{"id":18495,"date":"2021-02-09T15:30:06","date_gmt":"2021-02-09T14:30:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/?p=18495"},"modified":"2021-02-09T15:30:06","modified_gmt":"2021-02-09T14:30:06","slug":"informativa-11-21-info-giurisprudenza-n-1-21","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/2021\/02\/09\/informativa-11-21-info-giurisprudenza-n-1-21\/","title":{"rendered":"Informativa 11\/21 (INFO GIURISPRUDENZA N. 1-21)"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #000080;\">Lettera informativa n. 11\/21 del 09.02.2021 \u2013 <\/span><span style=\"color: #008000;\">NG 1-21<\/span><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em><span style=\"color: #0000ff;\">Riprende da gennaio, con cadenza mensile, il servizio di Newsletter Giurisprudenziale.<\/span> <\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #008000;\"><u>NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 1-2021<\/u><\/span><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 14pt;\"><strong><span style=\"color: #000080;\"><span style=\"color: #ff0000;\">GENNAIO 2021<\/span> <\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #000080;\">CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI \u2013 3 ORDINANZA N. 56 DEL 7 GENNAIO 2021 <\/span><\/strong><span style=\"font-size: 10pt;\"><strong><span style=\"color: #000080;\"><em>(Responsabilit\u00e0 professionale &#8211; Tardiva produzione in giudizio di documenti &#8211; Onere della prova) <\/em><\/span><\/strong><\/span><span style=\"color: #000080;\">In tema di responsabilit\u00e0 professionale, spetta all\u2019avvocato dimostrare che la tardiva produzione in giudizio degli acconti versati \u00e8 dovuta al cliente. Il legale, infatti, deve informare la parte sull\u2019importanza della documentazione e provare di averne invano fatto richiesta prima della scadenza dei termini di presentazione.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #000080;\">CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, SENTENZA N. 442 DELL\u2019 8 GENNAIO 2021 <\/span><\/strong><span style=\"font-size: 10pt;\"><strong><span style=\"color: #000080;\"><em>(Abuso d\u2019ufficio &#8211; Novella introdotta dal decreto legge 76\/2020 &#8211; Parziale abolitio criminis) <\/em><\/span><\/strong><\/span><span style=\"color: #000080;\">La nuova formulazione della fattispecie dell\u2019abuso di ufficio, introdotta dall\u2019articolo 23 del decreto legge 76\/2020, restringendone l\u2019ambito di operativit\u00e0 con riguardo al diverso atteggiarsi delle modalit\u00e0 della condotta, determina una parziale abolitio criminis in relazione ai fatti commessi prima dell\u2019entrata in vigore della riforma, che non siano pi\u00f9 riconducibili alla nuova versione dell\u2019articolo 323 c.p., siccome realizzati mediante violazione di norme regolamentari o di norme di legge generali e astratte, dalle quali non siano ricavabili regole di condotta specifiche ed espresse o che comunque lascino residuare margini di discrezionalit\u00e0. Ne consegue che per l\u2019abolizione del reato, ai sensi dell\u2019articolo 2, secondo comma c.p., consegue nei processi in corso il proscioglimento dell\u2019imputato, con la formula \u00abperch\u00e9 il fatto non \u00e8 pi\u00f9 previsto dalla legge come reato\u00bb.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #000080;\">CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 270 DEL 12 GENNAIO 2021 <\/span><\/strong><span style=\"font-size: 10pt;\"><strong><span style=\"color: #000080;\"><em>(Opposizione a cartella di pagamento \u2013 sanzione amministrativa per violazione cds) <\/em><\/span><\/strong><\/span><span style=\"color: #000080;\">L\u2019opposizione a una cartella di pagamento, finalizzata alla riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi del Codice della strada, deve essere proposta, nel termine di giorni trenta a pena di inammissibilit\u00e0, ai sensi di quanto disposto dall\u2019art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non ai sensi dell\u2019art. 615 del codice di rito civile, qualora la parte deduca che la stessa costituisca il primo atto tramite il quale sia venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullit\u00e0 ovvero dell\u2019omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del Codice della strada.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #000080;\">CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI \u2013 1, ORDINANZA N. 289 DEL 12 GENNAIO 2021 <\/span><\/strong><span style=\"font-size: 10pt;\"><strong><span style=\"color: #000080;\"><em>(Assegno &#8211; Funzione assistenziale, compensativa e perequativa &#8211; Inadeguatezza dei mezzi o impossibilit\u00e0 di procurarseli per ragioni oggettive) <\/em><\/span><\/strong><\/span><span style=\"color: #000080;\">Deve essere riconosciuto l\u2019assegno divorzile al coniuge richiedente laddove non \u00e8 realistico pensare che l\u2019interessato ultracinquantenne possa proficuamente inserirsi nel mondo del lavoro senza alcuna esperienza specifica, a nulla rilevando le circostanze secondo cui la parte non si sarebbe presentata a un colloquio di lavoro e a un incontro presso il centro per l\u2019impiego non ricorrendo alcuna implicazione necessaria fra dette omissioni e l\u2019effettiva sussistenza di capacit\u00e0 lavorativa specifica.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #000080;\">CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, SENTENZA N. 893 DEL 12 GENNAIO 2021 <\/span><\/strong><span style=\"font-size: 10pt;\"><strong><span style=\"color: #000080;\"><em>(Violazione degli obblighi di assistenza familiare &#8211; Omesso versamento parziale &#8211; Tenuit\u00e0 del fatto) <\/em><\/span><\/strong><\/span><span style=\"color: #000080;\">Pu\u00f2 essere assolto per particolare tenuit\u00e0 del fatto il genitore che omette solo in modo parziale di versare il mantenimento ai figli.\u00a0<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #000080;\">CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO, ORDINANZA N. 544 DEL 14 GENNAIO 2021 <\/span><\/strong><span style=\"font-size: 10pt;\"><strong><span style=\"color: #000080;\"><em>(Previdenza &#8211; Cassa forense &#8211; Ampia potest\u00e0 regolamentare &#8211; Delegificazione &#8211; Avvocato cancellato dall\u2019albo &#8211; Mancato conseguimento del diritto alla pensione &#8211; Contributi soggettivi &#8211; Mancata restituzione) <\/em><\/span><\/strong><\/span><span style=\"color: #000080;\">Nell\u2019esercizio della propria autonomia che la abilita a derogare o abrogare disposizioni di legge in funzione dell\u2019obbiettivo di assicurare equilibrio di bilancio e stabilit\u00e0 delle rispettive gestioni, pu\u00f2 adottare misure prevedenti, fermo restando il sistema retributivo di calcolo della pensione, la facolt\u00e0 di optare per il sistema contributivo a condizioni di maggior favore per gli iscritti, stabilendo, al contempo, la non restituibilit\u00e0 dei contributi legittimamente versati in favore dell\u2019avvocato cancellato dall\u2019albo che non ha conseguito il diritto alla pensione, con abrogazione della precedente disposizione di cui all\u2019articolo 21 della legge 570\/80, nel rispetto dei limiti dell\u2019autonomia degli enti (quali la previsione tassativa dei tipi di provvedimento che gli enti sono abilitati ad adottare ed il principio del pro rata), senza che ne consegua la lesione di diritti quesiti o di legittime aspettative o dell\u2019affidamento nella certezza del diritto e nella sicurezza giuridica.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #000080;\">CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, ORDINANZA N. 1474 DEL 25 GENNAIO 2021 <\/span><\/strong><span style=\"font-size: 10pt;\"><strong><span style=\"color: #000080;\"><em>(Collocamento dei minori &#8211; Ascolto dei minori infradodicenni con capacit\u00e0 di discernimento) <\/em><\/span><\/strong><\/span><span style=\"color: #000080;\">Nell\u2019ambito dei procedimenti che decidono sul collocamento del minore presso un genitore piuttosto che l\u2019altro \u00e8 obbligatorio l\u2019ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento. Il ragazzino ha diritto all\u2019audizione per esprimere una preferenza circa la convivenza.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #000080;\">CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI \u2013 3, ORDINANZA N. 1699 DEL 26 GENNAIO 2021 <\/span><\/strong><span style=\"font-size: 10pt;\"><strong><span style=\"color: #000080;\"><em>(Sinistro stradale &#8211; Pretesa risarcitoria &#8211; Mancato invio della raccomandata &#8211; Conoscenza acquisita aliunde) <\/em><\/span><\/strong><\/span><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi in tema di sinistro stradale che laddove l\u2019istituto assicuratore venga a conoscenza della pretesa risarcitoria aliunde, anche in assenza della raccomandata di cui all\u2019articolo 148 del codice delle assicurazioni private, si deve assumere che la ratio di tale norma sia stata egualmente soddisfatta, dovendosi ritenere che l\u2019onere imposto al danneggiato possa essere soddisfatto anche con atti equipollenti alla raccomandata, purch\u00e9 altrettanto idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito, cio\u00e8 consentire all\u2019assicuratore di valutare l\u2019opportunit\u00e0 di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico, ove l\u2019assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volont\u00e0 del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilit\u00e0 e la fondatezza delle richieste.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #000080;\">CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, SENTENZA N. 3423 DEL 27 GENNAIO 2021 <\/span><span style=\"color: #000080; font-size: 10pt;\"><em>(Giudizio di legittimit\u00e0 &#8211; Annullamento parziale &#8211; Pena principale &#8211; Irrogata in relazione a un capo non in connessione essenziale con i capi attinti dall\u2019annullamento parziale) <\/em><\/span><\/strong><span style=\"color: #000080;\">In casa di annullamento parziale, \u00e8 eseguibile la pena principale irrogata in relazione a un capo non in connessione essenziale con quelli attinti dall\u2019annullamento parziale per il quale abbiano acquisito autorit\u00e0 di cosa giudicata l\u2019affermazione di responsabilit\u00e0, anche in relazione alle circostanze del reato, e la determinazione della pena principale, essendo questa immodificabile nel giudizio di rinvio e individuata alla stregua delle sentenze pronunciate in sede di cognizione. La Corte di cassazione, con la sentenza rescindente o con l\u2019ordinanza di cui all\u2019articolo 624, comma secondo, c.p.p., pu\u00f2 solo dichiarare, quando occorre, quali parti della sentenza parzialmente annullata sono diventate irrevocabili.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #000080;\">CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, SENTENZA N. 2061 DEL 28 GENNAIO 2021 <\/span><\/strong><span style=\"font-size: 10pt;\"><strong><span style=\"color: #000080;\"><em>(Leasing finanziario &#8211; Legge concorrenza 2017 &#8211; Superamento della distinzione fra leasing di godimento e leasing traslativo) <\/em><\/span><\/strong><\/span><span style=\"color: #000080;\">La legge 124\/17 (articolo 1, commi 136-140) non ha effetti retroattivi e trova, quindi, applicazione per i contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per l\u2019inadempimento dell\u2019utilizzatore (previsti dal comma 137) non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore; sicch\u00e9, per i contratti risolti in precedenza e rispetto ai quali sia intervenuto il fallimento dell\u2019utilizzatore soltanto successivamente alla risoluzione contrattuale, rimane valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, dovendo per quest\u2019ultimo social-tipo negoziale applicarsi, in via analogica, la disciplina di cui all\u2019articolo 1526 c.c. e non quella dettata dall\u2019articolo 72-quater l.f., rispetto alla quale non possono ravvisarsi, nella specie, le condizioni per il ricorso all\u2019analogia legis, n\u00e9 essendo altrimenti consentito giungere in via interpretativa ad una applicazione retroattiva della legge 124\/17. In base alla disciplina dettata dall\u2019articolo 1526 c.c., in caso di fallimento dell\u2019utilizzatore, il concedente che aspiri a diventare creditore concorrente ha l\u2019onere di formulare una completa domanda di insinuazione al passivo, ex articolo 93 Lf, in seno alla quale, invocando ai fini del risarcimento del danno l\u2019applicazione dell\u2019eventuale clausola penale stipulata in suo favore, dovr\u00e0 offrire al giudice delegato la possibilit\u00e0 di apprezzare se detta penale sia equa ovvero manifestamente eccessiva, a tal riguardo avendo l\u2019onere di indicare la somma esattamente ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto di leasing, ovvero, in mancanza, di allegare alla sua domanda una stima attendibile del valore di mercato del bene medesimo al momento del deposito della stessa.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; Lettera informativa n. 11\/21 del 09.02.2021 \u2013 NG 1-21 &nbsp; Riprende da gennaio, con cadenza mensile, il servizio di Newsletter Giurisprudenziale. &nbsp; NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 1-2021 GENNAIO 2021 CASSAZIONE CIVILE, SEZ. 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