO 2019 (Patrocinio a spese dello Stato \u2013 Difensore &#8211; Riduzione di legge del compenso &#8211; Limitata complessit\u00e0 dell\u2019attivit\u00e0 svolta e delle questioni dibattute) Deve ritenersi [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/14624"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14624"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/14624\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":14625,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/14624\/revisions\/14625"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14624"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}