{"id":8133,"date":"2015-07-15T16:49:24","date_gmt":"2015-07-15T15:49:24","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/?page_id=8133"},"modified":"2015-07-15T16:55:23","modified_gmt":"2015-07-15T15:55:23","slug":"informativa-12715-news-giurisprudenza-n-9-15","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/informativa-12715-news-giurisprudenza-n-9-15\/","title":{"rendered":"Informativa 127\/15 (NEWS GIURISPRUDENZA N. 9-15)"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>Lettera informativa n. 127\/15 del 15.07.2015 <\/strong>\u2013 <span style=\"color: #008000;\"><strong>NG 9-2015<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><u>\u00a0<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #008000;\"><strong><u>NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 9-2015<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/span><span style=\"color: #0000ff;\"><strong><em>RACCOLTA MAGGIO 2015<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong><em>1. <\/em>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 8938 DEL 5 MAGGIO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(scritture private provenienti da terzi estranei) <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse n\u00e9 la disciplina sostanziale di cui all\u2019art. 2702 c.c., n\u00e9 quella processuale di cui all\u2019art. 214 c.p.c., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio \u00e8 meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo; nell\u2019ambito delle scritture private deve, peraltro, riservarsi diverso trattamento a quelle la cui natura conferisce loro una incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne l\u2019autenticit\u00e0.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>2. CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 18667 DEL 6 MAGGIO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(interposizione fittizia di manodopera &#8211; personale dell&#8217;appaltante &#8211; ausiliari dell&#8217;appaltatore) <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il personale dell&#8217;appaltante che impartisce disposizioni agli ausiliari dell&#8217;appaltatore non \u00e8 rilevante ai fini della sussistenza del reato di interposizione fittizia di manodopera a carico del legale rappresentante. Per la configurazione del reato devono ricorrere tre requisiti: rischio d&#8217;impresa, mezzi necessari all&#8217;appalto e potere organizzativo e direttivo.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>3. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 9201 DEL 7 MAGGIO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(azione di accertamento negativo \u2013 onere della prova) <\/em><\/strong>L&#8217;onere probatorio gravante, a norma dell&#8217;art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l&#8217;estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto &#8216;fatti negativi&#8217;, in quanto la negativit\u00e0 dei fatti oggetto della prova non esclude n\u00e9 inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova pu\u00f2 essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>4. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 9237 DEL 7 MAGGIO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(avvocato \u2013 compensi &#8211; commisurazione) <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di liquidazione del compenso per l\u2019esercizio della professione forense \u00e8 il cliente che deve fornire la prova che l\u2019avvocato abbia svolto l\u2019attivit\u00e0 defensionale affidatagli con imperizia o comunque con impegno inferiore alla comune diligenza, altrimenti le singole voci ben possono essere liquidate al di sopra del minimo tariffario. Solo se chieda compensi al di sopra del massimo previsto il professionista deve fornire, a norma dell\u2019art. 2697 c.c., la prova degli elementi costitutivi del diritto fatto valere, cio\u00e8 delle circostanze che nel caso concreto giustifichino detto maggiore compenso, restando in difetto applicabile la tariffa nell\u2019ambito dei parametri previsti.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>5. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 9249 DEL 7 MAGGIO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(responsabilit\u00e0 medica &#8211; consulenza tecnica d\u2019ufficio \u2013 mezzo di prova) <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di controversie inerenti la colpa medica la consulenza tecnica d&#8217;ufficio \u00e8 mezzo di prova allorch\u00e9 il danno &#8211; come quello alla salute \u2013 non pu\u00f2 essere provato con i mezzi ordinari.- La sentenza di merito \u00e8 stata cassata per aver rigettato la domanda perch\u00e9 non provata dopo aver ammesso che il danno poteva essere provato tramite l\u2019opera di un consulente tecnico d\u2019ufficio, risultando cos\u00ec violato il principio secondo cui il giudice non pu\u00f2, senza contraddirsi, imputare alla parte di non assolvere all\u2019onere di provare i fatti costitutivi della domanda e poi negarle la prova offerta.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>6. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. TRIBUTARIA, SENTENZA N. 9334 DELL\u20198 MAGGIO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(elusione \u2013 sentenza \u2013 motivazione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">\u00c8 nulla la sentenza che legittima l\u2019accertamento basato sull\u2019elusione fiscale quando il giudice tributario si basa esclusivamente sul verbale della Finanza senza motivare sull\u2019inesistenza delle valide ragioni economiche dell\u2019operazione commerciale, oltre l\u2019indebito risparmio d\u2019imposta.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>7. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 9320 DELL\u20198 MAGGIO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(danno non patrimoniale \u2013 lesione del vincolo parentale \u2013 lesione alla validit\u00e0 psicofisica \u2013 liquidazione separata) <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il risarcimento del danno da fatto illecito, come ad esempio nel caso del sinistro stradale, presuppone che sia stato leso un interesse della vittima, che da tale lesione sia derivata una \u00abperdita\u00bb concreta, ai sensi dell\u2019articolo 1223 c.c. e che tale perdita sia consistita nella diminuzione di valore di un bene o di un interesse: ne consegue che quando la suddetta perdita incida su beni oggettivamente diversi, anche non patrimoniali, come il vincolo parentale e la validit\u00e0 psicofisica, il giudice \u00e8 tenuto a liquidare separatamente i due pregiudizi, senza che a ci\u00f2 osti il principio di onnicomprensivit\u00e0 del risarcimento del danno non patrimoniale, il quale ha lo scopo di evitare le duplicazioni risarcitorie, inconcepibili nel caso in cui il danno abbia inciso su beni oggettivamente differenti.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>8. CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 19335 DELL\u201911 MAGGIO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(fatture false \u2013 concorso nel reato) <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il consulente fiscale risponde del reato di concorso nell&#8217;emissione e concorso nell&#8217;utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti se utilizza documenti irregolari nella predisposizione del bilancio; pu\u00f2 sfuggire alla contestazione del reato solo nell\u2019ipotesi che abbandoni l\u2019incarico dopo il primo esercizio in cui emerge l\u2019irregolarit\u00e0.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>9. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 9573 DEL 12 MAGGIO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(opposizione agli atti esecutivi \u2013 giudice persona fisica \u2013 identit\u00e0 \u2013 ricusazione<\/em><\/strong><em>) <\/em><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">L\u2019articolo 186 bis disp. att. c.p.c., introdotto dalla l. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 52, comma 7, prevede un\u2019ipotesi speciale di incompatibilit\u00e0 tra il giudice persona fisica che abbia conosciuto dell\u2019atto esecutivo opposto ed il giudice investito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi avverso quello stesso atto, che impone un obbligo di astensione ai sensi dell\u2019articolo 51 c.p.c. n. 4. Tuttavia, in difetto di ricorso per la ricusazione del giudice, ai sensi dell\u2019articolo 51 c.p.c., comma 1, n. 4), e articolo 52 c.p.c., la violazione dell\u2019obbligo di astensione non \u00e8 deducibile in sede di impugnazione come motivo di nullit\u00e0 della sentenza.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>10. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 9633 DEL 12 MAGGIO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(collocamento dei figli presso il coniuge che si trasferisce)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Di fronte alle scelte insindacabili sulla propria residenza compiute dei coniugi separati, i quali non perdono, per il solo fatto che intendono trasferire la propria residenza lontano da quella dell&#8217;altro coniuge, l&#8217;idoneit\u00e0 ad essere collocatari dei figli minori, il giudice ha esclusivamente il dovere di valutare se sia pi\u00f9 funzionale al preminente interesse della prole il collocamento presso l&#8217;uno o l&#8217;altro dei genitori, per quanto ci\u00f2 incida negativamente sulla quotidianit\u00e0 dei rapporti con il genitore non collocatario: conseguenza, questa, comunque ineluttabile.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>11. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. TRIBUTARIA, SENTENZA N. 9721 DEL 13 MAGGIO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(versamenti in banca \u2013 presunzione forte)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La presunzione stabilita dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 non necessita dei requisiti di gravit\u00e0, precisione e concordanza richiesti dall&#8217;art. 2729 c.c., per le presunzioni semplici. In altri termini, sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari del contribuente vanno imputati a ricavi conseguiti dal medesimo nella propria attivit\u00e0 d&#8217;impresa, se questo non dimostra di averne tenuto conto nella determinazione della base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito. Per poter superare la presunzione legale occorre che il contribuente fornisca valida prova contraria che deve essere valutata dal giudice in rapporto agli elementi risultanti dai suddetti conti, per verificare, attraverso i riscontri possibili (date, importi, tipo di operazione, soggetti coinvolti), se ed eventualmente a quali movimenti la documentazione fornita dal contribuente si riferisca.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>12. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. TRIBUTARIA, SENTENZA N. 9973 DEL 15 MAGGIO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(induttivo \u2013 crisi economica \u2013 rilevanza)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">\u00c8 nullo l\u2019accertamento induttivo che non tiene conto delle difficolt\u00e0 legate alla crisi economica del settore. L\u2019ufficio, in questi casi, non pu\u00f2 fondare l\u2019atto impositivo sulle incongruenze riscontrate fa costi e ricavi.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>13. CASSAZIONE PENALE, SEZ. II, SENTENZA N. 20606 DEL 19 MAGGIO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(appropriazione indebita &#8211; causa civile \u2013 spese liquidate \u2013 rifiuto di consegna all\u2019avvocato)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Non commette il reato di appropriazione indebita la parte vincitrice di una causa civile &#8211; a cui favore il giudice abbia liquidato una somma a titolo di spese legali &#8211; che si rifiuti di consegnarla al proprio avvocato che reclami come propria la suddetta somma, non potendosi affermare che il denaro sarebbe di propriet\u00e0 del difensore ai sensi dell\u2019articolo 13, comma 8, legge 247\/12, il quale prevede l&#8217;obbligazione solidale delle parti in ipotesi di conclusione della controversia con accordi di qualunque specie, dovendosi osservare che la citata disposizione, affermando che le parti sono solidalmente tenute al pagamento, fa pur sempre riferimento a una obbligazione e non a un diritto reale.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>14. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, SENTENZA N. 10233 DEL 19 MAGGIO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(procedura fallimentare &#8211; durata ragionevole del processo) <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La durata ragionevole delle procedure fallimentari pu\u00f2 essere stimata in cinque anni per quelle di media complessit\u00e0, ed \u00e8 elevabile fino a sette anni allorquando il procedimento si presenti notevolmente complesso; ipotesi, questa, ravvisabile in presenza di un numero elevato di creditori, di una particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare, della proliferazione di giudizi connessi alla procedura, ma autonomi e quindi a loro volta di durata condizionata dalla complessit\u00e0 del caso, oppure della pluralit\u00e0 delle procedure concorsuali interdipendenti. Se \u00e8 vero che il giudice nazionale deve, in linea di principio, uniformarsi ai criteri di liquidazione elaborati dalla Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo, secondo cui, data l&#8217;esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a 750 euro per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a mille euro per quelli successivi, permane, tuttavia, in capo allo stesso giudice, il potere di discostarsene.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>15. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 10216 DEL 19 MAGGIO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(comunione ereditaria &#8211; scioglimento &#8211; immobile non comodamente divisibile)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Ai sensi dell\u2019articolo 720 c.c., in caso di comunione ereditaria avente ad oggetto un immobile non comodamente divisibile, se vi sono coeredi titolari di quote identiche e tutti chiedono l\u2019assegnazione, il giudice ha il potere-dovere di scegliere tra i pi\u00f9 richiedenti valutando ogni ragione di opportunit\u00e0 e convenienza, dandone adeguata motivazione.- Se non \u00e8 ravvisabile alcun criterio oggettivo di preferenza, soccorre il rimedio residuale della vendita all\u2019incanto, dovendosi escludere che la scelta del condividente cui assegnare il bene possa dipendere dalla maggiore offerta che uno di essi faccia rispetto al prezzo di stima, dovendosi osservare che se la scelta dell\u2019assegnatario dovesse essere determinata dalla somma che egli offre di pagare a conguaglio, verrebbe meno la caratteristica tipica del procedimento per assegnazione e questo si risolverebbe in una vendita all\u2019incanto, mentre il procedimento divisionale non \u00e8 soggetto a gara tra i condividenti, altrimenti verrebbe meno la parit\u00e0 di condizione degli aspiranti assegnatari e la scelta verrebbe ad essere determinata, o quanto meno influenzata, dalle maggiori o minori possibilit\u00e0 economiche degli aspiranti.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>16. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, ORDINANZA N. 10523 DEL 21 MAGGIO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(imposte periodiche \u2013 giudicato esterno)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In materia tributaria, l\u2019effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, \u00e8 limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende pi\u00f9 periodi di imposta, sicch\u00e9 \u00e8 esclusa l\u2019efficacia espansiva del giudicato per le fattispecie \u201ctendenzialmente permanenti\u201d, in quanto suscettibili di variazione annuale.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>17. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 10546 DEL 22 MAGGIO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(vendita immobiliare \u2013 contratto preliminare \u2013 conclamata volont\u00e0 di non adempiere dell&#8217;altro \u2013 azione ex articolo 2932 del codice civile \u2013 proponibilit\u00e0 prima della scadenza del termine di adempimento)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di preliminare di vendita immobiliare l&#8217;azione ex articolo 2932 del Cc pu\u00f2 essere proposta anche prima della scadenza del termine di adempimento, qualora risulti gi\u00e0 conclamata la volont\u00e0 di non adempiere dell&#8217;altro.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>18. CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 21626 DEL 25 MAGGIO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(contumacia \u2013 abrogazione dell\u2019istituto &#8211; irreperibili &#8211; sospensione del procedimento)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La legge 67\/2014, entrata in vigore il 17 maggio 2014, ha introdotto la &#8220;sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili&#8221; (cos\u00ec nel titolo della legge medesima), di fatto liberando il processo penale dall\u2019istituto della contumacia; ne consegue che le nuove disposizioni si applicano nei giudizi di primo grado in cui al 17 maggio 2014 non sia stata pubblicata, mediante lettura del dispositivo, la sentenza, dovendosi ritenere che in questi processi il giudice, anche se vi sia stata dichiarazione di contumacia, deve verificare la situazione dell\u2019imputato alla luce della nuova normativa, controllando se sia possibile processare l\u2019imputato assente o se il processo debba invece essere sospeso. Negli altri processi in cui l\u2019imputato sia stato dichiarato contumace si applicano invece le disposizioni previgenti (da quelle sulla notificazione all\u2019imputato dell\u2019estratto contumaciale della sentenza di primo grado in avanti). In tali ultimi processi, tuttavia, in via eccezionale, si applicano le nuove disposizioni qualora la dichiarazione di contumacia dell\u2019imputato sia stata preceduta dall\u2019emissione di un decreto di irreperibilit\u00e0, avendo tale eccezione come destinatario naturale il giudice d\u2019appello, il quale \u00e8 dunque tenuto a verificare la concreta situazione dell\u2019imputato, dichiarato irreperibile, alla luce della nuova normativa, non essendo detto, evidentemente, che la dichiarazione di irreperibilit\u00e0 sottenda necessariamente la mancata conoscenza del procedimento.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>19. CASSAZIONE CIVILE, SS. UU., SENTENZA N. 10798 DEL 26 MAGGIO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(azione di indebito arricchimento \u2013 nei confronti della pubblica amministrazione \u2013 onere della prova)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">La regola di carattere generale secondo cui non sono ammessi arricchimenti ingiustificati n\u00e9 spostamenti patrimoniali ingiustificabili trova applicazione paritaria nei confronti del soggetto privato come dell\u2019ente pubblico; poich\u00e9 il riconoscimento dell\u2019utilit\u00e0 non costituisce requisito dell\u2019azione di indebito arricchimento, il privato attore ex articolo 2041 c.c. nei confronti della pubblica amministrazione deve provare il fatto oggettivo dell\u2019arricchimento, senza che l\u2019amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l\u2019arricchimento non fu voluto o non fu consapevole.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>20. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 10834 DEL 26 MAGGIO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(licenziamento \u2013 natura ritorsiva)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Il giudice del merito pu\u00f2 indagare la natura discriminatoria o ritorsiva del licenziamento anche se il lavoratore si \u00e8 limitato a chiedere la dichiarazione di illegittimit\u00e0 del licenziamento per assenza della giusta causa, senza mai domandare l\u2019accertamento della natura discriminatoria del recesso.- Nell\u2019accertamento della sussistenza della giusta causa di licenziamento \u00e8 sempre necessario verificare con chiarezza il fatto addebitato nella lettera di contestazione e ritenere che laddove vengano in considerazione eventuali profili discriminatori o ritorsivi nel comportamento datoriale, il giudice deve tenerne conto.- Ne consegue che se non tutte le sanzioni disciplinari (e i licenziamenti) illegittimi sono discriminatori, tutte le sanzioni disciplinari (e i licenziamenti) discriminatori sono illegittimi, come risulta confermato anche dal particolare regime loro riservato dalla legge n. 92 del 2012 e oggi dal d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>21. CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 22104 DEL 27 MAGGIO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(messa alla prova per adulti \u2013 novella di cui alla legge 67\/2014 \u2013 nei giudizi di impugnazione &#8211; sospensione \u2013 irretroattivit\u00e0<\/em><\/strong><em>) <\/em><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">Nei giudizi di impugnazione davanti alla Corte d\u2019appello e davanti alla Corte di cassazione l\u2019imputato non pu\u00f2 chiedere la sospensione del procedimento con la messa alla prova di cui all\u2019articolo 168 bis c.p., n\u00e9 pu\u00f2 altrimenti sollecitare l\u2019annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito, attesa l\u2019incompatibilit\u00e0 dell\u2019istituto introdotto dalla legge 67\/2014 con i predetti giudizi di impugnazione, perch\u00e9 il beneficio dell\u2019estinzione del reato, connesso all\u2019esito positivo della prova, presuppone lo svolgimento di un \u201citer\u201d processuale alternativo alla celebrazione del giudizio, ma non incide affatto sulla valutazione sociale del fatto, la cui valenza negativa rimane appunto il presupposto per imporre all\u2019imputato, il quale ne abbia fatto esplicita richiesta, il programma di trattamento alla cui osservanza con esito positivo consegua l\u2019estinzione del reato. Ne consegue che si resta al di fuori dell\u2019ambito di operativit\u00e0 del principio di retroattivit\u00e0 della lex mitior ed \u00e8 pertanto da escludere che la mancata previsione di una applicazione retroattiva dell\u2019istituto della messa alla prova si ponga in contrasto con l\u2019art. 7, par. 1 Cedu, come interpretato dalla Corte di Strasburgo e violi l\u2019articolo 117, comma 1 della Costituzione che del primo (norma interposta) costituisce il parametro di legalit\u00e0 costituzionale.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>22. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 11192 DEL 29 MAGGIO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(spese di giudizio \u2013 difensore distrattario \u2013 appello \u2013 condanna del professionista al pagamento delle spese di lite)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">In tema di spese processuali \u00e8 illegittima la decisione con cui il giudice di appello condanni alle spese del grado il difensore che abbia proposto appello, in proprio, per ottenere la riforma della sentenza emessa in primo grado, limitatamente al capo in cui aveva omesso di provvedere sulla richiesta di distrazione delle spese. Il legale, infatti, non assume in tale giudizio la qualit\u00e0 di parte e non pu\u00f2 considerarsi quindi soccombente.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><em>\u00a0<\/em><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><em>\u00a0<\/em><\/span><span style=\"color: #000080;\"><em>A CURA DEL GRUPPO DI LAVORO INFORMATIVE GIURISPRUDENZIALI 2014<\/em><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\"><em>(Avv.ti Arcieri Mastromattei Antonella<\/em><em>, <\/em><em>Cannati Giuseppe<\/em><em>, <\/em><em>Cavallucci Matteo<\/em><em>, <\/em><em>Cocco Antonietta<\/em><em>, <\/em><em>De Lellis Bronislava<\/em><em>, Di Luzio Manuela, <\/em><em>Francese Teresa, La Gorga Luca, Massari Colavecchi Luigi Angelo, Mimola Gaetano, Pera Anna Maria, Renzetti Francesco)<\/em><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">\u00a0<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lettera informativa n. 127\/15 del 15.07.2015 \u2013 NG 9-2015 \u00a0 NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 9-2015 \u00a0 \u00a0RACCOLTA MAGGIO 2015 1. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 8938 DEL 5 MAGGIO 2015 (scritture private provenienti da terzi estranei) Le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/8133"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8133"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/8133\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8136,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/8133\/revisions\/8136"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8133"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}