{"id":8058,"date":"2015-07-02T17:48:01","date_gmt":"2015-07-02T16:48:01","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/?page_id=8058"},"modified":"2015-07-02T17:53:57","modified_gmt":"2015-07-02T16:53:57","slug":"informativa-11815-news-giurisprudenza-n-7-15","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/informativa-11815-news-giurisprudenza-n-7-15\/","title":{"rendered":"Informativa 118\/15 (NEWS GIURISPRUDENZA N. 7-15)"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>Lettera informativa n. 118\/15 del 02.07.2015 <\/strong>\u2013 <span style=\"color: #008000;\"><strong>NG 7-2015<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><u>\u00a0<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #008000;\"><strong><u>NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 7-2015<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #0000ff;\"><strong><em>RACCOLTA MARZO 2015<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong><em>1. <\/em>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 4485 DEL 5 MARZO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Professionista \u2013 ammissione al passivo &#8211; credito da lavoro \u2013 privilegio)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all\u2019articolo 2751 bis n. 2 Cc non rileva se il professionista richiedente abbia o meno organizzato la propria attivit\u00e0 in forma associativa, ma se il cliente abbia conferito l\u2019incarico a lui personalmente ovvero all\u2019entit\u00e0 collettiva (associazione, studio professionale) nella quale egli \u00e8 organicamente inserito quale prestatore d\u2019opera qualificato: nel primo caso il credito ha natura privilegiata, in quanto costituisce in via prevalente remunerazione di una prestazione lavorativa, ancorch\u00e9 comprensiva delle spese organizzative essenziali al suo svolgimento, mentre nel secondo ha natura chirografaria, perch\u00e9 ha per oggetto un corrispettivo riferibile al lavoro del professionista solo quale voce del costo complessivo di un\u2019attivit\u00e0 che \u00e8 essenzialmente imprenditoriale.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>2. CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, SENTENZA N. 9892 DEL 6 MARZO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Misura cautelare \u2013 udienza al tribunale del riesame \u2013 avviso mediante posta elettronica certificata \u2013 difensore &#8211; problemi alla linea telefonica\/internet dello studio)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi valida la notificazione dell\u2019avviso di fissazione dell\u2019udienza al tribunale del riesame in materia di misure cautelari notificato a mezza posta elettronica certificata a nulla rilevando i problemi alla linea telefonica\/internet dello studio legale del difensore, trattandosi di difetti collegabili alla violazione di obblighi che incombono sul titolare dell\u2019utenza.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>3. CASSAZIONE CIVILE, SS. UU., SENTENZA N. 4628 DEL 6 MARZO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Contratto preliminare \u2013 preliminare del preliminare)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In presenza di contrattazione preliminare relativa a compravendita immobiliare che sia scandita in due fasi, con la previsione di stipula di un contratto preliminare successiva alla conclusione di un primo accordo, il giudice di merito deve preliminarmente verificare se tale accordo costituisca gi\u00e0 esso stesso contratto preliminare valido e suscettibile di conseguire effetti ex art. 1351 e 2932 c.c., ovvero anche soltanto effetti obbligatori ma con esclusione dell&#8217;esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento.- Riterr\u00e0 produttivo di effetti l&#8217;accordo denominato come preliminare con il quale i contraenti si obblighino alla successiva stipula di un altro contratto preliminare, soltanto qualora emerga la configurabilit\u00e0 dell&#8217;interesse delle parti a una formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali e sia identificabile la pi\u00f9 ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare.- La violazione di tale accordo, in quanto contraria a buona fede, potr\u00e0 dar luogo a responsabilit\u00e0 per la mancata conclusione del contratto stipulando, da qualificarsi di natura contrattuale per la rottura del rapporto obbligatorio assunto nella fase precontrattuale.-<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>4. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, SENTENZA N. 4888 DELL\u201911 MARZO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(indennizzo &#8211; eccessiva durata del giudizio &#8211; mancata allegazione degli atti del giudizio presupposto)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo, \u00e8 sufficiente che la parte ricorrente alleghi gli elementi fattuali relativi al giudizio presupposto, quali la data d&#8217;inizio e quella di chiusura, la partecipazione ad esso della parte in una data posizione processuale, lo svolgimento del processo e l&#8217;oggetto del contendere. Assolto tale onere da parte del ricorrente, il giudice, ove sia necessario ai fini della decisione di merito, deve esercitare il potere, ai sensi dell&#8217;art, 3, quinto comma, l. n. 89\/01 \u2014 nel testo anteriore alle modifiche di cui al Dl n. 83\/12, convertito in l. n. 134\/12 \u2014 e dell&#8217;articolo 738, ultimo comma c.p.c., e indipendentemente da un&#8217;espressa sollecitazione di parte, di richiedere l&#8217;acquisizione degli atti relativi al giudizio presupposto, senza che ci\u00f2 costituisca elusione dell&#8217;onere probatorio gravante sulla parte attrice.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #ff0000;\">5. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 4911 DELL\u201911 MARZO 2015<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong><span style=\"color: #000080;\">(Consulente tecnico d\u2019ufficio \u2013 compenso)<\/span><\/strong><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di ausiliari del giudice deve ritenersi che il diritto alle spettanze per l\u2019attivit\u00e0 svolta dal consulente tecnico d\u2019ufficio rimane soggetto a prescrizione soltanto se la decadenza \u00e8 impedita: ne consegue che solamente nel caso in cui l\u2019ausiliario formuli tempestivamente la propria richiesta di pagamento nei termini di cui all\u2019articolo 71 del testo unico sulle spese di giustizia il relativo diritto rimane soggetto agli ordinari termini prescrizionali, ma, verificatasi la decadenza, non pu\u00f2 essere applicato l\u2019ordinario termine di prescrizione per eludere l\u2019applicazione delle norme in tema di decadenza, dovendosi osservare che il termine di cento giorni \u00e8 previsto a pena di decadenza e ci\u00f2 significa che il termine \u00e8 perentorio in quanto fissato per l\u2019esercizio del diritto alle spettanze dovute, che decorre per il solo fatto materiale e oggettivo del trascorrere del tempo indipendentemente da situazioni soggettive o oggettive verificatesi medio tempore e dalle quali sia dipeso l\u2019inutile decorso del termine, salve le eccezioni tassativamente previste dalla legge.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #ff0000;\">6. CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 10475 DEL 12 MARZO 2015<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong><span style=\"color: #000080;\">(Omesso versamento delle ritenute d\u2019acconto)<\/span><\/strong><\/em><br \/>\n<span style=\"color: #000080;\">Nel reato di omesso versamento di ritenute certificate di cui all\u2019art. 10 bis, d.lgs. n. 74\/2000, la condotta si realizza in parte attraverso un comportamento omissivo, costituito dal mancato versamento entro il termine previsto delle ritenute ed in parte attraverso un comportamento commissivo, evidenziato nella consegna delle certificazioni (ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti).- Essendo entrambe le condotte elementi costitutivi del reato deve affermarsi che, ai fini della sua sussistenza, \u00e8 necessario che il soggetto attivo non soltanto abbia omesso di versare all\u2019erario l\u2019importo delle ritenute operate quale sostituto di imposta sui compensi effettivamente versati ai sostituti, superando la soglia minima di punibilit\u00e0 attualmente fissata in 50.000,00 euro, ma abbia anche materialmente rilasciato ai sostituiti la relativa certificazione e che ci\u00f2 sia avvenuto anteriormente alla scadenza del termine entro il quale il sostituto di imposta deve presentare la relativa dichiarazione.- Spetta all\u2019accusa fornire la prova dell\u2019elemento costitutivo rappresentato dal rilascio ai sostituti delle certificazioni attestanti le ritenute effettivamente operate e tale prova non pu\u00f2 essere costituita dal solo contenuto della dichiarazione modello 770 proveniente dal datore di lavoro.-<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #ff0000;\">7.<\/span><span style=\"color: #ff0000;\"> CASSAZIONE CIVILE, SS. UU., SENTENZA N. 4954 DEL 12 MARZO 2015<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong><span style=\"color: #000080;\">(Pubblico ministero \u2013 indagato &#8211; termini massimi di custodia cautelare \u2013 omesso controllo \u2013 danno ingiusto \u2013 responsabilit\u00e0 della censura)<\/span><\/strong><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Merita la sanzione disciplinare della censura il magistrato che, nella sua qualit\u00e0 di sostituto procuratore nella Repubblica abbia omesso di effettuare il necessario controllo sulla scadenza dei termini di durata massima della misura cautelare disposta nei confronti di alcuni indagati in vari procedimenti, dovendosi ritenere che le misure restrittive se vanno oltre i limiti temporali imposti dalla legge non violano solo il diritto alla libert\u00e0 personale, ma anche il diritto, ulteriore e distinto, ad essere sottoposti ad indagini senza subire limitazioni superiori a quelle consentite dalla legge &#8211; garanzia che costituisce una declinazione del diritto di difesa \u2013 dovendosi ritenere che il danno ingiusto si determina nel momento (e per tutto il tempo) in cui vengono superati i limiti massimi di durata della misura fissati dalla legge e non pu\u00f2 poi estinguersi a distanza di tempo, eventualmente di molti anni, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, qualora la pena inflitta sia di durata superiore alla restrizione della libert\u00e0 gi\u00e0 subita, fatto peraltro incerto sia nel \u201cse\u201d che nel \u201cquando\u201d.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>8. CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, SENTENZA N. 11378 DEL 18 MARZO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><em><span style=\"color: #000080;\">(Astensione dalle udienze \u2013 procedimenti camerali partecipati)<\/span><\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve essere concesso il rinvio dell\u2019udienza anche nell\u2019ambito dei procedimenti in camera di consiglio, laddove il difensore di fiducia dell\u2019imputato ha partecipato all&#8217;udienza dichiarando di astenersi e, bench\u00e9 non abbia espressamente chiesto di partecipare al giudizio, la presenza all\u2019udienza accompagnata dalla dichiarazione di astensione deve essere intesa come espressione della volont\u00e0 di presenziare attivamente, non potendosi richiedere sul punto formule sacramentali, dovendosi ritenere che diversamente il diritto di astensione subisca un pesante condizionamento, trovandosi il difensore a scegliere di rinunciare al proprio diritto costituzionale di libert\u00e0 per non lasciare privo di difesa tecnica il proprio assistito.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #ff0000;\">9. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 5491 DEL 19 MARZO 2015<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong><span style=\"color: #000080;\">(Abuso del processo \u2013 pluralit\u00e0 di processi esecutivi su di un unico titolo)<\/span><\/strong><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi che, ferma restando la natura abusiva della parcellizzazione giudiziale del credito, la sanzione di tale comportamento non pu\u00f2 consistere nella inammissibilit\u00e0 delle domande giudiziali, essendo illegittimo non lo strumento adottato, ma la modalit\u00e0 della sua utilizzazione: ne consegue che il rimedio agli effetti distorsivi del fenomeno della fittizia proliferazione delle cause autonomamente introdotte deve individuarsi &#8211; in applicazione di istituti processuali ordinari &#8211; vuoi nella riunione delle medesime, vuoi sul piano della liquidazione delle spese di lite, da riguardarsi come se il procedimento fosse stato unico fin dall\u2019origine, ci\u00f2 senza escludere una possibile responsabilit\u00e0 disciplinare a carico dell\u2019unico difensore che &#8211; omettendo di accorpare le posizioni in contestazione &#8211; abbia determinato l\u2019indebito aggravamento della posizione della controparte, in violazione dell\u2019articolo 49 del codice deontologico forense.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #ff0000;\">10. CASSAZIONE PENALE, SEZ. II, SENTENZA N. 11467 DEL 19 MARZO 2015<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong><span style=\"color: #000080;\">(Rapina &#8211; cellulare dell&#8217;ex fidanzato &#8211; ingiusto profitto morale &#8211; violazione della riservatezza)<\/span><\/strong><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Nel delitto di rapina sussiste l&#8217;ingiustizia del profitto quando l&#8217;agente, impossessandosi della cosa altrui (nella specie un telefono cellulare), persegua esclusivamente un&#8217;utilit\u00e0 morale, consistente nel prendere cognizione dei messaggi che la persona offesa abbia ricevuto da altro soggetto, trattandosi di finalit\u00e0 antigiuridica in quanto, violando il diritto alla riservatezza, incide sul bene primario dell&#8217;autodeterminazione della persona nella sfera delle relazioni umane.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #ff0000;\">11. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 5481 DEL 19 MARZO 2015<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong><span style=\"color: #000080;\">(Mutuo fondiario \u2013 compravendita \u2013 collegamento negoziale &#8211; terzo datore di ipoteca \u2013 responsabilit\u00e0 \u2013 notaio \u2013 istituto di credito)<\/span><\/strong><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi che la fattispecie del collegamento negoziale sia configurabile anche se i singoli contratti fossero stati stipulati tra soggetti diversi, a patto che gli stessi risultino concepiti e voluti come funzionalmente connessi e tra loro interdipendenti, onde consentire il raggiungimento dello scopo voluto dalle parti: ne consegue che deve essere annullata con rinvio la sentenza di merito che esclude il collegamento negoziale fra i contratti di mutuo fondiario e di preliminare di compravendita dopo che il mutuante, ottenuta la somma dall\u2019istituto mutuatario tramite assegno circolare, rifiuta la stipulazione del contratto definito, dovendo ritenersi che il criterio della buona fede costituisca per il giudice uno strumento atto a controllare, non solo lo statuto negoziale nelle sue varie fasi, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi, ma anche a prevenire forme di abuso della tutela giurisdizionale latamente considerata e dovendo dunque riconsiderarsi nella specie la responsabilit\u00e0 dell\u2019istituto mutuante e del notaio rogante.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #ff0000;\">12. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 5717 DEL 20 MARZO 2015<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><em><span style=\"color: #000080;\">(Licenziamento \u2013 impugnazione stragiudiziale \u2013 successivo deposito del ricorso \u2013 termine \u2013 decorrenza)<\/span><\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La lettera della disposizione contenuta nell\u2019articolo 32, comma 1, della legge 183\/10, modificato dall\u2019articolo 1, comma 38, della legge 92\/2012, che commina l\u2019inefficacia \u00abdell\u2019impugnazione\u00bb extragiudiziale non seguita da tempestiva azione giudiziale, dimostra come dal primo dei due atti debba decorrere il termine per compiere il secondo, e non dalla fine dei sessanta giorni concessi per l\u2019impugnazione stragiudiziale. L\u2019esigenza di celerit\u00e0, intesa a tutelare l\u2019interesse del datore di lavoro alla certezza del rapporto, indica ancora che il termine debba decorrere dalla spedizione e non dalla ricezione dell\u2019atto.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #ff0000;\">13. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, SENTENZA N. 5810 DEL 23 MARZO 2015<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong><span style=\"color: #000080;\">(Avvocato \u2013 crediti professionali \u2013 opposizione \u2013 foro competente)<\/span><\/strong><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di procedimento di ingiunzione, l\u2019articolo 637, terzo comma, Cpc nell\u2019individuare un foro facoltativo e concorrente con quello di cui al primo e al secondo comma del medesimo articolo, attribuisce all\u2019avvocato la facolt\u00e0 processuale, ai fini del recupero in via monitoria dei suoi crediti per prestazioni professionali, di agire dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede il consiglio dell\u2019ordine al cui albo egli \u00e8 iscritto, ed il consiglio dell\u2019ordine, in relazione al quale si determina il giudice competente, va identificato in quello al quale il legale \u00e8 iscritto \u00abattualmente\u00bb, cio\u00e8 con riferimento al momento della proposizione del ricorso, a nulla rilevando che, al tempo della richiesta in via stragiudiziale di pagamento della parcella, il medesimo avesse la sede principale dei suoi affari ed interessi in altro luogo e fosse iscritto ad altro consiglio dell\u2019ordine: ne consegue che dinanzi a detto giudice deve svolgersi il giudizio di opposizione al provvedimento, anche dopo l\u2019entrata in vigore del decreto legislativo 150\/11, dovendosi rilevare che nell\u2019ambito di applicazione del processo sommario previsto dal relativo articolo 14 rientra la sola opposizione al decreto di cui al secondo comma, non quella di cui al terzo comma dell\u2019articolo 637 Cpc.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #ff0000;\">14. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 5855 DEL 24 MARZO 2015<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong><span style=\"color: #000080;\">(Societ\u00e0 &#8211; cancellazione \u2013 interruzione del processo \u2013 immediata)<\/span><\/strong><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">A seguito della modificazione dell&#8217;art. 2495 cod. civ., la cancellazione della societ\u00e0 dal registro delle imprese comporta l&#8217;estinzione della societ\u00e0 fin dal momento in cui il provvedimento di cancellazione \u00e8 stato adottato (con la sola eccezione della &#8220;fictio iuris&#8221; di cui all&#8217;art. 10 legge fall.). Donde l&#8217;interruzione del processo del quale la societ\u00e0 sia parte, ai sensi degli art. 299 e ss. cod. proc. civ., si verifica dal momento in cui l&#8217;evento interruttivo sia stato dichiarato o fatto constatare nei modi di legge; interruzione a cui deve fare seguito la riassunzione da parte dei soci, o nei confronti dei soci che siano subentrati nei rapporti gi\u00e0 facenti capo alla societ\u00e0, ai sensi dell&#8217;art. 110 cod. proc. Civ.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #ff0000;\">15. CASSAZIONE CIVILE, SS. UU., SENTENZA N. 6060 DEL 26 MARZO 2015<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong><span style=\"color: #000080;\">(Domanda per credito principale \u2013 ammessa con rango privilegiato \u2013 domanda per credito accessorio \u2013 tardiva \u2013 preclusione da giudicato)<\/span><\/strong><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve escludersi che sussista una preclusione da giudicato per la domanda tardiva sul credito da interessi per effetto dell\u2019intervenuta ammissione al passivo della sorte capitale del credito professionale, ammesso al passivo con rango privilegiato nonostante la liquidazione coatta amministrativa sia una procedura connotata da profili di specialit\u00e0 nell\u2019officiosit\u00e0 nell\u2019iter formativo dello stato passivo, dovendosi ritenere che l\u2019impulso d\u2019ufficio sia temperato, ad esempio, dalla facolt\u00e0 del creditore di presentare osservazioni alla comunicazione delle somme risultanti a suo credito secondo le scritture contabili e i documenti dell\u2019impresa e ritenere che il mancato esercizio del potere di proporre specifica domanda o di presentare osservazioni alla comunicazione del commissario liquidatore non preclude la proponibilit\u00e0 della domanda di ammissione tardiva del credito accessorio da interessi, non pregiudicata da alcun silenzio-rigetto.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">\u00a0<\/span><span style=\"color: #000080;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><span style=\"color: #000080;\">A CURA DEL GRUPPO DI LAVORO INFORMATIVE GIURISPRUDENZIALI 2014<\/span><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><span style=\"color: #000080;\">(Avv.ti Arcieri Mastromattei Antonella, Cannati Giuseppe, Cavallucci Matteo, Cocco Antonietta, De Lellis Bronislava, Di Luzio Manuela, Francese Teresa, La Gorga Luca, Massari Colavecchi Luigi Angelo, Mimola Gaetano, Pera Anna Maria, Renzetti Francesco)<\/span><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">\u00a0<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lettera informativa n. 118\/15 del 02.07.2015 \u2013 NG 7-2015 \u00a0 NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 7-2015 \u00a0 RACCOLTA MARZO 2015 1. 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