{"id":18635,"date":"2021-03-03T18:31:12","date_gmt":"2021-03-03T17:31:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/?p=18635"},"modified":"2021-03-03T18:31:12","modified_gmt":"2021-03-03T17:31:12","slug":"informativa-22-21-info-giurisprudenza-n-2-21","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/2021\/03\/03\/informativa-22-21-info-giurisprudenza-n-2-21\/","title":{"rendered":"Informativa 22\/21 (INFO GIURISPRUDENZA N. 2-21)"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><span style=\"color: #333399;\">Lettera informativa n. 22\/21 del 03.03.2021 &#8211;<\/span> <span style=\"color: #008000;\">NG 2-21<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #008000;\"><u>NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 2-2021<\/u><\/span><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-size: 14pt;\"><strong><span style=\"color: #ff0000;\"><em>FEBBRAIO 2021 \u00a0<\/em><\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #000080;\"><span style=\"color: #0000ff;\">CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, SENTENZA N. 3905 DEL 2 FEBBRAIO 2021<\/span> <\/span><span style=\"color: #333399;\"><em>(Emergenza epidemiologica da Covid-19 &#8211; Misure restrittive &#8211; Luogo di residenza del difensore &#8211; Zona rossa &#8211; Et\u00e0 avanzata del professionista) <\/em><\/span><\/strong><span style=\"color: #000080;\">Deve essere rigettata l\u2019istanza di rinvio dell\u2019udienza proposta dal difensore dell\u2019imputato durante l\u2019emergenza epidemiologica da Covid-19 a nulla rilevando che il luogo di residenza del professionista si trovi in una zona rossa, dove sono massime le restrizioni imposte dalle autorit\u00e0 contro il contagio, n\u00e9 l\u2019et\u00e0 avanzata del richiedente, trattandosi di circostanze che non integrano l\u2019assoluto impedimento a comparire, mentre l\u2019articolo 23 del decreto legge 137\/20 contempla un\u2019articolata disciplina finalizzata alla realizzazione di un contemperamento tra le esigenze contrapposte di garantire la speditezza del procedimento e di assicurare il cosiddetto \u00abdistanziamento sociale\u00bb a fini di tutela di tutti i soggetti del processo.<\/span><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #000080;\"><span style=\"color: #0000ff;\">CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, ORDINANZA N. 2472 DEL 3 FEBBRAIO 2021<\/span> <\/span><span style=\"color: #333399;\"><em>(Danno non patrimoniale alla professionalit\u00e0 &#8211; Danno emergente &#8211; Risarcimento<\/em><em>) <\/em><\/span><\/strong><span style=\"color: #000080;\">In tema di dequalificazione professionale, \u00e8 risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertarsi in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all\u2019inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavoro, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o di svilirne i compiti: ne consegue che tale tipologia del pregiudizio determina la sua appartenenza alla fattispecie del danno emergente &#8211; e non di lucro cessante ravvisabile nelle ipotesi di perdita derivante dalla mancata percezione di redditi di cui siano maturati tutti i presupposti &#8211; per cui non \u00e8 considerata reddito soggetto a tassazione.<\/span><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #000080;\"><span style=\"color: #0000ff;\">CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA N. 2631 DEL 4 FEBBRAIO 2021<\/span> <\/span><span style=\"color: #333399;\"><em>(Convenzione con il cliente &#8211; Compenso superiore ai massimi tariffari) <\/em><\/span><\/strong><span style=\"color: #000080;\">In materia di onorari di avvocato deve ritenersi valida la convenzione tra professionista e cliente che stabilisce la misura degli stessi in misura superiore al massimo tariffario vigendo il principio di ammissibilit\u00e0 e validit\u00e0 di convenzioni aventi ad oggetto i compensi dovuti dai clienti agli avvocati, anche con previsione di misure eccedenti quelle previste dalle tariffe forensi, dovendosi ricordare che in tema di compensi spettanti ai prestatori d\u2019opera intellettuale, l\u2019articolo 2233 Cc pone una gerarchia di carattere preferenziale, indicando in primo luogo l\u2019accordo delle parti ed in via soltanto subordinata le tariffe professionali ovvero gli usi e osservare che la misura del compenso dovuta dal cliente al proprio avvocato prescinde dalle statuizioni del giudice contenute nella sentenza che condanna la controparte alle spese e agli onorari di causa e deve essere determinata in base a criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione delle spese fra le parti, in ragione del diverso fondamento dell\u2019obbligo di pagamento degli onorari, che riposa, per il cliente, nel contratto di prestazione d\u2019opera, e, per la parte soccombente, nel principio di causalit\u00e0 e dell\u2019inefficacia nei confronti dell\u2019avvocato della sentenza che ha provveduto alla liquidazione delle spese, in quanto non parte del giudizio.<\/span><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #000080;\">\u00a0<\/span><span style=\"color: #0000ff;\">CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, SENTENZA N. 4677 DEL 5 FEBBRAIO 2021 <\/span><span style=\"color: #000080;\"><em><span style=\"color: #333399;\">(Violazione degli obblighi di assistenza familiare &#8211; Omesso versamento parziale del mantenimento ai figli)<\/span> <\/em><\/span><\/strong><span style=\"color: #000080;\">\u00c8 tenuto a risarcire l\u2019ex chi versa ai figli un mantenimento solo parziale in barba all\u2019assegno fissato dal giudice. L\u2019affidatario ha infatti diritto al ristoro del danno morale. N\u00e9 pu\u00f2 invocare la particolare tenuit\u00e0 del fatto a fronte di somme molto piccole in quanto il reato \u00e8 abituale.<\/span><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #000080;\"><span style=\"color: #0000ff;\">CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, ORDINANZA N. 2945 DELL\u20198 FEBBRAIO 2021<\/span> <\/span><span style=\"color: #333399;\"><em>(Interpretazione letterale &#8211; Volont\u00e0 delle parti &#8211; Funzionalit\u00e0 alla ricostruzione &#8211; Lettera contrattuale nella sua interezza) <\/em><\/span><\/strong><span style=\"color: #000080;\">In tema di contratti, l\u2019operazione ermeneutica rivolta alla lettera del negozio deve dare dimostrazione di aver apprezzato l\u2019intera struttura del testo in analisi e, laddove si focalizzi soltanto su alcune parole, valorizzandole in termini decisivi, deve spiegare perch\u00e9 le stesse, nel procedimento di ricostruzione della volont\u00e0 dei contraenti, assumano un rilievo preponderante, tale da rendere irrilevanti i termini trascurati, bench\u00e9 presenti all\u2019interno della medesima clausola &#8211; ci\u00f2 soprattutto ove il periodo preso in esame appaia come un\u2019unica convenzione regolante nella sua complessit\u00e0 la fattispecie negoziale e non sia scindibile in parti distinte &#8211; mentre lo stravolgimento frutto di un processo ermeneutico frammentato risulta di tutta evidenza in presenza di pattuizioni limitative dell\u2019efficacia del negozio, rispetto alle quali una lettura incompleta non solo non permette di cogliere appieno la volont\u00e0 dei contraenti, ma soprattutto amplifica o riduce la portata dell\u2019accordo e finisce per alterarne il significato.<\/span><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #0000ff;\">CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 3, ORDINANZA N. 3030 DEL 9 FEBBRAIO 2021 <\/span><\/strong><span style=\"color: #000080;\"><em><strong><span style=\"color: #333399;\">(Incidente stradale &#8211; Pedone &#8211; Condotta anomala<\/span><\/strong>) <\/em><\/span><span style=\"color: #000080;\">Si ritiene in tema di sinistri stradali che la condotta anomala del pedone non escluda la responsabilit\u00e0 del conducente qualora tale anomalia fosse prevedibile, come deve ritenersi la condotta dei bambini, specie nel caso in cui il pedone danneggiato aveva all\u2019epoca dei fatti tre anni. Va sottolineato che il combinato disposto degli articoli 140, comma primo, e 191, comma terzo, Cds impone al conducente dello scuolabus di non riprendere la marcia, dopo aver fatto discendere i passeggeri, sino a quando questi ultimi non si siano portati a debita distanza dal mezzo, ovvero non si trovino in condizioni di non interferenza con le manovre del veicolo. Ne consegue che il conducente, resosi conto della presenza del minore nei pressi del veicolo a motore, avrebbe dovuto sospendere la manovra fino alla certezza dell&#8217;assenza del bambino di tre anni nei pressi dello scuolabus.<\/span><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #000080;\"><span style=\"color: #0000ff;\">CASSAZIONE PENALE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 5292 DEL 10 FEBBRAIO 2021<\/span> <\/span><span style=\"color: #333399;\"><em>(Emergenza epidemiologica Covid-19 &#8211; Giudizi di legittimit\u00e0 &#8211; Procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e pervenuti in cancelleria tra il 9 marzo al 30 giugno 2020 &#8211; Sospensione del corso) <\/em><\/span><\/strong><span style=\"color: #000080;\">La sospensione della prescrizione di cui all\u2019articolo 83 comma 3 bis, del decreto legge 18\/2020, convertito nella legge 27\/2020, opera esclusivamente con riferimento ai procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e che siano pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020.<\/span><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #0000ff;\">CASSAZIONE CIVILE, SEZ. V, ORDINANZA N. 3456 DELL\u201911 FEBBRAIO 2021 <em>(<\/em><\/span><span style=\"color: #333399;\"><em>Atto notarile &#8211; Registrazione &#8211; Procedura automatizzata &#8211; Riqualificazione dell\u2019atto da parte del fisco) <\/em><\/span><\/strong><span style=\"color: #000080;\">In materia di accertamento, il notaio non \u00e8 tenuto a versare la maggiore imposta di registro se il fisco riqualifica l\u2019atto. La procedura automatizzata, infatti, non muta la responsabilit\u00e0 del professionista che non si estende ai tributi complementari.<\/span><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #000080;\"><span style=\"color: #0000ff;\">CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 1, ORDINANZA N. 3767 DEL 12 FEBBRAIO 2021<\/span> <\/span><span style=\"color: #333399;\"><em>(Comunione legale &#8211; Proventi guadagnati d ciascun coniuge) <\/em><\/span><\/strong><span style=\"color: #000080;\">I proventi guadagnati da ciascun coniuge non entrano automaticamente in comunione nel senso che ciascuno, una volta assolti i doveri di contribuzione ai bisogni della famiglia, pu\u00f2 disporne liberamente.<\/span><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #0000ff;\">CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, ORDINANZA N. 3852 DEL 15 FEBBRAIO<\/span><span style=\"color: #0000ff;\"> 2021 <\/span><span style=\"color: #333399;\"><em>(Sacrificio delle aspettative professionali dell\u2019avente diritto) <\/em><\/span><\/strong><span style=\"color: #000080;\">Ha diritto a un assegno di divorzio, intero e senza alcuna decurtazione, la donna che ha sacrificato le proprie aspettative professionali per la famiglia e per favorire la carriera del marito.<\/span><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #0000ff;\">CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 4424 DEL 18 FEBBRAIO 2021 <\/span><span style=\"color: #000080;\"><em><span style=\"color: #333399;\">(Colpa medica &#8211; Onere della prova -Causalit\u00e0 materiale &#8211; Causalit\u00e0 giuridica)<\/span> <\/em><\/span><\/strong><span style=\"color: #000080;\">Nel campo medico-sanitario sussistono e sono due i cicli causali da considerare, l\u2019uno relativo all\u2019evento dannoso, a monte, l\u2019altro relativo all\u2019impossibilit\u00e0 di adempiere, a valle. La prova della causalit\u00e0 materiale spetta al creditore-danneggiato e consiste nella prova, anche presuntiva, del rapporto di causa-effetto tra la prestazione professionale e la situazione patologica (di aggravamento o di insorgenza), mentre la prova della causalit\u00e0 giuridica spetta al debitore-danneggiante il quale, ove il creditore abbia assolto al suo onere probatorio, deve dimostrare l\u2019esatto adempimento ai sensi dell\u2019articolo 1176, secondo comma, c.c. oppure l\u2019intervento di una causa esterna, imprevedibile alla stregua dell\u2019ordinaria diligenza di cui all\u2019articolo 1176, comma primo, c.c. ed inevitabile sotto il profilo strettamente oggettivo e causale.<\/span><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #0000ff;\">CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 6391 DEL 18 FEBBRAIO 2021 <\/span><span style=\"color: #333399;\"><em>(Misure cautelari reali &#8211; Sequestro preventivo &#8211; Confisca diretta e per equivalente &#8211; Principio di sussidiariet\u00e0) <\/em><\/span><\/strong><span style=\"color: #000080;\">Deve essere cassata con rinvio l\u2019ordinanza del tribunale del riesame che ha respinto l\u2019eccezione di sussidiariet\u00e0 ritenendo che il relativo principio operasse solo con riferimento al sequestro del profitto nei reati tributari e non anche per i reati societari &#8211; come ad esempio ostacolo all\u2019esercizio delle funzioni delle autorit\u00e0 pubbliche di vigilanza e false comunicazioni sociali delle societ\u00e0 quotate \u2013 dovendosi osservare che l\u2019articolo 2641 c.c. condivide la medesima struttura e formulazione di altre norme presenti nel codice penale e nelle leggi speciali in materia e individua due diverse tipologie di confisca: quella \u201cdiretta\u201d (misura di sicurezza) del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo; quella \u201cper equivalente\u201d (misura a contenuto eminentemente sanzionatorio) per un valore corrispondente a prodotto, profitto, beni strumentali. E sancisce il rapporto di sussidiariet\u00e0 della confisca di valore (del prodotto, profitto, beni strumentali) rispetto alla confisca diretta che deve essere esperita in via prioritaria.<\/span><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #000080;\"><span style=\"color: #0000ff;\">CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, ORDINANZA N. 4492 DEL 19 FEBBRAIO 2021<\/span> <\/span><span style=\"color: #333399;\"><em>(Comunione &#8211; Procedimento di divisione &#8211; Giudizio in corso all\u2019entrata in vigore della legge 55\/2015 &#8211; Condizioni autonome di scioglimento)\u00a0 <\/em><\/span><\/strong><span style=\"color: #000080;\">In materia di comunione legale tra coniugi, la disposizione transitoria di cui all\u2019articolo 3 della legge 55\/2015, legge con la quale \u00e8 stato anche modificato il regime del momento di insorgenza della cessazione della comunione dei beni tra i coniugi, con introduzione del nuovo secondo comma dell\u2019articolo 191 c.c., laddove dispone l\u2019applicazione della novella \u00abai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge\u00bb, deve essere intesa, incidendo sul termine di prescrizione dell\u2019azione, come non operante per il procedimento di divisione della comunione de residuo che sia gi\u00e0 in corso al momento dell\u2019entrata in vigore della riforma 2015, in coerenza con il principio di irretroattivit\u00e0 dettato dall\u2019articolo 11 delle preleggi.<\/span><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #000080;\"><span style=\"color: #0000ff;\">CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 3, ORDINANZA N. 4786 DEL 23 FEBBRAIO 2021<\/span> <\/span><span style=\"color: #333399;\"><em>(Assicurato &#8211; Convenuto in giudizio dal terzo danneggiato &#8211; Domanda di garanzia &#8211; Assorbimento &#8211; Spese di resistenza \u2013 Rifusione) <\/em><\/span><\/strong><span style=\"color: #000080;\">La persona che abbia stipulato un\u2019assicurazione contro i rischi della responsabilit\u00e0 civile, se convenuta in giudizio dal terzo danneggiato, ha diritto alla rifusione da parte del proprio assicuratore delle spese sostenute per contrastare la pretesa attorea, sussistendo tale diritto sia nel caso in cui la domanda di garanzia sia accolta sia nel caso in cui resti assorbita, e pu\u00f2 essere negato soltanto in due ipotesi: quando manchi o sia inefficace la copertura assicurativa (circostanza che spetta al giudice accertare anche incidentalmente); quando le spese di resistenza sostenute dall\u2019assicurato siano state superflue, eccessive o avventate.<\/span><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #0000ff;\">CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, ORDINANZA N. 4847 DEL 23 FEBBRAIO 2021 <\/span><span style=\"color: #000080;\"><em><span style=\"color: #333399;\">(Responsabilit\u00e0 disciplinare &#8211; Illegittima proliferazione di giudizi &#8211; Di contenuto sostanzialmente sovrapponibile &#8211; Compenso richiesto &#8211; Manifesta eccessivit\u00e0)<\/span> <\/em><\/span><\/strong><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi legittima la sanzione disciplinare della sospensione dall\u2019esercizio della professione per mesi due inflitta all\u2019avvocato per la proliferazione di tre giudizi sostanzialmente sovrapponibili per il contenzioso relativo a un sinistro stradale e per la manifesta eccessivit\u00e0 del compenso richiesto al cliente rispetto a quanto dovuto.<\/span><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #000080;\"><span style=\"color: #0000ff;\">CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA N. 5429 DEL 26 FEBBRAIO 2021<\/span> <\/span><span style=\"color: #000080;\"><em>(Avvocati responsabilit\u00e0 professionale &#8211; Assistenza legale tributaria &#8211; Misura dell\u2019imposta) <\/em><\/span><\/strong><span style=\"color: #000080;\">L\u2019avvocato che segue una causa tributaria ha diritto al compenso calcolato sulla base dell\u2019imposta richiesta dal fisco, anche quando la sua domanda \u00e8 stata solo parzialmente accolta.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lettera informativa n. 22\/21 del 03.03.2021 &#8211; NG 2-21 &nbsp; NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 2-2021 &nbsp; FEBBRAIO 2021 \u00a0 \u00a0 CASSAZIONE PENALE, SEZ. 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