{"id":8077,"date":"2015-07-07T11:54:22","date_gmt":"2015-07-07T10:54:22","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/?page_id=8077"},"modified":"2015-07-07T11:57:38","modified_gmt":"2015-07-07T10:57:38","slug":"informativa-12115-news-giurisprudenza-n-8-15","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/informativa-12115-news-giurisprudenza-n-8-15\/","title":{"rendered":"Informativa 121\/15 (NEWS GIURISPRUDENZA N. 8-15)"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>Lettera informativa n. 121\/15 del 07.07.2015 <\/strong>\u2013 <span style=\"color: #008000;\"><strong>NG 8-2015<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #008000;\"><strong><u>NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 8-2015<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #0000ff;\"><strong><em>RACCOLTA APRILE 2015<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong><em>1. <\/em>CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 13890 DELL\u20191 APRILE 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(bancarotta fraudolenta \u2013 amministratori srl &#8211; prestazioni economiche senza contropartita) <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Non sono responsabili di concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione ma di ricettazione fallimentare gli amministratori della srl che ricevono dall&#8217;imprenditore della fallita prestazioni economiche prive di contropartita. Gli imputati, accusati del reato societario, non sono partecipi nella gestione dell&#8217;impresa fallita, ma sono solo concorrenti.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>2. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 6616 DELL\u20191 APRILE 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(giudicato esterno \u2013 rilevabilit\u00e0 d\u2019ufficio \u2013 in sede di legittimit\u00e0)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi che i principi costituzionali del giusto processo e della sua ragionevole durata impongano al giudice, anche in sede di legittimit\u00e0, di rilevare d\u2019ufficio l\u2019esistenza di un eventuale giudicato esterno: tale rilievo, in ragione del preminente interesse pubblico sotteso dai princ\u00ecpi costituzionali sopra ricordati, deve avvenire anche prescindendo da eventuali allegazioni in tal senso delle parti, e &#8211; qualora il giudicato si sia formato in seguito ad una sentenza della Corte di Cassazione &#8211; facendo ricorso, se necessario, agli strumenti informatici ed alle banche dati elettroniche interne all\u2019ufficio ove siano archiviati i ricorsi e le decisioni.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>3. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 6855 DEL 3 APRILE 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(famiglia di fatto \u2013 cessazione della convivenza \u2013 quiescenza del trattamento economico)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi che dopo il divorzio creare una nuova famiglia di fatto costituisca espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole da parte dell\u2019ex coniuge, eventualmente potenziata dalla nascita di figli (ci\u00f2 che dovrebbe escludere ogni residua solidariet\u00e0 post matrimoniale con l&#8217;altro coniuge) e che dunque dovrebbe essere caratterizzata dalla assunzione piena di un rischio, in relazione alle vicende successive della famiglia di fatto, mettendosi in conto la possibilit\u00e0 di una cessazione del rapporto tra conviventi (ferma restando evidentemente la permanenza di ogni obbligo verso i figli): ne consegue che, cessata la nuova stabile convivenza, debba escludersi la reviviscenza del trattamento economico da parte dell\u2019ex coniuge.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>4. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 7007 DELL\u20198 APRILE 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Impresa familiare \u2013 Utili \u2013 Immobile acquisito da uno dei coniugi \u2013 comunione tacita)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di impresa familiare deve ritenersi che non sia configurabile alcuna presunzione che il denaro utilizzato per l\u2019acquisto di un immobile compiuto da un partecipante in nome proprio ed in costanza di comunione provenga dagli utili tratti dall\u2019attivit\u00e0 economica comune, attesa la compatibilit\u00e0 del fondo comune costituito da detti utili con un patrimonio personale dei partecipanti, sicch\u00e9 il coniuge che affermi il diritto di compropriet\u00e0 su bene immobile intestato all\u2019altro coniuge, in forza di un regime di comunione tacita familiare &#8211; idoneo ad estendersi di diritto agli acquisti fatti da ciascun partecipante, senza bisogno di mandato degli altri, n\u00e9 di successivo negozio di trasferimento &#8211; ha l\u2019onere di fornire la relativa prova, tenendo conto che la suddetta comunione non pu\u00f2 essere desunta da una mera situazione di collaborazione familiare, ma postula atti o comportamenti che evidenzino inequivocabilmente la volont\u00e0 di mettere a disposizione del consorzio familiare determinati beni, nonch\u00e9 di porre in comune lucri, perdite ed incrementi patrimoniali.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>5. CASSAZIONE PENALE, SS. UU., SENTENZA N. 15232 DEL 14 APRILE 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(astensione dalle udienze \u2013 codice di autoregolamentazione \u2013 udienze camerali \u2013 partecipazione delle parti non obbligatoria \u2013 rinvio della trattazione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi che in relazione alle udienze camerali, in cui la partecipazione delle parti non \u00e8 obbligatoria, il giudice \u00e8 tenuto a disporre il rinvio della trattazione in presenza di una dichiarazione di astensione del difensore, legittimamente proclamata dagli organismi di categoria ed effettuata o comunicata nelle forme e nei termini previsti dall\u2019art. 3, comma 1, del vigente codice di autoregolamentazione.- Nelle udienze penali, a partecipazione del difensore facoltativa, l\u2019astensione del difensore della parte civile o della persona offesa, prevista dall\u2019articolo 3, comma 2, del codice di autoregolamentazione degli avvocati non d\u00e0 diritto al rinvio qualora il difensore dell\u2019imputato o dell\u2019indagato non abbia espressamente o implicitamente manifestato analoga dichiarazione di astensione, cos\u00ec mostrando un proprio interesse ad una celere definizione del procedimento.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>6. CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 15449 DEL 15 APRILE 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(dichiarazione fraudolenta \u2013 lieve entit\u00e0 \u2013 limiti all\u2019applicabilit\u00e0)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L\u2019evasore non sconta la condanna se la pena massima prevista non supera i cinque anni e sussistono l\u2019esiguit\u00e0 del danno e la non abitualit\u00e0 del comportamento. L\u2019art. 131 bis cod. pen., introdotto dal d. lgs. 28\/2015, \u00e8 retroattivo in assenza di una disciplina transitoria ed in applicazione dell\u2019art. 2 comma 4 cod. pen.- La sua applicazione pu\u00f2 essere chiesta per i giudizi gi\u00e0 in corso, inclusi quelli che pendono in sede di legittimit\u00e0 ai sensi dell\u2019art. 609, secondo comma, c.p.p., trattandosi di questione che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>7. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 7660 DEL 15 APRILE 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(precetto \u2013 opposizione \u2013 sentenza)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La sentenza che definisce una causa di opposizione a precetto, non avendo natura di sentenza di condanna, non risulta esecutiva fino al suo passaggio in giudicato: ne consegue che il giudice dell\u2019esecuzione, a fronte di una sentenza di primo grado che dichiari la nullit\u00e0 del precetto a seguito del quale \u00e8 iniziata l\u2019esecuzione, non pu\u00f2 dichiararne l\u2019estinzione e neppure, qualora l\u2019esecuzione sia stata nel frattempo sospeso, pu\u00f2 dichiararne l\u2019improseguibilit\u00e0.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>8. CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 15853 DEL 16 APRILE 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(omesso versamento dell\u2019Iva \u2013 omologazione del concordato preventivo)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Non pu\u00f2 essere condannato per evasione iva l\u2019imprenditore che ottiene l\u2019omologazione del concordato preventivo. Si tratta infatti di una procedura che garantisce il pagamento dilazionato dell\u2019imposta.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>9. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, SENTENZA N. 7765 DEL 16 APRILE 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(limiti di velocit\u00e0 &#8211; notifica &#8211; superamento del termine dei 150 giorni) <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di illeciti amministrativi conseguenti a violazioni del codice della strada, \u00e8 tempestiva la notificazione del verbale di contestazione se, nel termine di centocinquanta giorni dall&#8217;accertamento, previsto dall&#8217;articolo 201 cds, tale atto sia stato consegnato all&#8217;ufficio postale, irrilevante essendo invece la data di ricezione da parte del destinatario, dovendosi trarre dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 477\/02, il principio generale secondo cui, anche con riferimento ad atti non processuali, per i quali vi sia un espresso richiamo alle norme sulle notificazioni del processo civile, come avviene nel comma terzo del citato articolo 201, la decadenza non pu\u00f2 discendere dal compimento di un&#8217;attivit\u00e0 riferibile non direttamente alla parte, ma a terzi.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>10. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 7926 DEL 17 APRILE 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(avvocato &#8211; notifica &#8211; domiciliatario &#8211; legale cancellato dall&#8217;albo &#8211; nullit\u00e0 della notifica)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L&#8217;avvocato cancellato dall&#8217;albo perch\u00e9 in pensione non pu\u00f2 essere pi\u00f9 domiciliatario. Qualsiasi notifica venga effettuata presso il suo studio \u00e8 nulla anche se a svolgere l&#8217;attivit\u00e0 sono altri professionisti.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>11. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 7998 DEL 20 APRILE 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(estinzione del processo esecutivo &#8211; rinuncia del creditore pignorante &#8211; mancanza della trascrizione del pignoramento immobiliare \u2013 vendita dell\u2019immobile)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il pignoramento immobiliare, pur componendosi di due momenti processuali, cui corrispondono due diversi adempimenti e, cio\u00e8, la notifica dell\u2019atto al debitore esecutato e la sua trascrizione nei registri immobiliari, \u00e8 strutturato come fattispecie a formazione progressiva. In questa la notificazione dell\u2019ingiunzione al debitore segna l\u2019inizio del processo esecutivo e produce, tra gli altri, l\u2019effetto dell\u2019indisponibilit\u00e0 del bene pignorato; la trascrizione dell\u2019atto completa il pignoramento e, oltre a consentire la produzione degli effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicit\u00e0 notizia nei confronti dei creditori concorrenti, \u00e8 indispensabile perch\u00e9 il giudice dia seguito all\u2019istanza di vendita del bene.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>12. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 8389 DEL 24 APRILE 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(opposizione \u2013 credito \u2013 professionisti) <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi che nel procedimento di accertamento del passivo, il curatore, quale portatore degli interessi della massa alla conservazione del patrimonio fallimentare, sia terzo rispetto ai creditori concorsuali insinuati e rispetto al fallito stesso: ci\u00f2 comporta che, in sede di ammissione al passivo fallimentare, l\u2019accertamento dell\u2019anteriorit\u00e0 della data della scrittura privata allegata a documentazione della pretesa creditoria \u00e8 soggetto alle regole dettate dall\u2019art. 2704 comma 1 c.c., in tema di certezza e computabilit\u00e0 della data riguardo ai terzi e che &#8211; in difetto di prova della formazione del documento in data antecedente alla sentenza dichiarativa &#8211; il creditore non pu\u00f2 conseguire verso la massa gli effetti negoziali propri della convenzione in esso contenuta; ne consegue che ai fini riconoscimento del privilegio del credito non ha data certa opponibile al fallimento la lettera di incarico inviata al professionista via fax, atteso che tali apparecchi possono essere programmati quanto alla data e all\u2019ora, dovendo inoltre osservarsi che se il contratto d\u2019opera professionale non richiede la forma scritta ad substantiam ci\u00f2 che rileva ai fini dell\u2019accoglimento della domanda \u00e8 che sia fornita prova dell\u2019avvenuta esecuzione delle attivit\u00e0 di consulenza e di assistenza nelle quali trovavano titolo i crediti insinuati.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>13. CASSAZIONE PENALE, SS. UU., SENTENZA N. 17325 DEL 24 APRILE 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(delitti contro la libert\u00e0 individuale \u2013 reati contro l\u2019inviolabilit\u00e0 del domicilio \u2013 accesso abusivo ad un sistema informatico \u2013 luogo di consumazione del reato \u2013 luogo di introduzione nel sistema) <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il luogo di consumazione del delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, di cui all\u2019articolo 615 ter c.p., \u00e8 quello nel quale si trova il soggetto che effettua l\u2019introduzione abusiva o vi si mantiene abusivamente.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>14. CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, SENTENZA N. 17650 DEL 27 APRILE 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(elusione di un provvedimento civile &#8211; cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale &#8211; preliminare di compravendita)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Risponde del reato di elusione di un provvedimento del giudice chi non cancella la trascrizione della domanda sull&#8217;inadempimento del preliminare di compravendita da parte di un promittente venditore. Il provvedimento cautelare cui fa riferimento l&#8217;articolo 388 comma 2 c.p. \u00e8 qualsiasi provvedimento atto ad incidere sull&#8217;esercizio del diritto reale e che richiede la necessaria ottemperanza del destinatario dell&#8217;ordine, non potendo essere regolarmente eseguito in via coattiva secondo le regole della esecuzione civile.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>15. CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, SENTENZA N. 17684 DEL 28 APRILE 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(guida in stato di ebbrezza)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il reato di guida in stato di ebbrezza pu\u00f2 essere commesso da chi circola in bicicletta, a tal fine rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneit\u00e0 del mezzo usato a interferire sulle generali condizioni di regolarit\u00e0 e di sicurezza della circolazione stradale.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>16. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 8572 DEL 28 APRILE 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(giudizio disciplinare \u2013 pregiudizialit\u00e0 penale &#8211; sospensione \u2013 riassunzione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il procedimento disciplinare pendente dinanzi al locale consiglio dell\u2019Ordine degli avvocati, che sia stato sospeso in attesa della definizione di un processo penale avente ad oggetto i medesimi fatti, deve essere riassunto, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui il consiglio dell\u2019ordine abbia avuto conoscenza della definitiva conclusione del predetto processo penale, dovendosi ritenere onere dell\u2019incolpato, il quale abbia eccepito la decadenza per tardiva riassunzione del procedimento disciplinare sospeso per pregiudizialit\u00e0 penale, allegare e provare gli elementi di fatto in base ai quali si possa stabilire in quale momento il consiglio dell\u2019Ordine dinanzi al quale il procedimento disciplinare pende ha avuto conoscenza della definitiva conclusione del processo penale.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>17. CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, SENTENZA N. 17688 DEL 28 APRILE 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(astensione dalle udienze &#8211; sciopero &#8211; udienze camerali &#8211; rinvio dell&#8217;udienza)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Se il diritto di astensione viene esercitato nel rispetto e nei limiti indicati dalla legge, esso costituisce una causa di rinvio del procedimento anche delle udienze camerali: infatti, poich\u00e9 l&#8217;articolo 3 del codice di autoregolamentazione delle astensioni delle udienze degli avvocati non opera alcuna distinzione tra udienze cui il difensore deve partecipare in via obbligatoria ovvero facoltativa, il rinvio deve essere disposto anche in quei procedimenti in cui non sia prevista come obbligatoria la presenza del predetto difensore, diversamente da quanto accade nelle ipotesi di legittimo impedimento.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>18. CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, SENTENZA N. 17756 DEL 28 APRILE 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(rivelazione di segreto professionale \u2013 archivio informatico)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi che l\u2019archivio informatico non sia una somma di dati, ma che costituisca il frutto di un lavoro di analisi del dato e del suo inserimento con particolare metodica informatica, che presuppongono scelte, provenienti da un know how, la cui rivelazione \u00e8 giuridicamente tutelata: ne consegue che integra il reato di rivelazione di segreto professionale la condotta del dipendente dello studio professionale che con la sua anticipata collaborazione con l\u2019impresa gi\u00e0 cliente dello studio, da cui sarebbe stata successivamente assunt,o ha inviato a quest\u2019ultima file contenenti, al di l\u00e0 degli specifici dati contabili e amministrativi del cliente, i metodi di progettazione, elaborazione, messa a punto elaborati da detto studio professionale.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>19. CASSAZIONE CIVILE, SS. UU., SENTENZA N. 8620 DEL 29 APRILE 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(sinistro stradale \u2013 veicolo in sosta \u2013 responsabilit\u00e0 civile automobilistica)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Nell\u2019ampio concetto di circolazione stradale indicato nell\u2019articolo 2054 c.c. \u00e8 compresa anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all\u2019ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte le operazioni cui il veicolo \u00e8 destinato a compiere e per il quale esso pu\u00f2 circolare nelle strade: ne consegue che per l\u2019operativit\u00e0 della garanzia per la responsabilit\u00e0 civile automobilistica \u00e8 necessario il mantenimento da parte del veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull\u2019area ad essa parificata, delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e, quindi, in relazione alle sue funzionalit\u00e0, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando, invece, indifferente l\u2019uso che in concreto si faccia del veicolo, semprech\u00e9 che esso rientri in quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso pu\u00f2 avere.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>20. CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, SENTENZA N. 18208 DEL 30 APRILE 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(bancarotta fraudolenta \u2013 cessione ramo d\u2019azienda)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di bancarotta fraudolenta distrattiva, il recupero del bene distratto a seguito di azione revocatoria non spiega alcun rilievo sulla sussistenza dell\u2019elemento materiale del reato di bancarotta, il quale, perfezionato al momento del distacco del bene dal patrimonio dell\u2019imprenditore, viene a giuridica esistenza con la dichiarazione di fallimento. Il recupero della \u201cres\u201d rappresenta solo un \u201cposterius\u201d, avendo il legislatore inteso colpire la manovra diretta alla sottrazione, con la conseguenza che \u00e8 tutelata anche la mera possibilit\u00e0 di danno per i creditori.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><em>A CURA DEL GRUPPO DI LAVORO INFORMATIVE GIURISPRUDENZIALI 2014<\/em><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><em>(Avv.ti Arcieri Mastromattei Antonella<\/em><em>, <\/em><em>Cannati Giuseppe<\/em><em>, <\/em><em>Cavallucci Matteo<\/em><em>, <\/em><em>Cocco Antonietta<\/em><em>, <\/em><em>De Lellis Bronislava<\/em><em>, Di Luzio Manuela, <\/em><em>Francese Teresa, La Gorga Luca, Massari Colavecchi Luigi Angelo, Mimola Gaetano, Pera Anna Maria, Renzetti Francesco)<\/em><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lettera informativa n. 121\/15 del 07.07.2015 \u2013 NG 8-2015 \u00a0 NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 8-2015 \u00a0 RACCOLTA APRILE 2015 1. CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 13890 DELL\u20191 APRILE 2015 (bancarotta fraudolenta \u2013 amministratori srl &#8211; prestazioni economiche senza contropartita) Non sono responsabili di concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione ma di ricettazione fallimentare gli amministratori [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/8077"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8077"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/8077\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8080,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/8077\/revisions\/8080"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8077"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}