{"id":14645,"date":"2019-10-11T12:22:37","date_gmt":"2019-10-11T11:22:37","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/?page_id=14645"},"modified":"2019-10-11T12:22:37","modified_gmt":"2019-10-11T11:22:37","slug":"informativa-14319-info-giurisprudenza-n-12-19","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/informativa-14319-info-giurisprudenza-n-12-19\/","title":{"rendered":"Informativa 143\/19 (INFO GIURISPRUDENZA N. 12-19)"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>Lettera informativa n. 143\/19 del 11.10.2019 \u2013 <\/strong><span style=\"color: #008000;\"><strong>NG 12-19<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #008000;\"><strong><u>NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 12-2019<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong><em>APRILE 2019 (I)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, ORDINANZA N. 9006 DELL\u20191 APRILE 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Transazione \u2013 Validit\u00e0)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l\u2019assistenza prestata dai rappresentanti sindacali &#8211; della quale non ha valore equipollente quella fornita da un legale &#8211; sia stata effettiva, cosi da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonch\u00e9, nel caso di transazione, a condizione che dall\u2019atto stesso si evincano la questione controversa oggetto della lite e le reciproche concessioni in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell\u2019articolo 1965 C.c.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 2, ORDINANZA N. 9035 DELL\u20191 APRILE 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Decreto ingiuntivo \u2013 Opposizione &#8211; Revoca del decreto \u2013 Per incompetenza \u2013 Compensazione delle spese di lite \u2013 Ammissibilit\u00e0)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il giudice che dichiara la propria incompetenza e revoca il decreto ingiuntivo in sede opposizione non pu\u00f2 compensare le spese di giudizio. Infatti la circostanza che la lite debba essere devoluta a un collegio arbitrale non \u00e8 sufficiente per derogare al criterio della soccombenza.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 2, ORDINANZA N. 9038 DELL\u20191 APRILE 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Avvocati \u2013 Gratuito patrocinio \u2013 Istanza respinta dal consiglio dell&#8217;ordine \u2013 Successiva ammissione disposta dal giudice \u2013 Retroattivit\u00e0 degli effetti)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L&#8217;ammissione al gratuito patrocinio disposta dal giudice retroagisce alla data dell&#8217;istanza respinta dal Consiglio dell&#8217;ordine degli avvocati. Con la conseguenza che se la domanda \u00e8 fondata sulle medesime allegazioni il legale ha diritto al compenso per tutta l&#8217;attivit\u00e0 difensiva espletata in favore del soggetto ammesso al beneficio.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, SENTENZA N. 14150 DELL\u20191 APRILE 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Maltrattamenti ai danni di minori &#8211; Insegnante &#8211; Intercettazioni &#8211; Audio e video &#8211; Scuola &#8211; Privata dimora)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Possono essere utilizzate, ai fini della responsabilit\u00e0 penale dell&#8217;insegnante per maltrattamenti ai danni di minori, le intercettazioni audio e video perch\u00e9 la scuola non \u00e8 un luogo di privata dimora e, dunque, non c&#8217;\u00e8 alcuna violazione di domicilio.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, SENTENZA N. 14426 DEL 2 APRILE 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Appello &#8211; Perito \u2013 Dichiarazione &#8211; Prova dichiarativa \u2013 Sentenza assolutoria \u2013 Riforma &#8211; Rinnovazione dell\u2019istruzione dibattimentale)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La dichiarazione resa dal perito nel corso del dibattimento costituisce una prova dichiarativa. Di conseguenza, ove risulti decisiva, il giudice d\u2019appello ha l\u2019obbligo di procedere alla rinnovazione dibattimentale, nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento di essa. Ove, nel giudizio di primo grado, della relazione peritale sia stata data la sola lettura senza esame del perito, il giudice di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, condanni l\u2019imputato assolto nel giudizio di primo grado, non ha l\u2019obbligo di rinnovare l\u2019istruzione dibattimentale attraverso l\u2019esame del perito. Le dichiarazioni rese dal consulente tecnico oralmente, vanno ritenute prove dichiarative, sicch\u00e9, ove siano poste a fondamento dal giudice di primo grado della sentenza di assoluzione, il giudice di appello &#8211; nel caso di riforma della suddetta sentenza sulla base di un diverso apprezzamento delle medesime &#8211; ha l\u2019obbligo di procedere alla rinnovazione dibattimentale tramite l\u2019esame del consulente.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 14606 DEL 3 APRILE 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Omesso versamento Iva &#8211; Sequestro preventivo &#8211; Finalizzato alla confisca &#8211; Somme corrispondenti al triplo pensione sociale)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non pu\u00f2 essere eseguito su somme corrispondenti al triplo della pensione sociale giacenti sul conto corrente del destinatario della misura allorquando sia certo che tali somme siano riconducibili a emolumenti corrisposti nell&#8217;ambito del rapporto di lavoro o d&#8217;impiego.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA N. 9385 DEL 4 APRILE 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Difensore &#8211; Spese forfettarie \u2013 Omessa statuizione \u2013 Rimborso nella misura del 15 per cento del compenso totale)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il provvedimento giudiziale di liquidazione delle spese processuali che non contenga la statuizione circa la debenza o anche solo l\u2019esplicita determinazione della percentuale delle spese forfettarie rimborsabili ai sensi dell\u2019articolo 13 comma 10 della legge 247\/12 e dell\u2019articolo 2 del dm 55\/2014 \u00e8 titolo per il riconoscimento del rimborso stesso nella misura del 15 per cento del compenso totale, quale massimo di regola spettante, potendo tale misura essere soltanto motivatamente diminuita dal giudice.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 9317 DEL 4 APRILE 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Pubblica amministrazione \u2013 Prestazione svolta in difetto di un contratto scritto \u2013 Indennizzo \u2013 Tariffa professionale)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L\u2019indennizzo per ingiustificato arricchimento dovuto al professionista che abbia svolto la propria attivit\u00e0 a favore della pubblica amministrazione ma in difetto di un contratto scritto non pu\u00f2 essere determinato neppure indirettamente, quale parametro, in base alla tariffa professionale che il professionista avrebbe potuto ottenere se avesse svolto la sua opera a favore di un privato n\u00e9 in base all\u2019onorario che la pubblica amministrazione avrebbe dovuto pagare se la prestazione ricevuta avesse formato oggetto di un contratto valido.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III ORDINANZA N. 9320 DEL 4 APRILE 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Garanzie patrimoniali &#8211; Beni costituiti in trust familiare \u2013 Atto a titolo gratuito \u2013 Configurabilit\u00e0 \u2013 Revocatoria ordinaria)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il trust familiare \u00e8 soggetto a revocatoria ordinaria perch\u00e9 \u00e8 un atto a titolo gratuito. Non \u00e8 necessaria, pertanto, la consapevolezza degli altri beneficiari del pregiudizio che viene arrecato alle ragioni del creditore.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 15011 DEL 5 APRILE 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Particolare tenuit\u00e0 del fatto &#8211; Riqualificazione del titolo del reato &#8211; Mancato contraddittorio &#8211; Causa di non punibilit\u00e0 &#8211; Invocabile il ricorso in cassazione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Qualora il fatto venga diversamente qualificato dal giudice di appello senza che l&#8217;imputato abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul punto, la garanzia del contraddittorio assicurata mediante la possibilit\u00e0 di proporre il ricorso per cassazione implica che possa in tale sede essere per la prima volta invocata la causa di non punibilit\u00e0 per particolare tenuit\u00e0 del fatto, resa astrattamente applicabile in base agli inferiori limiti edittali di pena tassativi per la diversa ipotesi criminosa ex officio ritenuta.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 15020 DEL 5 APRILE 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Evasione \u2013 Speciale tenuit\u00e0 del fatto \u2013 Condotta globale del contribuente \u2013 Rilevanza)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Nel reato di omesso versamento Iva il superamento in misura significativa della soglia di punibilit\u00e0 prevista dall&#8217;art. 10-ter decreto legislativo 74\/2000 non consente la configurabilit\u00e0 della particolare tenuit\u00e0 del fatto ai sensi dell&#8217;art. 131-bis c.p.; allorquando, invece, si tratti di importo di poco superiore a detta soglia, occorre, ai fini dell&#8217;applicabilit\u00e0 della causa di non punibilit\u00e0, valutare la condotta nella sua interezza.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 15071 DEL 5 APRILE 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Installazione di apparecchiature atte a intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche \u2013 Spy software \u2013 Consenso all\u2019intrusione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Integra il reato di intercettazione illegale l\u2019installazione da parte di un coniuge di uno spy software sullo smartphone dell\u2019altro che consente di captare tutto il traffico in arrivo e in partenza, a nulla rilevando l\u2019eventuale consenso all\u2019intrusione da parte dell\u2019interessato o la mancata captazione delle conversazioni dal momento che il reato previsto dall\u2019articolo 617 bis c.p. anticipa la tutela della riservatezza e della libert\u00e0 delle comunicazioni mediante l\u2019incriminazione di fatti prodromici all\u2019effettiva lesione del bene.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 15116 DELL\u20198 APRILE 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Appello \u2013 Specificit\u00e0 dei motivi)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Affinch\u00e9 un capo della sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non basta che l&#8217;atto d&#8217;appello manifesti una volont\u00e0 lato sensu impugnatoria ma occorre che l&#8217;atto di appello si confronti concretamente con il capo o il punto impugnato mediante la stesura di precise e puntuali argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata e, dunque, non eludendo la ratio essendi della decisione ma tenendo realmente conto dello specifico contenuto di essa, puntino a disarticolare il fondamento logico-giuridico del provvedimento gravato.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 1, ORDINANZA N. 9893 DEL 9 APRILE 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Indirizzo di posta elettronica certificata \u2013 Indice Ini-Pec \u2013 Ritualit\u00e0)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi che sia rituale la notifica del ricorso di fallimento unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell\u2019udienza prefallimentare a cura della cancelleria dell\u2019adito tribunale all\u2019indirizzo di posta elettronica certificata della societ\u00e0 debitrice in liquidazione risultante dall\u2019indice nazionale degli indirizzi di Posta elettronica Certificata (Inipec) entro l\u2019anno dall\u2019avvenuta cancellazione dal registro delle imprese, dovendosi ritenere che tale account costituisca l\u2019indirizzo \u201cpubblico informatico\u201d che gli imprenditori hanno l\u2019onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 9990 DEL 10 APRILE 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Casa familiare \u2013 Assegnazione al coniuge affidatario della prole \u2013 Richiesta di rilascio da parte del proprietario dell\u2019immobile \u2013 Acquisto trascritto in data anteriore al provvedimento di assegnazione del giudice \u2013 Opponibilit\u00e0 dell\u2019assegnazione al proprietario)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Con riferimento alla cessione al terzo, effettuata in costanza di matrimonio dal coniuge esclusivo proprietario, del diritto di propriet\u00e0 dell&#8217;immobile precedentemente utilizzato per le esigenze della famiglia, il provvedimento di assegnazione della casa familiare all&#8217;altro coniuge &#8211; non titolare di diritti reali sul bene &#8211; collocatario della prole, emesso in data successiva a quella dell&#8217;atto di acquisto compiuto dal terzo, \u00e8 a questi opponibile ai sensi dell&#8217;art. 155 quater c.c. &#8211; applicabile ratione temporis &#8211; e della disposizione dell&#8217;art. 6, comma 6, della legge n. 898\/1970, in quanto analogicamente applicabile al regime di separazione, soltanto se &#8211; a seguito di accertamento in fatto &#8211; il giudice di merito ravvisi l\u2019instaurazione di un preesistente rapporto, in corso di esecuzione, tra il terzo ed il predetto coniuge dal quale quest&#8217;ultimo derivi il diritto di godimento funzionale alle esigenze della famiglia, sul contenuto del quale viene a conformarsi il successivo vincolo disposto dal provvedimento di assegnazione, ipotesi che ricorre nel caso in cui il terzo abbia acquistato la propriet\u00e0 con clausola di rispetto del titolo di detenzione qualificata derivante al coniuge dal negozio familiare, ovvero nel caso in cui il terzo abbia inteso concludere un contratto di comodato, in funzione delle esigenze del residuo nucleo familiare, con il coniuge occupante l&#8217;immobile, non essendo sufficiente a tal fine la mera consapevolezza da parte del terzo, al momento dell&#8217;acquisto, della pregressa situazione di fatto di utilizzo del bene immobile da parte della famiglia.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 15744 DEL 10 APRILE 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Cassazione \u2013 Giudizio di rinvio &#8211; Obbligo di uniformarsi alla sentenza della Cassazione \u2013 Overruling \u2013 Incidenza)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi in tema di giudizio di rinvio che il vincolo decisorio derivante dal principio di diritto contenuto nella sentenza di annullamento della Cassazione sia del tutto impermeabile rispetto ad un eventuale overruling registratosi sulla medesima quaestio iuris in seno alla giurisprudenza di legittimit\u00e0.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 1, ORDINANZA N. 10084 DEL 10 APRILE 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Divorzio \u2013 Assegno \u2013 Alla moglie quarantenne disoccupata)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Ha diritto a percepire l\u2019assegno di divorzio la quarantenne disoccupata che non ha maturato una specifica professionalit\u00e0. Ci\u00f2 anche se ha avuto un figlio da una relazione successiva alla separazione.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 10218 DELL\u201911 APRILE 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Giudizio di opposizione \u2013 Opposto \u2013 Chiamata in causa del terzo \u2013 Esigenza sorta dalle difese dell\u2019opponente)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l\u2019attore &#8211; ovvero l\u2019opposto &#8211; per l\u2019inversione dei ruoli processuali che si realizza, pu\u00f2 non solo proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle domande riconvenzionali e delle eccezioni del convenuto, in tal caso l\u2019opponente, ma anche chiamare in giudizio un terzo nei termini di cui agli articoli 106 e 269, comma 3, c.p.c. ove l\u2019esigenza sia sorta dalle difese del convenuto. La chiamata del terzo \u00e8 subordinata alla valutazione discrezionale, da parte del giudice istruttore, che l\u2019esigenza dell\u2019estensione del contraddittorio al terzo sia venuta effettivamente dalle difese dell\u2019opponente, convenuto in senso sostanziale.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, ORDINANZA N. 10204 DELL\u201911 APRILE 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Figlio maggiorenne &#8211; Casa familiare \u2013 Assegnatario in sede di separazione \u2013 Domanda di assegnazione \u2013 Formulazione in giudizio)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">\u00c8 necessario che la domanda di assegnazione della casa familiare venga proposta in sede di giudizio di divorzio anche da parte di chi risulti gi\u00e0 assegnatario della stessa come da statuizioni assunte in sede separativa, non potendo il giudice provvedervi officiosamente proprio in relazione alla diversa connotazione della posizione giuridica, soprattutto in termini di autodeterminazione individuale, che caratterizza il figlio maggiorenne, ancorch\u00e9 non autosufficiente, rispetto al minore.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 10424 DEL 15 APRILE 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Responsabilit\u00e0 sanitaria &#8211; Mancata tempestiva diagnosi di patologia oncologica ad esito comunque infausto &#8211; Danni risarcibili &#8211; Lesione del diritto all\u2019autodeterminazione in ordine alle \u201cscelte ultime\u201d)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In presenza di colpevoli ritardi nella diagnosi di patologie ad esito infausto, l\u2019area dei danni risarcibili non si esaurisce nel pregiudizio recato alla integrit\u00e0 fisica del paziente (privato, in ipotesi, della possibilit\u00e0 di guarigione o, in alternativa, di una pi\u00f9 prolungata &#8211; e qualitativamente migliore &#8211; esistenza fino all\u2019esito fatale), ma include la perdita di un \u201cventaglio\u201d di opzioni, con le quali affrontare la prospettiva della fine ormai prossima, ovvero \u00abnon solo l\u2019eventuale scelta di procedere (in tempi pi\u00f9 celeri possibili) all\u2019attivazione di una strategia terapeutica, o la determinazione per la possibile ricerca di alternative d\u2019indole meramente palliativa, ma anche la stessa decisione di vivere le ultime fasi della propria vita nella cosciente e consapevole accettazione della sofferenza e del dolore fisico (senza ricorrere all\u2019ausilio di alcun intervento medico) in attesa della fine\u00bb, giacch\u00e9, tutte queste scelte \u00abappartengono, ciascuna con il proprio valore e la propria dignit\u00e0, al novero delle alternative esistenziali\u00bb.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 10423 DEL 15 APRILE 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(C<\/em><\/strong><strong><em>onsenso informato \u2013 Omissione \u2013 Intervento chirurgico riuscito e necessario \u2013 Risarcimento)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di attivit\u00e0 medico-chirurgica, \u00e8 risarcibile il danno cagionato dalla mancata acquisizione del consenso informato del paziente in ordine all\u2019esecuzione di un intervento chirurgico, ancorch\u00e9 esso apparisse, \u00abex ante\u00bb, necessitato sul piano terapeutico e sia pure risultato, \u00abex post\u00bb, integralmente risolutivo della patologia lamentata, integrando comunque tale omissione dell\u2019informazione una privazione della libert\u00e0 di autodeterminazione del paziente circa la sua persona, in quanto preclusiva della possibilit\u00e0 di esercitare tutte le opzioni relative all\u2019espletamento dell\u2019atto medico e di beneficiare della conseguente diminuzione della sofferenza psichica, senza che detti pregiudizi vengano in alcun modo compensati dall\u2019esito favorevole dell\u2019intervento.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 10443 DEL 15 APRILE 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Accordi di separazione \u2013 Revisione \u2013 Crisi coniugale \u2013 Anteriorit\u00e0 rispetto alla crisi debitoria \u2013 Revocatoria)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi legittimo il rigetto della domanda revocatoria rispetto alla revisione degli accordi di separazione personale che prevedono il trasferimento di quote di propriet\u00e0 di immobili dal coniuge debitore all\u2019altro laddove la crisi coniugale \u00e8 anteriore rispetto alla crisi debitoria e il secondo coniuge non \u00e8 consapevole di arrecare un pregiudizio alle ragioni del creditore.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 10449 DEL 15 APRILE 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Risarcimento danni &#8211; Detenzione &#8211; Arresti domiciliari &#8211; Termine decorrenza)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il termine semestrale di decadenza previsto dall&#8217;articolo 35 ter, terzo comma, secondo periodo, l. 354\/75, deve intendersi decorrente dalla cessazione della detenzione carceraria, definitiva o cautelare, della persona, a nulla rilevando l&#8217;eventuale successiva sottoposizione di questa anche a detenzione domiciliare.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 16155 DEL 15 APRILE 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Spese grado &#8211; Mancata comparizione udienza difensore parte civile &#8211; Condanna dell&#8217;imputato alla rifusione delle spese di grado)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Qualora il difensore della parte civile non si presenti in udienza neanche tramite un sostituto, limitandosi a far arrivare in cancelleria una nota di conclusioni l&#8217;imputato non pu\u00f2 essere condannato anche a rifondere le spese del grado alla controparte.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; Lettera informativa n. 143\/19 del 11.10.2019 \u2013 NG 12-19 \u00a0 NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 12-2019 APRILE 2019 (I) \u00a0 CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, ORDINANZA N. 9006 DELL\u20191 APRILE 2019 (Transazione \u2013 Validit\u00e0) In materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/14645"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14645"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/14645\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":14646,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/14645\/revisions\/14646"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14645"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}