{"id":14894,"date":"2019-12-02T17:37:28","date_gmt":"2019-12-02T16:37:28","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/?page_id=14894"},"modified":"2019-12-02T17:37:28","modified_gmt":"2019-12-02T16:37:28","slug":"informativa-17219-info-giurisprudenza-n-14-19","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/informativa-17219-info-giurisprudenza-n-14-19\/","title":{"rendered":"Informativa 172\/19 (INFO GIURISPRUDENZA N. 14-19)"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>Lettera informativa n. 172\/19 del 02.12.2019\u2013 <\/strong><span style=\"color: #008000;\"><strong>NG 14-19<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #008000;\"><strong><u>NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 14-2019<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong><em>MAGGIO 2019 (I)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 11552 DEL 2 MAGGIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Amministratore delegato \u2013 Tangenti intascate su commesse aziendali \u2013 Azione di responsabilit\u00e0 \u2013 Domanda di risarcimento danni \u2013 Delibera di autorizzazione \u2013 Assemblea dei soci)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi inammissibile la domanda di risarcimento danni proposta dalla societ\u00e0 per azioni nei confronti dell\u2019ex amministratore delegato in difetto di delibera dell\u2019assemblea di soci che autorizzi l\u2019azione sociale di responsabilit\u00e0 ex articolo 2393 c.c., dovendosi ritenere che la condotta addebitata, cio\u00e8 l\u2019aver intascato tangenti sulle commesse dell\u2019impresa, poteva essere commessa solo in veste di amministratore e mandatario della societ\u00e0, in occasione e in relazione a rapporti contrattuali trattati per conto di essa, laddove lo stigma dell\u2019illiceit\u00e0 \u00e8 conferito dalla violazione del rapporto fiduciario e dall\u2019azione pregiudizievole in danno della propria mandante.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 18284 DEL 2 MAGGIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Reati informatici &#8211; Accesso abusivo al sistema informatico &#8211; Violazione della corrispondenza &#8211; Danneggiamento dati informatici &#8211; Modifica credenziali di accesso)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In ipotesi di accesso abusivo ad una casella di posta elettronica protetta da password, il reato di cui articolo 615 ter c.p. concorre con il delitto di violazione di corrispondenza in relazione all&#8217;acquisizione del contenuto delle mail custodite nell&#8217;archivio e con il reato di danneggiamento di dati informatici, di cui agli articoli 635 bis e seguenti, nel caso in cui, all&#8217;abusiva modificazione delle credenziali d&#8217;accesso, consegue l&#8217;inutilizzabilit\u00e0 della casella di posta da parte del titolare.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 11711 DEL 3 MAGGIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Indirizzo di posta elettronica certificata &#8211; Contenuta in un atto endoprocedimentale &#8211; Conoscenza legale della controparte)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi sufficiente che la comunicazione dell\u2019indirizzo di posta elettronica certificata da parte del difensore sia contenuta in un atto endoprocedimentale in quanto idonea alla conoscenza legale della controparte destinataria dell\u2019atto, secondo la diligenza richiesta a chi esercita la professione forense: ne consegue che l\u2019indicazione dell\u2019indirizzo Pec da parte del difensore nel foglio di precisazione delle conclusioni, nella comparsa conclusionale e nelle memorie di replica, era idonea a determinare la conoscenza della controparte dell\u2019indirizzo di posta certificata.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 18595 DEL 3 MAGGIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Evasione \u2013 Accertamento induttivo \u2013 Rilevanza)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">\u00c8 nulla la condanna penale per evasione Iva basata sull\u2019accertamento induttivo che non tiene conto dei costi di esercizio. Ai fini della determinazione della soglia di punibilit\u00e0, infatti, vanno tenute in considerazione anche le spese.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, SENTENZA N. 18572 DEL 3 MAGGIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Violazione obblighi assistenza familiare &#8211; Mezzi di sussistenza &#8211; Alimenti &#8211; Spese per rette di scuole private e sport &#8211; Alloggio lussuoso)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Va verificata la responsabilit\u00e0 del genitore onerato per violazione degli obblighi di assistenza familiare se fa mancare i mezzi di sussistenza ai minori ma in compenso sborsa le spese per le rette delle scuole private, sport e prestazioni mediche, oltre a garantire un alloggio lussuoso alla prole.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. TRIBUTARIA, SENTENZA N. 11634 DEL 3 MAGGIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Transazione dopo licenziamento illegittimo \u2013 Tassazione) <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Sono tassate al pari del Tfr le somme ricevute dal lavoratore a titolo di transazione per il licenziamento illegittimo.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. TRIBUTARIA, ORDINANZA N. 11675 DEL 3 MAGGIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Redditometro \u2013 Compravendita \u2013 Atto notarile \u2013 Prova della simulazione) <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">\u00c8 legittimo l\u2019accertamento quando gli acquisti contenuti in un atto notarile sono sproporzionati rispetto al reddito dichiarato. Ci\u00f2, a meno che il contribuente non riesca a dimostrare che l\u2019investimento \u00e8 solo simulato.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI \u2013 2, ORDINANZA N. 11790 DEL 6 MAGGIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per parcella professionale &#8211; Contestazione, anche generica, sull\u2019espletamento e consistenza dell\u2019attivit\u00e0 &#8211; Conseguente potere del giudice di valutare il \u00abquantum debeatur\u00bb della prestazione) <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di diritti ed onorari di avvocato o procuratore, la contestazione comunque mossa dell\u2019opponente circa la pretesa fatta valere dall\u2019opposto sulla base della parcella corredata dal parere del Consiglio dell\u2019Ordine non deve necessariamente avere carattere specifico, essendo sufficiente una contestazione anche di carattere generico ad investire il giudice del potere\/dovere di dar corso alla verifica della fondatezza della contestazione e, correlativamente a determinare l\u2019onere probatorio a carico del professionista in ordine tanto all\u2019attivit\u00e0 svolta quanto alla corretta applicazione della pertinente tariffa. Da ci\u00f2 consegue che, pur a fronte di siffatta contestazione generica il professionista \u00e8, comunque, tenuto ad assolvere il relativo onere probatorio inerente tanto l\u2019<em>an<\/em> che il <em>quantum<\/em>.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI \u2013 1, ORDINANZA N. 11842 DEL 6 MAGGIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Affidamento \u2013 Mediazione familiare \u2013 Ordinata dal giudice per gli alti conflitti fra i coniugi)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il giudice pu\u00f2 ordinare la mediazione familiare e un sostegno psicologico quando i conflitti fra i coniugi sono cos\u00ec alti da essere potenzialmente dannosi per i minori.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI \u2013 1, ORDINANZA N. 11844 DEL 6 MAGGIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Separazione \u2013 Casa familiare \u2013 Assegnazione \u2013 Figlio che torna sporadicamente per motivi di studio)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Se il figlio sta sempre fuori per motivi di studio o lavoro e rientra solo nel fine settimana l\u2019assegnazione della casa familiare pu\u00f2 essere revocata all\u2019ex coniuge collocatario del giovane.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, ORDINANZA N. 12018 DEL 7 MAGGIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Affidamento \u2013 Conflitti fra coniugi \u2013 Minore influenzato \u2013 Ascolto \u2013 Sussiste \u2013 Richieste del minore)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Nell\u2019ambito del giudizio sull\u2019affidamento le dichiarazioni del minore perdono qualunque peso quando sono influenzate dal comportamento del genitore con il quale il bambino viene costretto a schierarsi contro l\u2019altro.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI \u2013 T, ORDINANZA N. 11907 DEL 7 MAGGIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Imposte sui redditi \u2013 Detrazione per le spese di ristrutturazione sull\u2019immobile del coniuge \u2013 Uso studio \u2013 Beneficio fiscale)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il professionista pu\u00f2 detrarsi le spese di ristrutturazione sostenute per adibire a studio l\u2019immobile di propriet\u00e0 del coniuge. Ai fini del beneficio fiscale \u00e8 infatti sufficiente un comodato d\u2019uso sul cespite del terzo.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 11933 DEL 7 MAGGIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Giudizio disciplinare \u2013 Pignoramento ai danni del cliente \u2013 Senza previa rinuncia al mandato \u2013 Sospensione per due mesi dall\u2019esercizio della professione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi legittima la sanzione disciplinare della sospensione per due mesi dall\u2019esercizio della professione inflitta all\u2019avvocato che ha proceduto al pignoramento presso terzi ai danni del cliente per il recupero di spettanze professionali senza prima aver rinunciato al mandato.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 12174 DELL\u20198 MAGGIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Licenziamento disciplinare \u2013 Contratto a tutele crescenti \u2013 Fatto contestato \u2013 Sussistenza \u2013 Irrilevanza disciplinare \u2013 Reintegra)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Ai fini della pronuncia di cui all\u2019articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23\/2015, l\u2019insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialit\u00e0, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 12317 DEL 9 MAGGIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Eredi legittimari &#8211; Vendita fatta dal de cuius \u2013 Simulazione di una donazione \u2013 Prova senza limiti \u2013 Anche per testi e presunzioni \u2013 Ammissibilit\u00e0)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il legittimario \u00e8 ammesso a provare la simulazione di una vendita fatta dal de cuius nella veste di terzo per testimoni e per presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per una esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia. In questo senso il legittimario deve essere considerato terzo anche quando l&#8217;accertamento della simulazione sia preordinato solamente all&#8217;inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima, e cos\u00ec a determinare la eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione ab intestato in conformit\u00e0 a quanto dispone l&#8217;articolo 553 del codice civile.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 12534 DEL 10 MAGGIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Registrazione delle conversazioni con colleghi \u2013 All\u2019insaputa dei presenti \u2013 Diritto di difesa in giudizio)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L\u2019utilizzo a fini difensivi di registrazioni di colloqui tra il dipendente e i colleghi sul luogo di lavoro non necessita del consenso dei presenti, in ragione dell\u2019imprescindibile necessit\u00e0 di bilanciare le contrapposte istanze della riservatezza da una parte e della tutela giurisdizionale del diritto dall\u2019altra e pertanto di contemperare la norma sul consenso al trattamento dei dati con le formalit\u00e0 previste dal codice di procedura civile per la tutela dei diritti in giudizio: ne consegue che \u00e8 legittima, ed inidonea ad integrare un illecito disciplinare, la condotta del lavoratore che abbia effettuato tali registrazioni per tutelare la propria posizione all\u2019interno dell\u2019azienda e per precostituirsi un mezzo di prova, rispondendo la stessa, se pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalit\u00e0, alle necessit\u00e0 conseguenti al legittimo esercizio di un diritto.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. I, SENTENZA N. 20494 DEL 13 MAGGIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Bancarotta fraudolenta per distrazione \u2013 Societ\u00e0 appartenente a un gruppo imprenditoriale \u2013 Condotta distrattiva \u2013 Vantaggi compensativi \u2013 Amministratore \u2013 Dimostrazione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L\u2019influenza dei collegamenti della societ\u00e0 fallita nell\u2019ambito di un gruppo sulla configurabilit\u00e0 dei delitti di bancarotta per distrazione deve essere esaminata nel rispetto dell\u2019autonoma tutela dei creditori della societ\u00e0 fallita: ne consegue che, a fronte della natura oggettivamente distrattiva di una specifica operazione, l\u2019imputato ha l\u2019onere di allegare l\u2019esistenza di uno specifico vantaggio derivante dall\u2019atto di disposizione patrimoniale, complessivamente riferibile al gruppo, che sia soprattutto, produttivo per la societ\u00e0 fallita di benefici, sia pure indiretti, in concreto idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell\u2019operazione stessa per la societ\u00e0 fallita e per i suoi creditori.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 20527 DEL 13 MAGGIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Violenza privata \u2013 Telecamera privata \u2013 Puntata su zone aperte al pubblico \u2013 Protezione della propriet\u00e0 privata)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve essere annullata perch\u00e9 il fatto non sussiste la condanna per violenza privata inflitta per l\u2019installazione di un sistema di riprese video e registrazione sul muro perimetrale dell\u2019abitazione con telecamera a snodo comandabile orientata su zone aperte al pubblico, regolarmente segnalata, laddove non pu\u00f2 ragionevolmente escludersi che il sistema sia finalizzato alla protezione di beni primari come la sicurezza e la propriet\u00e0 privata e dovendosi osservare che il reato ex articolo 610 c.p. si configura quando sussiste la costrizione a tollerare \u00abqualcosa di diverso\u00bb dai fatti di violenza o minaccia contestati.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 12863 DEL 14 MAGGIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Garanzie patrimoniali \u2013 Pegno \u2013 Deterioramento del bene \u2013 Rischio oggettivo e sensibile \u2013 Paventato dal datore della garanzia &#8211; Vendita conservativa \u2013 Mancata considerazione da parte del creditore garantito &#8211; Buona fede oggettiva)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Viola l\u2019obbligo di buona fede oggettiva nell\u2019esecuzione del contratto e di conservazione della cosa ricevuta ex articolo 2790 c.c., il creditore garantito che, a fronte di un rischio oggettivo e sensibile di deterioramento del bene in garanzia, non si attiva per procedere all\u2019eventuale liquidazione del medesimo; del pari, \u00e8 da ritenere contrario al canone di buona fede il comportamento del creditore garantito che non dia tempestivo e motivato riscontro alle sollecitazioni di liquidazione provenienti dal datore, che paventi il rischio concreto di deterioramento del bene in garanzia.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 12715 DEL 14 MAGGIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Credito nei confronti dell\u2019ente &#8211; Esecuzione civile \u2013 Espropriazione dei crediti vantati dal condominio nei confronti dei singoli per contributi dovuti)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il creditore del condominio che disponga di un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso, ha facolt\u00e0 di procedere all\u2019espropriazione di tutti i beni condominiali, ai sensi degli articoli 2740 e 2910 del codice civile, ivi inclusi i crediti vantati dal condominio nei confronti dei singoli condomini per i contributi dagli stessi dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall&#8217;assemblea, in tal caso nelle forme dell&#8217;espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli articoli 543 e seguenti del c.p.c.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 12994 DEL 15 MAGGIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Finanziamento del socio \u2013 Postergazione del rimborso \u2013 Condizione di difficolt\u00e0 economica della srl)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La postergazione disposta dall&#8217;ara. 2467 c.c. opera gi\u00e0 durante la vita della societ\u00e0 e non solo nel momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali, integrando una condizione di inesigibilit\u00e0 legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento, sino a quando non sia superata la situazione prevista dalla norma. La societ\u00e0 \u00e8 tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento, in presenza della situazione di difficolt\u00e0 economico-finanziaria indicata dalla legge, ove sussistente sia al momento della concessione del finanziamento sia al momento della richiesta di rimborso, che \u00e8 compito dell&#8217;organo gestorio riscontrare mediante la previa adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile della societ\u00e0. In caso di azione giudiziale di restituzione proposta dal socio, il giudice del merito \u00e8 chiamato a verificare se la situazione di crisi prevista dall&#8217;art. 2467, comma 2, c.c. sussista, oltre che al momento della concessione del finanziamento, altres\u00ec al momento della sua decisione. Lo stato di eccessivo squilibrio nell&#8217;indebitamento o di una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento, prevista dall&#8217;art. 2467, comma 2, c.c., \u00e8 fatto impeditivo del diritto alla restituzione del finanziamento operato dal socio in favore della societ\u00e0, rilevabile dal giudice d&#8217;ufficio, in quanto oggetto di un&#8217;eccezione in senso lato, sempre che la situazione predetta risulti provata ex actis, secondo quanto dedotto e prodotto in giudizio.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 12997 DEL 15 MAGGIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Azione di classe \u2013 Aderenti \u2013 Sottoscrizione autenticata)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Nelle azioni di classe introdotte a norma dell\u2019articolo 140 bis del codice del consumo, i consumatori e gli utenti possono aderire a tali azioni anche tramite fax e posta elettronica, senza l\u2019osservanza di particolari formalit\u00e0, con la conseguenza che la sottoscrizione degli aderenti non deve essere autenticata con le modalit\u00e0 e a cura dei soggetti di cui al dpr 445\/00.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 21097 DEL 15 MAGGIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Trasmissione degli atti da parte della procura della Repubblica \u2013 A mezzo posta elettronica certificata)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In materia di misure cautelari personali deve ritenersi che, qualora la trasmissione degli atti da parte della Procura della Repubblica attraverso il mezzo della posta elettronica certificata non avvenga con le modalit\u00e0 indicate dal combinato disposto degli articoli 64, terzo e quarto comma, disp. att. c.p.p., e dagli articoli 149 e 150, codice di rito il dies a quo per la decorrenza del termine di cui all\u2019articolo 309, comma quinto, c.p.p. non possa fissarsi nel momento di ricezione, all\u2019indirizzo postale, della Pec da parte dell\u2019ufficio giudiziario ricevente, ma in quello diverso di effettiva, reale percezione e conoscenza degli atti attraverso la stampa della stessa Pec e la verifica della integralit\u00e0 degli atti trasmessi.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>CASSAZIONE PENALE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 20808 DEL 15 MAGGIO 2019<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Attenuanti \u2013 Recidiva \u2013 Riconoscimento implicito \u2013 In assenza di aumento di pena \u2013 Calcolo ai fini della prescrizione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La valorizzazione dei precedenti penali dell\u2019imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee; in tal caso la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; Lettera informativa n. 172\/19 del 02.12.2019\u2013 NG 14-19 \u00a0 NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 14-2019 MAGGIO 2019 (I) &nbsp; CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 11552 DEL 2 MAGGIO 2019 (Amministratore delegato \u2013 Tangenti intascate su commesse aziendali \u2013 Azione di responsabilit\u00e0 \u2013 Domanda di risarcimento danni \u2013 Delibera di autorizzazione \u2013 Assemblea dei soci) Deve [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/14894"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14894"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/14894\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":14895,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/14894\/revisions\/14895"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14894"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}