{"id":8155,"date":"2015-07-23T15:11:56","date_gmt":"2015-07-23T14:11:56","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/?page_id=8155"},"modified":"2015-07-23T15:16:59","modified_gmt":"2015-07-23T14:16:59","slug":"informativa-13015-news-giurisprudenza-n-10-15","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/informativa-13015-news-giurisprudenza-n-10-15\/","title":{"rendered":"Informativa 130\/15 (News Giurisprudenza n. 10-15)"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>Lettera informativa n. 130\/15 del 23.07.2015 <\/strong>\u2013 <span style=\"color: #00ff00;\"><strong>NG 10-2015<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><u>\u00a0<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #00ff00;\"><strong><u>NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 10-2015<\/u><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong><em>RACCOLTA GIUGNO 2015<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><strong>1. CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE VI, SENTENZA N. 11333 DELL\u20191 GIUGNO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Sentenza &#8211; Notifica presso il domicilio irritualmente eletto e presso la cancelleria &#8211; Decorrenza termine per impugnare)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Ai fini del decorso del termine di impugnazione, nel caso in cui il difensore agisca al di fuori del proprio circondario avendo eletto domicilio in un comune diverso da quello sede del giudice adito, la controparte ha la facolt\u00e0 di notificare presso la cancelleria. Se la notificazione della sentenza sia eseguita sia presso il domicilio irritualmente eletto che presso la cancelleria ed entrambe le notifiche si perfezionino dal punto di vista del destinatario, il termine breve di impugnazione decorre dalla prima, ancorch\u00e9 nei confronti del destinatario si sia perfezionata dopo l\u2019altra.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><strong>2. CASSAZIONE PENALE, SEZIONE V, SENTENZA N. 24011 DEL 4 GIUGNO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Atti persecutori ai danni dell\u2019ex coniuge \u2013 Messa alla prova) <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">In relazione alla richiesta di messa alla prova proposta dall\u2019imputato per atti persecutori, molestie, ingiurie e danneggiamenti ai danni dell\u2019ex coniuge, la mancata confessione costituisce un elemento che pu\u00f2 concorrere a formare il convincimento del giudice circa la valutazione della seriet\u00e0 della volont\u00e0 dell\u2019imputato di intraprendere un percorso di socializzazione.- Tale valutazione, comunque, non pu\u00f2 prescindere dal programma di trattamento elaborato o in corso di elaborazione da parte dell\u2019ufficio esecuzione penale esterna, il cui omesso vaglio da parte del giudice, che avrebbe dovuto rinviare il processo fino all\u2019acquisizione del programma stesso, costituisce profilo di illegittimit\u00e0 dell\u2019ordinanza.- La sospensione del processo \u00e8 disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all\u2019articolo 133 c.p.p., reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l\u2019imputato si asterr\u00e0 dal commettere ulteriori reati.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><strong>3. CORTE DI GIUSTIZIA, SEZIONE I, SENTENZA C497\/13 DEL 4 GIUGNO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Direttiva 1999\/44\/CE \u2013 Vendita e garanzia dei beni di consumo \u2013 Consumatore \u2013 Difetto di conformit\u00e0 del bene consegnato \u2013 Obbligo di informare il venditore) <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">La direttiva 1999\/44\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, deve essere interpretata nel senso che il giudice nazionale adito nel contesto di una controversia vertente su un contratto che pu\u00f2 rientrare nell\u2019ambito di applicazione della citata direttiva \u00e8 tenuto, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine o possa disporne su semplice domanda di chiarimenti, a verificare se l\u2019acquirente possa essere qualificato come consumatore nell\u2019accezione di tale direttiva, anche se quest\u2019ultimo non ha espressamente rivendicato questa qualit\u00e0. L\u2019art. 5, paragrafo 3, della direttiva 1999\/44 deve essere interpretato nel senso che esso va considerato come una disposizione equivalente ad una disposizione nazionale avente nel diritto interno rango di norma di ordine pubblico e che il giudice nazionale \u00e8 tenuto ad applicare d\u2019ufficio qualsiasi disposizione che garantisca la sua trasposizione nel diritto interno. L\u2019articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999\/44 deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una norma nazionale la quale preveda che il consumatore, per usufruire dei diritti che gli spettano in forza di tale direttiva, debba denunciare tempestivamente al venditore il difetto di conformit\u00e0, a condizione che tale consumatore, per procedere a detta denuncia, disponga di un termine non inferiore a due mesi a decorrere dalla data in cui ha constatato tale difetto, che la denuncia cui occorre procedere verta solo sull\u2019esistenza di detto difetto e che essa non sia assoggettata a regole relative alla prova che rendano impossibile o eccessivamente difficile per il citato consumatore esercitare i propri diritti. L\u2019articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 1999\/44 deve essere interpretato nel senso che la regola secondo cui si presume che il difetto di conformit\u00e0 esistesse al momento della consegna del bene: si applica quando il consumatore fornisce la prova che il bene venduto non \u00e8 conforme al contratto e che il difetto di conformit\u00e0 in questione si \u00e8 manifestato, ossia si \u00e8 palesato concretamente, entro il termine di sei mesi dalla consegna del bene. Il consumatore non \u00e8 tenuto a dimostrare la causa di tale difetto di conformit\u00e0 n\u00e9 a provare che la sua origine \u00e8 imputabile al venditore; pu\u00f2 essere disapplicata solo se il venditore prova in maniera giuridicamente sufficiente che la causa o l\u2019origine del difetto di conformit\u00e0 risiede in una circostanza sopravvenuta dopo la consegna del bene.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><strong>4. CASSAZIONE PENALE, SEZIONE V, SENTENZA N. 24324 DEL 5 GIUGNO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Bancarotta fraudolenta patrimoniale \u2013 Bancarotta fraudolenta preferenziale \u2013 Compensazione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">L&#8217;amministratore di una societ\u00e0 prossima al fallimento che compensi i propri crediti in favore della stessa va condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e non preferenziale e all&#8217;inabilitazione all&#8217;esercizio dell&#8217;impresa commerciale per 10 anni, come previsto dalla legge fallimentare e come ribadito dalla sentenza 134\/12 della Corte costituzionale.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><strong>5. CASSAZIONE PENALE, SEZIONE I, SENTENZA N. 24431 DELL\u20198 GIUGNO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Diffamazione &#8211; Facebook &#8211; Commento diffamatorio &#8211; Competenza \u2013 Tribunale)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Spetta al tribunale e non al giudice di pace decidere sul commento ritenuto diffamatorio postato su Facebook: la diffusione di un messaggio sulla bacheca facebook ha potenzialmente la capacit\u00e0 di raggiungere un numero indeterminato di persone.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><strong>6. CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO, SENTENZA N. 11920 DEL 9 GIUGNO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Estinzione del rapporto \u2013 Assenza ingiustificata \u2013 Comunicazione al domicilio noto) <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">E&#8217; legittimo il licenziamento per giusta causa quando la lettera di contestazione di addebito e quella di licenziamento vengono inviate all&#8217;indirizzo che il lavoratore ha indicato come suo domicilio, anche se nel frattempo ha cambiato residenza, e che vengono restituite al mittente per compiuta giacenza.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><strong>7. CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE I, SENTENZA N. 11894 DEL 9 GIUGNO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Mantenimento dei figli \u2013 Assegno omnicomprensivo delle spese straordinarie)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Le spese straordinarie in favore dei figli non possono essere comprese nell\u2019assegno di mantenimento in via forfettaria, non essendo possibile stabilire in via aprioristica necessit\u00e0 imponderabili e imprevedibili.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><strong>8. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. TRIBUTARIA, SENTENZA N. 12021 DEL 10 GIUGNO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Movimenti bancari \u2013 Prelievi ingiustificati \u2013 Lavoratore autonomo \u2013 Presunzione di reddito)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">La presunzione secondo cui i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell\u2019ambito della propria attivit\u00e0 professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito deve ritenersi inesistente, essendo stata dichiarata illegittima dalla sentenza Corte costituzionale 228\/14 in quanto lesiva del principio di ragionevolezza nonch\u00e9 della capacit\u00e0 contributiva, essendo arbitrario ipotizzare un siffatto automatismo: ne consegue la illegittimit\u00e0 della sentenza di merito laddove la norma cancellata \u00e8 proprio la disposizione sulla quale era fondato l\u2019avviso di accertamento e cio\u00e8 quella per cui i prelievi ingiustificati dei lavoratori autonomi erano presunti generatori di reddito non dichiarato.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><strong>9. CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA N. 24594 DEL 10 GIUGNO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Omesso versamento di ritenute certificate \u2013 Confisca per equivalente \u2013 Sequestro preventivo \u2013 Sui beni del legale rappresentante \u2013 In luogo dei beni della societ\u00e0) <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Il pubblico ministero \u00e8 legittimato, sulla base degli indizi emergenti dagli atti processuali, a chiedere al giudice il sequestro preventivo nella forma per \u201cequivalente\u201d, invece che in quella \u201cdiretta\u201d, all\u2019esito di una valutazione allo stato degli atti in ordine alle risultanze relative al patrimonio dell\u2019ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, non essendo invece necessario il compimento di specifici ed ulteriori accertamenti preliminari per rinvenire il prezzo o il profitto nelle casse della societ\u00e0 o per ricercare in forma generalizzata i beni che ne costituiscono la trasformazione, incombendo, invece, al soggetto destinatario del provvedimento cautelare l\u2019onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per disporre il sequestro in forma diretta.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><strong>10. CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE III, SENTENZA N. 12211 DEL 12 GIUGNO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Incapacit\u00e0 lavorativa generica &#8211; Danno patrimoniale \u2013 Perdita di chance &#8211; Incapacit\u00e0 lavorativa specifica &#8211; Duplicazione risarcitoria)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">In tema di danni alla persona, l\u2019invalidit\u00e0 di gravit\u00e0 tale da non consentire la possibilit\u00e0 di attendere a lavori diversi da quello prestato al momento del sinistro integra non gi\u00e0 la lesione di un\u2019attitudine o di un modo di essere del medesimo, rientrante nell\u2019aspetto (o voce) del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, bens\u00ec un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance (il cui accertamento spetta al giudice di merito e va dal medesimo stimato con valutazione equitativa ex articolo 1226 c.c.), derivante dalla riduzione della capacit\u00e0 lavorativa generica. Trattasi di danno patrimoniale che, se e in quanto dal giudice di merito riconosciuto sussistente, va considerato ulteriore rispetto al danno patrimoniale da incapacit\u00e0 lavorativa specifica, concernente il diverso aspetto dell\u2019impossibilit\u00e0 per il danneggiato di attendere all\u2019attivit\u00e0 lavorativa prestata al momento del sinistro, dovendo da questo essere pertanto tenuto distinto, con autonoma valutazione ai fini della relativa quantificazione.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><strong>11. CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, SENTENZA N. 12307 DEL 15 GIUGNO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Testamento olografo \u2013 Autenticit\u00e0 \u2013 Contestazione \u2013 Domanda di accertamento negativo) <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">La parte che contesti l\u2019autenticit\u00e0 del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e l\u2019onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, grava sulla parte stessa.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><strong>12. CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, SENTENZA N. 12310 DEL 15 GIUGNO 2015<\/strong> <\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong>(<em>Sentenza costitutiva ex articolo 2932 c.c. \u2013 Modificabilit\u00e0 della domanda \u2013 In domanda di accertamento dell\u2019avvenuto effetto traslativo)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">La modificazione della domanda ammessa a norma dell\u2019articolo 183 c.p.c. pu\u00f2 riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che la domanda cos\u00ec modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che per ci\u00f2 solo si determini la compromissione delle potenzialit\u00e0 difensive della controparte ovvero l\u2019allungamento dei tempi processuali. Ne consegue che deve ritenersi ammissibile la modifica, nella memoria all\u2019uopo prevista dall\u2019articolo 183 c.p.c., della domanda di esecuzione specifica dell\u2019obbligo di concludere un contratto in domanda di accertamento dell\u2019avvenuto effetto traslativo.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><strong>13. CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE I, SENTENZA N. 12509 DEL 17 GIUGNO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Atto destinato alla cancelleria &#8211; Invio a mezzo posta \u2013 Idoneit\u00e0 a raggiungere lo scopo) <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi che l\u2019invio a mezzo posta dell\u2019atto processuale destinato alla cancelleria (nella specie, memoria di costituzione in giudizio comprensiva di domanda riconvenzionale) &#8211; al di fuori delle ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, al giudizio tributario ed a quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione &#8211; realizza un deposito dell\u2019atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge, ma che, riguardando un\u2019attivit\u00e0 materiale priva di requisito volitivo autonomo e che non deve necessariamente essere compiuta dal difensore, potendo essere realizzata anche da un nuncius, pu\u00f2 essere idoneo a raggiungere lo scopo, con conseguente sanatoria del vizio ex articolo 156, terzo comma, c.p.c., producendosi in tal caso la sanatoria con decorrenza dalla data di ricezione dell\u2019atto da parte del cancelliere ai fini processuali e in nessun caso da quella di spedizione.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><strong>14. CORTE COSTITUZIONALE<\/strong><strong> SENTENZA N. 113 18 GIUGNO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">\u00c8 illegittimo l\u2019articolo 45, comma 6, Cds cos\u00ec come interpretato dalla giurisprudenza di legittimit\u00e0, laddove non prevede i controlli per gli apparecchi elettronici che rilevano il superamento dei limiti di velocit\u00e0 sulle strade: in tal modo risulta irragionevole la presunzione di affidabilit\u00e0 degli strumenti, che come tutti gli altri vanno soggetti a obsolescenza e deterioramento. L\u2019articolo 142 Cds realizza un bilanciamento fra interessi pubblici e privati: da una parte la sicurezza della circolazione stradale e l\u2019integrit\u00e0 fisica delle persone, dall\u2019altra la certezza dei rapporti giuridici e il diritto di difesa del sanzionato. La certezza risulta in qualche modo consegnata all\u2019affidabilit\u00e0 degli strumenti. Non ci pu\u00f2 per\u00f2 essere ragionevole affidamento nella funzionalit\u00e0 delle apparecchiature se non si accerta periodicamente che gli strumenti continuino a essere conformi alle relative specifiche tecniche.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><strong>15. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 13117 DEL 24 GIUGNO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Licenziamento &#8211; Eccezione dell&#8217;aliunde perceptum &#8211; Rilevabile d&#8217;ufficio) <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">In tema di impugnativa di licenziamento in grado di appello, l&#8217;eccezione cosiddetta dell&#8217;aliunde perceptum, cio\u00e8 la deduzione della rioccupazione del lavoratore licenziato al fine di limitare il danno da risarcire a seguito di licenziamento illegittimo, non costituisce eccezione in senso stretto ma ha carattere di eccezione in senso lato, con la conseguenza che i fatti suscettibili di formare oggetto di tale eccezione sono rilevabili d&#8217;ufficio dal giudice d&#8217;appello, sempre che quei fatti risultino ritualmente acquisiti al processo per essere stati tempestivamente allegati e dimostrati dalla parte che intenda avvalersene, salvo che la conoscenza di essi non sia stata raggiunta solo in un momento successivo, cos\u00ec solamente essendo ammissibile la loro prova in sede di gravame.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><strong>16. CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, SENTENZA N. 13144 DEL 25 GIUGNO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Societ\u00e0 \u2013 Che svolge attivit\u00e0 assimilabile al professionista \u2013 Prescrizione presuntiva triennale) <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">La prescrizione presuntiva triennale del diritto \u00abdei professionisti, per il compenso dell\u2019opera prestata e per il rimborso delle spese correlative\u00bb (art. 2956 n. 2 c.c.), trova la sua giustificazione nella particolare natura del rapporto di prestazione d\u2019opera intellettuale dal quale derivano obbligazioni il cui adempimento suole avvenire senza dilazione, o comunque in tempi brevi, e senza il rilascio di quietanza scritta. Ne consegue, in un regime nel quale il contratto d\u2019opera professionale sia caratterizzato dalla personalit\u00e0 della prestazione, non solo che ad una societ\u00e0 pu\u00f2 essere conferito soltanto l\u2019incarico di svolgere attivit\u00e0 diverse da quelle riservate alle professioni cosiddette \u201cprotette\u201d, ma anche che deve necessariamente essere utilizzato uno strumento diverso dal contratto d\u2019opera professionale e che perci\u00f2 alla societ\u00e0 non pu\u00f2 essere opposta la prescrizione presuntiva triennale.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><strong>17. CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE III, SENTENZA N. 13215 DEL 26 GIUGNO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Sinistro stradale \u2013 Risarcimento \u2013 Danno da fermo tecnico \u2013 Prova specifica)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Il c.d. danno da &#8220;fermo tecnico&#8221;, patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilit\u00e0 di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, pu\u00f2 essere liquidato anche in assenza d&#8217;una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall&#8217;uso effettivo a cui esso era destinato. L&#8217;autoveicolo, infatti, anche durante la sosta forzata \u00e8 una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione), ed \u00e8 altres\u00ec soggetto a un naturale deprezzamento di valore.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><strong>18. CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE III, SENTENZA N. 13364 DEL 30 GIUGNO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Comunione legale \u2013 Mutamento in separazione \u2013 Trasferimento di immobili senza corrispettivo \u2013 Revocatoria ordinaria) <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">L\u2019articolo 2740 c.c., dispone che il debitore risponde con tutti i suoi beni dell\u2019adempimento delle proprie obbligazioni, a prescindere dalla loro fonte, e quindi anche se le stesse derivino dalla legge, come l\u2019obbligo di mantenimento del coniuge e dei figli minori; contemporaneamente, l\u2019articolo 2901 c.c. tutela il creditore, rispetto agli atti di disposizione del proprio patrimonio posti in essere dal debitore, senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore avuto di mira dal debitore nel compimento dell\u2019atto dispositivo. Sono pertanto soggetti all\u2019azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale, come quello con cui il debitore, per adempiere il proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge, abbia trasferito a quest\u2019ultimo, a seguito della separazione personale, la propriet\u00e0 di un bene, dopo aver mutato il regime patrimoniale da comunione legale a separazione dei beni.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><strong>19. CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE II, SENTENZA N. 13401 DEL 30 GIUGNO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Prestazione professionale \u2013 Compenso \u2013 Prescrizione)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Ai sensi dell\u2019articolo 2943 c.c., ultimo comma, l\u2019inoltro della richiesta di adempimento per lettera raccomandata, la cui spedizione \u00e8 provata dalla relativa ricevuta e i cui particolari doveri di consegna a carico del servizio postale ne fanno presumere l\u2019arrivo al debitore, pur in assenza della ricevuta di ritorno, sicch\u00e9 solo a seguito di contestazione del destinatario sorge l\u2019onere per il mittente di provare il ricevimento: ne consegue allora che deve ritenersi prescritto il diritto dell\u2019avvocato che ha inviato le raccomandate a un congiunto dell\u2019assistito e dunque a persona diversa del cliente.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><strong>20. CASSAZIONE PENALE, SEZIONE IV, SENTENZA N. 27153 DEL 30 GIUGNO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><em>(Astensione dalle udienze \u2013 Udienze camerali &#8211; Partecipazione non obbligatoria \u2013 Rinvio) <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">Il giudice, nella valutazione del corretto esercizio dell\u2019astensione del difensore dall\u2019udienza dopo la mobilitazione indetta dagli organismi di categoria e ai fini della concessione del richiesto rinvio, deve prendere in considerazione le disposizioni contenute in tale codice, valorizzando sia quelle che tale astensione non appaiono consentire sia quelle che tale astensione prevedono, pena la chiara irrazionalit\u00e0 di una diversa considerazione delle due ipotesi.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><em>A CURA DEL GRUPPO DI LAVORO INFORMATIVE GIURISPRUDENZIALI 2014<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\"><em>(Avv.ti Arcieri Mastromattei Antonella<\/em><em>, <\/em><em>Cannati Giuseppe<\/em><em>, <\/em><em>Cavallucci Matteo<\/em><em>, <\/em><em>Cocco Antonietta<\/em><em>, <\/em><em>De Lellis Bronislava<\/em><em>, Di Luzio Manuela, <\/em><em>Francese Teresa, La Gorga Luca, Massari Colavecchi Luigi Angelo, Mimola Gaetano, Pera Anna Maria, Renzetti Francesco)<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">\u00a0<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lettera informativa n. 130\/15 del 23.07.2015 \u2013 NG 10-2015 \u00a0 NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 10-2015 \u00a0 \u00a0 RACCOLTA GIUGNO 2015 \u00a0 1. CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE VI, SENTENZA N. 11333 DELL\u20191 GIUGNO 2015 (Sentenza &#8211; Notifica presso il domicilio irritualmente eletto e presso la cancelleria &#8211; Decorrenza termine per impugnare) Ai fini del decorso del termine di [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/8155"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8155"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/8155\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8160,"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/8155\/revisions\/8160"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8155"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}