{"id":7964,"date":"2015-06-12T16:11:32","date_gmt":"2015-06-12T15:11:32","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/?page_id=7964"},"modified":"2015-06-12T16:11:32","modified_gmt":"2015-06-12T15:11:32","slug":"informativa-10715-news-giurisprudenza-n-6-15","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/informativa-10715-news-giurisprudenza-n-6-15\/","title":{"rendered":"Informativa 107\/15 (NEWS GIURISPRUDENZA N. 6-15)"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>Lettera informativa n. 107\/15 del 12.06.2015 <\/strong>\u2013 <span style=\"color: #008000;\"><strong>NG 6-2015<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><u>\u00a0<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #008000;\"><strong><u>NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 6-2015<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><strong><em>RACCOLTA FEBBRAIO 2015<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong><em><span style=\"color: #000080;\"><span style=\"color: #ff0000;\">1.<\/span> <\/span><\/em>CASSAZIONE PENALE, SS. UU., SENTENZA N. 4909 DEL 2 FEBBRAIO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(legittimo impedimento \u2013 impegno concomitante \u2013 condizioni)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">L\u2019impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che d\u00e0 luogo ad assoluta impossibilit\u00e0 a comparire ai sensi dell\u2019art. 420-ter, comma 5, Cpp., a condizione che il difensore prospetti l\u2019impedimento appena conosciuta la contemporaneit\u00e0 dei diversi impegni, indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l\u2019espletamento della sua funzione nel diverso processo e rappresenti l\u2019assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l\u2019imputato, nonch\u00e9 l\u2019impossibilit\u00e0 di avvalersi di un sostituto ai sensi dell\u2019articolo 102 cpp sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong><span style=\"color: #000080;\"><span style=\"color: #ff0000;\">2.<\/span> <\/span>CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, SENTENZA N. 4906 DEL 2 FEBBRAIO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(dichiarazione infedele \u2013 rilevanza penale dell\u2019evasione Irap)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">La legge non conferisce rilevanza penale all\u2019eventuale evasione dell\u2019Irap. Ci\u00f2 ha come conseguenza che nel calcolo per determinare il superamento della soglia di punibilit\u00e0 per il reato di dichiarazione infedele non rientra il debito dell\u2019imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive in quanto non compresa fra quelle sui redditi in senso stretto.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong><span style=\"color: #000080;\"><span style=\"color: #ff0000;\">3.<\/span> <\/span>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, ORDINANZA N. 2048 DEL 4 FEBBRAIO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(dipendente &#8211; risoluzione consensuale del rapporto &#8211; accettazione del tfr &#8211; inerzia del lavoratore)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">L&#8217;accettazione \u00absenza riserve\u00bb del Tfr da parte del lavoratore, una volta scaduto il contratto a tempo determinato, non coincide necessariamente con l&#8217;intenzione di sciogliere consensualmente il rapporto. Affinch\u00e9 possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, \u00e8 necessario che sia accertata una chiara e certa comune volont\u00e0 delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo. La mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine, quindi, \u00e8 di per s\u00e9 insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>4. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, ORDINANZA N. 2053 DEL 4 FEBBRAIO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(contratto a tempo determinato \u2013 illegittima apposizione del termine \u2013 indennit\u00e0 omnicomprensiva di cui al cd. Collegato lavoro<\/em><\/strong><em>) <\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Nel caso di illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro deve escludersi il contrasto con la normativa europea.- Nella sentenza cd. Carrat\u00f9 (nella causa C-361\/12) la Corte di Giustizia Ue ha affermato che sulla scorta del solo principio di uguaglianza\/non discriminazione, previsto dalla Clausola 4 della Direttiva 1999\/70\/Ce, non si pu\u00f2 ritenere violata la parit\u00e0 di trattamento, perch\u00e9 non appaiono direttamente comparabili la tutela prevista per la illegittima interruzione dei contratti a tempo indeterminato ex articolo 18 della legge 300\/70, nella formulazione ante riforma cd. Fornero, e quella dovuta per l\u2019ipotesi di illegittima interruzione dei contratti a termine.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>5. CASSAZIONE PENALE, SS. UU., SENTENZA N. 5396 DEL 5 FEBBRAIO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(guida in stato di ebbrezza &#8211; eccezione di nullit\u00e0 &#8211; mancato avviso della possibilit\u00e0 di assistenza legale \u2013 alcoltest)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">La nullit\u00e0 conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all&#8217;esame alcoolimetrico, della facolt\u00e0 di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell&#8217;art. 114 disp. att. cod. proc. pen., pu\u00f2 essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>6. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. TRIBUTARIA, SENTENZA N. 2197 DEL 6 FEBBRAIO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(ipoteca &#8211; notifica dell&#8217;accertamento &#8211; assenza &#8211; pagamento del debito &#8211; invalidit\u00e0 della notifica)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">\u00c8 nulla l\u2019ipoteca di Equitalia in caso di recapito dell\u2019accertamento a un indirizzo sbagliato, anche quando il contribuente salda tutto o parte del debito. Il pagamento non sana il vizio nella procedura attuata dalla societ\u00e0 di riscossione.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>7. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 2400 DEL 9 FEBBRAIO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(matrimonio &#8211; pubblicazioni \u2013 persone dello stesso sesso)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">La legittimit\u00e0 costituzionale e convenzionale della scelta del legislatore ordinario, in ordine alle forme ed ai modelli all\u2019interno dei quali predisporre per le unioni tra persone dello stesso sesso uno statuto di diritti e doveri coerente con il rango costituzionale di tali relazioni, conduce ad escludere il fondamento dell\u2019unione coniugale tra persone dello stesso sesso, risultando tale operazione ben diversa da quella consentita di adeguamento ed omogeneizzazione nella titolarit\u00e0 e nell\u2019esercizio dei diritti.- Va confermato il diniego delle pubblicazioni di matrimonio da parte dell\u2019ufficiale di stato civile a persone dello stesso sesso laddove nel nostro sistema giuridico di diritto positivo il matrimonio tra persone dello stesso sesso \u00e8 inidoneo a produrre effetti perch\u00e9 non previsto tra le ipotesi legislative di unione coniugale.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>8. CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 5921 DEL 10 FEBBRAIO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(omesso versamento Iva \u2013 liquidatore di societ\u00e0 prossima al fallimento)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Non commette reato il liquidatore che non versa l\u2019Iva della societ\u00e0 per la quale ha gi\u00e0 presentato istanza di fallimento. Infatti, la condotta del professionista \u00e8 scriminata dal rispetto del principio della par condicio creditorum, che, in caso di violazione, ha come conseguenza una condanna per bancarotta preferenziale.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>9. CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, SENTENZA N. 6467 DEL 13 FEBBRAIO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(esercizio abusivo di una professione \u2013 natura istantanea \u2013 compimento di un solo atto tipico)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Il reato di esercizio abusivo di una professione \u00e8 a natura istantanea.- Risulta sufficiente per la sua configurabilit\u00e0 il compimento anche di un solo atto tipico da persona non in possesso della specifica abilitazione.- Il reato di cui all\u2019articolo 348 Cp \u00e8 un reato contro la pubblica amministrazione, il cui evento \u00e8 costituito dalla elusione di una previa \u201cspeciale abilitazione\u201d, rilasciata una tantum da appositi organi pubblici o da enti pubblici professionali, per il durevole esercizio di attivit\u00e0 professionali riservate a soggetti muniti di specifica qualificazione.- L\u2019eventuale scopo di lucro che possa aver spinto l\u2019agente alla condotta abusiva non connota la lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice, ossia il bene immateriale della pubblica amministrazione rappresentato dall\u2019esigenza di garanzia, nell\u2019interesse della collettivit\u00e0, di un controllo generale e preventivo dei requisiti per l\u2019esercizio di specifiche professioni di pi\u00f9 o meno elevato spessore tecnico: ne consegue che la mancanza nell\u2019azione dell\u2019imputato di finalit\u00e0 di profitto o guadagno patrimoniale non pu\u00f2 produrre alcun effetto esimente sull\u2019inequivoca apprezzabilit\u00e0 penale della condotta.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>10. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 2902 DEL 13 FEBBRAIO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(interruzione del rapporto \u2013 licenziamento per giusta causa \u2013 contestazione differita)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">La complessit\u00e0 delle indagini ispettive e dell\u2019organizzazione aziendale non possono giustificare ritardi nella contestazione dell\u2019illecito ai fini del licenziamento per giusta causa. Il lungo lasso di tempo trascorso tra la commissione dei fatti e la loro imputazione pregiudica, infatti, il diritto di difesa effettiva del dipendente e rende illegittima la misura espulsiva.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>11. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 3029 DEL 16 FEBBRAIO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(obbligazioni e contratti &#8211; vendita)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">In caso di preliminare di vendita non trovano applicazione le norme sulla garanzia della cosa venduta, norme che hanno come loro presupposto l&#8217;avvenuto trasferimento della propriet\u00e0 del bene, in quanto il contratto \u00e8 caratterizzato dalla mancanza dell&#8217;effetto traslativo.- Prima della stipula dell&#8217;atto definitivo, la presenza di vizi nella cosa consegnata abilita il promissario acquirente, senza che sia necessario il rispetto del termine di decadenza di cui all&#8217;art. 1495 c.c. per la denuncia dei vizi della cosa venduta, ad opporre la exceptio inadimpleti contractus al promittente venditore che gli chieda di aderire alla stipulazione del contratto definitivo e di pagare contestualmente il saldo del prezzo, e lo abilita, altres\u00ec, a chiedere, in via alternativa, la risoluzione del preliminare per inadempimento del promittente venditore, ovvero la condanna di quest&#8217;ultimo ad eliminare a proprie spese i vizi della cosa.-<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>12. CASSAZIONE CIVILE, SS. UU., SENTENZA N. 3023 DEL 16 FEBBRAIO 2015 <\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(avvocato &#8211; deontologia)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">In tema di sanzioni disciplinari, ai sensi dell&#8217;art. 72 del codice deontologico, la condotta dell&#8217;avvocato che, prima o durante la prova d&#8217;esame per l&#8217;abilitazione, faccia pervenire ad uno o pi\u00f9 candidati testi relativi al tema proposto \u00e8 punito con la sanzione disciplinare della sospensione dall&#8217;esercizio dell&#8217;attivit\u00e0 professionale per un periodo compreso tra due e sei mesi.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>13. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, SENTENZA N. 3081 DEL 16 FEBBRAIO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(responsabilit\u00e0 civile &#8211; precettori e maestri) <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Gli obblighi di sorveglianza e di tutela dell&#8217;Istituto scattano solo quando l&#8217;allievo si trovi all&#8217;interno della struttura, mentre tutto quanto accade prima, per esempio sui gradini di ingresso, pu\u00f2, ricorrendone le condizioni, trovare fondamento giuridico nell&#8217;art. 2051 c.c., relativo alla responsabilit\u00e0 del custode (esclusa, nella specie, la responsabilit\u00e0 dell&#8217;istituto per l&#8217;infortunio occorso ad un&#8217;alunna allorch\u00e8, all&#8217;uscita di scuola, mentre era seduta sul parapetto della scala, cadeva all&#8217;indietro sospinta da un compagno, procurandosi gravi lesioni).-<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>14. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 3042 DEL 16 FEBBRAIO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(vendita &#8211; garanzia per vizi della cosa venduta)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Ai fini del risarcimento del danno spettante ai compratore per i vizi della cosa venduta, l&#8217;art. 1494 c.c. pone una presunzione a carico del venditore di conoscenza di detti vizi, anche se occulti, per cui l&#8217;obbligo della garanzia \u00e8 escluso soltanto se il venditore fornisca la prova liberatoria di avere ignorato senza sua colpa i vizi medesimi; ne deriva quindi che mentre sull&#8217;acquirente incombe l&#8217;onere della prova della tempestivit\u00e0 della denuncia, dell&#8217;esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, il venditore deve offrire la prova liberatoria della ignoranza non colpevole dei vizi contestati.-<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>15. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO., SENTENZA N. 3136 DEL 17 FEBBRAIO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(nullit\u00e0 della sentenza) <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">La fase dell\u2019opposizione, ai sensi dell\u2019art. 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, non costituisce un grado diverso rispetto alla fase che ha preceduto l\u2019ordinanza e pertanto non sussiste alcun vizio della sentenza nel caso in cui il giudice persona fisica di essa sia lo stesso della fase ordinaria.-<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>16. CASSAZIONE CIVILE, SS. UU., SENTENZA N. 3184 DEL 18 FEBBRAIO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(disciplinare avvocati &#8211; indagato &#8211; strepitus fori &#8211; sospensione cautelare dall&#8217;attivit\u00e0)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">L&#8217;avvocato non pu\u00f2 essere sospeso dall&#8217;attivit\u00e0 solo perch\u00e9 lo strepitus fori \u00e8 solo ragionevolmente previsto o astrattamente collegato all&#8217;esistenza delle imputazioni penali a carico del professionista. Ai fini dell&#8217;irrogazione della misura cautelare, non rilevano n\u00e9 la gravit\u00e0 delle accuse n\u00e9 l&#8217;ipotesi che i fatti possano avere una diffusione futura. Il clamore deve essere sorretto da oggettive circostanze che integrino il clamore suscitato dai fatti commessi dal professionista in una dimensione di effettiva propagazione all&#8217;esterno dell&#8217;ambito giudiziale.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>17. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, ORDINANZA N. 3348 DEL 19 FEBBRAIO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(assegno di mantenimento) <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">In tema di separazione o divorzio, nell\u2019ipotesi in cui uno dei coniugi abbia chiesto un assegno di mantenimento per i figli, la domanda, se ritenuta fondata, deve essere accolta dalla data della sua proposizione e non da quella della sentenza. La parte che abbia chiesto la corresponsione di tale assegno ha, poi, la facolt\u00e0 di chiedere un adeguamento del relativo ammontare, non costituendo tale richiesta una domanda nuova; anche l\u2019aumento decorrer\u00e0 dalla data di deposito del ricorso introduttivo.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>18. CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 7415 DEL 19 FEBBRAIO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(patteggiamento) <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">In sede di liquidazione delle spese della parte civile, il giudice, pur nell\u2019esercizio di un potere discrezionale, \u00e8 tenuto a fornire un\u2019adeguata giustificazione dell\u2019importo determinato, della sua congruit\u00e0 e corrispondenza ai criteri di determinazione delle singole voci riferibili alle attivit\u00e0 defensionali dedotte, avuto riguardo al numero ed alla importanza delle questioni trattate ed entit\u00e0 delle singole prestazioni difensive.-<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>19. CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, SENTENZA N. 7989 DEL 23 FEBBRAIO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(spese processuali) <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">La domanda di rifusione delle spese processuali avanzata dalla parte civile nell\u2019ambito di un processo instaurato nella forma del patteggiamento, \u00e8 estranea all\u2019accordo intercorrente tra imputato e pm, dovendo il giudice provvedere su tale richiesta con pronuncia avente natura formale e sostanziale di condanna, avverso la quale la parte civile ha il diritto di proporre impugnazione.-<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>20. CORTE COSTITUZIONALE &#8211; SENTENZA N. 23 DEL 27 FEBBRAIO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(querelante \u2013 opposizione alla definizione del procedimento con decreto penale di condanna)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">E\u2019 costituzionalmente illegittimo l\u2019art. 459, comma 1, cod. proc. pen. (come sostituito dall\u2019art. 37, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479) nella parte in cui prevede la facolt\u00e0 del querelante di opporsi, in caso di reati perseguibili a querela, alla definizione del procedimento con l\u2019emissione di decreto penale di condanna. Una volta ampliato il campo dei reati per i quali \u00e8 possibile definire il procedimento con il decreto penale di condanna, comprendendovi anche i reati procedibili a querela (con il dichiarato scopo di favorire sempre pi\u00f9 il ricorso ai riti alternativi di tipo premiale per assicurare la deflazione del carico penale necessaria per l\u2019effettivo funzionamento del rito accusatorio), l\u2019attribuzione di una mera facolt\u00e0 al querelante, consistente nell\u2019opposizione alla definizione del procedimento mediante il decreto penale di condanna, introduce un evidente elemento di irrazionalit\u00e0. Ci\u00f2 in quanto: a) distingue irragionevolmente la posizione del querelante rispetto a quella della persona offesa dal reato per i reati perseguibili d\u2019ufficio; b) non corrisponde ad alcun interesse meritevole di tutela del querelante stesso; c) reca un significativo <em>vulnus <\/em>all\u2019esigenza di rapida definizione del processo; d) si pone in contrasto sistematico con le esigenze di deflazione proprie dei riti alternativi premiali; e) \u00e8 intrinsecamente contraddittoria rispetto alla mancata previsione di una analoga facolt\u00e0 di opposizione alla definizione del processo mediante l\u2019applicazione della pena su richiesta delle parti, in quanto tale rito speciale pu\u00f2 essere una modalit\u00e0 di definizione del giudizio nonostante l\u2019esercizio, da parte del querelante, del suo potere interdittivo.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><em>A CURA DEL GRUPPO DI LAVORO INFORMATIVE GIURISPRUDENZIALI 2014<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><em>(Avv.ti Arcieri Mastromattei Antonella<\/em><em>, <\/em><em>Cannati Giuseppe<\/em><em>, <\/em><em>Cavallucci Matteo<\/em><em>, <\/em><em>Cocco Antonietta<\/em><em>, <\/em><em>De Lellis Bronislava<\/em><em>, Di Luzio Manuela, <\/em><em>Francese Teresa, La Gorga Luca, Massari Colavecchi Luigi Angelo, Mimola Gaetano, Pera Anna Maria, Renzetti Francesco)<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">\u00a0<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lettera informativa n. 107\/15 del 12.06.2015 \u2013 NG 6-2015 \u00a0 NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 6-2015 \u00a0 RACCOLTA FEBBRAIO 2015 1. CASSAZIONE PENALE, SS. UU., SENTENZA N. 4909 DEL 2 FEBBRAIO 2015 (legittimo impedimento \u2013 impegno concomitante \u2013 condizioni) L\u2019impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che d\u00e0 luogo ad assoluta impossibilit\u00e0 a comparire [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/7964"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7964"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/7964\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7966,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/7964\/revisions\/7966"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7964"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}